E’ un complesso di organi ed enti pubblici, che ha il compito di svolgere l’attività amministrativa. Il Governo è a capo della Pubblica Amministrazione e risponde dell’operato di questa di fronte al Parlamento.
Il Governo definisce gli obiettivi politici (1)dello Stato, sotto il controllo del Parlamento e dirige l’attività amministrativa (2) degli apparati burocratici posti alle proprie dipendenze (“bureau”, dal francese, che significa “ufficio” – e “kratos”, dal greco, che significa “potere”).
E’ stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 59 del 12/3/2001 la legge costituzionale, recante “modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, confermata dal referendum del 7/10/2001, che non prevedeva un quorum minimo di elettori. (votanti 34 % – 62,4 % hanno detto si).
In sostanza:
– alcune materie (esteri, interni, difesa, tesoro e finanza, giustizia, ambiente e beni culturali) rimangono di esclusiva competenza dello Stato,
– in alcune materie (lavoro, istruzione, ricerca scientifica, salute, sport, territorio, reti di trasporto, comunicazione, energia), le regioni hanno una potestà legislativa concorrente con quella dello Stato, cui spetta il compito di stabilire unicamente i princìpi fondamentali,
– in tutte le restanti materie (tra le altre: formazione professionale, turismo, industria, artigianato, commercio, agricoltura, viabilità, trasporti pubblici), le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva, con il solo vincolo di attenersi alla Costituzione.
(1) Attività politica
– definire gli obiettivi dello Stato,
– i politici sono eletti dal popolo,
– la sua fonte è la Costituzione,
– è instabile (dipende dagli elettori).
(2) Attività amministrativa
– realizza le scelte politiche,
– si entra per pubblico concorso,
– fonti: leggi, decreti legge e regolamenti,
– è stabile (si rimane fino alla pensione).
Organo
è la persona o l’Ufficio che rappresenta lo Stato o l’ente pubblico (pensiamo, ad esempio al preside di una scuola, che rappresenta il ministero della pubblica istruzione ed è quindi “organo” dello Stato – oppure pensiamo ad un vigile urbano, che rappresenta il suo Comune ed è quindi “organo” di questo). Chi rappresenta lo Stato od un ente pubblico deve, quindi, agire in suo nome e secondo le competenze stabilite dalla legge.
La composizione dell’Organo può essere:
– monocratico, se è formato da una sola persona (ad esempio il preside),
– collegiale, se formato da più persone (esempio una commissione pubblica).
L’Organo può essere ancora:
(1) attivo, se soddisfa direttamente gli interessi dello stato, e sono:
– il Presidente della Repubblica,
– il Governo,
– le Aziende Autonome dello Stato;
(2) consultivo, se dà un parere, che può, a sua volta, essere:
– facoltativo,
– obbligatorio vincolante,
– obbligatorio non vincolante;
i più importanti organi consultivi sono:
C.N.E.L.
(consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
è’ previsto dall’articolo 99 della Costituzione; è specializzato in materia di politica economica e di legislazione sul lavoro; è composto da 111 membri (99 nominati da associazioni di lavoratori e 12 nominati dal governo o dal Presidente della Repubblica. Fornisce pareri al Governo ed al Parlamento.
CONSIGLIO DI STATO
che ha sede a Roma e dà pareri al Governo ed alle Regioni;
(3) di controllo, che è di due tipi e precisamente:
– preventivo, cioè prima che venga presa una decisione
– successivo, cioè dopo che è stata presa una decisione
I più importanti organi di controllo sono:
CORTE DEI CONTI
ha sede a Roma, ma con uffici staccati in tutta Italia. Ha due funzioni e cioè: una “giurisdizionale” (di giustizia) ed una “di controllo” (sulla legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione e la regolarità della gestione degli enti pubblici, che si avvalgono di contributi pubblici). La Corte dei Conti riferisce periodicamente al Parlamento sul proprio lavoro e, per questo, viene anche chiamata “Organo ausiliario delle camere”. Anche i Giudici della Corte dei Conti sono “inamovibili”. La Corte dei Conti ha sette sezioni (3 a Roma, 1 in Sicilia, 1 in Sardegna, 1 in Trentino, 1 in Friuli).
Vi sono due tipi di controlli, e precisamente:
– preventivo, che è quello fatto sugli atti del Governo, prima che divengano efficaci e che vengono, poi, annotati su un apposito registro. Il Governo può anche imporre d’autorità la registrazione, ma allora, in questo caso, la Corte dei Conti si riserva di informare il Parlamento, per le conseguenti decisioni politiche.
– successivo, che avviene ogni anno, quando la Corte, a sezioni unite, controlla i conti (che si chiamano “rendimenti consuntivi”) delle amministrazioni statali, per vedere se rispettano quanto è scritto nel bilancio preventivo dello Stato; ed inoltra poi una relazione al Parlamento. Il confronto fra i due documenti (che vengono chiamati: “conto delle amministrazioni e bilancio preventivo”) meglio conosciuto con il termine: "parificazione".
CONSIGLIO DI STATO
ha funzione sia consultiva che di controllo, chiamata, quest’ultima, più correttamente: “giurisdizionale” (perché il controllo sugli atti pubblici viene fatto attraverso la giustizia amministrativa). Ha sei sezioni a Roma (tre consultive e tre giurisdizionali). I suoi pareri di solito non sono vincolanti.
