Reddito minimo di inserimento

Pardo Ignazio 31/05/07
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Massima:“ Il delitto di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato è in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità , con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al pari del quale, e diversamente dal delitto di malversazione a danno dello Stato, è astrattamente configurabile anche nel caso di indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale. Ne consegue che il delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, che peraltro, e diversamente dal delitto di truffa aggravata, assorbe il disvalore espresso dai delitti di falso ideologico di cui all’art. 483 c.p. e di uso di atto falso di cui all’art. 489 c.p., si configura solo quando facciano difetto nella condotta gli estremi della truffa, come nel caso delle situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall’assenza di induzione in errore dell’autore della disposizione patrimoniale”. 
 
Con la predetta pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono posizione in ordine alla vexata questio della configurazione giuridica e dell’ambito applicativo del delitto di cui all’art. 316 ter c.p. con specifico riferimento alle istanze dirette a percepire il c.d. reddito minimo di inserimento.
Sino al predetto intervento lo stato della giurisprudenza più recente e  prevalente riteneva che l’ambito applicativo dell’art. 316 ter c.p. e della speculare e più grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 640 bis c.p., andava limitato alle ipotesi di condotte finalizzate all’ottenimento di erogazioni pubbliche e cioè alla percezione di quelle somme finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico (Cass. 11 maggio 2005 Belcastro; Cass. 16 febbraio 2006 Liva; Cass. 2 marzo 2006 Pantorno).
In particolare, nell’alveo delle predette norme, venivano fatte rientrare le attività dirette a percepire illecitamente contributi pubblici, provenienti sia dallo Stato che dalla Comunità Europea, a sostegno dell’economia e delle attività produttive.
Viceversa si escludeva la riconducibilità sia all’art. 316 ter che all’art. 640 bis c.p. di tutte le condotte dirette all’illecita percezione di contributi di natura assistenziale e previdenziale sull’assunto della pretesa natura tassativa delle elencazioni di contributi contenute nelle predette norme.
A fronte di tale interpretazione isolate apparivano invece le pronunce che riconducevano l’indebita percezione di contributi aventi natura assistenziale anche alle ipotesi delittuose di cui all’art. 316 ter e 640 bis c.p. (Cass. 12 giugno 2006, Russo, Cass. 10 ottobre 2006 Riillo).
 
Il predetto contrasto interpretativo e la prevalenza della soluzione giurisprudenziale della non riconducibilità dei contributi assistenziali all’art. 316 ter c.p. assumeva rilevante efficacia nelle frequenti ipotesi di indebita percezione del c.d. reddito minimo di inserimento.
Tale misura disciplinata dall’art. 8 del decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237 è stata introdotta al fine di contrastare le forme di povertà ed emarginazione sociale mediante la previsione di un contributo monetario in favore dei nuclei familiari privi di entrate finanziarie; l’accertamento dei presupposti viene effettuato dai singoli comuni i quali sono incaricati di procedere a stilare una graduatoria sulla base del reddito percepito nell’anno precedente la richiesta e del numero dei componenti il nucleo familiare.
Orbene, l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, escludendo la possibilità di riconoscere la sussistenza dell’art. 316 ter c.p. ai casi di indebita percezione del reddito minimo di inserimento, finiva per sottoporre tali condotte ad un trattamento repressivo e sanzionatorio sostanzialmente più sfavorevole di altre condotte sicuramente più gravi.
L’assoggettamento infatti alla disciplina dettata dall’art. 640 c.p. con la previsione dell’aggravante di cui al comma 1 del capoverso di detta norma finiva per punire i percettori di somme spesso assai esigue, la cui condotte poteva essere consistita nel non dichiarare beni immobili di scarsissimo valore, come nell’ipotesi di piccole quote di proprietà, o di piccoli depositi bancari tali ad assicurare appena la sussistenza del nucleo familiare, con la sanzione penale, mentre coloro i quali sulla base di dichiarazioni non veritiere acquisivano contributi pubblici destinati ad attività produttive potevano usufruire del limite di non punibilità ed assoggettamento alla sola sanzione amministrativa previsto dal comma secondo dell’art. 316 ter c.p. il quale appunto esclude l’applicabilità della sanzione penale per tutte le erogazioni illecite inferiori ad € 3.999,96 (pari ad 8 milioni di lire).
Conseguentemente i fatti commessi da soggetti in condizioni di semi-indigenza venivano ricondotti all’alveo della truffa aggravata ex art. 640 cpv n.1 c.p. e puniti con sanzione penale indifferentemente dall’entità del contributo percepito ed anche nelle ipotesi di mancata percezione di alcuna somma sotto il paradigma della truffa tentata (artt. 56 e 640 cpv n.1 c.p.).
 
