Pene ed Ordinamento Penitenziario- Trattamento dei detenuti- Reclamo collettivo ex art. 35 o.p. relativo alla facoltà di consumare vino o birra- Divieto a tempo indeterminato e generalizzato imposto dalla Direzione- Illegittimità del divieto- Limiti e con

Ordinanza 22/02/07
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UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO
 
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
 
In persona del Dott. Pier Marco Salassa
all’udienza dell’1.02.2007
emette la seguente
 
ORDINANZA
 
nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo collettivo proposto a norma dell’art. 35 O.P. da XXXXXX Xxxxxx ed altri trentaquattro detenuti ristretti nella Sezione II Xxxxxx della Casa di Reclusione di Xxxxxx,
difesi dall’Avv. Michele Parola del Foro di Cuneo, difensore di fiducia,
con l’intervento del P.M., Dott.ssa Cristiana Sorasio;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato, al difensore ed all’Amministrazione Penitenziaria controinteressata;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni del rappresentante del P.M. e del difensore;
 
PREMESSO CHE
 
Il reclamo generico previsto dall’art. 35 O.P. è lo strumento con il quale il detenuto può attivare i poteri attribuiti in via generale al Magistrato di Sorveglianza dall’art. 69, commi 2 e 5 ultima parte, O.P..
Dette norme stabiliscono che il Magistrato di Sorveglianza “esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità della legge e dei regolamenti” e “impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 26/99 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
Pur essendo infatti il reclamo al Magistrato di Sorveglianza di cui all’art. 35 O.P. il mezzo generale di doglianza dei detenuti, esso è però sprovvisto dei requisiti minimi della giurisdizionalità. Non è invero contemplata, perché si pervenga ad una decisione su tale reclamo, alcuna formalità di procedura, né l’osservanza del contraddittorio; la decisione, pur se di accoglimento, si risolve in una mera segnalazione o sollecitazione all’Amministrazione Penitenziaria priva di stabilità o forza cogente e contro di essa non è previsto poi alcun mezzo di impugnazione.
Il giudice delle leggi, pur affermando l’esigenza costituzionale del riconoscimento del diritto di azione nell’ambito di un procedimento avente carattere giurisdizionale, ha però escluso che la lacuna normativa possa essere colmata in via interpretativa mediante il ricorso ad uno dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.
Pertanto ha chiamato il legislatore a colmare il vuoto normativo e ad attuare il principio costituzionale affermato.
Nell’inerzia del legislatore si è venuto a creare un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la possibilità o meno per l’interprete di individuare, tra quelli previsti dall’ordinamento, un rimedio giurisdizionale a carattere generale suscettibile di garantire l’attivazione del principio della necessaria tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive e di essere quindi esteso alla procedura che si instaura a seguito di reclamo.
Le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 25079 del 26.02.2003, sono intervenute a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale, insorto nella specifica materia dei provvedimenti dell’Amministrazione Penitenziaria concernenti i colloqui e la corrispondenza telefonica dei detenuti.
Le statuizioni delle Sezioni Unite appaiono però applicabili non solo ai colloqui visivi e telefonici, ma anche in relazione a tutti le situazioni giuridiche soggettive suscettibile di essere lese per effetto o del potere dell’Amministrazione Penitenziaria di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le modalità concrete del “trattamento” dei detenuti ovvero di determinazioni amministrative prese nell’ambito della gestione ordinaria della vita del carcere.
Le Sezioni Unite, partendo dalla riaffermazione del principio che la restrizione della libertà personale non determina il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria e che al riconoscimento della titolarità di diritti deve necessariamente accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, con l’osservanza delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute (la possibilità del contraddittorio, la stabilità delle decisioni e l’impugnabilità con ricorso per cassazione), hanno individuato il rimedio giurisdizionale contro la lesione delle posizioni soggettive del detenuto nel procedimento disciplinato dagli artt. 14 ter e 69 O.P., che risponde ad esigenze di speditezza e semplificazione.
La materia oggetto del reclamo ex art. 35 O.P. proposto dai detenuti della Sezione II Xxxxxx della Casa di Reclusione di Xxxxxx, di cui al presente procedimento, concernendo l’alimentazione dei detenuti, rientra certamente nell’ambito delle fondamentali posizioni giuridiche soggettive degli stessi, in quanto attinente ad uno degli aspetti essenziali per l’esistenza e la salute dell’uomo. 
Pertanto, il reclamo in oggetto deve essere esaminato con le modalità procedimentali di cui agli artt. 14 ter e 69 O.P.
OSSERVA
 
