Lo spunto per queste brevi note deriva dalla segnalazione dell’Avv. Guerrino Donadeo della sede di Genova circa il provvedimento assunto dal Presidente della Sezione fallimentare e dell’esecuzione del Tribunale di Genova in data 14 febbraio 2007 con il quale viene comunicato che le istanze avanzate da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di porre a carico dell’Erario le spese e i compensi dei medici chiamati ad assistere ai rilasci di immobili non possono trovare accoglimento da parte dei Giudici dell’esecuzione della Sezione.
Il provvedimento del Presidente di sezione giustifica il diniego sul presupposto che il medico incaricato, su istanza di parte, di verificare in sede di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, la compatibilità delle condizioni di salute del conduttore con l’esecuzione del rilascio stesso, non ha la funzione né di ausiliario del magistrato né di consulente tecnico di parte in quanto quest’ultima figura presuppone una CTU nell’ambito di un procedimento contenzioso, sia esso di merito, sia cautelare ovvero di urgenza.
E, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 129, 130 e 131 del T.U. n.115/02 la pretesa di rimborso, secondo la interpretazione data dal Presidente di sezione del Tribunale di Genova, non troverebbe giustificazione nella vigente normativa in tanto in quanto il primo articolo prevede la nomina del consulente tecnico nei “casi previsti dalla legge” ed il successivo art. 131 comma 4° lett c) stabilisce il rimborso del compenso soltanto per ausiliario del magistrato ed il consulente di parte.
Ebbene, sembra opportuno accennare brevemente alla evoluzione della figura del consulente tecnico per poter ricomprendere l’attività svolta dal medico che assiste ai rilasci degli immobili in quella prevista dal DPR 115/02.
Nel codice di procedura civile del 1865 la consulenza tecnica era considerata un vero e proprio mezzo di prova.
In vista della riforma di detto codice i vari progetti iniziarono a non ritenere la perizia quale mezzo di prova ma a considerare il perito quale ausiliare del giudice.
Il nuovo codice ha operato la sostituzione del termine “perito” con quella di “consulente tecnico” con la funzione di accertamento, di conoscenza e di deduzione in campo tecnico intesa come “ausilio fornito al giudice da parte di un suo collaboratore” (così si legge nella sentenza della Corte di Cassazione 24 novembre 1973 n.1090).
Orbene, il medico che assiste ai rilasci degli immobili viene nominato dal Giudice della esecuzione dietro presentazione di istanza della parte e viene scelto nell’elenco che è depositato presso l’ufficio del Giudice.
L’esperto, quindi, assume l’incarico di perito che assiste il Giudice anche in assenza di quest’ultimo e, quindi, proprio in virtù dell’attività di assistenza, la sua prestazione dovrà essere ritenuta necessaria ai fini del buon esito del procedimento.
Si potrebbe addirittura azzardare la ipotesi che, ove la presenza del medico nei rilasci degli immobili dovesse essere riferita al rapporto interno tra difensore e cliente e quindi non si voglia intendere quale consulenza nel senso proprio del termine, nondimeno appare auspicabile che il compenso dovuto possa agevolmente ricomprendersi nel novero delle spese anticipate dal difensore e liquidabili a norma del 4° comma dell’art. 131 del T.U. citato in quanto “necessaria per l’esercizio della difesa” mutuando in tal modo il principio applicato dall’art. 107 T.U. cit
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