I pareri vanno chiesti in questi casi:
– quando bisogna approvare regolamenti del Governo,
– quando si devono approvare testi unici (es.: legge sulla pesca),
– se si fanno ricorsi straordinari al Capo dello Stato,
– per annullamento di atti amministrativi illegittimi,
– quando si stipulano grossi contratti con l’amministrazione pubblica.
I Giudici del “Consiglio di stato” non possono essere trasferiti senza che loro lo vogliano. Questa disposizione si chiama: “inamovibilità dei giudici” ed è stato deciso per garantire l’indipendenza di questo organismo dal Governo.
Nota
Il “Consiglio di Stato, il “CNEL” e la “Corte dei Conti” vengono definiti dalla Costituzione, agli articoli 99 e 100, come “organi ausiliari”.
Dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 29/2/2000 n. 348
“la nuova Corte dei Conti punta sulle sezioni regionali”
Dal primo gennaio 2001 sono operative le nuove sezioni regionali per l’esercizio del controllo. E, insieme, comincerà formalmente la sua attività la “Sezione autonomie”, che avrà compiti sia di controllo che di referto al parlamento sulla finanza regionale e degli enti locali…..(omissis)……
L’adeguamento organizzativo della Magistratura contabile è il frutto dell’attuazione del decreto legislativo 286/1999 che, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, ha attribuito alla Corte dei Conti il compito di adeguare, con regolamento interno, il proprio assetto organizzativo…..(omissis)…..
Numerose le novità che entrano in vigore nel 2001, nel tentativo di avviare controlli generalmente più “collaborativi” con le amministrazioni. Ecco, così, la nascita delle sezioni regionali, per l’esercizio del controllo sulla gestione delle amministrazioni statali decentrate nelle Regioni, ma anche delle amministrazioni regionali e di quelle degli enti locali.
Altra novità, attesissima, è la creazione della “sezione autonomie”, che eserciterà i controlli finanziari e le analisi comparative sull’andamento delle gestioni degli enti locali, previsti dalla legge 51/1982; e, infine, la nuova disciplina della programmazione delle attività di controllo sulla gestione.
Le neonate “sezioni regionali” saranno istituite nelle Regioni a statuto ordinario, mentre in quelle a statuto speciale continueranno ad operare le già esistenti “sezioni di controllo”. Numerosi i compiti assegnati a questi “uffici” della Corte dei Conti. Le sezioni eserciteranno, infatti, il controllo di legittimità sugli atti, con competenza estesa fino alla decisione finale di ammissione o rifiuto a visto. Altro loro compito sarà poi quello del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con sede nella Regione, nonché di verificare il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
AUTORITA’ INDIPENDENTI
dette anche di vigilanza
Sono enti che vigilano sul rispetto delle leggi in specifici settori, in posizione di imparzialità rispetto allo stesso Governo (non dipendono, cioè, dai Ministeri). E’ composto da tecnici esperti e quindi non da pubblici funzionari. Ognuno ha la sua competenza per materia, territorio e grado di importanza.
I più noti sono i seguenti:
– il Garante per la radiodiffusione e l’editoria,
– la “Consob”, che vigila sull’andamento della borsa valori,
– l’Autorità per la vigilanza sui fondi pubblici,
– l’Autorità “Antitrust”, che si occupa di regolamentare il mercato concorrenziale delle imprese, per evitare abusi.
IL PRINCIPIO DI LEGALITA’
La Pubblica Amministrazione deve realizzare le sue funzioni in modo imparziale, senza favorire partiti o gruppi o persone ed i partiti non si devono ingerire nella amministrazione pubblica. La Costituzione ha voluto evitare questi pericoli e così sono state affermate alcune fondamentali regole e cioè;
la Pubblica Amministrazione deve sempre rispettare
– la legalità (articoli 23, 28 e 113 della Costituzione),
– l’imparzialità (articoli 1 e 97 della Costituzione);
successivamente, con la legge n. 241 del 1990, sono state introdotte altre tre regole di comportamento, e precisamente
– efficienza, cioè l’obbligo di evitare gli sprechi,
– efficacia, cioè obbligo di tendere ad ottenere buoni risultati,
– pubblicità, cioè l’obbligo di trasparenza con il pubblico e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con eccezione, ovviamente, per i segreti di Stato.
