Con la sentenza emarginata, il Giudice adito torna ad occuparsi dell’annosa questione relativa alla obbligatorietà o meno della comunicazione dei dati del conducente in caso di contestazione differita e del contenuto della stessa[1].
In primo luogo, come il Giudice di merito ha rilevato,
sedes materiae il legislatore è intervenuto recentemente con l’art. 44 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, pubblicata nella G.U. il 28 novembre 2006, modificando il tenore del 2° comma dell’art. 126
bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
De iure condito,
la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione(modifiche apportate al quarto periodo dell’art. 126
bis, comma 2, C.d.s.). Inoltre,
il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 (nuova formulazione del sesto periodo dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.s.)
[2].
Il decreto legge n. 262 del 2006
[3]Il Giudice di merito, infatti, ribadisce che non deve essere dimenticato il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni amministrative, stabilito dall’art. 3 della legge nr. 689/81 dal titolo ” Elemento soggettivo”, secondo il quale nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. Rebus sic stantibus, la persona, sia essa fisica o giuridica, a partire dal 4 ottobre 2006 dovrà fornire la relativa comunicazione dei dati del conducente o quanto meno la stessa comunicazione, in cui dichiari di non ricordare l’autore della commessa violazione durante l’evento de quo, per i diversi motivi che possano giustificare tale inconveniente. Pertanto, qualora il proprietario del veicolo, in buona fede ( ciò é il principio fondamentale che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria ) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta violazione al C.d.s., in base al suddetto principio egli non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, purché lo stesso proprietario abbia adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis. Il Giudice di Pace di Taranto precisa che il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere. ha inoltre previsto che il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’art. 126
bis, comma 2 (testo previdente), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, deve essere riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.
In secondo luogo il giudice di prime cure, stante la relativa domanda ad istanza di controparte relativamente alla sua incompetenza territoriale, ha chiarito che, come è noto, l’art. 204 bis del C.d.S., come modificato dal D. L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214, individua, quale Giudice competente per l’opposizione al verbale di accertamento, quello “… del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
dott. ************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
nella persona del dott. ******************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. ../.. avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS del Comune di S., promossa da:
X, nato a ….. ed ivi residente in alla Via ……, elettivamente domiciliato in ……, alla Via Toscana nr. 18 presso lo studio dell’avv. ….. che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto Opponente-ricorrente
CONTRO
COMUNE DI S., in persona del Sindaco pro-tempore,opposto – resistente contumace
Conclusioni per l’opponente:
“ Voglia il Giudice di Pace di Taranto, ricorrendo nel caso di specie i presupposti della legge, di voler: Preliminarmente, atteso il domicilio del ricorrente in Taranto, dichiarare la propria competenza territoriale poiché la condotta dell’illecito contestato, posta in essere con l’invio della racc. a. r. n. ……, ai sensi dell’art. 126 bis del CdS, ove sussistente, sarebbe avvenuta non nel territorio di S. ma in quel di Taranto e, per I ‘ effetto:
– dichiarare che la persona fisica non è tenuta alla comunicazione di cui all’art. 126 bis co. 2 del CdS;
– accogliere l’opposizione avverso il verbale n. ….. da parte della Polizia Municipale di S. per i motivi innanzi proposti e dichiarare nullo ed improduttivo lo stesso di ogni effetto giuridico;
In via subordinata: qualora codesto Giudice di Pace adito non condivida la propria competenza territoriale a conoscere del ricorso, nel dichiararlo voglia trasmettere gli atti al Giudice di Pace competente.”
il Comune opposto nella nota inviata:
“..dichiari l’incompetenza per territorio del giudice adito, dichiarando competente il giudice di Pace di Chiaromonte, come chiaramente indicato nello stesso verbale notificato per fatti in territorio del Comune di S. La competenza per territorio, ai sensi dell’ art. 22 legge 689/81 così come modificato dall’ art. 98 s. lgs 507/99 e come ulteriormente dall’ art. 204 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 285/92 Codice della Strada viene in base al criterio del luogo in cui è stata commessa la violazione.”
