1.1 La filiazione legittima – 1.2 L’azione di disconoscimento della paternità e le altre azioni – 2. La disciplina dell’adozione (cenni) – 3. La filiazione naturale – 4. La legittimazione
1.1 La filiazione legittima
Il codice civile disciplina lo stato giuridico degli individui nati all’interno ed all’esterno del vincolo matrimoniale distinguendo quattro diverse categorie: i figli legittimi, i figli adottati, i figli naturali ed i figli legittimati.
Il figlio legittimo è quello concepito all’interno di un matrimonio. Dunque, occorre che il figlio sia nato da madre e padre coniugati. Tuttavia, il problema non si pone tanto per la madre, quanto per il padre. La legge, allora, interviene con due presunzioni: anzitutto, si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato tra i 180 giorni successivi alla celebrazione delle nozze ed i 300 successivi allo scioglimento di queste; inoltre, si presume che se il figlio è stato concepito in costanza di matrimonio, il padre è il marito della madre. Questa presunzione però non opera qualora il figlio sia nato decorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione tra i coniugi.
Ai fini di offrire la prova della filiazione legittima il codice prevede tre modalità. La si può offrire con l’atto di nascita. Questo è redatto dall’ufficiale dello stato civile che si preoccupa di raccogliere le dichiarazioni dei genitori ed accerta che la nascita sia avvenuta in presenza di personale sanitario.
Se manca l’atto di nascita si può offrire la prova della legittimazione attraverso il possesso di stato. Ovvero dimostrando che quel soggetto è stato sempre considerato figlio legittimo dai genitori. Che ha sempre portato il cognome del padre e che è stato educato e mantenuto dalla famiglia nella quale si trova.
In alternativa, se manca sia l’atto di nascita che il possesso di stato, si ammette la prova per testimoni.
1.2 L’azione di disconoscimento della paternità e le altre azioni
Si definisce azione di disconoscimento della paternità, quell’azione che ha lo scopo di far venir meno lo status di figlio legittimo. Essa può essere esperita sia dal padre, sia anche dalla madre e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.
Ovviamente è consentita solamente in tre casi specifici: se i coniugi non hanno coabitato nel periodo in cui è avvenuto il concepimento; se durante il periodo del concepimento il marito era affetto da impotenza; se durante il periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso però si dovrà dimostrare espressamente che il figlio presenta caratteristiche genetiche incompatibili con quelle del presunto padre.
Altre due azioni in tema di filiazione legittima sono anzitutto l’azione di contestazione della legittimità, quando cioè si contesta che il figlio sia legittimo in casi diversi da quelli dell’azione di disconoscimento della paternità.
Poi, c’è l’azione di reclamo della legittimità. Qualora manchi un titolo che documenti lo status di figlio legittimo di determinati genitori ed il figlio chieda di far accertare giudizialmente questo status.
2. La disciplina dell’adozione (cenni)
La disciplina sull’adozione è distinta in due ipotesi ben precise: la prima è quella che riguarda l’adozione dei minori, che è stata recentemente ridisciplinata nel 2001. Essa parte dal presupposto che ciascun minore ha il diritto di crescere in un nucleo familiare e che dunque si deve concedere la possibilità alle famiglie già formate di accogliere al loro interno minori che non abbiano una famiglia propria.
Le condizioni per adottare sono quelle per cui vi siano dei coniugi (non essendo ammessa l’adozione di soggetti single), che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, che non siano separati, che possano istruire ed educare i minori che vogliono adottare e che abbiano un’età superiore a quella dell’adottando di 18 anni, ma non eccedente i 45.
L’adozione prevede una fase detta di affidamento preadottivo, nella quale il minore sta per un anno nella famiglia che lo vuole adottare, per verificare se sussistono le condizioni di adottabilità. In caso positivo l’adozione è definitiva ed il minore acuista lo status di figlio legittimo.
