Sanzioni amministrative – sanzioni – competenza e giurisdizione – Cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria – Opposizione ex art. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 – Ammissibilita’.

sentenza 11/01/07
E’ ammissibile con le modalità speciali di cui alla L. 689/81 il ricorso avverso la cartella esattoriale inerente sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada allorché vengano dedotti nel ricorso vizi propri della cartella medesima ovvero la omessa notificazione (immediata ovvero differita) della presupposta contravvenzione, per consentire all’utente di recuperare il diritto di difesa nei riguardi della p.a. irrogante.
SANZIONI AMMINISTRATIVE – IN GENERE – Violazioni del codice della strada – Sanzioni amministrative pecuniarie – Cartella esattoriale emessa per la riscossione delle sanzioni amministrative – Opposizione – Legittimazione passiva – Esattore – Litisconsorzio necessario – Sussistenza
La società concessionaria per la riscossione tributi (E.,Tr. nel caso di specie) rientra normativamente a far parte della pubblica amministrazione perché dalla stessa ripete il diritto ad agire e esagire per ragioni di pubblico interesse. E’ quindi legittimata passiva nel caso di opposizioni a cartelle esattoriali non notificate e può vieppiù considerarsi litisconcorte necessaria perché trattandosi di procedimento (ex L. 689/81) presupponente una fase cautelare, é la sola a poter sospendere il provvedimento esattivo a seguito di una decisione del magistrato, interrompendo l’iter coattivo.
SANZIONI E ATTI AMMINISTRATIVI – IN GENERE – Omessa indicazione nell’atto dell’autorità a cui ricorrere e del termine – Conseguenze – Diritto di difesa – Violazione – Annullabilità –
La omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere e dei tempi non solo contravviene alla normativa relativa alla trasparenza degli atti amministrativi (L. 241/90 integrata e modificata dalla L. 15/05) ma viola ai danni del cittadino i precetti sanciti dalla Corte Costituzionale, con limitazione ovvero obliterazione dei suoi diritti di difesa.
 
n. 621/06 R.A.C.C.                                                            
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GdP del Distretto della Corte di Appello di Salerno, titolare dell’Ufficio Giudiziario di Montecorvino Rovella – dr.ssa O. Turco – ha pronunciato la   seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 621/06 R.A.C.C., vertente
TRA
sig. C. C. (avv. V. D.B. e dott.ssa G.S.)                                           
O P P O N E N T E
E
E.Tr. Commissario Governativo del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di …………… (avv………..)
 O P P O S T A  
OGGETTO : opposizione a sanzione amm.va
CONCLUSIONI : come da verbale di udienza, in atti
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di opposizione depositato il 03.07.06 il ricorrente eccepiva la legittimità e la regolarità della cartella esattoriale n. 10020060002099130000 notificata il 05.06.06, emessa a seguito di verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Locale di ……….
Con decreto del 10.07.06 questo Giudice ravvisava gli estremi per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato e ordinava alla concessionaria il deposito della inerente documentazione, con particolare riferimento alla dimostrazione delle notifica del verbale sanzionatorio.
La s.p.a. opposta pur costituendosi in prima udienza, non depositava alcun documento, in ciò contravvenendo all’ordinanza appositamente emessa che espressamente richiedeva la istruttoria come effettuata.
All’udienza del 07.11.06la causa veniva trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per giurisprudenza consolidata, cui il giudicante ha inteso costantemente riferirsi, il mancato deposito degli atti del procedimento amministrativo da parte dell’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato comporta l’accoglimento dell’opposizione.
In effetti, se le parti opposte, malgrado rituale notifica, non depositano gli atti del procedimento amministrativo, il Giudice oltre a valutare ex art. 116 cpc la mancata collaborazione all’attività istruttoria, non può verificare la fondatezza delle ragioni addotte dalla medesima per dimostrare la sussistenza di un’infrazione sanzionabile.
