La variazione di rendita catastale attribuita erroneamente , a suo tempo dall’ U.T.E. ha effetto solo dalla data di notifica di questa , per cui si può chiedere la differenza dell’imposta solamente ed unicamente dalla data di notifica della nuova rendita

sentenza 26/04/07
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Svolgimento del processo
Il sig. P. G. e la sig.ra ******* proponevano ricorso avverso gli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1998/1999 emessi dal Comune di Bari e notificati in data 21/11/2003 relativamente appartamento in comproprietà, sito in Bari ,censito in catasto al foglio n. 49, p.lla n. 581, subalterno n. 72.
La richiesta di pagamento riguardava il saldo del tributo risultante per differenza tra l’imposta afferente alla rendita catastale definitiva notificata ai ricorrente dall’Agenzia dei Territorio – ufficio Provinciale di Bari con in data 01/02/2003, e, quella pagata  ( e non già su una  rendita presunta utilizzata ai fini ICI dai contribuenti come è detto erroneamente in sentenza dai primi giudici ) .
Ricorrevano i contribuenti deducendo l’illegittimità del recupero retroattivo dell’ICI rispetto alla data di notifica della rendita catastale (art. 74, legge 342/2000).
Si costituiva l’amministrazione che ribadiva la legittimità degli avvisi di liquidazione.
La C.T.P rigettava il ricorso.
I ricorrenti  proponevano appello e il Comune si costituiva
Motivazione
 Questa C.T,R. , così come è stato accennato nella descrizione dei fatti rileva che i contribuenti hanno pagato l’I.C.I. per gli ani 1998 e 1999 non già su una rendita presunta , come hanno erroneamente sentenziato i primi giudici, ma sua una rendita attribuita, anche se erroneamente dall’ ****** il 23.3.1991, per il cui il Comune può chiedere la differenza dell’imposta solamente ed unicamente dalla data di notifica della nuova rendita catastale e non già per i periodi ante notifica nuova rendita  ( alla giurisprudenza menzionata dalla parte , aggiungasi fra le tante: C.T.R. Lazio sez. XXV n.42 del 14.7.2005 ; *******Emilia Romagna sez. IV n. 90 del 12.7.2005 ; C.T.R. Roma sez. XXXVI n. 589 dell’ 11.3.2005; C.T.P. Foggia sez. I n. 163 del 2.5.2005 ).
Vi sono comunque giustificati motivi ( vedi giurisprudenza contrastante, pur se minoritaria, menzionata  dal Comune ) per compensare le spese . 
P.Q.M.
La C.T.R. Puglia XIV sezione nella p.u. del 23.02.2007, accoglie l’appello e per l’effetto riforma la sentenza della C.T.P. n. 141/16/2006 , Spese compensate 
Bari, 23.02.2007
      Il relatore                                                     il Presidente
(dr. ***************)                                (dr. ******************)

sentenza

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