Si osserverà che in realtà sia la nozione di «disastro» che quella di «pericolo per la pubblica incolumità» hanno trovato concretizzazione nell’elaborazione formatasi su norme che utilizzano consimili o identiche categorie descrittive (articolo 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 Cp). Sennonché le definizioni elaborate in relazione a questi altri delitti non sembrano idonee alla soluzione del dubbio di costituzionalità.
In tutti i delitti sopra richiamati infatti i riferimenti al disastro e/o al pericolo per la pubblica incolumità s’inseriscono in tipi nei quali è intelligibile il comportamento o almeno il contesto comportamentale nel quale gli eventi (di danno o di pericolo) devono andare a collocarsi.
Si considerino i casi della rottura o del deterioramento di chiuse, sbarramenti, argini, dighe o di altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe, frane (427 Cp); o quelli del naufragio o della sommersione di una nave o di altro edificio natante, della caduta di aeromobile (articolo 428 Cp); o ancora gli attentati ad impianti di energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni (articolo 433); o infine gli attentati portati ai pubblici trasporti per terra, per acqua per aria previsti (articolo 432 Cp).
In tutte queste ipotesi tipiche è vero che il legislatore utilizza, nella descrizione degli eventi consumativi dei reati, nozioni identiche o consimili a quelle contemplate dalla previsione che questo Giudice è chiamato ad applicare. In nessuna di esse però i concetti di disastro o di pericolo per la pubblica incolumità esauriscono lo sforzo definitorio…”
Così integrata, la riserva di legge soddisfa una serie di superiori e connesse istanze: quella di circoscrivere il ruolo creativo dell’interprete in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione – pure auspicata da qualche autore di lingua tedesca – dallo “Stato delle leggi” allo “Stato dei giudici”; quella di presidiare la libertà e sicurezza del cittadino il quale soltanto in leggi precise e chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento, può trovare in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è vietato (Corte Costituzionale, sentenza 364/88; Id., 185/1992).
È dall’insegnamento di codesta Corte che si desumono le ulteriori potenziali lesioni costituzionali che derivano da norme incriminatici imprecise.
La fondamentale sentenza 364/88 – nell’argomentare il contrasto tra la versione codicistica dell’articolo 5 Cp e il principio di personalità della responsabilità penale consacrato dall’articolo 27 Costituzione – sviluppa un ragionamento che ristruttura in termini democratici il rapporto tra potestà punitiva dello Stato e diritti del cittadino.
La Corte stabilisce a carico del legislatore penale un onere di chiarezza nella determinazione del precetto, la cui inosservanza rende scusabile l’ignoranza del cittadino destinatario del precetto e perciò preclude quel rimprovero nel quale la stessa Corte fa consistere il principio di colpevolezza che si vuole contenuto nell’articolo 27, comma 1, Costituzione.
Dalla sentenza 34/95 si desume infine la possibile ripercussione della norma incriminatrice imprecisa sul diritto di difesa costituzionalizzato dall’articolo 24 Costituzione…”
Estensore Piccirillo – Imputato R.E.
Più specificamente, questo giudice ritiene che la descrizione del comportamento di rilevanza penale usualmente designato dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale come “disastro innominato” non sia conforme al principio di tassatività della fattispecie, che codesta Corte ha più volte ritenuto compreso nella portata della riserva assoluta di legge in materia penale.
Si richiamano a titolo esemplificativo due pronunce di segno opposto – una di rigetto, l’altra di accoglimento della questione di costituzionalità – adottate in relazione rispettivamente agli articoli 323 Cp e 8 Dl 187/93, convertito nella legge 296/93. In entrambe le sentenze codesta Corte ha scrutinato la precisione della fattispecie ai sensi dell’articolo 25, comma 2, Costituzione, ritenendo rilevante su un piano di costituzionalità la verifica del se la descrizione della condotta incriminata fosse o meno tale da lasciare all’arbitrio o alla discrezionalità dell’interprete la configurazione del reato (Corte Costituzionale, sentenza 7/65 e 34/95).
Con questo autorevole avallo la dottrina pressoché unanime perviene oggi ad integrare il brocardo che tradizionalmente cristallizza il principio di legalità penale, compitandolo come nullum crimen, nulla poena sine lege certa.
