Segreto giornalistico ed esigenze processuali

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Sommario:
1. Profili generali
2. Deontologia professionale e disciplina penale
3. Tutela del segreto professionale nel processo penale
4. Disciplina comunitaria
5. Disposizioni in materia di privacy
6. Conclusioni
 
 
1. Profili generali
 
Il segreto giornalistico è un tema trattato con grande interesse in ambito comunitario e attiene non solo alla deontologia professionale ma anche alla privacy delle persone coinvolte nei fatti di cronaca.
I diversi aspetti del segreto giornalistico mostrano la complessità dell’argomento e l’esigenza di analizzarne con chiarezza ogni suo profilo.
Di regola il giornalista, nell’esercizio del diritto di cronaca ex art. 21 cost., dà la massima trasparenza alle fonti delle notizie, indicandole con precisione ai lettori o agli spettatori.
Tuttavia, nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista è tenuto a rispettare il segreto professionale e ad informare il lettore di tale circostanza.
Il segreto giornalistico attiene, pertanto, alle fonti della notizia ed opera nel solo caso in cui ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle stesse.
Questi principi sono stabiliti, tra l’altro, dalla legge sull’ordinamento della professione di giornalista (legge n. 69/1963) e dallaCarta dei doveri del giornalista, sottoscritta l’8 luglio 1993 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana.
Il segreto professionale non rappresenta necessariamente un limite alla professione di giornalista, ma è anche espressione della libertà di stampa. L’assenza della protezione delle fonti giornalistiche potrebbe, infatti, dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d’interesse generale[1].
Risulta, pertanto, essenziale analizzare il tema del segreto giornalistico, da un lato per le sue violazioni da parte dei giornalisti, dall’altro per la sua difesa da parte degli stessi dinanzi ad ogni tipo di ingerenza esterna.
 
2. Deontologia professionale e disciplina penale
 
Il segreto professionale sulle fonti della notizia è espressione in primis di un dovere tutelato sia in sede deontologica sia in sede penale.
La violazione del segreto determina, infatti, l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del giornalista, che si svolge in primo grado dinanzi all’Ordine regionale dei giornalisti dove questi è iscritto e in secondo grado dinanzi all’Ordine nazionale. Il procedimento può concludersi, ai sensi dell’art. 51 legge n. 69/1963, con l’irrogazione di sanzioni disciplinari, quali l’avvertimento, la censura, la sospensione o la radiazione del giornalista.
Nel codice penale è previsto, altresì, il reato di rivelazione di segreto professionale, per il quale chiunque, avendo notizia, per ragione… della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento (art. 622, comma I, c.p.)[2].
A tutela del professionista, la giurisprudenza ha sostenuto che, se l’elemento da tenere segreto (nel caso dei giornalisti, la fonte della notizia) è già noto prima che il professionista lo riveli, la sua comunicazione non assume rilievo penalistico in quanto viene definitivamente meno il segreto da tutelare[3].
Diverso è il caso in cui un giornalista pubblichi documenti di interesse generale che gli sono pervenuti in conseguenza del reato di violazione di segreto da altri commesso. In questa ipotesi la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che, se il giornalista nel pubblicare tali documenti si attiene alle norme deontologiche, lo stesso non può essere condannato a titolo di ricettazione[4]. La divulgazione di tali atti non attiene al segreto giornalistico ma è frutto della violazione del segreto professionale altrui. In tal caso la Corte europea ha dato risalto all’interesse generale alla divulgazione dei documenti nonostante la loro provenienza illecita[5].
 
