TRIBUNALE DI PERUGIA
Il Giudice designato per la trattazione del procedimento dr. **************,
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell’udienza del 20 ottobre 2006, ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 44, 5’ comma, del D.Lgs 25.7.1998 n. 286 proposto da XXX nei confronti dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 di Perugia con atto depositato in data 1.9.2006
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Con l’indicato ricorso XXX ha chiesto che venisse ordinato alla A.S.L. di Perugia, ai sensi del 5’comma dell’art. 44 del D.Lgs 286/1998 di porre in essere ogni eventuale e necessario atto volto ad eliminare i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie adottate con le determinazioni dirigenziali n. 29 del 20.1.2006 e n. 300 del 5.7.2006 relative, rispettivamente, all’avviso pubblico del 27.12.2005 e all’avviso pubblico del 13.6.2006 per titoli a posti di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, pubblicati sul B.U.R. della Regione Umbria n. 55 del 27.12.2005 e n. 25 del 13.6.2006.
A sostegno della sua richiesta precisava:
= di essere cittadina iraniana e di soggiornare regolarmente in Italia dal 1985 in forza di permesso di soggiorno rilasciatole dalla Questura di Perugia;
= di essersi laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’Università di Perugia in data 28.2.1995;
= di aver presentato in data 10.1.2006 e 20.6.2006 domanda di partecipazione ai due avvisi pubblici, specificando di aver inoltrato domanda per ottenere la cittadinanza italiana sin dal 2.1.2006;
= di aver ricevuto in data 25 (o 26) luglio 2006 e 3.8.2006 comunicazione da parte dell’U.S.L. n. 2 di Perugia di esclusione dalla partecipazione, rispettivamente, dall’avviso pubblico del 13.6.2006 e del 27.12.2005 in quanto non in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
L’UNITA’ SANITARIA LOCALE REGIONE DELL’UMBRIA (U.S.L. n. 2) – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA REGIONE DELL’UMBRIA si costituiva ritualmente in giudizio contestando le avverse pretese.
Eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla base dei criteri di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo indicati nell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto “la posizione azionata dalla Ricorrente, infatti, per essere precedente all’instaurarsi del vincolo contrattuale di lavoro e riguardando proprio la legittimità di una pubblica selezione finalizzata all’instaurazione di siffatto rapporto, è azionabile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo”.
Quanto, poi, al merito, assumeva l’infondatezza del ricorso stante la persistente esclusione dei cittadini extracomunitari dall’accesso al pubblico impiego per difetto del requisito essenziale della cittadinanza italiana.
Rilevava, infine, come in ogni caso dovesse essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del dr. YYY, da considerare quale controinteressato in quanto, “attingendo dalla graduatoria approvata con atto deliberativo n. 89/2006, con determinazione dirigenziale n. 230 del 23.5.2006 è stato conferito un incarico a tempo determinato”.
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L’eccezione di difetto di giurisdizione è da considerare infondata.
La ricorrente ha, infatti, proposto l’azione disciplinata dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 e tale disposizione prevede, per l’appunto, al 1’ comma, che “quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e ad adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”, precisando, al comma successivo, che “la domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte nella cancelleria del pretore (ora Tribunale) del luogo di domicilio dell’istante”.
La sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario – già affermata in varie pronunzie anche con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame – può ormai considerarsi pacifica proprio sulla base della indicata normativa che ha, in buona sostanza, introdotto un procedimento speciale in cui, tra l’altro, non è contenuta alcuna distinzione – con evidenti ripercussioni in ordine alla giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo – tra la fase procedurale prodromica all’assunzione e quella successiva concernente il rapporto di lavoro già instaurato.
Va, poi, respinta la richiesta di “integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato dott. YYY”.
A sostegno della richiesta stessa non risulta essere stata addotta alcuna argomentazione.
In ogni caso, dagli atti e, in particolare, dalla determinazione dirigenziale n. 230 del 23.5.2006 risulta solo come al YYY, attingendo dalla graduatoria approvata con atto deliberativo n. 89/2006, sia stato conferito un incarico a tempo determinato. Nulla è stato specificato relativamente all’altra graduatoria, quella approvata con atto deliberativo n. 484 del 17.7.2006, e nemmeno in ordina alla posizione che avrebbe rivestito in tutte e due le indicate graduatorie la ricorrente XXX, ove fosse stata accettata la sua richiesta di partecipazione ai due avvisi pubblici. L’assenza delle indicate specificazioni non consente di valutare compiutamente la posizione del YYY e, quindi, di considerarlo come controinteressato.
Passando, quindi, all’esame del merito, va rilevato come il ricorso sia fondato e vada, conseguentemente, accolto sulla base quantomeno di una duplice serie di argomentazioni.
1) Ed infatti, risulta che la ricorrente – che risiede legalmente sul territorio italiano sin dal 1985 – ha inoltrato in data 2.1.2006 domanda volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lettera F, della legge 5.2.1992, n. 91. Il termine di perfezionamento di tale procedura – come comunicato dal competente Ufficio Territoriale del Governo di Perugia – è di 730 giorni (e, quindi, di 2 anni) decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Da ciò consegue che solo alla data del 2 gennaio 2008 la ricorrente XXX potrà ottenere il requisito della cittadinanza italiana, posto che non pare sussistano circostanza ostative.