I detenuti ristretti nella Sezione II Xxxxxx della Casa di Reclusione di Xxxxxx, con missive del 19.08.2006 e del 15.10.2006, hanno lamentato l’impossibilità di acquistare generi quali vino o birra al sopravvitto, stante il divieto disposto dalla Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx.
Più specificamente, i predetti hanno eccepito l’illegittimità di tale divieto in quanto emesso in violazione del disposto di cui all’art. 14, comma 3, D.P.R. 230/2000, in quanto privo di motivazione, non essendosi mai verificati episodi di violenza dovuti ad abuso di alcolici nella Sezione II Xxxxxx, ed in quanto mantenuto nonostante che il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, già con ordinanza del 17.07.2006, accogliendo analogo reclamo, avesse già ritenuto tale divieto ingiustificato ed avesse pertanto invitato la Direzione a ripristinare la possibilità di acquisto dei predetti generi alimentari.
Va rilevato che il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 17.07.2006, aveva già accolto un analogo reclamo collettivo proposto a norma dell’art. 35 O.P. da ALVARO Carmine ed altri trentacinque detenuti ristretti nella Sezione II Xxxxxx della Casa di Reclusione di Xxxxxx, avverso il medesimo divieto di acquisto di vino e birra, affermando quanto segue: “Ingiustificato.. appare il divieto di acquistare vino e birra poiché se è vero che in alcuni casi l’assunzione smodata può facilitare il ricorso alla violenza tuttavia il divieto generalizzato e non legato a specifici episodi di abuso o a responsabilità individuali appare eccessivo. E’ opportuno, pertanto, che la Direzione ripristini la possibilità per i detenuti di acquistare vino e birra nei limiti indicati dal regolamento salvo specifiche esigenze di sicurezza che devono però essere individualizzate ed adeguatamente motivate”.
Tuttavia, la Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx, con nota del 21.07.2006, rendeva noto di non poter aderire all’invito rivoltole dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo a ripristinare la possibilità di acquisto delle suddette bevande alcoliche, affermando di essersi risolta a disporre un divieto così drastico dopo essere ricorsa, in passato, in numerose occasioni, a limitazioni individuali all’acquisto nei confronti di quei soggetti che, a seguito di abuso di alcolici, avevano tenuto comportamenti tali da mettere a rischio la sicurezza dell’Istituto e dei compagni di detenzione, ed aver verificato trattarsi di misure inefficaci perché facilmente aggirabili, atteso che il vino e la birra costituiscono preziosa merce di scambio all’interno del carcere e, pertanto, consentendo l’acquisto anche ad un solo detenuto per sezione vi è la certezza che potrà fruirne anche il destinatario del divieto.
La Direzione, inoltre, sottolineava l’efficacia del divieto di acquisto in esame sotto il profilo della pressoché totale eliminazione di episodi di violenza ed aggressività.
Per tali ragioni, al fine di continuare a garantire l’ordine e la sicurezza dell’Istituto, la Direzione riteneva, in contrasto con quanto deciso dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, di dover confermare il divieto di acquisto di vino e birra per tutta la popolazione carceraria.
Richiesta di fornire chiarimenti in merito al reclamo in esame, la Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx, con nota del 19.09.2006, ribadiva quanto già affermato nella precedente nota, precisando che in riferimento ai prodotti acquistabili al sopravvitto non esistono specifiche previsioni ministeriali e che i generi in vendita al sopravvitto sono elencati in apposita tabella (Mod. 72) il cui contenuto è predisposto dalla Direzione ed approvato dalla Commissione di cui all’art. 16 O.P. e dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Con memoria ritualmente depositata per l’udienza del 6.12.2007, la Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx precisava che la sospensione della somministrazione di vino e birra è stata disposta a far data dal 24.01.2005; che nei due anni precedenti 22 sono state gli episodi disciplinari dovuti all’abuso di alcolici da parte dei detenuti ed in 6 di questi sono stati aggrediti agenti di Polizia Penitenziaria; il divieto di acquisto di alcolici ha eliminato tutti gli episodi di violenza ed aggressività dovuti ad ubriachezza che si verificavano in precedenza, nonostante i divieti di acquisto individuali; attualmente sono presenti in Istituto 35 detenuti che assumono terapia farmacologica incompatibile con l’assunzione di alcolici e l’eliminazione completa degli alcolici è l’unica misura che garantisce la non assunzione da parte loro, stante la possibilità di scambio fra detenuti; negli ultimi due anni si sono dimezzate le denunce a carico di detenuti per risse o danneggiamento di beni dell’Amministrazione Penitenziaria.