Così integrata, la riserva di legge soddisfa una serie di superiori e connesse istanze: quella di circoscrivere il ruolo creativo dell’interprete in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione – pure auspicata da qualche autore di lingua tedesca – dallo “Stato delle leggi” allo “Stato dei giudici”; quella di presidiare la libertà e sicurezza del cittadino il quale soltanto in leggi precise e chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento, può trovare in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è vietato (Corte Costituzionale, sentenza 364/88; Id., 185/1992).
È dall’insegnamento di codesta Corte che si desumono le ulteriori potenziali lesioni costituzionali che derivano da norme incriminatici imprecise.
La fondamentale sentenza 364/88 – nell’argomentare il contrasto tra la versione codicistica dell’articolo 5 Cp e il principio di personalità della responsabilità penale consacrato dall’articolo 27 Costituzione – sviluppa un ragionamento che ristruttura in termini democratici il rapporto tra potestà punitiva dello Stato e diritti del cittadino.
La Corte stabilisce a carico del legislatore penale un onere di chiarezza nella determinazione del precetto, la cui inosservanza rende scusabile l’ignoranza del cittadino destinatario del precetto e perciò preclude quel rimprovero nel quale la stessa Corte fa consistere il principio di colpevolezza che si vuole contenuto nell’articolo 27, comma 1, Costituzione.
Dalla sentenza 34/95 si desume infine la possibile ripercussione della norma incriminatrice imprecisa sul diritto di difesa costituzionalizzato dall’articolo 24 Costituzione.
Su un piano di funzionalità del sistema penale deve poi osservarsi, recependo gli stimoli di accreditata dottrina italiana e tedesca, che l’imprecisione del precetto si ripercuote sulle istanze di quella pena che viene usualmente designata come prevenzione generale. Questa finalità è stata da codesta Corte espressamente riconosciuta come una delle componenti di quel mixtum compositum (prevenzione generale, retribuzione-proporzione, prevenzione speciale – rieducazione) che connota la dimensione funzionale della pena nelle tre fasi della comminatoria, dell’irrogazione, dell’esecuzione.
Più specificamente la prevenzione generale – concepita modernamente come prevenzione positiva o prevenzione/integrazione, e cioè come dissuasione e nel contempo ristabilimento dei valori dell’ordinamento – è il profilo funzionale che prevalentemente deve connotare la pena nella fase della sua previsione generale e astratta.
Ed è del tutto evidente che un precetto oscuro, non consentendo al destinatario la comprensione del comportamento vietato, non può funzionare né in senso dissuasivo né in senso ripristinatorio del valore presidiato.
2. L’analisi testuale della disposizione incriminatrice del cosiddetto disastro innominato e lo studio della giurisprudenza e della dottrina formatesi in materia inducono a ritenere difforme detta disposizione rispetto al principio costituzionale di tassatività – precisione come lo si è sopra ricostruito e, per tal via, inducono a ritenere violati i principi consacrati dagli articoli 25, comma 2, 24 e 27 Costituzione.
Il dato codicistico è il seguente «chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene». La fattispecie ricalca lo schema delle incriminazioni di reati d’evento causalmente orientate, piuttosto frequenti tra quelle poste a tutela di beni giuridici di particolare rilevanza costituzionale, ove l’intento legislativo di protezione integrale del bene giuridico suggerisce una tecnica redazionale concentrata sulla descrizione dell’evento piuttosto che sulla selezione delle condotte causative.
La tecnica redazionale non pone particolari problemi di comprensione nella parte relativa all’incriminazione del crollo.
La nozione corrisponde infatti a dati naturalistici di esperienza comune, che la giurisprudenza e la dottrina non faticano a recepire identificando la nozione nei fenomeni di “disintegrazione delle strutture essenziali” di una costruzione (Cassazione, 29.4.94, Trevisani; Cassazione, 26.10.73, Magliacane; Cassazione, 15.5.75, Del Gaudio).
