Avv. Alfredo Matranga, nota a Sentenza n. 6055/06, pubblicata il 21.12.06, con cui il TAR Puglia, I Sez. di Lecce, ha accolto il ricorso proposto da un candidato avverso la propria esclusione dalle prove orali d’esame per l’abilitazione alla professione

sentenza 11/01/07
Con sentenza n. 6055/06, pubblicata il 21.12.06, il TAR Puglia, I Sez. di Lecce, ha accolto il ricorso proposto da un candidato avverso la propria esclusione dalle prove orali d’esame per l’abilitazione alla professione forense (sessione 2002), operata dalla Commissione esaminatrice sulla base di una valutazione limitata esclusivamente all’apposizione di un mero voto numerico e senza l’aggiunta di alcun segno grafico in grado di consentire all’interessato di risalire all’iter logico seguito dalla P.A. nella attribuzione del deteriore giudizio.
In particolare, con la richiamata sentenza il TAR Lecce, ribadendo il proprio consolidato orientamento in ordine alla insufficienza della valutazione in forma numerica delle prove dei concorsi, ha disposto l’annullamento:
          del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami da avvocato, sessione 2002;
          dei giudizi apposti sugli elaborati svolti dallo stesso ricorrente, condannando altresì la P.A. resistente alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.000, oltre accessori come per legge.  
Sono a tutti note le novità giurisprudenziali e legislative riguardanti l’annosa questione della sufficienza o meno della valutazione in forma numerica delle prove dei concorsi, comprese ovviamente le pronunce con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della L. 241/90 sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale ordinanza n. 419/05).   
E’ poi altrettanto noto che con riferimento alle richiamate pronunce della Corte costituzionale, la questione che ci occupa non ha trovato soluzione nel merito atteso che il Giudice delle Leggi ha limitato la propria decisione alla presa d’atto della sussistenza di orientamenti non stabilizzati nella materia.
Ed infatti, nella già citata ordinanza n. 419/05 con cui la Corte costituzionale ha deciso sulla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce nel giudizio deciso con la sentenza in commento, la Consulta non ha ritenuto formatosi sulla interpretazione indubbiata il c.d. diritto vivente, perché:
– in seno al Consiglio di Stato vi sono determinate pronunce che, peraltro in materie diverse (appalti e concorsi) delibate da diverse Sezioni (V e VI) rispetto a quella (IV) che da sempre conosce la materia, hanno sposato altri orientamenti, tra cui quello c.d. intermedio in base al quale la questione andrebbe risolta non in astratto ma in concreto, valutando, volta per volta, la sussistenza di idonei elementi – rigidi criteri correttivi, presenza di glosse, annotazioni apposte dai commissari sugli elaborati, ecc. -, in grado di rivelare l’iter logico seguito dalla Commissione (cfr. C.d.S., sez. VI, sentenza 22.06.04, n. 4409; C.d.S., sez. VI, sentenza 30.04.03 n. 2331);
– diversi orientamenti sono ravvisabili anche nella giurisprudenza amministrativa di primo grado tra cui quella di codesto on.le TAR.
Dalle conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale è emerso chiaramente che non solo vi è contrasto interpretativo tra tribunali amministrativi ed il Giudice di secondo grado, ma vi è un contrasto giurisprudenziale anche in seno alle Sezioni giurisdizionali del massimo Organo della Giustizia amministrativa.
E ciò in quanto, se tale ultimo contrasto non vi fosse, la Consulta, in applicazione del proprio consolidato orientamento avrebbe ritenuto ammissibile la questione.
Da sempre, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili quelle questioni per le quali l’orientamento del Giudice di ultima istanza non conosceva se non una sola interpretazione della norma, perché in tal caso l’unico mezzo per espungere la stessa dall’ordinamento giuridico sarebbe stato o l’intervento del legislatore o il proprio (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 226 del 1994, n. 296 del 1995, n. 307 del 1996 e n. 359 del 1997).    
E’ evidente poi che il Consiglio di Stato, in realtà, non ritiene affatto la sussistenza di tale contrasto, tanto è vero che in tutte le pronunce in cui la IV Sezione è stata chiamata a valutare la portata del richiamato orientamento intermedio, ha ritenuto lo stesso non applicabile alla materia delle prove idoneative alle professioni (cfr. C.d.S. sentenza 19.7.04 n. 5175; C.d.S. sentenza 06.09.06 n. 5161).