SVOLGI MENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19.05.2006 il sig. x impugnava il verbale di contestazione n. …….., contestato, di Ufficio, dalla Polizia Municipale di S., e notificato in data 26.04.06 con sanzione di euro 370,00 comprensive di euro 13,00 per spese postali ed amministrative "…per infrazione ai sensi dell’art. 180 co. 8 del CdS ed in riferimento all’art. 126 bis co. 2 del CdS per mancata ed incompleta indicazione dei dati del conducente del veicolo targato ……..in riferimento al verbale reg. n. ……. per infrazione rilevata 27.08.2005.
In particolare il ricorrente, invitato a fornire i dati del conducente a seguito del verbale di contestazione n. …….., notificato tramite il servizio postale in data 12.09.2005 per violazione dell’art. 142/8 CDS, accertata in data 27.08.2005 sul tratto di Strada Statale ricadente in agro del Comune di S., ai fini dell’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida, aveva dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida in tale occasione, incorrendo, appunto, nella violazione dell’art. 180 comma 8°.
Assumeva l’opponente in via preliminare di aver adito il giudice di pace di Taranto e non quello di Chiaromonte, poiché la condotta costitutiva dell’illecito contestato, prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, ove sussistente, sarebbe stata posta in essere non in territorio di S., bensì in quello di Taranto, ove residente.
Nel merito il ricorrente impugnava l’accertamento della contestata violazione di legge, atteso che a distanza di circa tre mesi dalla data della presunta violazione di eccesso di velocità non poteva ricordare, come aveva ampiamente motivato nelle lettera trasmessa a suo tempo al Comando P.M. interessato, chi fosse alla guida dell’autoveicolo sopra richiamato nelle circostanze di luogo e di tempo riportati in verbale.
Il Comune di S., ricevuta la notifica del decreto di fissazione di comparizione di questo Ufficio in data 31.05.2006 ex art. 23 della legge n 689/81, non si costituiva in giudizio, inviando però tramite il servizio postale la nota prot. ………… dell’11.10.2006, a firma del comandante, privo di richiamo alla delega autorizzativa da parte del Sindaco, contenente richiesta di rigetto del ricorso, e non inviando alcuna documentazione ex art. 23 della legge n. 689/1981.
In via preliminare, il prefato Comando di P.M. nella nota eccepiva l’incompetenza territoriale di questo giudice ai sensi degli articoli 22 della legge nr. 689/81 e dell’articolo 204 bis Nuovo Codice della Strada, indicando competente per il territorio di S. il Giudice di Pace di Chiaromonte, conformemente a quanto riportato in verbale n. …….. del 27.08.05, contenente richiamo espresso alla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che con nota n° 300/A/1/41236/109/16I1, in riferimento alle conseguenze apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 27/05, aveva ritenuto di precisare l’applicazione del 2° comma dell’art. 126 CDS.
All’udienza di comparizione del 26.10.2006, il difensore dell’opponente, preso atto della suddetta nota, impugnando e contestando quanto sostenuto dal Comune, si riportava al ricorso chiedendone l’accoglimento, insistendo per la competenza territoriale del giudice di Pace adito, atteso che il ventilato inadempimento, comunque, si sarebbe prodotto in Taranto. Precisava, inoltre che detta comunicazione non era dovuta dalla persona fisica, ma soltanto dalla persona giuridica.
Nessuno compariva per il Comune di S., del quale se ne dichiara la contumacia.
Discussa la causa, vista la documentazione depositata, l’opposizione era decisa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di S. non ha controdedotto tutto quanto sostenuto dall’opponente nel proprio ricorso, preannunciando che la nota suddetta era inviata“…Al fine di evitare ulteriore contenzioso in sede di Cassazione Civile/Tribunale.”, facoltà, si osserva, costituzionalmente garantita, che nessuno ha mai inibito o messo in dubbio.