3. Tutela del segreto professionale nel processo penale
 
La protezione delle fonti, che contraddistingue il segreto giornalistico, rappresenta anche una garanzia alla libertà di stampa e alla privacy del giornalista.
Il segreto professionale è manifestazione quindi della libera manifestazione del pensiero (art. 21 cost.) e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 cost.).
Finalità dell’istituto è garantire i canali informativi del giornalista attraverso una “copertura” della persona che comunica le notizie riservate, e ciò in nome e a vantaggio della libertà e completezza della informazione.
Si configura così una sorta di diritto all’anonimato, strumentale al diritto del cittadino di avvalersi dell’opera del giornalista per divulgare determinate notizie e strumentale all’interesse generale alla piena e libera informazione. Il segreto giornalistico non costituisce quindi un privilegio di categoria, ma uno strumento di tutela delle libertà democratiche e dei diritti individuali.
In quest’ottica, nel vigente ordinamento giuridico tale segreto è salvaguardato da diverse disposizioni di legge.
In sede di processo penale, esso è richiamato dagli articoli 200, 256, 362 del codice di procedura penale.
I giornalisti professionisti non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, e in particolare quanto ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione (art. 200, comma I, codice di procedura penale).
La giurisprudenza afferma che tale tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all’identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie. Se, dunque, il giornalista si astiene dal deporre, opponendo il segreto professionale in ordine all’indicazione di informazioni che possono condurre all’identificazione della fonte della notizia, non commette il reato di false dichiarazioni al p.m., sancito dall’art. 371 bis c.p. [6].
Lo stesso articolo 200 del codice di procedura penale prevede, tuttavia, un’eccezione al principio generale di segretezza delle fonti delle notizie, stabilendo che“se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni” (art. 200, comma III, c.p.p.). Questa disposizione è richiamata anche nell’ipotesi di assunzione di informazioni da parte del p.m. in sede di indagini preliminari (art. 362 c.p.p.).
Un’altra cautela nei confronti del segreto giornalistico è prevista con riferimento alle intercettazioni, che rappresentano uno strumento di ricerca della prova. E’ vietato, infatti, l’utilizzo delle conversazioni o comunicazioni dei giornalisti quando queste hanno ad oggetto fatti conosciuti dai giornalisti a causa della loro professione (art. 271 c.p.p.).
E’ prevista, infine, la possibilità per i giornalisti di opporre il segreto professionale all’autorità giudiziaria, che chiede la consegna di atti e documenti da loro posseduti in ragione della loro professione (art. 256 c.p.p.).
A seguito di opposizione del segreto da parte del giornalista, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza dell’opposizione medesima e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, provvede agli accertamenti necessari e se la dichiarazione del giornalista risulta infondata dispone il sequestro[7].
Nell’ipotesi ad esempio di sequestro del computer di un giornalista si ritiene, tuttavia, che tale acquisizione è legittima solo se sorretta da criteri di stretto collegamento con quanto oggetto di investigazione.
Il sequestro di un intero hard-disk consentirebbe, infatti, anche l’acquisizione di dati che esulano dal contesto per il quale l’atto è disposto, sicchè la sua applicazione esige un ambito di corretta e ristretta operatività per evitare la lesione di beni costituzionalmente protetti, quali l’art. 21 cost. in tema di libertà di stampa e l’art. 15 cost. in tema di segretezza della corrispondenza[8].
Con queste motivazioni il Tribunale di Brescia ha annullato il provvedimento con cui la Procura della Repubblica di Brescia aveva disposto il sequestro del computer di un giornalista con conseguente clonazione della memoria dell’hard disk.
Secondo il Tribunale, gli atti di ricerca della prova operati dal Pm nei confronti di terzi soggetti informati dei fatti (nel caso di specie, il giornalista) devono necessariamente presupporre la “preventiva individuazione della cosa da acquisire” e l’esistenza di “uno stringente collegamento tra la res da apprendere al terzo ed il reato oggetto di indagini preliminari”.
Nel caso concreto, tale valutazione doveva essere ancora più stringente dal momento che il sequestro presentava “connotati pesantemente intrusivi ed esplorativi”, avendo ad oggetto una sfera personalissima quale il personal computer, e che lo stesso giornalista all’atto del sequestro aveva opposto il segreto professionale, “la cui compressione può ritenersi legittima solo nel caso in cui l’acquisizione” del materiale sequestrato “risulti necessario alle indagini”.
Con sentenza del 16 febbraio 2007 n. 25755 la Cassazione convalida il comportamento del Tribunale di Brescia, il quale, muovendosi in riferimento al disposto degli articoli 200 e 256 c.p.p., ha correttamente e nuovamente specificato che, in caso di opposizione del segreto, l’autorità deve attuare gli opportuni accertamenti e può promuovere il sequestro, ma solo se questo riveste i caratteri di necessità ai fini delle indagini[9].
L’esplorazione della memoria del personal computer di un giornalista, anche se terzo non indagato, è ritenuta quindi legittima purchè tale attività investigativa non comprometta il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti.
In conclusione, dalle norme concernenti la tutela del segreto giornalistico, la Corte suprema desume un orientamento di tutela nei confronti della professione giornalistica che deve indurre ad esplicare la massima cautela possibile nell’utilizzazione di strumenti di perquisizione e sequestro in considerazione dell’attività delicatissima che i giornalisti svolgono e delle potenziali limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero che potrebbero scaturire da iniziative ingiustificatamente invasive[10].
Il sequestro probatorio conseguentemente può legittimamente essere attuato nei confronti del terzo non indagato ma solo dopo che sia stata accertata l’infondatezza dell’opposizione all’esibizione di atti o luoghi da parte del professionista tenuto al segreto, e comunque nei casi strettamente necessari ai fini del proseguimento delle indagini[11].
 