A parere di chi scrive, dai contenuti dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 419/05 è emerso subito come questi potessero comunque contribuire ad una soluzione definitiva della problematica.
Ed infatti, vi era da un lato che, come anticipato, l’ordinanza in questione non conteneva alcuna statuizione nel merito in grado di destituire di fondatezza l’orientamento del TAR Lecce per cui lo stesso era legittimato a mantenerlo (come ha fatto con la sentenza n. 6055/06) e, dall’altro, non è da escludere che tale favorevole pronuncia, qualora impugnata, potrebbe spingere il Consiglio di Stato a prendere atto delle statuizioni contenute nella citata ordinanza della Consulta in ordine al contrasto rilevato da quest’ultima, decidendo di risolvere una volta per tutte la questione rimettendola all’Adunanza Planaria.
Peraltro, a dare ulteriore fondatezza all’orientamento del TAR Lecce nella materia (circa l’insufficienza del voto numerico a esternare la motivazione del giudizio) contribuiscono recenti apporti giurisprudenziali di altri TT.AA.RR., i quali hanno addotto nuovi argomenti a sostegno della tesi circa l’insufficienza, nel caso di giudizio negativo, della valutazione espressa in forma numerica.      
Particolarmente significativa, in tal senso, è la sentenza del T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, del 14.9.06 n. 1446 che, nell’accogliere il ricorso proposto da un candidato ritenuto non idoneo alla prova orale dell’esame di abilitazione forense sulla base del solo punteggio numerico, ha fatto riferimento alla recente disciplina introdotta dagli artt. 11, comma 5 e 12, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 i quali, rispettivamente, per le prove scritte e per quelle orali del concorso per posti di notaio, dispongono che: "Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione" e che: "La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione".
Queste norme, secondo il T.A.R. siciliano, pur disciplinando le modalità di svolgimento delle prove del concorso notarile, debbono tuttavia considerarsi espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della L. n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione e la loro valenza, pertanto, dev’essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.
Secondo il T.A.R. Catania, quindi, alla luce  di quanto previsto degli artt. 11, comma 5 e 12, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 e di quanto recentemente affermato con le ordinanze della Corte Cost. 14 novembre 2005 e 27 gennaio 2006 (le quali hanno escluso che "la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca diritto vivente”), deve ritenersi che, per tutti i concorsi, la valutazione negativa delle prove di concorso vada adeguatamente motivata, essendo a tal fine insufficiente una valutazione espressa in forma numerica.
Altrettanto significativa sul punto, è poila recente pronuncia del 4.8.06 n. 2307 con cui la I Sezione del TAR Veneto ha confutato analiticamente l’affermazione cardine dell’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, secondo cui: "anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt., nei concorsi a pubblico impiego l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimentale”.
In particolare, il TAR Veneto ha evidenziato che, se, per un verso, è vero che l’attribuzione di un voto configura esternazione del risultato conseguito dal candidato, per l’altro, è altrettanto vero che, proprio perché afferente al risultato, tale esternazione non può riguardare la motivazione, ovverosia la giustificazione delle complessive valutazioni operate dalla commissione giudicatrice; in altri termini, il candidato destinatario di un voto alfanumerico che nega l’idoneità al concorso, non ha alcuna possibilità di venire a conoscenza dell’iter logico giuridico seguito dalla commissione ai fini dell’attribuzione del voto stesso.
Inoltre, con particolare riguardo alla questione della natura provvedimentale o meno dei giudizi espressi dalle Commissioni in merito alle prove di esame, nel riconoscere l’impossibilità di attribuire a tali giudizi valenza di formale provvedimento amministrativo, la medesima pronuncia ha affermato che, tuttavia, a tali giudizi viene effettuato un espresso richiamo in sede di provvedimento finale; sicché l’obbligo di motivare tali giudizi, ancorché non positivamente contemplato da una specifica disposizione normativa, può trarsi da norme di legge contenenti principi idonei a disciplinare, sotto tale profilo, anche il caso delle prove scritte nei concorsi pubblici.
Al riguardo, il TAR Veneto, ha espressamente e, in parte, innovativamente, fatto riferimento:
1)      all’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2)      all’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693,
3)      l’art. 9, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220,
ed ha affermato che l’insieme dei principi sanciti da tali norme garantisce al candidato valutato negativamente, di avere cognizione degli errori che ha commesso, ovverosia, se non altro, di avere consapevolezza delle ragioni alla cui stregua il suo elaborato non è stato giudicato almeno sufficiente.
Avv. Alfredo Matranga
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