La G.U.U.E. n. L 7 del 12
gennaio 2007 pubblica la Decisione 2007/21/CE, con cui la Commissione
CE, sulla scorta della vigente regolamentazione veterinaria comunitaria
(REGIME, parte F), ha confermato le misure di protezione contro l’
influenza aviaria attualmente presente in diversi Paesi terzi,
disponendo la proroga sino al 31 marzo 2007 dell’ operativita’ della
Decisione 2005/760/CE, concernente le importazioni di volatili vivi in
cattivita’, inclusi i relativi prodotti trasformati.
IMPORTAZIONE ED
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
Con Regolamento CE n. 1847/2006,
la Commissione CE ha disposto l’ adeguamento di diversi Regolamenti
orizzontali della politica agricola comune, a seguito dell’ adesione
della Bulgaria e della Romania all’ Unione Europea dal 1° gennaio 2007.
Tali misure riguardano, tra l’ altro, il Regolamento CE n. 1291/2000
(REGIME B 101), concernente le modalita’ di applicazione dei titoli di
importazione e di esportazione dei prodotti agricoli, il Regolamento CE
n. 800/1999 (REGIME B 129), recante modalità comuni di applicazione del
regime delle restituzioni all’ esportazione, oltre che diversi
Regolamenti settoriali.
Con Regolamento CE n. 1913/2006 (REGIME B
129), la Commissione CE ha stabilito nuove modalita’ di applicazione
del regime agromonetario dell’ euro nel settore agricolo, modificando
opportunamente numerosi Regolamenti settoriali e disponendo, altresi’,
l’ abrogazione del Regolamento CE n. 2808/98 sin qui applicato.
IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI
Con Regolamento CE n.
1915/2006, la Commissione CE, in relazione alla recente evoluzione del
mercato mondiale della siderurgia, ha prorogato sino al 31 dicembre
2009 la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di prodotti
siderurgici originari dei Paesi terzi stabilita dal Regolamento CE n.
76/2002 (REGIME A 323), la cui scadenza naturale sarebbe stata il 31
dicembre 2006. Con l’ occasione, sono state escluse dall’ applicazione
dello stesso Regolamento CE n. 76/2002 le importazioni di peso
inferiore ai 2500 chilogrammi, rispetto ai 500 chilogrammi
precedentemente stabiliti.
Con tre Regolamenti CE, n. 1870/2006,
1871/2006 e 1872/2006 (REGIME A 324 e A 327), il Consiglio UE, in
attesa della firma di nuovi accordi bilaterali che dovranno sostituire
altrettante intese scadute il 31 dicembre 2006, ha dettato disposizioni
per le importazioni di prodotti siderurgici originari del Kazakistan,
dell’ Ucraina e della Federazione russa, tuttora soggette ad
autorizzazione preventiva nell’ambito di quote annuali.
Gli importatori
interessati potranno richiedere la relativa licenza di importazione al
Ministero del Commercio Internazionale – D.G. Politica Commerciale,
allegando alla domanda la licenza di esportazione rilasciata dalle
competenti Autorita’ del Paese esportatore.
CODICE DOGANALE
COMUNITARIO
Con Regolamento CE n. 1875/2006, la Commissione CE, al fine
di snellire e migliorare i controlli doganali anche tramite l’ utilizzo
delle tecnologie dell’ informazione, ha apportato numerose ed
importanti modifiche sia all’ articolato sia agli allegati del
Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le
disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO
UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario, introducendo
e/o modificando oltre centoventi articoli del Regolamento in questione.
Le nuove disposizioni, la cui decorrenza e’ stata strutturata in
diverse tappe, secondo un processo di adattamento che terminera’ il 1°
luglio 2009, risultano prevalentemente incentrate sull’ introduzione
nell’ ordinamento doganale comunitario della nuova figura dell’
"Operatore Economico Autorizzato, OEA", il quale, a fronte della
propria serieta’ ed affidabilita’ nei confronti del sistema doganale
potra’ beneficiare di procedure semplificate e di varie agevolazioni
sotto l’ aspetto dei controlli.
SOSPENSIONI DAZIARIE
Con Regolamento
CE n. 1897/2006, il Consiglio UE, in relazione ai mutati interessi
delle industrie comunitarie utilizzatrici ed alle nuove necessita’ di
approvvigionamento comunitario, ha completamente aggiornato l’ Allegato
del Regolamento CE n. 1255/96 (TARIFFA O 3), riguardante l’ elenco dei
prodotti industriali, agricoli e della pesca cui si applica la
sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale
comune.
Risultano inseriti nel nuovo elenco agevolativo, applicabile a
seconda dei prodotti sino al 31 dicembre 2008 ovvero sino al 31
dicembre 2011, numerosi nuovi prodotti, mentre altri sono stati
depennati.
PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE
Con Regolamento CE n.
1933/2006, il Consiglio UE, tenuto conto delle violazioni della
liberta’ di associazione e del diritto di contrattazione collettiva
praticate in Bielorussia, ha disposto la temporanea sospensione, nei
confronti di tale Paese, dell’ applicazione del Regolamento CE n.
980/2005 (TARIFFA F 5), concernente il nuovo Sistema di Preferenze
tariffarie Generalizzate (SPG), previsto per il decennio 2006/2015 ed
ipotizzato dalla Comunità europea per favorire le esportazioni dei
Paesi in via di sviluppo, grazie ad un trattamento tariffario
privilegiato.
CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI
Con Regolamento CE
n. 14/2007 del 10 gennaio 2007, la Commissione CE ha modificato l’
Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102),
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed
entita’ associate ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l’
aggiornamento dell’ elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti
contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si applica il
congelamento delle risorse finanziarie detenute all’ estero.
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