All’udienza del 6.12.2006, su richiesta della Difesa e su parere concorde del P.M., questo Magistrato di Sorveglianza disponeva l’acquisizione della documentazione relativa ai rapporti disciplinari citati dalla Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx nella predetta memoria.
All’odierna udienza la Difesa depositava memoria proveniente dai detenuti reclamanti, nella quale vengono ribaditi i motivi del reclamo.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti motivazioni.
La materia dell’alimentazione dei detenuti è disciplinata in prima battuta dall’art. 9 della L. 354/1975 che pone il principio secondo il quale “ai detenuti ed agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima”.
La medesima norma dispone, altresì, che “ai detenuti ed agli internati è consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto entro i limiti fissati dal regolamento”.
L’acquisto dei generi alimentari è poi specificamente regolamentato dall’art. 14 del D.P.R. 230/2000 il quale, al primo comma, prevede che sia il regolamento interno di ciascun Istituto Penitenziario a stabilire i generi alimentari di cui è consentito l’acquisto, al secondo comma, che sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo conseguente all’applicazione degli artt. 14 bis, 41 bis e 64 O.P..
Il terzo comma della citata norma precisa che “è consentito l’acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro”.
Malgrado il lessico utilizzato dalla legge (“ai detenuti è assicurata”, “ai detenuti è consentito”) e dal regolamento (“sono ammesse limitazioni”, “è consentito”) appaia ambiguo ed impreciso, l’impianto normativo sopra descritto deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha inteso prevedere e disciplinare la facoltà da parte dei detenuti di consumare vino e birra, quali normali componenti di una alimentazione adulta, indicando i limiti massimi, sia in termini di quantità che di gradazione alcolica, entro i quali il regolamento interno deve mantenersi nella concreta e specifica disciplina della predetta facoltà.
La stessa norma, peraltro, come già detto, prevede in via generale la possibilità di limitazioni, purché tali limitazioni siano supportate da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione ai diversi regimi detentivi vigenti nell’Istituto Penitenziario.
Non può pertanto accedersi all’interpretazione secondo la quale tale facoltà, anziché essere riconosciuta dalla legge come propria del detenuto, sarebbe invece subordinata alla mera discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria. Ad essa, invero, come già accennato, è unicamente rimessa la competenza di disciplinare concretamente tale facoltà, ai fini di attuarla nei modi maggiormente conformi sia alle esigenze di sicurezza che a quelle trattamentali, nei limiti predeterminati dal legislatore.
Appare allora evidente che, a fronte di una posizione giuridica soggettiva espressamente riconosciuta ai detenuti, configurata dal legislatore fin dall’origine con limiti immanenti ben precisi, nell’ambito dei quali la concreta disciplina è rimessa a ciascun Istituto Penitenziario, l’esercizio della discrezionalità amministrativa che trova espressione in un provvedimento limitativo della predetta facoltà deve ritenersi strettamente vincolata ai presupposti ed alle finalità normativamente previsti, oltre che subordinata alla sussistenza di adeguata e puntuale motivazione, al rispetto dei parametri di logicità, ragionevolezza, imparzialità, e ad una corretta rappresentazione dei fatti in valutazione.
Orbene, nel caso di specie, benché la finalità perseguita dalla Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx di eliminare o ridurre gli episodi di violenza dovuti all’abuso di alcolici da parte dei detenuti sia condivisibile e certamente coerente con le finalità dell’ordinamento penitenziario, tuttavia il divieto generalizzato di acquistare vino e birra, non collegato a responsabilità individuali per specifici episodi di abuso e non limitato nel tempo, non appare mezzo legittimo per ottenere tale finalità, risultando invece espressione di un esercizio illegittimo del potere amministrativo in quanto viziato da eccesso di potere.
In primo luogo, il divieto di acquisto di vino e birra imposto ai detenuti ristretti nella Sezione II Xxxxxx risulta del tutto carente di motivazione in quanto, dall’esame della documentazione relativa ai rapporti disciplinari citati nella memoria depositata dalla Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx, la cui acquisizione è stata disposta nella precedente udienza, risulta che dal dicembre 2002 ad oggi nella predetta Sezione non sono mai avvenuti episodi disciplinari legati all’abuso di bevande alcoliche.