Ciò premesso, può dirsi superato il problema di ammissibilità del ricorso proposto in quanto nulla prova che all’odierno opponente sia stato contestato/notificato (con modalità immediata ovvero differita) la non meglio precisata.
In ordine alla seriale deduzione di eccezioni procedurali ne procedimentali sistematicamente e ripetitivamente addotte dalla pubblica concessionaria, si replica come di seguito:
A)      INAMMISSIBILITA’ ED IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO
Non risulta quanto dedotto dal legale dell’opposta secondo cui l’opposizione é proponibile avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza di confisca, tra cui non va ricompresa la cartella esattoriale […]
Il rilievo non ha pregio, anzi non risulta.
1)      In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l’opposizione nelle forme previste dalla l. n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al c. strad., al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. civ., Sez. Un., 10/08/2000, n.562) : é l’opposta che vi era tenuta, che nulla dimostra al riguardo.
2)      L’opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81 può essere proposta anche contro l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale nei casi in cui, come nella specie, sia dedotta la mancanza della preventiva tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (Cass. Civile n° 13242 del 27/11/99 Sez.I);
3)      Deve ritenersi inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale basata sul titolo esecutivo di cui al citato art. 203 cod. strada, quando di tale titolo risulti la rituale formazione (Cass. civ., Sez.III, 03/04/2000, n.4006, Cass. civ., Sez.III, 28/03/2000, n.3731). Ma é palmare, nel caso de quo che non viene dimostrata dalla spa E.Tr. la effettiva ed efficace contestazione, da cui può legittimamente conseguire – ove l’interessato non acceda nei termini prescritti nè alla tutela amministrativa nè a quella giurisdizionale – la preclusione alla possibilità di riesame in sede giurisdizionale di ogni ragione di doglianza concernente, nel merito, la sussistenza dell’infrazione. Ma la storia nel caso de quo né del tutto diversa mettendosi in discussione a monte l’effettiva contravvenzione, e comunque la sua notificazione;
4)      All’incontrario, ma in altri casi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.437/95, che ha ammesso l’opposizione a verbale di accertamento della violazione amministrativa anche anteriormente all’emanazione della ordinanza-ingiunzione, non deve ritenersi più ammissibile l’opposizione alla cartella esattoriale, solo e soltanto quando il verbale non sia stato opposto né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. E tale prova spetta alla p.a.
Al riguardo é opportuno, incidentalmente chiarire che (cfr. art. 22 co 1 lett. e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 integrata e modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 inerente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, si intendono  per "pubblica amministrazione" tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
E non vi é dubbio che la E.Tr. spa é si esattore privato, ma ripete dalla p.a. il diritto ad agire e riscuotere ponendo in essere un’attività di pubblico interesse, su cui é sempre possibile, ai sensi della Carta sindacarne la legittimità e il prudente esercizio del potere.
Da ciò discende, ovviamente che la
B)      CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA non sussiste e non si evince da alcunché. Al contrario:
1)     L’opposizione prevista dagli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione amministrativa, allorquando il destinatario della cartella, ha interesse a dedurre l’assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione. Conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell’Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione (Cass. civ., sez. III, 09/04/2001, n.5277).