Insufficiente è la capacità informativa di quella parte della disposizione che invece incrimina il comportamento di chi compia atti diretti a cagionare o effettivamente cagioni «altro disastro». In questa parte infatti la norma, oltre a trascurare la descrizione di una condotta, manca di determinare con adeguata precisione sia l’evento intermedio che il fatto dev’essere obiettivamente diretto a cagionare («disastro»), sia gli eventi ulteriori di pericolo («pericolo per la pubblica incolumità») o di danno («se il disastro avviene») che consumano il delitto o l’aggravano.
Si osserverà che in realtà sia la nozione di «disastro» che quella di «pericolo per la pubblica incolumità» hanno trovato concretizzazione nell’elaborazione formatasi su norme che utilizzano consimili o identiche categorie descrittive (articolo 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 Cp). Sennonché le definizioni elaborate in relazione a questi altri delitti non sembrano idonee alla soluzione del dubbio di costituzionalità.
In tutti i delitti sopra richiamati infatti i riferimenti al disastro e/o al pericolo per la pubblica incolumità s’inseriscono in tipi nei quali è intelligibile il comportamento o almeno il contesto comportamentale nel quale gli eventi (di danno o di pericolo) devono andare a collocarsi.
Si considerino i casi della rottura o del deterioramento di chiuse, sbarramenti, argini, dighe o di altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe, frane (427 Cp); o quelli del naufragio o della sommersione di una nave o di altro edificio natante, della caduta di aeromobile (articolo 428 Cp); o ancora gli attentati ad impianti di energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni (articolo 433); o infine gli attentati portati ai pubblici trasporti per terra, per acqua per aria previsti (articolo 432 Cp).
In tutte queste ipotesi tipiche è vero che il legislatore utilizza, nella descrizione degli eventi consumativi dei reati, nozioni identiche o consimili a quelle contemplate dalla previsione che questo Giudice è chiamato ad applicare. In nessuna di esse però i concetti di disastro o di pericolo per la pubblica incolumità esauriscono lo sforzo definitorio.
Diversamente da quanto accade nella disposizione in esame, nelle altre fattispecie del titolo VI i termini «disastro» e «pericolo» sono impiegati come formule che designano una particolare qualità dimensionale degli effetti di una condotta umana adeguatamente descritti; ovvero sono impiegati per designare l’evento primario di una condotta che è essa stessa in qualche modo selezionata dal legislatore.
Il destinatario del precetto contenuto nell’articolo 427 Cp ad esempio può agevolmente comprendere la protasi del periodo ipotetico sanzionatorio, la quale consiste in una condotta di danneggiamento di argini fluviali, di chiuse e sbarramenti del decorso delle acque. Ciò lo pone in condizioni di percepire che, se le azioni così descritte innescano una sequenza causale di estesa potenzialità offensiva o determinano concretamente un evento lesivo di dimensioni tali da corrispondere a ciò che nel senso comune viene detto «disastroso», ne deriveranno conseguenze sanzionatorie di una certa, differenziata, entità.
Lo stesso può dirsi per colui che sia chiamato a rispondere del naufragio di una nave o della caduta di una aeromobile. Costui ben può comprendere, in base a nozioni di comune conoscenza, l’evento primario che consuma il delitto base previsto dall’articolo 428 Cp, nonostante formula libera impiegata per descrivere la condotta («chiunque cagiona»). Per il destinatario del precetto la formula aggravatrice impiegata dal terzo comma dell’articolo 428 Cp («se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità»), ha una valore puramente dimensionale: essa designa un’ipotesi incrementatativa degli effetti pericolosi ordinariamente connessi agli eventi che il legislatore ha descritto e che giustifica l’apodosi dell’incremento sanzionatorio.
La stessa valenza connotativa assume in altre fattispecie del Titolo VI l’utilizzo di aggettivi che designano una determinata situazione tipica: il disastro ferroviario dell’articolo 430 Cp, il pericolo di disastro ferroviario dell’articolo 431 Cp.
