O R D I N A N Z A
all’udienza del 21 novembre 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo a:
RECLAMO DEL DETENUTO AVVERSO ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA DD. 20.09.2006 (LIBERAZIONE ANTICIPATA)
Promosso dal detenuto A. D.
nato/a a il
ristretto/a presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA – SAN MICHELE;
difeso da Avv.to come in atti;
VISTO il parere come da verbale________________ del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA, in data 20.09.2006, ha emesso provvedimento ai sensi dell’art. 54 L. 354/1975.
– che avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto reclamo, nei termini di legge;
– RILEVATO che il detenuto reclamante non ha provveduto a corredare il proprio atto di reclamo con l’espressa indicazione dei motivi di doglianza, di tal che il reclamo stesso deve essere dichiarato inammissibile;
– CONSIDERATO infatti che l’introduzione nell’Ordinamento Penitenziario della disposizione di cui all’art. 69-bis, in forza dell’art 1, comma 2, della L. 19.12.2002, n. 277, ha mantenuto giurisdizionalizzazione del procedimento in materia di liberazione anticipata davanti al Magistrato di Sorveglianza;
– RITENUTO che, di conseguenza, all’interno di un procedimento integralmente giurisdizionalizzato, devono essere applicate, in quanto compatibili, le norme del rito processuale penale;
– RITENUTO pertanto che, nella fase del reclamo avverso la decisione dell’organo monocratico, trovano applicazione le disposizioni sulle impugnazioni penali ed, in particolare, l’art. 581 c.p.p., che indica, tra gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di impugnazione “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” (art. 581, lett. c) c.p.p.);
– RITENUTO che l’art. 591 c.p.p. sanziona con l’inammissibilità l’atto di impugnazione quando non sono osservate le disposizioni, tra l’altro, dell’art. 581 c.p.p.;
– RITENUTO pertanto che il reclamo del detenuto in epigrafe indicato deve essere dichiarato inammissibile;
P. Q. M.
Visti gli Artt. 54, 69 L. 26.07.1975, n. 354,666, 678 c.p.p.;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo come in epigrafe indicato.
Torino, così deciso il 21 novembre 2006
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio FIORENTIN) (Dr. Marco VIGLINO)
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