Ed a proposito della “pubblicità”, è doveroso rammentare la legge 7/8/1990 n. 241, della quale si riportano, qui di seguito, i passi più significativi:
Legge 7 agosto 1990 n. 241
regolamento per il diritto di informazione
e di accesso ai documenti amministrativi
articolo 1
Il presente regolamento disciplina il diritto di informazione ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, secondo i princìpi di legalità, di buon andamento e di imparzialità. Il diritto di informazione viene garantito con l’istituzione di appositi sportelli o con l’accesso diretto all’ufficio responsabile. Il diritto di accesso si esercita attraverso l’esame e/o l’acquisizione di copia dei documenti in possesso della pubblica amministrazione, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento (vedasi anche DPR 27 giugno 1992 n. 352).
articolo 2
Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione comunale o dai soggetti di cui al successivo articolo 4 o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
articolo 3
E’ titolare del diritto di accesso e di informazione chiunque dichiari di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi:
– i soggetti che vantino un interesse diretto ed immediato per agire in via giurisdizionale o amministrativa,
– coloro che, per legge, abbiano titolo ad esperire un’azione popolare in sede giudiziaria,
– coloro che dichiarino di avere interesse alla conoscenza di documenti amministrativi, al fine di far valere situazioni di vantaggio, altrimenti non utilizzabili,
– le amministrazioni, le associazioni ed i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi; il difensore civico comunale.
articolo 4
Il presente regolamento si applica, altresì, alle aziende speciali, alle istituzioni, alle società per azioni a prevalente capitale comunale, nonché ai concessionari di servizi pubblici locali, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente, limitatamente agli atti ed alle attività riguardante i servizi dati in concessione.
….omissis….
articolo 16
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché al versamento delle eventuali spese di cui al comma seguente.
Spetta alla giunta determinare il costo di riproduzione dei documenti. Per la determinazione delle spese d’ufficio, dei diritti di ricerca e visura, la giunta deve fare esclusivo riferimento ai diritti di segreteria fissati per le copie estratte dall’archivio. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo per le sole copie dichiarate conformi.
articolo 17
Avverso le determinazioni amministrative, relative al diritto di accesso, e nell’ipotesi di silenzio rigetto, è ammesso reclamo al sindaco nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.
Il sindaco, verificata la regolarità dell’istanza, si pronuncia con decreto motivato nel termine di trenta giorni. La decisione viene notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
….omissis….
articolo 22
Ai fini dell’applicazione della legge 31/12/1996 n. 675 (legge sulla riservatezza dei dati personali), il Comune è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati automatizzate e cartacee del comune stesso. Gli adempimenti previsti dalla legge 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell’ente, o da persona da questi delegata.
Ai fini dell’attuazione della legge 675/1996, nell’ambito del Comune, con riferimento agli uffici ed ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati, diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi della legge 675/96.
In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio ed a comunicarne i risultati all’ufficio segreteria.
Nota (la privacy)
E’ opportuno ricordare, anche in questo capitolo, la legge 31/12/1996 n. 675 (pubblicata nel supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 5 dell’8 gennaio 1997) dal titolo: “tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali”. In particolare sono importanti gli articoli 11 (consenso), 12 (casi di esclusione del consenso), 13 (diritti dell’interessato).
Libero accesso dei cittadini ai documenti comunitari
entrato in vigore il 3/12/2001 il regolamento 1049/2001 per la trasparenza
In data 3/12/2001 è entrata in vigore la modifica all’art. 255 del trattato dell’Unione Europea, che sancisce il pubblico accesso dei cittadini ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Il nuovo regolamento (1049/2001) stabilisce, in linea di principio, che tutti i documenti dell’Unione Europea dovranno essere resi accessibili al pubblico, anche se le istituzioni comunitarie potranno comunque proteggere le consultazioni e discussioni interne, qualora le richieste ne limitassero l’esercizio delle proprie funzioni.
Documento, quindi, è qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (cartaceo, elettronico, sonoro, visivo ed audiovisivo), che riguardi iniziative, decisioni e politiche di competenza dell’istituzione. L’accesso alle informazioni è gratuito, se eseguito grazie ad una consultazione in loco, sotto forma elettronica o se riguardante meno di 20 pagine in formato A4.
Ad ogni modo, anche se a pagamento, la somma richiesta non supererà il costo effettivo della produzione e dell’invio delle copie. Le istituzioni comunitarie renderanno consultabile “on line” un registro in forma elettronica.
La richiesta del documento dovrà essere scritta, ed il parlamento, il consiglio e la commissione si impegnano a rispondere ad essa entro 15 giorni.
Il campo di applicazione del diritto di accesso non coinvolge soltanto qualsiasi cittadino e persona giuridica, che risieda ed abbia la sede sociale in uno Stato membro, estendendosi anche a chi non risieda o abbia sede sociale nell’Unione Europea. La consultazione di un documento può essere rifiutata, quando la divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa, alle questioni militari, alle relazioni internazionali ed alla politica finanziaria, monetaria od economica della Comunità o di uno Stato membro.
Lo stesso varrà per i casi in cui possa risultare lesa la vita privata delle persone. E per le richieste, che arrechino pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica e giuridica, delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine.
IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
E’ previsto dalla Costituzione all’articolo 5 ed è il principio cardine della struttura amministrativa. Decentrare significa dare poteri anche ad altri e lo Stato, appunto, con questo principio, si assume l’obbligo di dare alcuni suoi poteri alle Regioni, alle Province, ai Comuni o a suoi funzionari.
Il decentramento è di due tipi
– autarchico (chiamato anche autonomo): quando lo Stato trasferisce poteri suoi alle Regioni, alle Province ed ai Comuni,
– gerarchico (chiamato anche burocratico): quando lo Stato definisce le competenze dei suoi organi periferici (cioè fuori di Roma) e la sorveglianza sugli enti autarchici. (come ad esempio, appunto, sulle Regioni. sulle Province e sui Comuni).