Per decidere il ricorso, é necessario procedere anzitutto ed in via preliminare all’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale eccepita irritualmente dall’Ente opposto.
Come è noto, l’art. 204-bis del C.d.S., per come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214, individua quale Giudice competente per l’opposizione al verbale di accertamento, stante la acclarata facoltatività del preventivo ricorso al prefetto ( dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale in data 5.04.2004 n. 114), quello “… del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Orbene, è fuori di dubbio che il presunto illecito dell’omissione di comunicazione delle generalità sancita dall’art. 126 bis del CDS, avendo effetto istantaneo nel periodo intercorrente tra il momento del ricevimento della richiesta delle generalità da parte dell’Organo accertatore e la scadenza dei 30 giorni previsti dall’art. 126 bis CDS, non può essersi realizzato nel momento dell’accertamento della violazione del verbale principale nr………. relativo alla violazione dell’art. 142/8 CdS, presunta commessa il 27.08.2005. Ciò perché altrimenti dovrebbe presupporsi che il presunto trasgressore nei suddetti 30 gg. di omissione ed inadempienza abbia dimorato in territorio di S., o comunque in quello ricadente nella competenza del Giudice di Pace di Chiaromonte. Invero, è più probabile che il ricorrente abbia dimorato, per come dallo stesso dichiarato, nel Comune di Taranto, laddove risiede. Lo stesso Comando di P.M. di S. nella propria nota ha sottolineato la competenza del giudice del luogo della commessa violazione come espressamente previsto dal tenore letterale dell’art. 204 bis CDS e che per quanto sopra sostenuto, non può che essere quello di Taranto. In altre parole, questo giudice non dovendo, assolutamente esaminare la violazione di cui verbale nr. ……. notificato il 12.09.2005, che indicava la competenza privilegiata del territorio dell’organo accertatore ivi operante ai sensi dell’art. 204 bis CDS ( Giudice di Pace di Chiaromonte), ma quella della violazione autonoma ex art. 180/8, non può non confermare la propria competenza territoriale, che nel caso di specie è riferibile al luogo presunto della commessa violazione, cioè Taranto, poiché luogo di residenza del sig. C. Cataldo.
Per quanto sopra, questo giudice, rigettando l’eccezione di competenza territoriale sollevata irritualmente dal Comune di S., atteso che può esaminare legittimamente il ricorso, non essendo necessaria nessuna attività di accertamento da eseguire in luogo di S.,decide di trattenere la causa in decisione.
Nel merito, si osserva che la 2^ parte dell’art. 126 bis, prima della dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza nr. 27 del 2005 della Corte Costituzionale, imponeva che: “…nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8.”
Orbene, recita l’ottavo comma dell’art. 180 testualmente: ” Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”
Per esaminare l’operatività e l’applicazione del suddetto comma alla persona fisica é necessario partire da quanto precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 27 del 24.01.2005, nella quale si legge: “…In conclusione, l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.”
Aggiunge la Corte: “L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada…”
Esaminando quanto sancito dalla Corte Costituzionale con il dettato dell’art. 180 comma 8° “…Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi…” si desume che la Corte Costituzionale nel caso di specie non poteva modificare la portata della previsione legislativa, in quanto non attinente l’oggetto della censura d’incostituzionalità ( applicazione della decurtazione dei punti a carico del proprietario, persona fisica inadempiente), per cui da tutto quanto sopra riportato si desume che la 2^ parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale ( non riprodotta nel dispositivo della sentenza) é da riferirsi sempre ed esclusivamente alle persone giuridiche e non alle persone fisiche. In altre parole, prima della dichiarazione d’incostituzionalità la sanzione della decurtazione dei punti ineriva quale sanzione accessoria alle persone fisiche, mentre, non potendosi applicare ovviamente alle persone giuridiche alcuna decurtazione di punti, alle stesse era applicabile la sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.365,55 euro.
