Si segnala una recente sentenza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia dr.Ennio D’Alessio in tema di danno da c.d.
da " vacanza rovinata" con cui sono stati proporzionalmebnte condannati sia l’agenzia viaggi (30%) che il tour operator (70%) .
Preliminarmente il giudice ha statutio che il reclamo sui difetti della struttura formulato senza il rispetto del termine di dieci giorni sostenuto dalla difesa della convenuta non può essere considerato condizione di procedibilità, perché non considerato tale né dalla normativa in vigore nel 2004, né dal successivo Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005 che all’art.64 parla di recesso che può manifestarsi mediante comunicazione scritta anche mediante telegramma, telex e/o fax.
In secondo luogo il Giudice ha ritenuto che l’agenzia viaggi , quale venditore del servizio turistico, risponde delle obbligazioni nei confronti del cliente) giacchè attraverso il catalogo avrebbe dovuto informare l’attore sull’utilizzo comodo ma alternativo o della zona pranzo o dei due posti-letto a piano terra, potendo il divano-letto essere aperto solo dopo aver spostato tavolo e sedie.
La mancanza di indicazione nel depliant pubblicitario (che vincola sempre l’organizzatore-venditore alle proprie responsabilità, art.9 § 2 D.Lgs n.111/1995) ha senz’ altro indotto in errore l’attore che, a causa di quanto sopra, fu costretto ad un limitato uso della casa e, nelle ore notturne, fu costretto a far alloggiare il figlio presso amici.
In definitiva la condanna per il risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad Euro 600,00 oltre alle spese legali.
avv.Luigi Vingiani
Sentenza n.98/2007 del 2 gennaio 2007, depositata l’8 gennaio 2007
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Ennio D’******* ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
OMISSIS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito è opportuno risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’ *** S.p.A.
§ La domanda non è improcedibile perché, se scopo della normativa indicata dalla convenuta (tra l’altro abrogata con l’entrata in vigore del Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005) era quella di porre il tour operator in condizione di eliminare ogni motivo del contendere, nel caso di specie deve ritenersi sufficiente il telegramma indirizzato alla società il giorno successivo all’arrivo (20/7/2004) ed i reclami sporti al locale agente della *** il quale, come riferisce la stessa difesa convenuta, offrì soluzioni alternative, sulla cui congruità non si può giudicare perché indicate genericamente e sfornite di prova.
Il reclamo sui difetti della struttura formulato senza il rispetto del termine di dieci giorni sostenuto dalla difesa della convenuta non può essere considerato condizione di procedibilità, perché non considerato tale né dalla normativa in vigore nel 2004, né dal successivo Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005 che all’art.64 parla di recesso che può manifestarsi mediante comunicazione scritta anche mediante telegramma, telex e/o fax.
Comunque il *** ha provato l’invio della raccomandata successiva al rientro e questa circostanza deve ritenersi sufficiente per la valida proposizione della domanda di risarcimento.
§ Per quanto riguarda l’altra questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del tour operator, cioè l’impossibilità di risarcire l’eventuale danno perché non patrimo niale, va detto quanto segue.
L’ordinamento contempla due distinte figure di pregiudizi risarcibili, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale; il primo indennizzabile in ogni caso, il secon do solo in via eccezionale. Quest’ultimo, infatti, secondo l’art. 2059 c.c. è risarcibile "solo nei casi determinati dalla legge".
L’ammissibilità o meno del risarcimento del danno da "vacanza rovinata" dipende quindi dalla qualificazione che si attribuisce al pregiudizio che il *** assume aver subito per mancato godimento del soggiorno come occasione di svago e/o di riposo.
Indubbiamente il danno da "vacanza rovinata" è un pregiudizio non patrimoniale, sia quale danno emergente che in termini di lucro cessante, e la sua figura è molto simile a quella del danno morale che sarebbe causato dalla minore piacevolezza del luogo di soggiorno, dall’inadeguatezza dell’alloggio e, in generale, dai disagi subiti dal turista a causa degli inadempimenti della controparte (nel caso in esame,e non è poco, lo stato di tensione con la moglie e l’affidamento dei figli ad amici durante la notte).
Si tratta, allora, di verificare se esista una espressa disposizione che consenta di accogliere la domanda, pur negando al danno alcun profilo economico.
Da qualche tempo la maggiore giurisprudenza ha individuato tale disposizione nel l’art.13 § 1 CCV convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, il quale dispone nelle versioni ufficiali francese ed inglese (art.43, terzo comma, CCV) che al viaggiatore, per il caso di inadempimento dell’organizzatore del viaggio, debba rico noscersi il risarcimento di tout préjudice nella versione francese, e di any loss and damage in quella inglese (ex multis, Conc. Roma, 17 giugno 1987; Trib. Roma, 6 ottobre 1989; ************ 15 ottobre 1992; Trib.Monza19 maggio 2003 n.1617 ; *********** 8 novembre 1996; Pret.Roma 11 dicembre 1996; *********** 4 giugno gno 1998; Pret. Ivrea 21 settembre 1998; Trib. Bari 8 agosto 2000;Trib. di Firenze 25 Settembre 2001 Trib. di Verbania 23/04/2002; Giudice di Pace di Ravenna20 /05/2002 ; Ordinanza Trib. di Genova del 21/01/2003 e Corte diCassazione 09/ 07/2003.