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRETTA
E’ l’attività che viene svolta direttamente dallo Stato, mediante suoi uffici che operano a Roma e fuori Roma (cioè in periferia) e quindi:
al centro (Roma)
attraverso i ministeri (che erano 8 quando nacque l’Italia). A capo di ogni ministero (chiamato anche dicastero) vi è un Ministro.
Ogni Ministro gestisce un particolare ramo dell’amministrazione. Il numero e le competenze dei Ministri devono essere stabiliti con apposita legge (così è previsto dalla costituzione agli articoli 3 e 95).
Tutti i Ministri insieme formano il Governo ed il Capo del Governo si chiama Presidente del Consiglio dei Ministri (perché, quando i Ministri si riuniscono fra di loro, si dice che sono in Consiglio). Il compito del Presidente è quello di mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo. Il Presidente dispone di una serie di uffici, che formano la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
in periferia (fuori di Roma)
– nelle Province, attraverso il Prefetto, che coordina tutta l’attività amministrativa nella Provincia e dirige i soccorsi in caso di calamità pubbliche,
– nei Comuni, attraverso il Sindaco, quando celebra, ad esempio matrimoni. In questo caso si dice anche che il Sindaco è “Ufficiale del Governo” (Il Sindaco, infatti, non usa l’espressione: “in nome del Comune”, ma dice testualmente: “in nome dello Stato” vi dichiaro marito e moglie).
Nota
La legge costituzionale n. 59 pubblicata sulla “gazzetta ufficiale del 12/3/2001, e confermata dal referendum di data 7/10/2001, ha abrogato i commissari del governo presso le regioni ed i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali.
Dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 22/1/2001 n° 21
“Pubblica Amministrazione:
il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad un tema chiave del decentramento.
La Prefettura fa finta di scomparire”
Gli “Uffici Territoriali Governativi” (UTG) prenderanno il posto delle attuali Prefetture ed avranno compiti burocratici rafforzati.
Assorbiranno gli uffici ed oltre 11.000 dipendenti delle amministrazioni periferiche. I nuovi 103 uffici territoriali del Governo…dovranno avere non solo una funzione strategica per la diffusione del processo di semplificazione ed, in generale, per il funzionamento della macchina burocratica ma, di fatto, anche una “missione politica”, diventando i punti di riferimento governativi sul territorio di Regioni ed enti locali…..i super Prefetti diventeranno veri rappresentanti del Governo sul territorio, assicurando, in particolare, l’esercizio di ogni compito affidato loro dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri….
Negli “UTG” confluiranno i Commissariati di Governo….e gli uffici periferici di quattro dicasteri: Sanità, Comunicazioni, Trasporti, Lavoro.
Il trasferimento produrrà per 11.500 “statali” anche il cambio del datore di lavoro, facendo così salire il personale a disposizione dei Prefetti a quota 21.600.
Le super prefetture, che avranno anche il compito di curare le procedure per i concorsi pubblici, saranno coadiuvate dalla conferenza permanente delle amministrazioni territoriali, che assorbirà gli attuali comitati provinciali della pubblica amministrazione ed i comitati metropolitani di Roma e Milano.
Il Prefetto, titolare dell’ufficio del Governo, nel capoluogo di Regione, diventerà anche, quindi, Commissario del Governo ed in questo ruolo dipenderà dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
AMMINISTRAZIONE INDIRETTA
E’ l’attività amministrativa svolta da enti diversi dallo Stato, che si distinguono in queste due categorie:
Enti non territoriali:
non hanno un loro territorio.
Operano in tutta Italia e sono autonomi; ricordiamo, fra i più importanti, i seguenti =
– INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale),
– CONI (Comitato Olimpico Italiano),
– CAI (Club Alpino Italiano),
– ACI (Automobil Club Italiano),
– Ordini professionali (medici, avvocati, eccetera),
– Università degli studi,
– Enti pubblici economici (in fase di privatizzazione), come ad esempio: ENEL, INA, IRI, banche pubbliche.
Enti territoriali:
La Regione – la Provincia – il Comune – le Città Metropolitane
LA REGIONE
Le Regioni sono state volute e create con la Costituzione (articolo 115). Sono enti pubblici, che hanno un loro territorio ed una loro autonomia e, per tale motivo, la Regione si definisce come “ente pubblico territoriale autonomo” (si dice anche “autarchico”).
Il decreto legislativo 56/2000 ha stabilito che le entrate regionali non dipendono più dai contributi dello Stato, che può comunque intervenire anche destinando risorse aggiuntive ed attuando interventi speciali e quindi lo Stato non esce di scena. Le Regioni, come gli altri enti territoriali hanno pertanto una loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa, come anche deciso dalla legge costituzionale pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 59 del 13/2/2001 e poi confermata da apposito referendum popolare. Hanno, inoltre, un loro patrimonio ed un loro demanio. Non hanno poteri giudiziari, perché solo lo Stato può amministrare la giustizia.
