Gli adempimenti degli uffici Anagrafe

Peruga Diego 25/10/07
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Gli accertamenti Anagrafici
 
Gli strumenti legislativi mediante i quali sono disciplinate le attività “rigida” dell’ufficiale di anagrafe (il sindaco, in quanto Ufficiale di Governo ovvero l’assessore, il segretario comunale o altro impiegato ritenuto idoneo allo scopo, previa approvazione del prefetto) che in tale veste, svolge una delle principali funzioni, sostanzialmente statali e (solo) formalmente locali, sono:
– la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante l’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
– il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante l’Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
In base a tali norme, in ogni comune devono essere registrate le varie posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora, che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità a quanto previsto dal regolamento anagrafico.
Per quanto con la residenza, si riconosce ad ogni cittadino, il libero esercizio del diritto di soggiorno sul territorio dello Stato, nel contempo, qualunque persona che dimora abitualmente in un determinato paese della Repubblica, ha il dovere di richiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà genitoriale o la tutela, l’iscrizione anagrafica, nonché comunicare ogni mutazione delle posizioni anagrafiche.
Specifico compito dell’ufficiale di anagrafe, è quello di provvedere alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente e ad l’esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
Ciò che più conta, egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del relativo regolamento per la sua esecuzione. Allo scopo, egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Dunque, «a norma dell’art. 4, comma 2, Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, l’amministrazione comunale non si limita a prendere atto della dichiarazione di trasferimento della residenza del cittadino, ma ne controlla la "verità" procedendo all’accertamento della residenza anche per mezzo di proprie indagini: ne consegue che, per ottenere l’iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato comune, non è sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all’ufficiale d’anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del comune stesso, ma occorre l’attuazione in concreto di tale comportamento con l’instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale, per cui la permanenza del soggetto nel luogo, anche se non deve necessariamente durare, già storicamente, da qualche tempo, deve denotare la destinazione a durare potenzialmente nel tempo» (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 1979, n. 3075).
Peraltro, lo stesso Ministero dell’Interno, cui compete di vigilare sul corretto esercizio dei poteri d’anagrafe, con il parere del 13 novembre 2003, ha chiarito che l’iscrizione anagrafica è condizionata unicamente dalla verifica di corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino e l’effettiva, abituale, presenza dello stesso sul territorio del comune (Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 24 giugno 1991, n. 320). Ne discende, quindi, che solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e quanto invece è emerso dagli accertamenti, che l’Ufficiale di anagrafe può rigettare l’istanza, con apposito provvedimento.
Posto che è specifico compito dell’Ufficiale di anagrafe, verificare la posizione anagrafica dei cittadini iscritti nei registri della popolazione residente, questi può avvalersi della collaborazione della polizia municipale, cui competono anche ausiliari compiti di P.S.. Si ribadisce, infatti, che nell’esercizio di tale funzione, questi svolge una funzione di organo periferico del Ministero dell’Interno e non anche di rappresentante della comunità locale e capo dell’amministrazione comunale.
Non a caso, al comma 2, dell’art. 19 del D.P.R. 223/89, è chiaramente previsto che tali accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In tal senso, il Ministero dell’Interno, con propria Circolare n. 8 del 29 maggio 1995 (G.U. 141 del 19 giugno 1995), ha richiamato l’uso di detto verbale da parte della polizia municipale, sia in caso di cambio di residenza (da un altro comune) che di abitazione (nell’ambito dello stesso comune); dall’esame del su richiamato verbale, l’ufficiale di anagrafe trae un complesso di notizie atte a determinarne la convinzione in merito a quanto dichiaratogli. Ne consegue anche, che una risposta fornita dalla polizia municipale, sottoforma di relazione scritta, può andare ben oltre quanto previsto dalla indagine anagrafica, e non pone comunque l’Ufficiale di anagrafe, nella condizione di valutare serenamente, quanto dichiarato e quanto in concreto corrisponda al vero, ma sempre e con esclusivo riferimento alla c.d. dimora abituale (cfr. ANCI Risponde, 26.10.2001, Puglia).
All’esito delle verifiche effettuate dalla polizia municipale, qualora emergano responsabilità rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge anagrafica (art. 11 L. 1228/54), l’Ufficiale d’anagrafe accerta la violazione, dandone atto in apposito verbale di accertamento, nei termini previsti dall’art. 56 del regolamento anagrafico, approvato con il D.P.R. n. 223, precedentemente citato.
 