4. Disciplina comunitaria
Anche in ambito europeo la protezione delle fonti delle notizie è affermata come uno dei pilastri della libertà di stampa.
L’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sancisce, infatti, che il diritto alla libertà di espressione, tra cui si menziona la libertà di ricevere informazioni(dalle fonti della notizia), è tutelato senza che vi possa essere ingerenza daparte delle autorità pubbliche[12]. A questo proposito la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato che le perquisizioni dell’autorità pubblica, che tendono a scoprire la fonte di un giornalista, costituiscono – anche se restano senza risultato – un’azione ancora più grave dell’intimazione di divulgare l’identità della fonte[13].
La protezione delle fonti giornalistiche risulta pertanto uno dei pilastri della libertà di stampa.
Non bisogna, tuttavia, trascurare il comma II dell’art. 10 della Convenzione europea, che prevede restrizioni e sanzioni per la libertà di espressione, in nome della sicurezza nazionale, dell’ordine e della prevenzione dei reati e di altri interessi primari.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, le considerazioni di cui devono tenere conto le istituzioni della Convenzione europea nell’ambito dell’art. 10 comma II, fanno pendere la bilancia degli interessi in oggetto, in favore di quello della difesa della libertà di stampa in una società democratica[14].
Tali principi riconosciuti dalla Convenzione europea hanno spinto parte della dottrina a ritenere illegittimo il disposto dell’art. 200 c.p.p. italiano, che in determinati casi consente al giudice di ordinare al giornalista l’indicazione della fonte delle sue informazioni[15].
Da altri è stato sottolineato, altresì, il carattere discriminatorio dell’art. 200 del codice di procedura penale nei confronti dei giornalisti a differenza degli altri professionisti[16].
 
5. Disposizioni in materia di privacy
 
La disciplina del segreto giornalistico si collega anche al tema della privacy delle persone coinvolte in fatti di cronaca.
Quando un giornalista diffonde una notizia attinente una determinata persona, contestualmente egli tratta dei dati personali della stessa. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), nel prevedere una disciplina speciale per coloro che trattano dati per finalità giornalistiche, sancisce forme di tutela per coloro cui i dati si riferiscono.
In particolare, la disciplina sulla privacy prevede che l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento medesimo e, inoltre, dell’origine dei dati personali, e quindi della fonte della notizia (art. 7).
Dal momento che l’origine dei dati personali costituisce la fonte della notizia, la richiesta di accesso alla stessa si scontra con il diritto–dovere dei giornalisti di mantenere il segreto professionale sui nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione(art. 2 legge n. 69/1963).
Dinanzi a tale conflitto di interessi il Codice della privacy fa prevalere il diritto al segreto professionale rispetto al diritto dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali che lo riguardano. Di conseguenza il giornalista è legittimato a non informare l’interessato sull’origine dei dati personali[17].
L’art. 138 del d.lgs. n. 196/2003 prevede, infatti, che in caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Recentemente il Garante della privacy ha ribadito che se il cittadino chiede ad una testata giornalistica informazioni sulla provenienza dei dati personali riportati in un articolo che lo riguardano, il giornalista ha il diritto di mantenere riservata la sua fonte[18].
 
6. Conclusioni
 
Dall’analisi del disciplina e della giurisprudenza concernente il segreto giornalistico si evince la particolare attenzione del legislatore e della Corte europea alla sua salvaguardia.
Il rispetto del segreto in esame è richiesto non solo al giornalista ma anche all’autorità giudiziaria e può recedere solo in ipotesi eccezionali per il necessario svolgimento delle attività giudiziarie.
Persino il soggetto cui i dati personali si riferiscono non è legittimato a conoscere la fonte della notizia che lo riguarda.
Si comprende così che il segreto giornalistico prevale su altri interessi anch’essi meritevoli di tutela e che, pertanto, ogni sua limitazione deve essere vagliata attentamente e interpretata restrittivamente.
La protezione delle fonti giornalistiche, espressione della libertà di stampa, esige, in conclusione, una costante tutela sia in sede legislativa sia in sede giudiziaria sia nell’esercizio della professione giornalistica.
 