Le Regioni sono di due tipi:
Regioni a statuto speciale
hanno un margine di poteri più ampio e riconosciuto, in confronto alle altre Regioni; sono cinque: Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Valle D’Aosta – Sicilia – Sardegna;
Nota
– la Regione Siciliafu la prima ad essere costituita in ordine di tempo, con decreto legge n. 455 del 15/5/1946 ed il suo statuto è addirittura anteriore alla Costituzione della Repubblica. Gli organi della Regione Sicilia sono l’Assemblea Regionale, che ha funzioni legislative; la Giunta ed il Presidente Regionale, che costituiscono il Governo locale;
– la Regione Sardegnafu creata con la legge costituzionale n. 3 del 26/2/1948. Il Presidente della Giunta può intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando vengono discusse materie di particolare interesse per la Regione Sardegna;
– la Regione Valle d’Aosta fu creata con la legge costituzionale n. 4 del 26/2/1948. La lingua francese è parificata a quella italiana negli atti pubblici e nell’insegnamento. Inoltre, la legge costituzionale n. 2 del 1993 ha riconosciuto anche alle popolazioni di lingua tedesca della Valle del Lys la tutela delle proprie caratteristiche linguistiche e culturali;
– la Regione Trentino Alto Adige, con il testo unico n. 670 del 31/8/1972, è formata dalle due Province di Trento e Bolzano, che hanno una particolare autonomia legislativa. Il Consiglio regionale, eletto per cinque anni, svolge la propria attività in due sessioni di uguale durata alternate, a Trento ed a Bolzano. Gli organi delle Province sono simili a quelli della Regione, con un Consiglio provinciale, una Giunta ed un Presidente.
– La Regione Friuli Venezia Giulia fu infine creata con la legge costituzionale n. 1 del 31/1/1963. Lo Statuto della Regione non tutela la minoranza linguistica slovena, a differenza di quanto avviene invece nel trentino Alto Adige, limitandosi ad un formale riconoscimento di parità fra tutti i cittadini, indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza.
Regioni a statuto ordinario
hanno poteri e margini di autonomia molto più ristretti rispetto alle altre Regioni viste sopra.
Ogni Regione ha i seguenti poteri:
– partecipa all’elezione del Presidente della Repubblica, inviando a Roma suoi rappresentanti,
– può presentare al parlamento progetti di legge,
– può fare richiesta di referendum popolare,
– può fare leggi, che non devono mai essere in contrasto con quelle dello Stato, nelle materie fissate dalla Costituzione (ad esempio: fiere e mercati, assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione professionale, musei, turismo, lavori pubblici, acque termali, caccia e pesca, foreste).
Organi della regione:
Consiglio regionale
rimane in carica per cinque anni ed è il “parlamento” della Regione, perché crea le leggi regionali, che sono la principale manifestazione della Regione stessa.
Se il Consiglio regionale non funziona o commette gravi violazioni, può essere sciolto dal Presidente della Repubblica ed allora, in questo caso, si andrebbe a votare per eleggere un nuovo consiglio regionale. Ogni legge regionale deve essere vistata dal rappresentante governativo e pubblicata, poi, sul bollettino ufficiale della Regione. La corte costituzionale può abolire la legge della regione, quando è contraria alla costituzione.
Inoltre, il Consiglio Regionale provvede all’approvazione del bilancio locale; delibera i tributi di competenza; può delegare funzioni amministrative ad enti locali; provvede pure all’ordinamento dei servizi e degli uffici e nomina la Giunta Regionale ed il suo Presidente.
Giunta regionale
viene eletta dal Consiglio regionale ed è il Governo della Regione. Ha, quindi, il potere esecutivo. Le persone che ne fanno parte si chiamano “Assessori” (e corrispondono ai Ministri nel Governo).
Presidente della Regione
rappresenta la Regione. E’ anche Presidente della Giunta regionale (quindi funziona come negli Stati Uniti, dove il Presidente è anche Capo del Governo). Promulga le leggi regionali (come il Presidente della Repubblica promulga le leggi statali). Dirige, inoltre, l’amministrazione della Regione.
LA PROVINCIA
Anche per la Provincia vale la stessa definizione, che abbiamo visto per la Regione. E’, cioè, un “ente territoriale autonomo” (invece di autonomo, si dice anche “autarchico”), perché ha un suo territorio e suoi poteri. Anche la Provincia può imporre propri tributi. Quando gli organi della Provincia non funzionano, il Governo li può far decadere e può nominare un suo Commissario straordinario con pieni poteri. La Provincia ha funzioni di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo
La Provincia si occupa di:
– opere pubbliche,
– assistenza all’infanzia abbandonata,
– strade provinciali,
– attrezzatura delle scuole superiori.
Organi della Provincia sono:
Consiglio provinciale
rimane in carica per quattro anni. E’ il “parlamento” della Provincia, perché crea leggi provinciali, che devono sempre essere firmate dal Prefetto, che è il rappresentante dello Stato nella Provincia. Il numero dei Consiglieri provinciali è stabilito dalla legge, a seconda della popolazione residente nella Provincia (45 con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti; 36 oltre i 700.000; 30 oltre i 300.000 e 24 nelle altre).
Giunta provinciale
viene eletta dal Consiglio provinciale ed è il “Governo” della Provincia. Ha, quindi, il potere esecutivo. Le persone che ne fanno parte si chiamano “Assessori” (come abbiamo visto per la Regione) e la composizione non è stabilita dai vari statuti, ma dalla legge 81/1993.
