Incompatibilità fra dolo eventuale e tentativo

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         Il Supremo Collegio riafferma – con la sentenza che si commenta – un principio che, seppur da tempo consolidato e reiterato, non infrequentemente viene rimesso in discussione.
         La incompatibilità fra dolo eventuale e tentativo, infatti, non è situazione che si sia concretata recentemente.
         Già con la sentenza 19-11-1999, n. 385 (rv. 215251), Denaro, CED Cassazione, 2000, RV215251, la Sez. I aveva sostenuto detto orientamento, catalogando i connotati precipui delle due tipologie di dolo in quesione.
         1. Da un lato, il dolo alternativo, sottospecie del dolo diretto, il quale si configura nell’ipotesi in cui l’agente si rappresenta e voglia raggiungere indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria.
         In tale occasione, quindi, già al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo del reato l’agente deve prevedere entrambi gli eventi consequenziali alla condotta.
         E’, pertanto, la scelta sostanzialmente equipollente che l’agente opera fra due fatti che egli si rappresenta preventivamente ed accetta in alternativa storica tra loro, quale diretta conseguenza del proprio comportamento, che qualifica in modo significativo il dolo alternativo.
         La giurisprudenza, su tale presupposto ricostruttivo, ha – ad esempio – ritenuto che si vertesse in ambito di dolo diretto/alternativo e, come tale compatibile [nello specifico] con il tentativo di omicidio, in presenza di un’azione di accoltellamento la quale era idonea a cagionare la morte della vittima o, comunque, un evento di gravi lesioni (Cfr. Cass. pen. Sez. V, 17-01-2005, n. 6168 (rv. 231174), ******, CED Cassazione, 2005, Riv. Pen., 2006, 5, 595).  
     Per completezza espositiva si può ricordare che una forma di    manifestazione del dolo alternativo si rinviene nell’omicidio preterintenzionale, in quanto – in tale occasione – l’elemento psicologico è costituito unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell’agente. Per la configurabilità dell’omicidio preterintenzionale, sul piano soggettivo, occorre il dolo intenzionale o diretto di percosse o lesioni, non essendo sufficiente il mero dolo eventuale.
(Cfr. Cass. pen. Sez. V, 13-05-2004, n. 26657, ******* e altri).
         2. Dall’altro, invece, si pone, il dolo eventuale che si rinviene quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta principale e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla.
                    In questo caso, emerge l’assenza di univocità dell’azione, che, invece,         appare carattere esclusivo e caratterizzante in modo preponderante il         dolo diretto e che, inoltre, si configura come elemento che giustifica la          sua armonizzazione con il tentativo.
         Va, infatti, rilevato che se – in relazione al dolo diretto/alternativo – l’agente sin dall’origine può, in maniera del tutto indifferente, prospettarsi [accetandole in nuce] conseguenze tra loro equivalenti, dimostrando, quindi, nella pratica di volerle, senza che sussista un’opzione precisa in proposito, è, invece, palese che per la sussitenza del dolo evantuale si deve dimostrare   il perseguimento di un fine del tutto principale, la percezione di un evento-possibilità differente da quello originariamente perseguito e frutto di una distorsione dell’originaria direzione dell’atto [che può derivare da varie concause], nonché l’accettazione di tale eventualità.
         Come si legge in sentenza, il problema involge ed impone ovviamente un’indagine eminentemente psicologica, che si deve dipanare necessariamente – come nel caso concreto – anche attraverso la verifica di comportamenti pregressi dei protagonisti, che si pongano come indici rivelatori di precise volontà.
         Ma vi è di più, la decodificazione dell’elemento psicologico può avvenire anche attraverso la scrupolosa verifica dell’iter comportamentale dell’agente nel corso dell’atto illecito.
         In questo senso, in ambito di tentativo omicidiario, la tipologia dell’arma usata, il tramite ed il numero dei colpi esplosi od inferti (a seconda che si tratti di arma da fuoco od arma bianca), la zona del corpo attinta dagli stessi, si pongono come paradigmi di assoluto pregio ai fini che si perseguono.
         A riprova di quanto sostenuto in ordine alla indefettibilità della verifica concernente l’elemento psicologico che osttenda alla condotta, infatti, si ricorda una pronunzia di merito [Trib. Salerno, 03-02-2000, ****** e altri, Giur. di Merito, 2000, 1273] che ha affermato “Ove la volontà sia diretta in modo non equivoco non a uccidere ma a sfregiare la vittima, sopravvissuta all’aggressione, stante l’incompatibilità del dolo eventuale col tentativo, l’imputazione di tentato omicidio a carico di chi abbia inferto molteplici coltellate non profonde nè in parti vitali, ma in viso, va derubricata in quella di lesioni gravissime; con la circostanza aggravante dei futili motivi, se moralmente susciti riprovazione la sproporzione tra lo stimolo per l’azione delittuosa e il risultato dell’azione stessa”.
 