 
Gli adempimenti Anagrafici nei confronti dei Cittadini U.E.
 
Il D.Lgs. n. 30 del 6.2.2007, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 27 marzo ed entrato in vigore l’11 aprile scorso, ha innovato la disciplina relativa al diritto dei cittadini U.E. e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. .
Il decreto legislativo 30/07 prevede due adempimenti importanti da parte degli Uffici anagrafe dei Comuni:
a)      l’iscrizione anagrafica dei cittadini U.E. e familiari soggiornanti per oltre 3 mesi;
b)      l’attestazione della condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente al cittadino U.E..
 
 
L’iscrizione anagrafica del cittadino U.E.
 
Il decreto legislativo subordina il diritto di soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi ad alcune condizioni, nonché  all’iscrizione anagrafica nel Comune di abituale dimora.
Il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare del 6 aprile 2007 prot. N. 200704163/15100/14865 esplicativa riguardo le procedure di regolarizzazione dei cittadini U.E. e loro familiari.
Sono tre le casistiche prese in considerazione dalla circolare, relativamente ai soggiorni superiori a 3 mesi:
a)      soggiorno di cittadini U.E. aventi autonomo diritto di soggiorno;
b)      soggiorno di cittadino U.E., familiare dei cittadini aventi un autonomo diritto di soggiorno;
c)      soggiorno di familiare di cittadino U.E. non avente la cittadinanza di uno Stato membro.
Mentre il soggiorno fino a 3 mesi da parte del cittadino U.E. o suo familiare (anche non U.E.), che raggiunga o accompagni il cittadino non è subordinato ad alcuna condizione, salvo il possesso di un valido documento di identificazione valido (carta di identità per i cittadini, passaporto per i familiari non U.E.), il diritto al soggiorno di lungo periodo è limitato alle seguenti categorie di persone:
1)      al lavoratore subordinato o autonomo;
2)      a chi dispone di un reddito sufficiente per sé e i propri familiari e un’assicurazione sanitaria;
3)      a chi soggiorna per studio o formazione professionale, purché nelle condizioni di cui al punto b);
La quantificazione economica delle risorse sufficienti è stabilita dalla circolare ministeriale, che la equipara all’assegno sociale (Euro 5.061,68 annue), sufficiente per il richiedente ed un suo familiare, mentre deve essere raddoppiato in caso di ulteriore presenza di uno o due familiari, triplicato se i conviventi sono quattro o più di quattro.
Nel calcolo vanno compresi eventuali redditi o entrate dei familiari conviventi.
 
Per l’iscrizione anagrafica del cittadino U.E. avente diritto ad un autonomo diritto di soggiorno, le procedure sono le seguenti:
entro 3 mesi dall’ingresso il cittadino deve richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune ove dimora abitualmente, producendo la seguente documentazione:
a)     documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica, prevista nella legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al D.P.R.n. 223/89;
b)     nel caso di soggiorni per motivi di lavoro:
– documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata;
c)     nel caso di soggiorno senza attività lavorativa o di studio o di formazione professionale:
     documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e i propri familiari (attraverso un’autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.p.r. 447/2000), quantificato secondo il parametro dell’assegno sociale (vedi sopra);
    polizza assicurativa che copra le spese sanitarie;
d)    nel caso di soggiorno per motivi di istruzione o formazione professionale:
         documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
         polizza assicurativa sanitaria;
         disponibilità di risorse economiche (come nel punto precedente).
L’Ufficio anagrafe rilascerà nell’immediato un’attestazione di ricevuta (allegato 1 della circolare), contenente nel contesto una comunicazione di avvio procedimento.
Gli adempimenti saranno i seguenti:
  • verifica idoneità documentazione da parte dell’ufficio anagrafe;
  • accertamento della dimora abituale da parte della Polizia Locale (o organo competente).
Si potranno presentare due situazioni:
1) nel caso di verifiche positive: rilascio certificato di iscrizione anagrafica;
2) nel caso di verifiche negative: diniego iscrizione anagrafica, che costituisce provvedimento di rifiuto del diritto di soggiorno, ricorribile presso il Tribunale monocratico nel luogo di dimora del richiedente.
Nel caso di rigetto dell’istanza per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge n. 1228/54 e dal D.P.R. n. 223/89 l’interessato potrà proporre ricorso al Prefetto entro 30 giorni .
Vediamo nel dettaglio alcuni casi particolari:
  • Cittadini Romeni e Bulgari
I cittadini neo-comunitari della Romania e Bulgaria, per quanto concerne alcune tipologie di lavori, sono soggetti, fino al 1° gennaio 2008, ad un regime transitorio.
Pertanto, se per alcune tipologie di lavori (agricolo, turistico-alberghiero, domestico, stagionale, di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualitificato) la disciplina è la stessa degli altri Paesi, per quanto concerne le altre tipologie l’accesso è consentito unicamente previo nulla-osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, che dovrà essere prodotto ai fini dell’iscrizione anagrafica.
  • Cittadini U.E. già in possesso di carta di soggiorno (ex d.p.r. 54/02)
Nel caso di possesso di carta di soggiorno in corso di validità, tali cittadini risultano già iscritti nei registri di anagrafe della popolazione residente e pertanto, fino alla scadenza di tale titolo, non sussiste l’obbligo di presentare la documentazione indicata nel decreto.
 
