Sulla prescrizione dei reati di competenza del Giudice di Pace

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Legge 5 dicembre 2005, n.251 – Modifiche al codice penale e alla legge 25 luglio 1975, n.354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze del reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (G.U. 7 dicembre 2005, n.285).
 
            Principio ormai pacifico è quello secondo il quale la prescrizione, quale causa di estinzione di un reato, trova il suo fondamento pratico nel mero decorso del tempo che, con il suo avanzare, rende inefficaci o, quantomeno, fortemente attenuate, le pretese idonee per poter legittimare una reazione penale a fronte della commissione di un fatto costituente reato.
            Le argomentazioni dirette a suffragare un tale assunto sono state individuate in vari elementi, quali la dispersione dei mezzi di prova, un eventuale mutamento della personalità del reo con il conseguente venir meno delle esigenze di prevenzione speciale o di tipo retributivo, la perdita di significato di una futura condanna, etc…
            E’stato infatti sostenuto in dottrina che “alle ragioni della “normale” risposta al commesso reato possono contrapporsi esigenze che fanno ritenere preferibile – dal punto di vista dell’ordinamento giuridico – “dimenticare” il reato commesso tempo addietro: anche una reazione che, se tempestiva, sarebbe stata “giusta”, può essere ritenuta non più giustificata, ove intervenisse a distanza di tempo più o meno lunga”.
            Con l’art.6 della legge n.251 del 2005, sono state apportate significative modifiche al regime della prescrizione così come previsto dall’art.157 del Codice penale.
            Il comma 1 dell’art.157 stabilisce infatti ora – diversamente dal passato – che il reato si estingue per prescrizione, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita per legge e, comunque, decorso un tempo non inferiore ad anni sei qualora si tratti di delitto, o anni quattro se si tratti di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.
            Per ciò che qui interessa – tralasciando ogni altro commento sulle principali differenze con il previgente regime della prescrizione e sull’applicabilità o meno ai processi in corso – il comma 5 del medesimo art.157 novellato, stabilisce che: “quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, il reato si prescrive nel termine di tre anni”.
            In assenza di ogni ulteriore indicazione o precisazione legislativa (sic!), si è ritenuto dai più che proprio tale disposizione sarebbe stata prevista per i reati di competenza del Giudice di Pace penale, in merito ai quali la relativa disciplina legislativa (D.Lgs.274 del 2000), ha coniato le nuove pene dell’obbligo della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, per l’appunto diverse da quelle detentive o pecuniarie.
            La concreta applicabilità di tali sanzioni peraltro, tranne che in un caso specifico di cui si dirà appresso (salva ovviamente l’esplicita richiesta del condannato), è stata prevista dal legislatore del Giudice di Pace come alternativa a quella delle sanzioni pecuniarie, emesse per effetto dei criteri di conversione stabiliti dall’art.52 del D.Lgs.274/00.
            In tali casi dunque, il comma 5 dell’art.157 Cp. in tema di prescrizione non troverà applicazione e dovrà perciò farsi necessariamente riferimento ai parametri indicati dal primo comma del medesimo articolo di legge, trattandosi comunque di sanzioni pecuniarie, pur se emesse ai sensi dell’art.52 D.Lgs.274/00.
            Ed è proprio tale ultima norma che prevede, al comma terzo, l’unico caso in cui è previsto l’obbligo di irrogare le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, così risolvendo la questione sopra prospettata.
            Si tratta dei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, che obbliga appunto il Giudice di Pace ad applicare tali particolari sanzioni, a meno che ritenga la sussistenza di circostanze attenuanti da valutarsi in prevalenza o in equivalenza alla contestata aggravante.
            Questo infatti pare essere l’unico caso, nonostante l’infelice formulazione normativa, in cui possa trovare concreta applicazione il comma quinto dell’art.157 Cp., trattandosi di pene diverse da quelle detentive o pecuniarie e ad esse non alternative.
            Deve inoltre tenersi conto in tal senso, alla luce delle modifiche apportate dalla L.251/05 anche all’art.69, comma 4, Cp., che nei casi di recidiva previsti dall’art.99, comma quarto, Cp. non potrà farsi luogo al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
            Se tutto ciò corrisponde al vero, allora il reato in tali casi si andrà a prescrivere ordinariamente in tre anni e, dunque, in un tempo inferiore rispetto ai reati per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria.
            Ciò non può che comportare irragionevolezza ed eccessiva arbitrarietà nelle mani del giudicante. Appare giocoforza opportuno un intervento legislativo chiarificatore.

Avv. Buzzoni Alessandro

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