È stato emanato dal Ministro dell’Università e della Ricerca il decreto che reca le linee guida per l’istituzione e l’attuazione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali. Si tratta dell’atto di indirizzo che dà il via alla riprogettazione int

Normativa 13/09/07
È stato emanato dal Ministro dell’Università e della Ricerca il decreto che reca le linee guida per l’istituzione e l’attuazione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali. Si tratta dell’atto di indirizzo che dà il via alla riprogettazione integrale di tutti i corsi di laurea di primo e di secondo livello, tra il 2008 e il 2010.
Vengono così fissati con precisione gli obiettivi formativi della laurea e della laurea magistrale, e si indicano alle Università le tendenze da correggere, oltre ad alcune specifiche azioni da intraprendere, soprattutto per favorire la mobilità degli studenti.
La competizione fra gli Atenei viene indirizzata verso la qualità,  che sarà valutata  e incentivata. Aumenta  il numero minimo di docenti  di ruolo necessario per poter attivare un corso di laurea o di laurea magistrale (si passa a 12 e 8) in vista di una opportuna riduzione del numero complessivo delle lauree sul territorio nazionale e di un miglioramento qualitativo. Anche le università non statali saranno chiamate ad  adeguarsi seppure gradualmente alle nuove regole.
Si riportano qui il testo del decreto ministeriale nonché gli allegati.
 
 
Decreto Ministeriale 26 luglio 2007


 
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed in particolare l’articolo 1, comma 8;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO  l’articolo3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTO l’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l’art. 9, commi 2 e 3, concernente i criteri per l’attivazione dei corsi di studio universitari e l’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa;
VISTI il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003, di Bergen del 20 maggio 2005 e di Londra del 18 maggio 2007, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione Superiore dei paesi dell’area europea;
PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento  per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 aprile 2004, prot.9/2004, relativo all’Anagrafe degli studenti ed al Diploma Supplement;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni,  relativo alla Banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;
TENUTO conto dei documenti (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 10/05 e doc. 19/05) del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e in particolare l’articolo 2, comma 138, recante disposizioni per l’istituzione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTI i decreti ministeriali del 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le nuove classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di definire apposite linee guida per consentire agli Atenei di avviare le procedure per la revisione e per la istituzione dei nuovi corsi di studio in attuazione dei predetti decreti ministeriali del 16 marzo 2007, in stretta aderenza agli obiettivi di razionalizzazione e di complessiva riqualificazione dell’offerta formativa delle università;
RITENUTA altresì la necessità e l’urgenza di accompagnare il predetto processo di revisione degli ordinamenti didattici attraverso l’utilizzo di appositi criteri e requisiti di idoneità delle strutture, ivi compresa la docenza universitaria, al fine di assicurare una maggiore qualità dell’offerta didattica in sintonia con gli impegni sottoscritti nella Dichiarazione di Bologna e nei predetti Comunicati di Praga, Berlino, Bergen e Londra;
CONSIDERATO inoltre che le Università di nuova istituzione, ancorché positivamente valutate dal Comitato, non possono disporre, nella fase di avvio, della docenza di ruolo necessaria per l’attivazione dei corsi di studio;
RITENUTO altresì di dover tenere conto dell’impegno didattico nelle Università non statali di docenti di ruolo incardinati in altre Università;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2007/2009;
DECRETA
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, e dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 concernenti la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie, sono emanate le linee guida di cui agli allegati 1, 2, 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto, per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio.
Art. 2
1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 26 luglio 2007
  • allegato 1 DMur 27-7-2007
  • allegato 2 DMur 27-7-2007
  • allegato 3 DMur 27-7-2007

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