Le condanne precedenti a pene detentive poi sostituite non sono ostative alla concessione della pena sospesa

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Cass.pen.sez.V, 12 agosto 2005, n.30885
 
I giudici di legittimità, prendendo spunto dalle recenti modifiche importate dalla legge 11 giugno 2004, n.145 agli articoli 163 e 164 Cp, hanno inteso rivisitare la concreta applicazione processuale di dette ultime norme processuali.
Nella vicenda portata all’attenzione della Corte infatti, si disquisiva in merito ad una sentenza di condanna, confermata poi in appello, per il delitto di bancarotta per distrazione senza concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo a ciò ostativa una precedente condanna a carico del medesimo imputato, seppur sostituita ex artt.53 e segg. della legge 689/81 con la multa di lire sei milioni.
Secondo la Corte infatti, le modifiche apportate all’art.163 del Cp si devono riflettere necessariamente anche sull’art.164, co.4, Cp, che a tale prima norma fa riferimento al fine di poter determinare i limiti di pena entro i quali riconoscere una nuova sospensione condizionale della stessa.
Ad avviso della Corte, prima dell’entrata in vigore della nuova legge doveva invero tenersi in considerazione anche dell’eventuale pena pecuniaria ai fini del computo dei due anni di reclusione, quale limite per la concessione della pena sospesa.
Il giudice di merito pertanto, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, non poteva eludere l’art.163 Cp non prendendo in considerazione l’eventuale pena pecuniaria in termini di pena detentiva, secondo i parametri di cui all’art.135 Cp..
Con la modifica introdotta all’art.163 Cp tuttavia, si deve oggi tenere in conto solamente della pena detentiva, che può essere sospesa dal giudice, mentre la residua pena, anche se superiore ai due anni, verrà posta sempre in esecuzione e potrà comunque consentire al giudice di sospendere la successiva pena detentiva.
Per effetto del richiamo operato dall’art.164, co.4 all’art.163 infatti, “i limiti che, cumulando la pena da irrogare a quella già inflitta, non debbono essere superati per ottenere la sospensione condizionale della pena sono quelli della nuova formulazione derivante dall’art.163 Cp.. Ne segue che anche in caso di cumulo ex art.164 Cp, ai fini della determinazione dei due anni non si terrà conto delle pene pecuniarie inflitte”.
 
ALESSANDRO BUZZONI

Avv. Buzzoni Alessandro

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