Corte dei conti – det. N. 62/2007 – sezione controllo enti – Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – relazione sul controllo per la gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259

Con la determina n. 62/2007 la Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti, ai sensi dell’art. 7 della L. 259/58, trasmette alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione contenente i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell’A.N.S.V. (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) relativa all’esercizio 2005, unitamente ai relativi conti consuntivi accompagnati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.
I giudici contabili sottolineano come diversamente dall’esercizio precedente, quando era aumentata del 14%, per l’esercizio 2005 si registra una drastica riduzione della spesa per consulenze come conseguenza sia del cessato ricorso allo strumento della consulenza per l’area amministrativo-contabile, sia della riduzione delle consulenze a supporto delle attività investigative.
Parimenti, si segnala anche il ridimensionamento della spesa complessiva per l’acquisto di beni e servizi al netto degli interessi passivi e degli oneri tributari dopo la sensibile lievitazione dell’esercizio finanziario precedente.
Con riguardo allo svolgimento dell’attività contrattuale, a differenza degli anni precedenti, è risultato più consistente il ricorso al sistema delle convenzioni quadro attive Consip; per i rimanenti contratti di fornitura di beni e servizi, in contrasto con i ben noti principi di ricorso elettivo allo strumento delle gare, secondo il Collegio, l’Ente ha operato fuori dal sistema Consip, in ragione dell’asserita impossibilità di ricorrere a tale sistema, ovvero per aver valutato il costo risultante dal ricorso alle convenzioni attive e al mercato elettronico gestito da Consip eccessivo rispetto al ricorso al mercato esterno.
La Corte, infine, sotto il profilo più strettamente gius-contabilistico, ritiene che gli scostamenti – sopra tutto per quanto riguarda gli impegni di parte corrente – siano significativamente più elevati di quelli – già alti – dei due precedenti esercizi finanziari, lasciando quindi ritenere che le previsioni siano state impostate in modo poco aderente alle effettive capacità (e possibilità) di spesa nell’esercizio, con la conseguenza di non garantire il pieno rispetto del principio della portata autorizzativa del bilancio preventivo.
Qui determinazione e relazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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