In questi casi insomma la tecnica descrittiva ricorre alle espressioni disastro e di pericolo per la pubblica incolumità, per designare la qualità di un evento altrimenti descritto, ovvero per indicare la dimensione e la gravità degli effetti di una condotta adeguatamente connotata, o almeno gli esiti di una situazione tipica adeguatamente delimitata e corrispondente a dati dell’esperienza comune. È
proprio grazie agli ulteriori dati connotativi che possono assumere un’effettiva valenza informativa, nelle fattispecie richiamate, le definizioni elaborate dalla dottrina e dal diritto vivente per le quali: «Disastro, in relazione ai delitti contro la pubblica incolumità, è un evento dannoso che colpisce persone o cose esponendo contemporaneamente a pericolo, in modo straordinariamente grave o complesso od esteso, l’incolumità di un numero indeterminato di persone e generando pubblica commozione»; o ancora: «I requisiti e i caratteri del disastro vanno ricercati nella non comune gravità dell’evento, nell’estensione e complessità dei danni e nella pubblica commozione che dal fatto deriva» (Cassazione, 11.6.41, Arrigoni).
3. È ben diversa la valenza che qualificazioni di tal fatta possono avere nella disposizione incriminatrice in esame, nella quale nessuna delimitazione viene introdotta nella condotta, nella definizione dell’evento primario, in quella del contesto comportamentale o del settore della vita sociale nel quale si colloca il fatto incriminato.
Il problema costituzionale dell’articolo 434 Cp, nella parte che incrimina il disastro innominato, non sorge dall’analisi atomistica di nozioni eccessivamente elastiche come quella di disastro o di pericolo per la pubblica incolumità.
Questo Giudice è consapevole del fatto che la verifica di determinatezza non va compiuta isolando i singoli elementi descrittivi della fattispecie; che un precetto può risultare conforme al principio costituzionale, anche se vi ricorrono descrizioni puramente causali della condotta, elementi normativi sintetici o clausole generali; che la tassatività del precetto non coincide con la “descrittività” della fattispecie (Corte Costituzionale, sentenza 188/75).
Tutto questo vale a condizione che però il raccordo dell’elemento elastico con gli altri dati costitutivi della fattispecie e/o con l’ambito di disciplina in cui questa si inserisce consentano integrazioni di significato (vedi Corte Costituzionale, sentenza 247/89 e, più recentemente, Id., sentenza 34/95).
Nel caso in esame il problema risiede appunto nel fatto che le formule elastiche qui censurate polarizzano tutta la descrizione del fatto tipico e nessun ausilio informativo o interpretativo può venire dalle fattispecie dello stesso titolo, delle quali anzi la fattispecie di disastro innominato – con la clausole di sussidiarietà che la introduce («fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti») – presuppone l’esclusione.
La stessa fattispecie – topograficamente contigua – di crollo di costruzioni è costantemente e condivisibilmente interpretata come categoria eterogenea rispetto al disastro innominato sanzionato sotto la stessa rubrica: «l’espressione “altro disastro” non dev’essere intesa nel senso che anche il crollo possa costituire un disastro, bensì nel senso che questo è un fatto diverso dal disastro. La conferma di questa distinzione la si desume anche dal comma 2 dell’articolo 434 che, nel prevedere una circostanza aggravante speciale in dipendenza dell’avveramento dei fatti previsti nel comma 1, mantiene distinti il crollo e il disastro come situazioni diverse” (Cassazione, 26.10.60, Melis).
4. Non reca alcun contributo all’intellegibilità del precetto da parte del cittadino destinatario, né alla delimitazione della discrezionalità del giudice la ricostruzione della voluntas legis, che pure trovasi richiamata in qualche pronuncia di legittimità come momento di soluzione della – evidentemente condivisa – incertezza interpretativa.
In Cassazione 6.5.55, Culurciello si legge ad esempio che: «La disposizione dell’articolo 434 Cp, nella parte che riguarda gli «altri disastri», ha carattere integrativo, essendo destinata a colmare la lacuna che possa presentarsi fra le norme del titolo VI di fronte alla molteplicità e alla varietà dei fatti lesivi o pericolosi per la pubblica incolumità che possono essere determinati dalle attività industriali e commerciali per il continuo sviluppo della tecnica».
L’indicazione corrisponde alla Relazione ministeriale sul progetto del Cp, parte II, p. 224 si legge infatti che la disposizione dell’articolo 440 (oggi articolo 434), nella parte che riguarda gli altri disastri ha carattere integrativo, che essa intende cioè «colmare ogni eventuale lacuna che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi» nel titolo concernente la tutela della pubblica incolumità. Essa però, lungi dal risolvere il problema di identificazione del nucleo del comportamento incriminato, non fa che fissarne la premessa storica.