Orbene, può affermarsi, come principio generale, quello secondo cui il lasso di tempo necessario alla Pubblica Amministrazione per pervenire al perfezionamento di un procedimento – a maggior ragione nei casi, come quello in esame, in cui sia di notevole durata – non può mai ritorcersi a danno del privato interessato soprattutto quando questi abbia un apprezzabile interesse ad una sua sollecita conclusione. Nel caso in esame, gli effetti negativi e pregiudizievoli ricollegabili al lasso temporale di due anni indicato come necessario per il perfezionamento della pratica di concessione della cittadinanza italiana non possono certamente pregiudicare la posizione della ricorrente rispetto all’ammissione ai due concorsi non essendo di certo a lei addebitabili. E’ questo, pertanto, un primo aspetto “discriminatorio” dei provvedimenti in data 25 (o 26) luglio 2006 e 3.8.2006 adottati dall’U.S.L. n. 2 di Perugia di esclusione dalla partecipazione, rispettivamente, dall’avviso pubblico del 13.6.2006 e del 27.12.2005 in quanto operanti una ingiustificata disparità di trattamento tra colui che sia già in possesso del requisito della cittadinanza italiana e colui che, come la attuale ricorrente, sia in attesa di conseguire il requisito, avendo tempestivamente provveduto ad inoltrare la relativa richiesta. Sarebbe stato più corretto, si ritiene, un provvedimento di ammissione con riserva di successiva esclusione in caso di mancato conseguimento del requisito della cittadinanza richiesto.
2) Pure a voler prescindere da quanto sin qui esposto, la questione della partecipazione a pubblici concorsi del cittadino non italiano né appartenente all’Unione Europea risulta essere stata più volte posta, affrontata e risolta dall’autorità giudiziaria in senso favorevole al privato sulla base di osservazioni e argomentazioni corrette sul piano giuridico e, pertanto, pienamente condivisibili anche da parte di questo Tribunale.
In estrema sintesi, una volta richiamato integralmente l’ampio excursus normativo compiutamente elaborato dalla difesa della ricorrente, si ritiene che per addivenire ad una soluzione favorevole alla stessa ricorrente della controversia basti solo osservare come la attuale normativa in materia di stranieri ha di fatto e implicitamente abrogato la regola generale contenuta e ribadita in varie antecedenti disposizioni normative per effetto della quale era da ritenere esistente una riserva di accesso al pubblico impiego a favore dei soli cittadini italiani e per i soggetti per legge agli stessi equiparati.
Da ciò deriva che in assenza di precise disposizioni restrittive inerenti lo svolgimento di determinate attività (quali, ad esempio, quelle dei militari e dei magistrati) prevedenti normativamente (come stabilito, ad esempio, dall’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998) ovvero per effetto di individuazione demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri (in tal senso l’art. 38, 2’ comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165) il possesso della cittadinanza italiana debba valere la regola generale contenuta nella normativa speciale in tema di immigrazione, con particolare riferimento all’art. 2 che sancisce la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti tra lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e il cittadino italiano.
Da ultimo, può ancora evidenziarsi:
a) come non esista un interesse dello Stato volto a precludere l’accesso di uno straniero al posto di dirigente medico;
b) che nemmeno può rinvenirsi un ostacolo alla partecipazione dello straniero a concorsi pubblici l’art. 51 della Costituzione sia perché la interpretazione nel senso escludente gli stranieri è contraria alla sua ratio, volta alla eliminazione di ogni forma di discriminazione all’interno dello Stato, sia perché la previsione in esso contenuta di consentire l’accesso ai pubblici uffici ai soli cittadini italiani non ha impedito che tale accesso fosse reso possibile anche per i cittadini dell’Unione Europea per cui non si scorgono valide ragioni per ritenere l’esclusione di cittadini anche non appartenenti all’Unione Europea.
Non esistendo in conclusione, norma alcuna che legittimi un provvedimento di esclusione dai due concorsi indetti dall’U.S.L. n. 2 di Perugia della ricorrente XXX, deve concludersi che i relativi provvedimenti di esclusione integrino una condotta discriminatoria ai sensi dell’art. 43 del T.U. sull’immigrazione come tale legittimante appieno l’esperimento dell’azione volta alla rimozione dei suoi effetti, così come previsto dal successivo art. 44.
Poiché ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs n. 286/1998 è compito del giudice quello di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e di adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, deve, in accoglimento del ricorso, senz’altro ordinarsi all’U.S.L. n. 2 di perugia di procedere immediatamente ad adottare tutti gli atti necessari per consentire a XXX di essere inserita, senza alcuna riserva, nelle graduatorie dei posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, previa disapplicazione dei relativi provvedimenti di esclusione.
Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria avanzata al punto d) delle conclusioni del ricorso ai sensi del 7’ comma dell’art. 44 D.Lgs n. 286 citato non essendo stato fornito alcun elemento probatorio a sostegno della pretesa.
Le spese del presente procedimento possono dichiararsi interamente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
p.q.m.
visto l’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286,
= ordina all’UNITA’ SANITARIA LOCALE REGIONE DELL’UMBRIA (U.S.L. n. 2) – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA REGIONE DELL’UMBRIA di procedere immediatamente ad adottare tutti gli atti necessari per consentire a XXX di essere inserita, senza alcuna riserva, nelle graduatorie del concorso per titoli a posto di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, relative agli avvisi pubblici datati 27.12.2005 (pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria del 27.12.2005, n. 55) e 13.6.2006 (pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria del 13.6.2006, n. 25) previa disapplicazione dei relativi provvedimenti di esclusione;
= respinge la domanda risarcitoria avanzata dalla XXX ai sensi del 7’ comma del citato art. 44 del D. Lgs. N. 286;
= dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Perugia, 6.12.2006
IL GIUDICE
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