Presidente della Giunta provinciale
ha nella Provincia gli stessi poteri, che ha nella Regione il suo Presidente, e rappresenta la Provincia nei rapporti esterni e quindi anche nei confronti dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche. Il Presidente ha pure la rappresentanza legale della Provincia verso chiunque. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
Il Segretario Provinciale
Anche a tale organo, come per il Segretario comunale, la legge 142/1990 attribuisce la natura di funzionario statale in servizio presso l’ente locale, con un rapporto di dipendenza funzionale dalla Provincia. Anche per esso è prevista l’iscrizione all’albo nazionale.
IL COMUNE
Anche il Comune si può definire (come abbiamo visto per la Regione e per la Provincia) un “ente territoriale autonomo” (o “autarchico”). Anche il Comune può imporre suoi tributi ed anche il Comune è controllato (come la Provincia) dal Prefetto. Il potere amministrativo, dopo la legge costituzionale n. 59 pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 12/3/2001 e confermata dal referendum di data 7/1°/2001, è affidato in primo luogo al Comune.
Il Comune ha funzioni obbligatorie e funzioni facoltative. E’, cioè, obbligato ad occuparsi di certe materie ed ha la libertà di occuparsi, se lo decide, di altre funzioni. Vediamo meglio:
funzioni obbligatorie
– manutenzione delle strade comunali,
– fognature, nettezza urbana e cimiteri,
– manutenzioni e costruzione di scuole elementari e medie,
– assistenza ai bisognosi, tramite un suo ente che si chiama “ECA” (che significa: “Ente Comunale Assistenza”);
funzioni facoltative
– gestire in proprio, o tramite aziende controllate, il servizio del gas,
– gestire il servizio dell’acqua,
– gestire il servizio dei trasporti pubblici (tram, autobus, eccetera).
Gli organi del comune sono:
Consiglio comunale
che rimane in carica per quattro anni. E’ il “parlamento” del Comune ed ha quindi il potere legislativo. La composizione dei Consigli comunali è determinata dalla legge in rapporto all’entità demografica del Comune. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo dell’ente. All’interno del Consiglio possono essere istituite Commissioni comunali, con particolari e ben definiti compiti.
Il Consiglio comunale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, nei seguenti casi:
– quando compie atti contrari alla Costituzione,
– se compie gravi violazioni di legge,
– per gravi motivi di ordine pubblico,
– in tutti i casi di non corretto funzionamento,
– per accertati comportamenti di tipo mafioso,
– se viene presentata mozione di sfiducia verso il Sindaco,
– quando non vengono adottati gli strumenti urbanistici,
– per omissione di delibera sullo stato di dissesto.
In tutti questi casi viene nominato un apposito commissario governativo, che esercita le funzioni attribuitegli, fino al momento in cui il Consiglio viene rinnovato, entro il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
Il Consiglio può anche essere provvisoriamente sospeso dal Prefetto per non più di tre mesi, per gravi ed urgenti necessità.
Giunta comunale
è l’organo esecutivo del Comune. Anche qui, le persone che ne fanno parte si chiamano "“Assessori".
E’ nominata e presieduta dal Sindaco, che si sceglie pure un vice Sindaco e riferisce poi al Consiglio comunale. La Giunta decade:
– se viene approvata una mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti,
– per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco (in tal caso decade anche il Consiglio comunale),
– quando viene sciolto il Consiglio comunale.
Sindaco
rappresenta il Comune ed è il capo dell’amministrazione comunale. Il Sindaco, inoltre, rappresenta lo Stato, e non più il Comune, quando esercita alcune particolari funzioni, più oltre richiamate, ed in tali casi viene definito “Ufficiale del Governo”.
Per essere nominato Sindaco, è necessario che non ricorra alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste espressamente dalla legge.
Non è eleggibile:
– chi non ha reso il conto di una precedente gestione,
– il ministro di culto,
– chi ricopre la carica di Assessore provinciale,
– chi ha figli, genitori o parenti fino al secondo grado nell’amministrazione comunale, come Segretario comunale, esattore, tesoriere, appaltatore di lavori o servizi comunali,
– chi è stato condannato ad una pena superiore a sei mesi, per reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale,
– chi è stato condannato per qualsiasi altro delitto ad una pena non inferiore ad un anno, salvo riabilitazione di legge.
Cause di incompatibilità:
– la qualità di Magistrato,
– la qualità di amministratore di Cassa di Risparmio,
– la qualità di Senatore o Deputato,
– essere dipendente delle ASL o professionista con esse convenzionato,
– la qualità di Consigliere nella stessa Regione nella cui circoscrizione si trova il Comune.
Il Sindaco, prima di assumere le funzioni ed entro un mese dalla elezione, a pena di decadenza, deve prestare giuramento innanzi al Prefetto e rimane in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e cioè per quattro anni.
Attribuzioni del Sindaco, come capo dell’amministrazione comunale:
– rappresenta il Comune,
– convoca e presiede la Giunta comunale,
– sovrintende all’esecuzione degli atti e delle funzioni comunali,
– coordina orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
– nomina i rappresentanti comunali in istituzioni, aziende, enti vari,
– nomina i responsabili dei servizi e degli uffici,
– ha competenza nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica,
– interviene in materia di abusi edilizi,
– rilascia le licenze di commercio,
– ordina sanzioni amministrative per trasgressione dei regolamenti comunali,
– dirige e coordina i servizi di protezione civile.