Se così non fosse si sarebbe venuta a creare una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione tra la persona fisica, assoggettata sia alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti, sia alla sanzione pecuniaria per l’inadempimento ex art. 180 comma 8, e la persona giuridica, assoggettata soltanto alla sanzione pecuniaria ex art. 180 del C.d.S.
Da tutto quanto sopra si deduce che l’obbligo della comunicazione delle generalità spetta esclusivamente alla persona giuridica e non alla persona fisica.
Si aggiunge, inoltre, che l’applicazione nei suddetti termini dell’art. 180 comma 8° andrebbe a sancire il difetto di memoria di una persona fisica, illecito inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione del genere sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale.
Non va dimenticato il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni amministrative stabilito dall’art. 3 della legge nr. 689/81 dal titolo ” Elemento soggettivo” e cioé: “ Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.”
Quindi, se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede ( che é il principio fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria ) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta violazione al CDS, in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis.
Si osserva, inoltre, che il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere.
Né tanto meno é applicabile la invocata dal Comune circolare ministeriale prot. n. 300/1/41236/109/16/1, emanata a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale,. Detta circolare, modificativa della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12. 08. 2003, riporta: ” nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126 bis C.d.S. impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’art. 180, comma 8° C.d.S.( notificando il verbale entro 150 gg. dalla scadenza del termine dei 30 gg.), poiché detta circolare è stata emanata a seguito della più volte richiamata sentenza della suprema Corte ******* nr. 27/05, che non poteva, né può avere la portata sopra dedotta ( si richiamano le sentenze di questo Giudice in data 30.09.2005 ed in data 16.03.2006, annotate dall’autore ************ nel Quotidiano di Altalex nr. 1490 del 12.08.2006).
1. A riprova della corretta applicazione di quanto sopra, si aggiunge che il legislatore è intervenuto recentemente con l’art. 44 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, in fase di conversione in legge, modificando il tenore del 2° comma dell’art. 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, precisando:
a. il quarto periodo é sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b. il sesto periodo é sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».
Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, é riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti…”
Data l’evidente prevista d’Ufficio riattribuzione dei punti decurtati in presenza di mancata identificazione del trasgressore, nessun dubbio permane alla corretta applicazione, per come sopra effettuata delle norme sopra citate per il periodo antecedente al 04.10.2006.
Per tutti i motivi di nullità ed inefficacia su esposti sommariamente, il verbale di cui all’impugnazione, non può che essere annullato.
Infine, per motivi di economia processuale, restano assorbiti gli altri motivi di annullamento del verbale impugnato, dedotti dal ricorrente.
Nulla si decide per le spese processuali, soltanto poiché non dedotte.
. P.Q.M.
il giudice di Pace di Taranto, dr. ******************, rigettata o ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. C. Cataldo, e depositato il 19.05.2006, avverso il verbale di contestazione n. 21/2006 redatto in data 04.04.2006 dal Comando Polizia Municipale di S., per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8°, così decide:
1) rigetta la richiesta di dichiarazione di incompetenza territoriale irritualmente avanzata dal Comune opposto;
2) conferma la propria competenza territoriale;
3) accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione n. …….. redatto in data 04.04.2006, per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8° del Codice della Strada;
4) annulla il verbale impugnato ed ogni atto dallo stesso dipendente;
5) nulla decide per le spese processuali.
Così deciso a Taranto il 26 ottobre 2006 Il Giudice di Pace
( dott. ******************)
[1] Si vedano
ex plurimis, Giudice di Pace di Taranto, sentt. 30 settembre 2005 e 16 marzo 2006; **********,
Codice della strada: omissione comunicazione delle generalità e competenza, in
www.altalex.com, 10 agosto 2006.
[2] S. BARDARO, Codice della strada: sanzioni e mancata comunicazione dei dati del conducente, in www.altalex.com, 26 gennaio 2007.
[3] Recependo l’insegnamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 gennaio 2005 n. 27.
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