La seconda tipologia di adozione è quella che riguarda soggetti maggiori di età[1].L’adozione del soggetto maggiorenne è un istituto di vecchia tradizione, che serviva a dare figli civili a chi non ne aveva. Per questa ragione, a differenza dell’ipotesi precedente, può adottare legittimamente sia una coppia che un soggetto da solo che abbia compiuto almeno i 35 anni.
È diversa da entrambe le ipotesi precedenti quella dell’affidamento di minori. Infatti questo è un rimedio di carattere temporaneo ad una situazione nella quale un minore si trovi senza un ambiente familiare idoneo. Serve dunque ad assicurargli il mantenimento e l’educazione di cui ha bisogno finchè permanga quella situazione eccezionale. Ovviamente l’affidamento viene meno quando sia venuta meno questa situazione temporanea o quando la prosecuzione dell’affidamento possa arrecare pregiudizio al minore.
3. La filiazione naturale
I figli naturali sono quelli procreati da genitori non uniti in matrimonio tra loro, che il codice prima della riforma definiva figli illegittimi. Esistono due categorie particolari di figli naturali: i figli adulterini, che sono i figli naturali concepiti da genitori che, all’epoca del concepimento erano legate da matrimonio con persona diversa dall’altro genitore; i figli incestuosi, che sono i figli naturali concepiti tra persone tra le quali esiste un rapporto di parentela. Mentre i figli adulterini possono essere riconosciuti, il figlio incestuoso non può mai esserlo. Tuttavia, egli può agire in giudizio affinchè si accerti il fatto che egli sia figlio di uno o entrambi i genitori, acquisendo così il diritto ad essere educato e a divenire erede.
Si chiama riconoscimento di figlio naturale l’atto solenne con il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione, che da solo è insufficente a creare un rapporto giuridico, in uno status di filiazione che è rilevante per il diritto: quello di figlio riconosciuto.
Il riconoscimento può avvenire in diversi modi, o con la modifica dell’atto di nascita, o con la dichiarazione davanti l’ufficiale dello stato civile, oppure anche in un testamento. Inoltre, una volta effettuato, il riconoscimento è irrevocabile, per evitare che il figlio resti privo di tutele.
Esiste anche per il minore la possibilità di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Quando cioè i singoli genitori non abbiano provveduto al riconoscimento, può essere il figlio maggiorenne ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione dello status che spetta al figlio naturale riconosciuto. In questo caso però l’onere della prova del fatto che si sia figli grava sul minore.
La disciplina del figlio riconosciuto è equivalente a quella del figlio legittimo, con una sostanziale differenza. Mentre cioè il figlio legittimo ha uno status che gli garantisce un rapporto giuridico con la coppia dei genitori (e quindi l’appartenenza ad una famiglia), il figlio naturale assume uno status solo nei confronti di ciascun genitore, costituendo pertanto due rapporti, indipendenti tra loro, con ciascuno dei genitori.
4. La legittimazione
La legittimazione è l’istituto per mezzo del quale il figlio nato fuori dal matrimonio acquista lo status di figlio legittimo. Si tratta di un istituto che ha perso gran parte della sua importanza dopo la riforma del diritto di famiglia, poiché l’istituto del riconoscimento ha sostanzialmente equiparato i figli naturali a quelli legittimi. La differenza sta nel fatto che il figlio legittimato non acquista un rapporto giuridico nei confronti del singolo genitore che lo ha riconosciuto, ma nei confronti di tutta la famiglia.
I casi in cui, concretamente, può aversi legittimazione sono: per susseguente matrimonio dei genitori naturali. In questo caso la legittimazione opera automaticamente; per disposizione del giudice. Il giudice può concedere la legittimazione quando risponde alle esigenze del figlio e sia stata domandata da entrambi i genitori o da almeno uno di essi con l’assenso dell’altro.
GIANLUCA SGUEO
[1] Si veda, per gli opportuni approfondimenti, Sgueo G., L’istituto dell’adozione di persone maggiori d’età nell’ordinamento italiano alla luce della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, in Diritto & Diritti – rivista giuridica elettronica pubblicata su internet –www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 24 maggio 2007, pagg. 1-15
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