Sulla tracciabilità dei prodotti

Carli Carlo C. 28/12/06
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Quanti noi consumatori conosce cosa è esattamente la TRACCIABILITA’ di un prodotto ?
Da una recente ricerca risulta addirittura che non esiste un univoco concetto in tutti gli Stati membri dell’Unione ([1]).
La Tracciabilità può essere definita tecnicamente come “il percorso di un prodotto dal fabbricante al consumatore“.
Ed è rilevante, non solo ai fini della “tipicità” di un bene, ma anche della più generale “qualità”, nonché della sua sicurezza. Ovviamente potranno esistere altri fini specifici, quali la tracciabilità della filiera produttiva e distributiva ai fini tributari (esempio per l’I.V.A.).
Tale principio ha determinato – nel campo alimentare – la normativa in tema di etichettatura dei prodotti ([2]).
La gestione e la conseguente rintracciabilità dei lotti o delle partite di acquisto e/o di produzione, è indirizzata a tutte quelle aziende che hanno la necessità, se non l’obbligatorietà, di riconoscere e quindi di dichiarare, in qualità di responsabili del prodotto, la rintracciabilità dei lotti utilizzati nella realizzazione dei loro prodotti finiti. La norma invita l’azienda a mettere in atto un adeguato sistema di identificazione e rintracciabilità, senza peraltro renderlo obbligatorio.
E’ lasciata all’azienda la responsabilità di determinare se e quali criteri adottare in merito.
Rimane il fatto ([3]) che la rintracciabilità è l’unico mezzo per richiamare dal mercato prodotti sospetti di non conformità, pertanto si auspica che venga predisposta, attraverso procedure, la correlazione tra i prodotti e la relativa documentazione.
A tal fine, già anni addietro era stata prevista la disposizione del così detto “codice a barre” ([4]). Tale sistema, se applicato, potrebbe permettere di generare un codice univoco ([5]).
In concreto ([6]), parlando di tracciabilità, non si deve però solo pensare alla possibilità di far sapere al cliente a che punto della catena si trova la sua merce, anche perché al cliente interessa sostanzialmente che la merce arrivi puntuale. In realtà, tenere traccia di ogni trasformazione e movimentazione nel corso dell’intero processo logistico permette di collegare flusso fisico delle merci e relativo flusso informativo e quindi contribuisce al miglioramento delle attività che compongono lo stesso processo e diventa un elemento importante nella gestione ottimale della supply chain. E’ quindi – teoricamente – nell’interesse degli stessi produttori applicarlo.
 
Carlo C. Carli [7]
 
 
Da tutto questo discorso, però, a noi interessa richiamare, non tanto e non solo il fenomeno economico che sta dietro a quello giuridico, quanto sottolineare come per i prodotti, “falso” e “non sicuro” sono sinonimi di mancanza di garanzia per la incolumità del consumatore. Concetto che è stato il fulcro di una interessante serie di seminari specificamente organizzati dal Ministero Sviluppo Economico per gli esperti delle associazioni di consumatori e svoltisi a Roma da Agenzia Dogane e da Scuola di Polizia Tributaria.
 


[1]La Cia ribadisce l’importanza della sicurezza alimentare alla luce di un’indagine condotta nell’UE. Pià chiarezza nelle etichette dei cibi”, in: Italia Oggi, 12.12.2006, p. 21
[2] Nel settore alimentare la disciplina è disposta dal Reg. (CE) n°178/2002. In seguito, in gennaio 2006 è entrato in vigore il Regolamento “European Food Law”, che rende obbligatoria la completa rintracciabilità degli alimenti.
In Italia è stato pubblicato in GU 69 del 23.03.2006 il D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 8.02.2006, n.114 recante “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
[3] Si v.: http://www.agrimatica.it/documentazione%20tutto2000/tracciabilita.htm, secondo cui il codice così generato avrà le segueti caratteristiche: a) Codice Produttore/Fornitore b) Codice Articolo in Entrata c) Codice lotto per mezzo del quale è possibile risalire al Sito Produttivo/ Località nel caso di un Fornitore d) Giorno di Conferimento e) Giorno di Confezionamento. Tale codice in fase di uscita merce sarà apposto: 1) Su etichette adesive da attaccare sull’imballo per una facile lettura del consumatore; 2) Su documenti di trasporto vendita per garantire una traccia documentale. 3) Su distinta di Carico.
[4] Si v.: CARLI, C.C., indicazioni di provenienza e denominazione d’origine, voce della Enciclopedia Giuridica Treccani.
[5] Esso avrebbe le seguenti caratteristiche: (A) Per un dato prodotto grezzo determinare: 1) Il produttore, il sito produttivo, il lotto relativamente al sito produttivo posto che il sito produttivo può essere frazionato in lotti; 2) Codice Articolo in entrata; 3) Il giorno (espresso in numero di giorno dell’anno) di conferimento; 4) (Argomenti Correlati) la coltura, quindi, il quaderno di campagna. (B) Per un dato prodotto finito acquistato e/o lavorato conto terzi: determinare 1) Il produttore, il sito produttivo, il lotto relativamente al sito produttivo posto che il sito produttivo può essere frazionato in lotti; 2) Codice Articolo in entrata 3) Il giorno (espresso in numero di giorno dell’anno) di conferimento; 4) (Argomenti Correlati). Il fornitore si deve preoccupare di fornire i documenti relativi al suo sistema HACCP. (C) Fase del prodotto finito Aggiungere al codice il giorno (espresso in numero di giorno dell’anno) di confezionamento .
[6] Come afferma SCALA ( http://www.denaro.it/go/a/_articolo.qws?recID=213477 )
[7] Giureconomista con specializzazione univ. In diritto d.consumatori.
[8] V. articolo di SCALA, cit.
Sull’arg., tra gli altri, v. il recente contributo: BARBUTO, M., il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili – le novità dopo il recepimento della DIRETTIVA ENFORCEMENT", in, Impresa c.i., 10/2006, 1425.

Carli Carlo C.

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