2)     Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa deducendo l’insussistenza del credito per la mancanza della preventiva notifica del provvedimento sanzionatorio, o la nullità degli atti esecutivi per la mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di mora, legittimato passivo non è il prefetto, quale autorità che ha emesso l’ordinanza, nei cui confronti deve essere proposta l’opposizione a ordinanza – ingiunzione, ma l’ente al quale spettano i proventi, e l’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione ,ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8759 del 18/06/2002);
3)     In tema di opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, proposta ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione, consentita al fine di permettere all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge in relazione agli atti sanzionatori, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che predispone e notifica la cartella esattoriale, è legittimato passivo e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione e, quindi, il difetto di integrazione del contraddittorio è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17936 del 25/11/2003) 
4)     litisconsorte necessario deve essere considerato anche l’Ente esattore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12844 del 30/05/2006 conforme alla precedente)
Si rammenta, infatti, che l’odierno procedimento, di natura amministrativa, é regolamentato dalla norma speciale di cui alla L. 689/81 ed é costituito da una fase cautelare (qualora il giudice rilevi elementi di danno grave e irreparabile, che può aver efficacia solo e soltanto nei confronti dell’esattore che può disporre la sospensione dell’esecuzione. In altro modo sarebbe del tutto vanificato qualunque intervento del cittadino. ****’al più, l’esattore potrebbe chiamare in causa l’ente impositore, ma necessariamente nei termini di legge (10 giorni prima dell’udienza) deve consegnare all’Ufficio gli elementi procedimentali richiesti.
Non può esistere, in definitiva, una sorta di privilegio dell’E.Tr. spa che sarebbe soltanto elemento esecutore del tutto acefalo e quindi non rispondente dei vizi procedurali e procedimentali connessi e presupposti, che in qualche caso rasentano l’eccesso di potere.
Non é infatti revocabile nel dubbio che (cfr. art.21 ter Legge 7 agosto 1990, n. 241 integrata e modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Inoltre, È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali (cfr. art. 21 septies L. cit.)
E, peraltro, non vi é chi non veda che nella fattispecie non é comprensibile quando, dove, da chi sia stata commessa una non chiara violazione del cds (art. 171 = obbligo di casco, senza immediata contestazione?), e quindi il provvedimento manca degli elementi essenziali per una compiuta difesa extragiudiziale.
C) Infine, del tutto inaccettabile la prospettazione della opposta secondo cui “la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposta non inficia la validità …”: é esattamente il contrario.
A prescindere dalla peculiarità del caso di giurisprudenza indicato (Cass. 5453/99) nel quale esplicitamente si parla di mancata indicazione nell’atto amministrativo (emesso dall’Ordine professionale per sospensione di un medico) del termine di impugnazione e dell’organo avanti il quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241 con rimessione in termini – perciò – del ricorrente, nel caso chi cui trattasi l’Etr. sistematicamente ripete l’errore (recte = l’omissione) che non può considerarsi pertanto scusabile perché statisticamente rilevante.
Ed al riguardo, condivisibili e inoppugnabili sono i dettami della Consulta (Corte cost., 15/07/1994, n.311) la quale ritiene che agli atti di accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale sono applicabili le norme generali dell’art. 3 comma ultimo l. 7 agosto 1990 n. 241, che obbligano le autorità amministrative a rendere edotti coloro, cui vengano notificati provvedimenti amministrativi circa il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Inoltre, (sempre la Corte Costituzionale con dec. n. 86 del 1.04.98) ha stabilito che l’art. 3 comma 4 l. 7 agosto 1990 n. 241, disponendo che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere, contiene un principio generale che si applica anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori, inclusi i procedimenti sanzionatori regolati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689.
Per concludere, l’opposizione é fondata non avendo la spa opposta né confermato il procedimento nè documentato la notifica.
Spese secondo il principio della soccombenza.
PQM
Il GdP dell’Ufficio Giudiziario di Montecorvino Rovella – Distretto della Corte di Appello di Salerno – definitivamente pronunciando sulla opposizione alla sanzione amministrativa proposta da ****************, ogni diversa domanda od eccezione reietta o disattesa, adversiis rejectis, così provvede:
·         accoglie l’opposizione e, per l’effetto:
·         annulla la cartella esattoriale n. 100 2006 00620099130000, opposta;
·         condanna la spa E.Tr. opposta alle spese di giudizio che liquidate in € 250,00 distrae in favore degli antistatari, in parti uguali;
·         sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mont.no Rovella 7 Novembre 2006                                                      
Il Giudice (dott.ssa ……)

sentenza

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