Attribuzioni del Sindaco, in veste di Ufficiale del Governo:
– ha la responsabilità della tenuta dei registri di stato civile, nonché dell’adempimento di leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica,
– sovrintende all’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, di sanità ed igiene pubblica,
– ha responsabilità in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
– celebra matrimoni civili in nome dello Stato.
Il Sindaco ha pure il potere di ordinanza, che è un atto amministrativo rientrante nella categorie dei provvedimenti. Deve essere scritta e motivata. E’ immediatamente esecutoria ed efficace.
Nota
l’attribuzione ai Comuni ed alle Province della potestà normativa costituisce una delle novità di maggiore rilievo contenute nella riforma del “Titolo V” della Costituzione ed evita il rischio di neocentralismo regionale. Il nuovo testo dell’articolo 114 della Costituzione prevede, infatti, che Comuni, Province e Città Metropolitane abbiano propri statuti. L’articolo 117 della Costituzione, inoltre, al quinto comma, stabilisce che tali enti sono dotati di “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Con tali norme, quindi, i principi della autonomia regolamentare e di quella statutaria degli enti locali acquistano dignità costituzionale. Tale riconoscimento ha anche una grande valenza sul terreno delle politiche istituzionali, perché sancisce un ruolo degli enti locali più ampio del tradizionale mero esercizio di compiti amministrativi. Le nuove regole introdotte dalla riforma del “Titolo V” della Costituzione determinano inoltre la valorizzazione dell’autonomia degli enti locali, nella organizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti.
Il Segretario comunale
Occupa il posto più elevato nella gerarchia dei dipendenti comunali ed è il capo di tutti gli uffici burocratici del Comune e da lui dipendono tutti gli impiegati comunali, compresi i vigili urbani. E’ iscritto in un apposito albo nazionale e dipende funzionalmente dal Sindaco. Viene nominato o revocato di intesa con il Sindaco ed il Presidente della Provincia.
Il Messo comunale
È l’organo del Comune che ha il compito di provvedere alla notifica ed alla pubblicazione all’albo pretorio degli atti emanati dagli organi del Comune e delle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.
La notifica consiste nella consegna di una copia dell’atto da notificare al suo destinatario, affinché questi ne abbia legale conoscenza. Della avvenuta notifica il messo deve dare atto, mediante una apposita attestazione da lui stesso sottoscritta ed apposta sull’originale dell’atto notificato (tale attestazione viene chiamata: “relata di notifica”).
Area metropolitana
L’articolo 17 della legge 142/1990 considera aree metropolitane le zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione, in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali ed alle caratteristiche territoriali.
Il quinto comma del citato articolo 17, inoltre, dà facoltà alla Regione Sardegna di procedere con legge alla delimitazione dell’area metropolitana di Cagliari. La Città metropolitana prende il posto della Provincia
I CONTRATTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Pubblica Amministrazione si può rivolgere ai privati per acquistare beni o per eseguire opere pubbliche, stipulando contratti, regolati dal codice civile e dalla legge n. 406 del 1991.
Ma ci sono delle caratteristiche particolari quando un contratto viene stipulato non da due privati cittadini, ma da un privato cittadino, da una parte, e dalla Pubblica Amministrazione dall’altra parte.
Principali differenze fra i contratti privati e quelli pubblici:
– è la Pubblica Amministrazione che decide di stipulare un contratto,
– anche la scelta del sistema spetta alla Pubblica Amministrazione,
– anche il prezzo e l’approvazione del contratto sono decisi dalla Pubblica Amministrazione,
– l’atto, che fissa i patti e le condizioni da applicare ai contratti pubblici, si chiama “capitolato” (espressione usata anche dai costruttori edili privati).
I contratti pubblici possono seguire uno di questi sistemi:
Pubblico incanto
(o “asta pubblica”)
a questa procedura può partecipare chiunque vi abbia interesse, presentando una offerta conforme ai requisiti previsti dal bando di gara, che l’ente decide, facendo la massima pubblicità.
Il sistema del “pubblico incanto” è obbligatorio per i Comuni e per le Province, ogni volta che questi enti decidono di voler attuare un contratto di appalto.