In buona sostanza il legislatore fascista esplicita la volontà di colmare con una clausola generale il divario inevitabile tra le evoluzioni della tecnica e le esigenze di tutela dei beni giuridici e sceglie di comporre l’inevitabile conflitto sbilanciandosi in favore di esigenze di integrale penalizzazione, a scapito delle istanze della certezza del diritto e del contenimento dell’arbitrio dei giudici.
La fuga verso le clausole generali è del resto caratteristica propria del diritto penale italiano e tedesco degli anni ’30 e corrisponde ad una temperie culturale che esaltava il ruolo creativo del giudice all’insegna di un accentuato ripudio della certezza del diritto.
Il problema del giudice costituzionale non può allora risolversi nell’appiattirsi sulle ragioni che indussero il legislatore pre-costituzionale ad una determinata scelta definitoria, ma consiste nell’interrogarsi sulla presenza nel tatbestand di costruzione legislativa di quote accettabili di precisione descrittiva e determinatezza.
5. Il diritto vivente non consente il superamento delle perplessità appena manifestate.
I precedenti di legittimità sono esigui e di datazione assai risalente.
Taluna delle rarissime applicazioni sussume poi nella portata della fattispecie de qua comportamenti cui meglio se ne attagliano altre più puntuali. Nella sentenza resa in data 8.6.54, Pulvirenti, ad esempio si qualifica come disastro innominato un fatto consistito nel rovesciamento di un’autocorriera cui conseguì il ferimento di numerosi passeggeri; fatto che meglio si acclimata nella situazione tipica delineata dall’articolo 432 Cp.
Il contesto giurisprudenziale è tale da precludere il ricorso a quel genere di argomenti che codesta Corte ha potuto valorizzare per escludere il vizio di tassatività in disposizioni incriminatici come quelle degli articoli 182 e 183 Cpmp («attività sediziosa» e «manifestazioni e grida sediziose») nelle quali una consolidata giurisprudenza costituzionale e comune avevano enunciato gli estremi necessari per qualificare come «sediziose» le condotte incriminate (Corte costituzionale, sentenza 519/00).
Il caso in esame riecheggia piuttosto quello del delitto di «plagio», in relazione al quale la Corte considerò indice del vizio di tassatività il fatto che la norma aveva trovato, in cinquant’anni di vigenza del Cp, un’unica e assai controversa applicazione (Corte costituzionale, sentenza 96/81).
6. La rilevanza nel giudizio a quo della questione sopra illustrata discende dal fatto che questo Giudice è chiamato a decidere, nelle forme del giudizio abbreviato, sulla colpevolezza dell’imputato R.E. – oltre che per la promozione e direzione di un’associazione per delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, realizzazione e gestione di discariche abusive, truffa in danno di enti pubblici (fattispecie in ordine alle quali questo Giudice si è pronunciato con sentenza di condanna parziale emessa in data 7.12.06) – su una fattispecie di disastro innominato che sarebbe consistita nel massiccio inquinamento di suoli e nei danni per l’ecosistema dolosamente determinati con le condotte descritte negli altri capi d’imputazione.
La soluzione del quesito relativo alla costituzionalità della fattispecie assume rilievo pregiudiziale per la decisione definitoria del giudizio di primo grado.
Pertanto questo Giudice ha disposto la separazione oggettiva del procedimento relativo a questa sola imputazione (per la quale l’imputato non è più assoggettato a misure cautelari per decorso dei termini custodiali di fase) e la sospensione del giudizio ex articolo 23, comma 2, della legge 87/53.
solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 434 Cp nella parte in cui punisce chiunque «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti commette… un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità» per contrasto con l’articolo 25, comma 2, Costituzione nei sensi precisati in motivazione.
Per l’effetto ordina alla Cancelleria di:
trasmettere immediatamente alla Corte Costituzionale la presente ordinanza con gli atti del giudizio abbreviato a carico di R.E. […] ivi attualmente detenuto agli arresti domiciliari in […] alla Corte Costituzionale;
notificare la presente ordinanza al Pm, all’imputato e al suo difensore, alle parti civili e ai loro difensori, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
comunicare la presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.
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