Per quanto riguarda l’iscrizione anagrafica dei familiari cittadini U.E., si rileva chei  familiari con diritto di soggiorno sono i seguenti: coniuge, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I documenti che i familiari devono presentare sono i seguenti:
– documento di identità (carta di identità valida per l’espatrio);
– qualità di familiare attestata mediante documento dello Stato d’origine;
– qualità di vivenza a carico (anche attestata mediante autocertificazione ex artt. 46 D.P.R. 445/00).
 
Per l’iscrizione anagrafica dei familiari non cittadini U.E., oltre a quanto già previsto per i cittadini, dovranno essere in regola con il soggiorno e dovranno presentare a norma dell’art. 10, i seguenti documenti:
          passaporto valido;
          visto d’ingresso (quando richiesto) e permesso di soggiorno;
          documento attestante la qualità di familiare o familiare a carico;
          attestato di richiesta d’iscrizione anagrafica relativa al familiare cittadino U.E.;
          carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (rilasciata dalla Questura)
Preventivamente alla richiesta di iscrizione anagrafica, lo stesso dovrà acquisire dalla Questura la carta di soggiorno familiare di un cittadino dell’ Unione (su modello che dovrà essere stabilito dal Ministero dell’Interno). Fino ad allora la Questura rilascerà il titolo di soggiorno previsto, ossia il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Per ottenere la carta di soggiorno, il familiare dovrà presentare i documenti previsti dall’art. 10 comma 3°. La carta di soggiorno ha validità quinquennale.
 Gli adempimenti dei familiari non cittadini U.E., sono pertanto i seguenti:
       – trascorsi 3 mesi dall’ingresso del familiare in Italia:
A)
– presentazione alla Questura di richiesta carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione:
presentazione documentazione idonea (passaporto o equipollente, visto d’ingresso, attestazione qualità di familiare, attestazione richiesta iscrizione anagrafica del familiare cittadino della U.E., fotografia);
B)
una volta ottenuta la carta di soggiorno, presentazione richiesta iscrizione anagrafica presso Comune in cui dimora abitualmente:
– presentazione di idonea documentazione attestante le condizioni di soggiorno (qualità professionali e/o economiche idonee, documentazione prevista all’art. 9 comma 5).
 
 
La certificazione di titolare di diritto di soggiorno permanente
 
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 30/07, il cittadino U.E. che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente: tale condizione consente al cittadino di prescindere dai requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di soggiorno.
L’attestazione di titolarità del diritto di soggiorno permanente è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato, conformemente al modello allegato alla circolare (all. 2) e concerne unicamente i cittadini U.E..
Riguardo alle condizioni poste dalla normativa per il riconoscimento in questione, la circolare specifica che la continuità del soggiorno possa essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica, mentre il soggiorno legale è relativo alla regolarità dello stesso durante i 5 anni.
 
Dr. Diego Peruga – Dirigente a contratto del Comune di Licata
 

Peruga Diego

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