Il “pubblico incanto” avviene in quattro fasi:
– avviso dell’asta, che è costituito da un manifesto, con le principali indicazioni sul contratto che si vuole stipulare, del luogo, del tempo e delle condizioni di asta;
– ammissione dei concorrenti; per essere ammessi alla gara occorrono tre condizioni: la capacità di agire, l’idoneità morale, tecnica ed economica ed infine un deposito cauzionale di denaro o titoli. L’esame del possesso dei requisiti richiesti è effettuato dal Presidente del seggio d’asta, che riceve ed esamina la documentazione relativa;
– svolgimento dell’asta; nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta si riunisce il seggio d’asta, composto dal Presidente, dal funzionario o ufficiale rogante (segretario) e da due testimoni. Talora partecipa anche un rappresentante dell’amministrazione finanziaria. L’asta può svolgersi in uno dei seguenti metodi: estinzione della candela vergine; offerte segrete su prezzo segreto; offerte segrete su prezzo palese; pubblico banditore;
– aggiudicazione al vincitore dell’asta; qualunque sia stata la forma seguita, l’incanto viene aggiudicato al migliore offerente. L’aggiudicazione, come atto conclusivo del procedimento di individuazione del contraente, è un atto provvedimentale di accertamento (così detto accertamento costitutivo) dell’idoneità dell’offerta. Il processo verbale di aggiudicazione definitiva, in mancanza di una diversa volontà dell’amministrazione, segna la conclusione del contratto con effetti vincolanti per entrambe le parti, restando la successiva stipulazione un atto meramente formale e riproduttivo (sentenza della Cassazione del 20/2/1985 n. 1507), rispondente all’esigenza di riprodurre il contratto in forma ordinata ed organica, o all’esigenza di compiere delle integrazioni.
Licitazione privata
è una gara non aperta a chiunque, ma solo a chi è stato invitato. Si ricorre a questo sistema, di solito, quando vi sono motivi di convenienza, urgenza e sicurezza o lo imponga la natura dell’oggetto del contratto. Le modalità operative sono simili a quelle del “pubblico incanto”.
Trattativa privata
qui non vi è una gara pubblica, ma offerta ai privati. A questo sistema si ricorre, di solito, in via eccezionale e comunque abbastanza raramente. Con tale sistema, la Pubblica Amministrazione, dopo aver interpellato più ditte o persone ed aver raccolto le diverse offerte, sceglie quella ritenuta più vantaggiosa ed affida alla ditta prescelta i lavori o le forniture, previa stipulazione del contratto. La trattativa privata non è, dunque, una vera e propria gara e lascia all’Amministrazione piena discrezionalità nel preferire l’uno o l’altro contraente, sia in relazione al prezzo offerto e sia in relazione alle altre condizioni (qualità dell’oggetto, termini di consegna, eccetera).
Appalto concorso (o gara concorso)
tale sistema viene adottato in genere per speciali lavori o per la fabbricazione di particolari oggetti (ad esempio: velivoli, armi, equipaggiamenti speciali) e consiste nell’invitare persone o ditte ritenute idonee a presentare, secondo direttive di massima impartite dall’amministrazione, progetti tecnici dettagliati dei lavori o forniture da compiersi, indicando le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirle. La Pubblica Amministrazione procede, poi, alla scelta insindacabile in base ad una attenta valutazione del valore tecnico, del progetto, della sua convenienza economica e della garanzia di capacità e serietà che presentano gli offerenti.
Che cosa sono i capitolati
i capitolati possono definirsi come quegli atti generali, che fissano i patti e le condizioni applicabili a tutti i contraenti appartenenti ad una data categoria.
Si distinguono in:
– capitolati generali, che riguardano la generalità dei contraenti di un certo tipo (ad esempio i contratti di appalto di opere pubbliche) e fissano, in via generale, le forme e le condizioni della stipulazione, nonché le clausole fondamentali comuni a tutti i contraenti di quella specie;
– capitolati speciali, che fissano la disciplina del singolo rapporto concreto.
La deliberazione del contratto deve attenersi tanto al capitolato generale che a quello speciale. Ai capitolati, la giurisprudenza riconosce carattere normativo “erga omnes” (verso tutti), tanto è vero che viene tranquillamente applicato l’articolo 1341 del codice civile, in tema di clausole vessatorie.
La stipulazione del contratto
la Pubblica Amministrazione, scelto il contraente, fissa il termine entro il quale l’aggiudicatario deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto. Nel caso che questi non si presenti, l’ufficio appaltante, previa autorizzazione dell’autorità che dovrà approvare il contratto, indìce una nuova gara per la scelta di un altro contraente, rivalendosi per le spese ed applicando le penalità previste sul deposito rilasciato dall’aggiudicatario. Tutti i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione devono essere redatti per iscritto. La stipulazione, tuttavia, non appare indispensabile nei casi in cui ci sia stata una gara, conclusa con un atto di aggiudicazione.
La stipulazione del contratto può assumere tre forme:
– forma pubblica a mezzo di notai,
– forma pubblico amministrativa a mezzo di pubblici ufficiali roganti,
– forma privata a mezzo di: obbligazione stesa in calce al capitolato e firmata dal contraente; atto separato di obbligazione sottoscritto dal contraente; corrispondenza, se l’altra parte sia una ditta commerciale; scrittura privata sottoscritta dalle due parti.
Legislazione antimafia nella stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione
Poiché la criminalità organizzata è entrata anche nella pubblica economia, il legislatore è intervenuto più volte, per impedire la stipulazione di contratti tra Pubblica Amministrazione e soggetti appartenenti, o sospettati di appartenere, ad associazioni mafiose o pseudo mafiose. In particolare, sono da segnalare:
– la legge 575/1965 (disposizioni contro la mafia)
– leggi 55/1990, 203/1991, 356/1992, 47/1994
– decreto legge 25/3/1997 nr. 67 (decreto sblocca cantieri)
– legge 15/5/1997 nr. 127 (così detta “Bassanini bis”).
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