Poiché rappresenta una esperienza certamente diffusa sul territorio, mi sembra utile riportare il quesito posto all’attenzione dell’ A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti, circa la ammissione di una associazione all’istituto del patrocinio dello Stato.
La lettera, pervenuta dal presidente di una giovane associazione di promozione sociale iscritta all’albo regionale del Veneto, riferisce che
nell’estate 2005 è nato un contenzioso con il Comune dove ha sede l’associazione per l’utilizzo di un’area pubblica durante una manifestazione istituzionale.
Il Comune ha imposto il pagamento di una ingente somma, €2500, per l’utilizzo di tale area.
Tale richiesta oltre ad essere per l’associazione mortificante appare errata e profondamente illegittima.
Contattato il Difensore Civico Provinciale prima, e quello Regionale poi, entrambi hanno accolto il reclamo dell’associazione contro la sanzione chiedendo la revoca del pagamento.
Il Comune, tuttavia, non ha ritenuto di condividere tale parere e a gennaio 2007 ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale di pagamento.
E’ stato, quindi, contattato un avvocato per proporre opposizione con un giudizio che, a quanto sembra, è quello presso la competente commissione tributaria.
Si vuole, quindi, sapere se la Associazione può godere del gratuito patrocinio e, se sì, in base a quali riferimenti normativi da far valere.
Ad un primo giudizio del legale sembrava di sì ma, da ultime notizie, pare che l’Ordine degli Avvocati non voglia concederlo.
La situazione sembra un pò strana.
L’Ordine ha chiesto di fornire la denuncia dei redditi dei genitori del presidente richiedente in quanto studente a loro carico, e non, casomai, quella dell’Associazione.
Il rappresentante legale precisa che è maggiorenne e, come altri 50 ragazzi, “sulle spalle dei propri genitori” svolge opera di volontariato.
E’ ovvio che se fosse da considerare tale situazione, non vi sarebbero speranze perchè il reddito dei genitori è superiore a quello richiesto dalla legge per essere considerati non abbienti.
L’istante ritiene, pertanto, la vicenda assurda e l’interpretazione della legge alquanto strana, giacchè gli riesce incomprensibile la richiesta di indicare il reddito dei genitori in rapporto al fatto che egli ricopre la carica di presidente di una associazione di volontariato operante sul territorio da ormai 5 anni.
La risposta.
Ove sia in corso l’incarico ad avvocato di fiducia dobbiamo astenerci dalla consulenza.
Ad ogni buon conto, poichè il problema prospettato è di interesse generale, rammentiamo che, qualora la vertenza da proporre o contrastare sia di natura civile, il consigliere incaricato dell’istruttoria per l’ammissione al beneficio, ha due esami da effettuare: 1) la non manifesta infondatezza della pretesa; 2) il reddito inferiore alla misura indicata dalla legge.
Per quanto concerne il punto sub 2), questa associazione ritiene che per le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, non si applicano le norme relative al limite di reddito dal momento che sarebbe una clamorosa contraddizione in termini oltre che una evidente illogicità della norma.
Alcune associazioni hanno ottenuto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile (decreti del Tribunale di Paola e di Gela).
Annotiamo anche un precedente contrario (Tribunale di Roma 8 aprile 2004) dinanzi al quale diviene necessaria la autocertificazione di cui si dirà appresso.
Sarebbe, quindi, inconferente l’eventuale riferimento alle norme dell’ordinamento civile che riconoscono la responsabilità e le conseguenze giuridiche degli atti e rapporti posti in essere dal presidente ovvero da chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, in quanto la legge ha riconosciuto proprio agli enti e associazioni che non svolgono attività economica il diritto di chiedere ed ottenere il gratuito patrocinio .
Secondo il mio parere sarebbe sufficiente (anche se ultroneo) la autocertificazione del presidente circa la mancanza di attività economica e lucro della associazione.
Ad ogni modo, nel caso illustrato, si sostiene che la competenza a giudicare è quella della commissione tributaria provinciale: in questo caso, la domanda per ottenere il beneficio è da rivolgere alla speciale commissione per il gratuito patrocinio istituita presso detta commissione tributaria (che peraltro è la antica commissione della vecchia legge del 1923 rimasta in vigore per espressa volontà del legislatore) secondo il procedimento previsto dagli articoli 137 e seguenti del Testo unico sulle spese di giustizia.
Cordialità
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Avv. Nicola Ianniello
presidente dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 06/07)
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