Con la determinazione n. 42/2007, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, corredandola dei conti consuntivi per gli esercizi 2004 e 2005 nonché delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell’Ente stesso.
Giova ricordare che il controllo di gestione di cui si discute è quello attribuito alla Corte dal legislatore del 1958 in attuazione dell’art. 100 Cost. II comma, sulle gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Nei due esercizi oggetto d’esame, i risultati rilevati, economici e patrimoniali, sono tutti di segno positivo.
Infatti, vi è stato un andamento crescente degli avanzi di esercizio da attribuirsi principalmente alla lievitazione del gettito contributivo derivante dal continuo aumento del numero degli iscritti, dei loro redditi medi e dell’aliquota media del contributo soggettivo, nonché dell’introduzione del contributo di solidarietà e della maggiorazione, dal 2005, del contributo integrativo.
Hanno contribuito a determinare tale andamento altresì, anche se in minor misura, sia l’incremento dei proventi della gestione del patrimonio investito e dei proventi diversi, che il rallentamento della dinamica incrementale dei costi della produzione.
Conseguentemente, è aumentato il patrimonio netto il cui valore ha superato ampiamente, in ciascuno dei due esercizi, l’ammontare del costo delle pensioni in essere.
Nell’ambito delle attività patrimoniali una cospicua crescita hanno registrato nel 2005 le immobilizzazioni finanziarie, parzialmente compensata dal forte decremento delle attività finanziarie dell’attivo circolante, in ragione di mutate strategie di investimento mobiliare, correlate al nuovo regime previdenziale “misto” (retributivo e contributivo), mentre sono diminuite, nel medesimo esercizio, le passività a seguito della riduzione del fondo per rischi ed oneri.
Elementi di criticità nascono dalla divergenza di opinioni insorta tra la Cassa e le Amministrazioni vigilanti in ordine all’impianto contabile dei bilanci relativi al 2004 e 2005, questione che, ad avviso della Corte, richiede una soluzione di carattere generale, con la predisposizione da parte di dette Amministrazioni di uno schema tipo di bilancio, in quanto il sistema contributivo, stabilito dal nuovo regolamento delle prestazioni pensionistiche della Cassa, risulta pure introdotto da altri istituti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 509/1994 e non può escludersi che ulteriori enti in futuro lo adottino.
Con riferimento alla gestione caratteristica è da evidenziare che il rapporto tra iscritti e pensionati, pur mantenendo un valore elevato – in ragione dell’istituzione relativamente recente della Cassa – ha registrato una costante decremento a partire dall’esercizio 2003.
Con la riforma della disciplina previdenziale, adottata dalla Cassa nel corso del 2004 ed avente effetto dal 1° gennaio dell’anno medesimo, è stato introdotto il metodo di calcolo contributivo delle pensioni, fermo restando il metodo di calcolo reddituale per le prestazioni maturate sino al 31 dicembre 2003.
Questo mutamento del sistema tecnico-finanziario della Cassa, corroborato dalle altre incisive misure previste dalla nuova disciplina regolamentare, è stato ritenuto, in sede di bilancio tecnico all’uopo redatto, idoneo a garantire la sostenibilità del debito pensionistico pregresso e per la realizzazione di un tendenziale equilibrio, a livello individuale, tra le prestazioni e i contributi.
Al fine di assicurare la stabilità strutturale del nuovo sistema, secondo la Corte rimane comunque la necessità di una costante verifica dell’effettivo andamento del ripianamento del debito pensionistico pregresso nonché di un utilizzo di coefficienti di trasformazione adeguati agli effettivi andamenti tendenziali demografico-finanziari.
- Qui determinazione e relazione.
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