La disciplina della simulazione nel negozio giuridico

Sgueo Gianluca 25/10/07
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1. Introduzione. Le ragioni della simulazione – 2.1 Gli effetti giuridici della simulazione: tra le parti – 2.2 Segue. Verso i terzi – 2.3 Segue. Verso i creditori – 3. Le ipotesi simili alla simulazione
 
 
1. Introduzione. Le ragioni della simulazione
Può accadere che la dichiarazione negozionale non sia conforme con l’intento di chi la compie. In questo caso il legislatore si trova a dover tutelare due interessi opposti: quello di chi ha compiuto la dichiarazione e non aveva intenzione di realizzare quegli effetti, e quello di chi ha ricevuto la dichiarazione e magari vi ha fatto fede.
La soluzione è rinvenuta nella teoria dell’affidamento: in base ad essa, se la dichiarazione diverge dalla volontà del dichiarante, ma colui al quale essa è destinata non era in grado di conoscere la divergenza, il negozio si considera valido. Invece, è invalido se il destinatario non poteva accorgersi che la dichiarazione non corrispondeva all’intento del dichiarante.
Strettamente legato a questo discorso si pone quello sulla simulazione, che viene regolata dagli art. 1414 e seguenti del codice civile. Il negozio si considera simulato quando le parti ne documentano la stipulazione, al fine di poterlo invocare di fronte ai soggetti terzi, ma sono in realtà d’accordo affinchè gli effetti previsti dal negozio stesso non si producano in capo ad esse.
Esistono due tipologie di simulazione: la simulazione assoluta, in cui le parti non vogliono che si produca alcun effetto del negozio posto in essere. E la simulazione relativa, in cui, invece, le parti concordano tra loro che nei loro rapporti interni assuma rilievo un negozio diverso, che si dice dissimulato[1].
 
 
2.1 Gli effetti giuridici della simulazione: tra le parti
L’aspetto più importante della simulazione è quello degli effetti giuridici. A tale proposito si distinguono tre ipotesi. La prima è quella che riguarda gli effetti giuridici della simulazione tra le parti – nel caso di simulazione assoluta, allora la legge segue la volontà delle parti e considera che gli effetti non sono prodotti.
Invece, nel caso di simulazione relativa, si producono gli effetti del negozio dissimulato, a condizione che questo abbia i requisiti di forma e sostanza necessari (quindi, ad es., se si tratta di una donazione che sia stato fatto con atto pubblico).
 
 
 
2.2 Segue. Verso i terzi
Nel caso degli effetti giuridici verso i terzi bisogna distinguere due ipotesi. Anzitutto, i terzi interessati a dedurre la simulazione possono sempre fare ricorso al giudice, per far dichiarare la nullità del negozio simulato[2].
In secondo luogo, ci sono i terzi che hanno acquistato dei diritti dal titolare apparente. In questo caso soccorre la teoria dell’affidamento: se cioè il terzo era in buona fede (ignorava senza colpa la cirocstanza che il venditore non avesse veramente la disponibilità del bene) non gli si potrà opporre la simulazione e l’atto produrrà i suoi effetti. Non solo, la buona fede si presume, nel senso che spetta a chi intenda contestarla dimostrare che il terzo in realtà sapeva della simulazione, ed inoltre è sufficiente che sia presente al momento dell’acquisto.
 
 
2.3 Segue. Verso i creditori
Nella simulazione verso i creditori si deve distinguere tra i creditori dell’alienante simulato, i quali possono far accertare la situazione che pregiudica i loro diritti, facendo prevalere la realtà sull’apparenza. E, in secondo luogo, i creditori dell’acquirente simulato: in questo caso, se il loro credito è stato garantito da pegno o ipoteca sui beni che hanno formato oggetto dell’apparente alienazione, allora non gli si potrà opporre la simulazione perché sono titolari di un diritto reale di garanzia. Invece, se sono creditori chirografari (non muniti di garanzia reale) la simulazione potrà essere loro opposta.
 
 
3. Le ipotesi simili alla simulazione
La simulazione non va confusa con ipotesi simili ma differenti. Ve ne sono almeno quattro. La prima è quella del negozio in frode alla legge: in questo caso le parti vogliono produrre degli efetti che hanno lo scopo di frodare la legge. Invece nella simulazione esse non vogliono che si producano effetti.
La seconda è l’ipotesi della intestazione di un bene a nome altrui: questa figura ricorre quando un bene viene intestato a favore di un soggetto, sebbene i mezzi per il suo acquisto siano stati forniti da un soggetto diverso.
La terza è quella del negozio indiretto: in questo caso un determinato effetto giuridico non viene realizzato direttamente, ma viene realizzato seguendo una via traversa, ponendo cioè in essere atti che producono altri effetti che, sommati tra loro, realizzano il medesimo risultato[3].
La quarta, ed ultima, è quella del negozio fiduciario: qui c’è un soggetto, il fiduciante, che trasferisce ad un fiduciario la titolarità di un bene, ma con il patto che questo lo utilizzerà esclusivamente in conformità alle istruzioni del fiduciante. In questo caso, dunque, le parti vogliono che si verifichi il trasferimento di proprietà, ma vogliono anche che il fiduciario utilizzi il bene non nel proprio interesse ma in quello del fiduciario.
 
 
 


[1] Ad es. Tizio simula con Caio una vendita di automobile. In realtà intende regalargli la vettura. Dunque il negozio simulato sarà la vendita, quello dissimulato la donazione.
[2] Ad es. i creditori di chi ha alienato simulatamente un bene, possono essere interessati a far dichiarare nulla la vendita simulata per potersi rivalere su quel bene.
[3] Ad es., è tale il caso di chi vuole trasferire un bene ad un congiunto senza voler pagare l’imposta sul trasferimento e gli conferisce il mandato irrevocabile di amministratore del bene, con possibilità di alienarlo e senza obbligo di rendiconto della gestione

Sgueo Gianluca

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