L’art.13 CCV nella versione italiana testualmente prevede che «l’organizzatore di viag gi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente»; aggiunge l’art. 15 CCV che «l’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano».
Oltre alle riferite decisioni, va ricordata l’ordinanza 6 aprile 2000 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha ammesso in generale la risarcibilità in base alle previsioni dell’art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE (di cui il d.lgs. n. 111/95 costituisce l’attuazione) in materia di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso”
§ Premesso quanto sopra e trattando del merito, questo giudice ritiene che alla luce dei principi generali affermati dalla riferita giurisprudenza, la domanda possa essere accolta nei confronti della *** per la provata mancata corrispondenza fra quanto era stato convenuto e ciò che in realtà fu offerto al ***, avendo il tour operator violato gli obblighi informativi che gli competevano.
La *** (che, quale venditore del servizio turistico, risponde delle obbligazioni nei confronti del cliente) attraverso il catalogo avrebbe dovuto informare il *** sull’utilizzo comodo ma alternativo o della zona pranzo o dei due posti-letto a piano terra, potendo il divano-letto essere aperto solo dopo aver spostato tavolo e sedie.
La mancanza di indicazione nel depliant pubblicitario (che vincola sempre l’or ganizzatore-venditore alle proprie responsabilità, art.9 § 2 D.Lgs n.111/1995) ha senz’ altro indotto in errore l’attore che, a causa di quanto sopra, fu costretto ad un limitato uso della casa e, nelle ore notturne, fu costretto a far alloggiare il figlio Vin cenzo presso amici.
L’articolata prova testimoniale offerta dall’attore (in particolare la dettagliata descrizione del bilocale assegnato al *** fornita da ******************** (udienza del 13 luglio 2005) e la documentazione in atti (le riproduzioni fotografiche costituiscono pur sempre un indizio) hanno dimostrato le carenze strutturali ed l’insufficiente corredo del bilocale (per le quali, come si dirà, è responsabile anche il gestore del villaggio).
La inadeguatezza degli ambienti e dei mobili, specie se raffrontati con gli altri alloggi prenotati contemporaneamente ed assegnati ad amici della stessa comitiva, inducono alla condanna dell’***, ma l’indennizzo va quantificato in misura diversa per effetto della malleva.
§ Sebbene la società ***, gestore del villaggio turistico, non abbia allacciato alcun rapporto contrattuale diretto con l’acquirente del soggiorno, tutta via il tour operator può rivalersi nei suoi confronti per quanto riguarda le inadem pienze che discendono da scorrettezze imputabili al fornitore stesso e rilevanti nel quadro dei rapporti negoziali intrattenuti tra le due entità imprenditoriali.
Nel caso di specie, la domanda di malleva, proposta dal tour operator costretto a risarcire i danni conseguenti alle carenze della struttura e dell’arredo, può essere in parte accolta,considerato che con la scrittura privata prodotta in atti la Blu Sar degna e l’*** convennero che “…le unità abitative sono tutte di livello standard, lumino se ed in ottimo stato di funzionalità; sono completamente arredate con mobilio di buona qualità esen te da vizi; sono tutte corredati da stoviglie e quant’altro necessario per cucinare, dell’occorrente per il riordino, il tutto in riferimento ad ogni tipologia. Pertanto ogni addebito giustificato esposto dai clienti alla PME relativo alla mancanza o insufficienza delle unità abitative sarà imputabile esclusivamente alla negligenza o imperizia del fornitore e sarà dalla PME trasferito al medesimo fornitore il quale dichiara fin d’ora di assumere ogni costo.”
Del resto la società chiamata in garanzia non ha fornito alcun concreto motivo di opposizione, né alcuna prova contraria ed anzi ha evitato di costituirsi in giudizio e di comparire in udienza. Orbene, se è vero che il giudice deve valutare ogni elemento di prova senza attribuire valore determinante alla diserzione di un eventuale interrogatorio, non può non valutarsi negativamente anche la sola condotta passiva della ***, rimasta ininterrottamente assente nel processo.
Le riferite circostanze confermano il suo inadempimento.
Valutate le rispettive responsabilità e quantificata equitativamente all’attualità in € 600,00 la somma complessiva dovuta per risarcimento al ***, questo giudice ritiene che l’indennizzo debba far carico all’*** S.p.A.già ********** per un trenta per cento ed alla società *** s.r.l per il restante settanta per cento.
Le spese di causa seguono la soccombenza in proporzione al grado di colpa.
P.Q.M.
il Giudice di Pace, decidendo sulla domanda proposta da *** Augusto contro la *** S.p.A. già ** e la società *** S.r.l., in persona dei rispettivi L.R., così provvede:
· accoglie la domanda e dichiara la convenuta e la chiamata in garanzia corresponsabili del danno da vacanza rovinata;
· condanna per l’effetto la *** S.p.A., già **, e la società *** S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore dell’attore della somma di € 600,00 nelle proporzioni indicate, oltre interessi legali dalla domanda;
· determina le spese di causa in € 613,35 (di cui € 11,35 per spese vive, € 322,00 per diritti di procuratore ed € 280,00 per onorario) e, tenuto conto del con corso di colpa dell’attore, condanna inoltre la *** S.p.A., già **., e la società *** S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento nelle proporzioni indicate della detta somma complessiva oltre IVA e C.P.A. con attribuzione all’******************** antistatario.
Così deciso in Castellammare di Stabia, il 2 gennaio 2007.
Il Giudice di Pace
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