Ne consegue che tale divieto non è supportato da quelle motivate esigenze di sicurezza alle quale il legislatore subordina la possibilità di emanare provvedimenti limitativi delle facoltà riconosciute ai detenuti in subiecta materia.
In secondo luogo, il divieto in esame risulta del tutto irragionevole sotto il profilo della sua indefinitività temporale, non apparendo possibile che le esigenze di sicurezza che lo ispirano rimangano inalterate nel tempo ed essendo, anzi, probabile che tali esigenze tendano a diminuire a seguito dell’applicazione del divieto stesso protratto per un certo periodo di tempo; inoltre il predetto divieto appare in contrasto con le finalità di rieducazione e risocializzazione del trattamento penitenziario, sembrando maggiormente idoneo a sviluppare la capacità di gestione responsabile delle bevande alcoliche da parte dei detenuti l’utilizzo di frequenti e severi controlli circa il rispetto dei limiti imposti dalla legge, piuttosto che un drastico divieto, che certamente facilita la gestione del carcere, ma che non assume alcun valore dal punto di vista rieducativo.
In terzo luogo, il divieto in parola appare censurabile anche dal punto di vista della sua sostanziale natura di sanzione collettiva che, in quanto tale, non è collegata a specifici episodi disciplinari ed a responsabilità individuali, ma viene applicata indifferentemente in violazione del principio di necessaria individualizzazione del trattamento penitenziario che informa anche la materia in esame.
Infine, il divieto in esame appare anche illegittimo, non consistendo in una limitazione, per quanto drastica, della possibilità di consumare vino e birra all’interno dell’Istituto Penitenziario, ma in una soppressione totale di tale possibilità, misura che apparirebbe conforme alla normativa sopra descritta solo in presenza di eccezionali esigenze di sicurezza, ma che nel caso di specie sembra eccessiva considerato che, dall’esame della documentazione di cui è stata disposta l’acquisizione per l’odierna udienza, risulta che dal dicembre 2002 all’agosto 2005 si sono verificati solo venti episodi disciplinari sicuramente riconducibili all’abuso di alcolici, con maggiore frequenza nelle Sezioni I, V e Semiprotetti.
Pertanto le esigenze di sicurezza, lungi dall’apparire eccezionali, sembrano invece ancora gestibili mediante l’ordinaria attività di controllo e repressione.
La correttezza di tale impostazione, peraltro, appare corroborata dalla prassi adottata nella stragrande maggioranza degli Istituti Penitenziari, nei quali l’acquisto di vino e birra è pacificamente consentito in via generale, e dalla considerazione che i casi di divieto di acquisto di tali bevande alcoliche, che si verificano ogni tanto, sono in genere circoscritti nel tempo, limitatati a singole sezioni nelle quali si sono verificati numerosi episodi disciplinari legati all’abuso delle stesse ovvero nelle quali sono ristrette categorie di detenuti che appaiono incompatibili con l’assunzione di alcolici per svariati motivi (ad es. tossicodipendenti, assuntori di psicofarmaci, detenuti di cultura islamica non abituati all’assunzione abituale di bevande alcoliche, giovani adulti), mentre del tutto eccezionali e dovuti esclusivamente ad esigenze terapeutiche sono i divieti estesi all’intero Istituto che si sono verificati, fino ad ora, solo in alcuni Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il divieto oggetto del presente reclamo, in quanto avente natura inutilmente afflittiva stante la non adeguata motivazione, la mancanza di effettive esigenze di sicurezza e l’irragionevolezza, deve essere dichiarato illegittimo in riferimento ai detenuti ristretti nella Sezione II Xxxxxx.
 
PQM
 
Visti gli artt. 14 ter, 35, 69 e 9 O.P., 14 D.P.R. 230/2000;
 
ACCOGLIE il reclamo proposto da XXXXXX Xxxxxx e trentaquattro detenuti ristretti nella Sezione II Xxxxxx della Casa di Reclusione di Xxxxxx e, per l’effetto
DICHIARA ILLEGITTIMO il provvedimento di sospensione della somministrazione di vino e birra quali generi di sopravvitto emanato a far data dal 24.01.2005 dalla Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx, in riferimento ai detenuti ristretti nella Sezione II Xxxxxx.
MANDA alla Direzione della Casa di Reclusione di Xxxxxx per quanto di competenza ai fini dell’adeguamento alla presente decisione. 
Si comunichi all’interessato, al difensore, al PM, alla Casa di Reclusione di Xxxxxx, al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
 
CUNEO, 1 febbraio 2007
                                                                                                Il Magistrato di Sorveglianza
      Dott. Pier Marco Salassa

Ordinanza

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