 
Rimini, lì 19 Giugno 2007
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Tentativo, dolo eventuale, compatibilità, insussistenza
Cassazione penale , sez. I, sentenza 02.05.2007 n° 16666
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE I PENALE
 
 
Sentenza 2 maggio 2007, n. 16666
 
(************ – est. **********)
 
Svolgimento del processo
 
 
Con sentenza del 25.11.2005 il G.U.P. del Tribunale di Foggia in rito abbreviato condizionato, ha ritenuto – per quanto qui interessa – P. C. responsabile di tentato omicidio in danno di ****.. La condotta criminosa faceva seguito alla tragica vicenda dell’omicidio della giovanissima figlia dell’imputato e dell’arresto della figlia del M. e di una sua amica per induzione e favoreggiamento della prostituzione della ragazza.
 
Su gravame del difensore la Corte d’Appello di Bari ha diversamente qualificato il fatto come lesione personale aggravata dall’uso di arma e dal pericolo di vita per l’offeso, rideterminando – in concorso di attenuanti generiche equivalenti – la relativa pena in un anno e 10 mesi di reclusione. Ha ritenuto non provato oltre ogni ragionevole dubbio il dolo diretto di omicidio, neppure in forma alternativa, perché pur in possesso di un mezzo micidiale (coltello con lama affilata di 19 centimetri) appositamente apprestato e nascosto sotto la maglia, il P. aveva vibrato all’antagonista, dopo averlo affrontato in un bar, un solo colpo – sia pure in una zona vitale e non protetta da strutture ossee (alto addome) – con scarsa penetrazione(tre cm.) e aveva consentito alla vittima, inerme e colta di sorpresa, di fuggire, pur inseguendola per un breve tratto (condotta interpretata come intimidatoria) per poi lasciarsi disarmare da amici. Del resto, le persone che lo conoscevano avevano descritto la sua profonda agitazione per la perdita subita e le voci correnti sulla figlia, ma non avevano riferito l’esternazione di intenti omicidi.
 
Ricorre, per cassazione il Procuratore Generale, denunciando mancanza o illogicità della motivazione che, disattendendo le argomentazioni del primo giudice, non aveva globalmente considerato gli elementi indicativi del dolo di omicidio, in particolare l’allarme suscitato fra gli amici prima del fatto, la predisposizione del mezzo micidiale, l’intenzionalità dell’ aggressione, la zona vitale attinta, la gravità della lesione cagionata, con cospicua emorragia interna, indicativa di non modica forza del colpo, l’inseguimento della vittima cessato solo per l’intervento di più persone, la frase riferita dalla persona offesa “devi pagare per quello che successo a mia figlia".
 
 
Motivi della decisione
 
 
Il ricorso è infondato. Va rammentato che, secondo l’ormai costante orientamento della giurisprudenza, per la configurabilità. del delitto tentato è richiesto il dolo diretto (anche: nella sua forma alternativa), mentre non è sufficiente il dolo eventuale, che si configura. quando l’agente, ponendo in essere una condotta rivolta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla. In tale ipotesi la previsione in via meramente eventuale è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti, necessaria perché si realizzi la figura criminosa del tentativo. Al contrario, il delitto tentato a compatibile con la particolare configurazione del dolo (comunemente qualificato alternativo), che si verifica quando il soggetto si rappresenta indifferentemente, siccome in sostanza equivalenti, l’uno e l’altro evento, entrambi eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà (ipotesi concettualmente riconducibile al dolo diretto, atteso che ciascuno degli eventi è, ugualmente voluto dal reo; cfr. in proposito, per tutte, Cass.,Sez. I, 19.11.1999/14.1.2000. Denaro) Nel caso di specie si tratta appunto di stabilire se, nel colpire con il coltello all’addome il M., l’imputato abbia direttamente inteso cagionarne la morte, come unico obbiettivo o in alternativa con il ferimento, oppure la sua volontà sia stata diretta a provocare soltanto una, lesione (anche se abbia semplicemente accettato il rischio dì conseguenze letali). In mancanza di specifiche ammissioni, l’accertamento deve essere compiuto sulla base di circostanze esteriori significative, secondo comune esperienza, del dato psicologico sottostante all’azione; a tal fine vengono in rilievo minacce anticipate manifestazioni dell’intento, e soprattutto le caratteristiche della condotta: mezzo impiegato, forza, reiterazione e direzione dei colpi, zona corporea attinta. In proposito il giudice "a quo" ha rilevato che, pur con impiego di un mezzo micidiale diretto contro un’area somatica vitale, l’imputato ha colpito solo superficialmente la vittima senza spingere a fondo, come avrebbe potuto, il coltello; che non vi è stata reiterazione, e l’offeso è potuto fuggire, mentre l’inseguimento è stato ben presto interrotto; che le confuse manifestazioni di rancore non si erano mai tradotte in esplicite minacce di morte. In tale situazione è quindi ragionevolmente ravvisata una equivocità degli elementi indicativi del dolo diretto, sicché è giustificata l’esclusione del tentato omicidio, alla stregua del principio per cui la colpevolezza deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio. D’altra parte, il ricorrente offre soltanto una alternativa interpretazione delle risultanze probatorie, non valutabile in sede di legittimità.
 
Il ricorso va perciò respinto.
 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
 
 

Zaina Carlo Alberto

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