Tale situazione è stata definitivamente innovata, in tema almeno di reddito minimo di inserimento, dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite le quali hanno escluso che il riferimento contenuto nell’art. 316 ter c.p. alla natura dei contributi ed erogazioni possa avere natura tassativa escludendo quelle assistenziali asserendo la Suprema Corte che non è quindi la natura del versamento a rilevare ai fini dell’individuazione della norma applicabile.
Viceversa è la condotta ad essere rilevante poiché secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite l’ambito applicativo dell’art. 316 ter c.p. deve essere ricondotto ai casi in cui la condotta dell’agente finalizzata all’ottenimento del contributo non dovuto sia caratterizzata o da “mero silenzio antidoveroso” o dai casi in cui il procedimento amministrativo diretto all’erogazione del contributo preveda che la semplice presentazione della dichiarazione da parte del privato comporti il pagamento dello stesso pur a titolo provvisorio riservandosi l’amministrazione pubblica il controllo della sussistenza dei requisiti ad una fase successiva.
Ed è proprio questo il caso del reddito minimo di inserimento in cui il beneficio viene corrisposto al privato sulla base della sola dichiarazione dallo stesso presentata in ordine ai redditi percepiti l’anno precedente ed alla composizione del nucleo familiare, mentre gli accertamenti sulla titolarità di beni immobili o di depositi bancari od altri impieghi di denaro analoghi sono rimessi ad una fase successiva; e del resto è logico che il procedimento distingua la fase della concessione da quella successiva del controllo poiché altrimenti l’erogazione  del contributo avrebbe tempi eccessivamente lunghi a fronte delle situazioni di emergenza chiamate a scongiurare.
Ciò che occorre evidenziare è poi che secondo il recente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite nelle ipotesi di ravvisabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 316 ter c.p. detto reato assorbe in esso anche gli eventuali delitti di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e di uso di atto falso (art. 489 c.p.) in quanto l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione come inequivocabilmente emerge peraltro dalla stessa lettera della predetta norma che contiene specifico riferimento nella descrizione dell’elemento oggettivo del reato proprio a tali documenti.
 
Ne consegue pertanto in tema di indebita percezione di reddito minimo di inserimento che le condotte con le quali sia stato percepito un contributo inferiore agli 8 milioni di lire, oggi pari ad € 3.999,96 non sono penalmente sanzionabili anche se realizzate mediante la presentazione di false dichiarazioni da parte dell’agente mentre nelle ipotesi di percezione di un contributo superiore va contestata e ritenuta solo l’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p. e non anche altro reato di falso ex art. 483 c.p..
Peraltro, va poi precisato che poiché il predetto delitto ha natura istantanea perfezionandosi con la percezione del contributo in ipotesi di indebita percezione durata più anni dovrà farsi riferimento alle somme incassate anno dopo anno per individuare la soglia di punibilità essendo le differenti violazioni eventualmente unificabili per continuazione non potendosi invece operare l’illegittima sommatoria di tutte le somme percepite così superando la soglia prevista dal secondo comma della citata norma di cui all’art. 316 ter c.p..
 

Pardo Ignazio

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