Valeria Falcone


[1] Corte europea diritti del l’uomo, 25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo.
 
[2] Si richiama, sul punto, il progetto di legge n. 2642 del 15 aprile 2002, con cui si proponeva la modifica dell’art. 2 III co. legge 69/1963 che prevedesse un’ipotesi di esimente analoga a quella della “giusta causa” ex articolo 622 del codice penale per il segreto professionale comune. Sancire espressamente che il giornalista possa, per giusta causa (in particolare, in caso di testimonianza), rivelare il segreto, tende, nello spirito del progetto di legge in esame, ad evitare che il professionista stesso sia costretto a violare un precetto (quello del segreto giornalistico) per rispettarne un altro (quello dell’obbligo di deposizione testimoniale).
 
[3] In particolare, il Tribunale Napoli, con sentenza 15 gennaio 2003 in Giur. merito 1238/2003, ha sostenuto che se il delitto di rivelazione di segreto professionale ex art. 622 c.p. è preposto alla tutela della libertà e della sicurezza dell’individuo, imponendo al professionista obblighi di fedeltà e di riservatezza, tali obblighi non vengono meno per il solo fatto che il destinatario della notizia segreta ne sia già a conoscenza, ma è soltanto la “notorietà” in senso proprio della notizia che può escludere che la comunicazione assuma significato penalistico, in quanto viene definitivamente meno il segreto da tutelare.
 
[4] Nel sistema giuridico italiano il reato di ricettazione è sancito dall’art. 648 del codice penale che prevede: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro”.
 
[5] Secondo i giudici europei, è diritto dei giornalisti quello di comunicare informazioni su questioni di interesse generale, purché ciò avvenga nel rispetto dell’etica giornalistica, che richiede che le informazioni siano espresse correttamente e sulla base di fatti precisi e fonti affidabili. Costituisce, pertanto, un limite irragionevole alla libertà di stampa la condanna per ricettazione di giornalisti che, attenendosi alle norme deontologiche, abbiano pubblicato documenti di interesse generale pervenuti loro in conseguenza del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso, nella specie, copia delle denunzie dei redditi di un importante manager francese (Corte europea dir. uomo , 21 gennaio 1999 in Foro it. 2000, IV, 153).
 
[6] Rientra pertanto nel segreto professionale anche l’indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all’identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall’art. 200 c.p.p. cit.L’art. 371 bis c.p., che disciplina il reato di false informazioni al p.m., stabilisce: “Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni falseovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (Cassazione penale, sez. VI, 21 gennaio 2004 , n. 22397 in Dir. informatica 2004, 844)
 
[7] Tribunale Brescia, sez. II penale, 4 ottobre 2006 in www.ictlex.net/index.php/category/giur-italiana/penale-cautelare
 
[8] Tribunale Brescia, sez. II penale, 4 ottobre 2006 in www.ictlex.net/index.php/category/giur-italiana/penale-cautelare
 
[9] Diversamente, in assenza di detta opposizione, l’autorità giudiziaria procedente può emanare un normale decreto di sequestro della documentazione necessaria, sulla base della norma generale di cui all’art. 253, comma 1, c.p.p., e non dell’art. 256, comma 2, stesso codice, la cui operatività è espressamente fondata sul presupposto che vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l’autorità giudiziaria precedente abbia motivo di dubitare. Nell’affermare tale principio, la Corte di Cassazione richiama una precedente pronuncia del 1997 (Cassazione penale , sez. II, 22 gennaio 1997 , n. 144 in Cass. pen. 1999, 1904). In particolare, ai sensi dell’art. 253 c.p.p., l’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
 
 
[10] In questa prospettiva, secondo la Cassazione, una ricerca senza limiti delle fonti di certe notizie potrebbe rischiare di dare luogo ad un “sostanziale” aggiramento del principio di cui all’art. 200 c.p.p., comma 3 (Cassazione penale , sez. I, 16 febbraio 2007 , n. 25755 in Guida al diritto 2007, 31 57).
 
[11] “Computer sequestrato al giornalista: quando l’attività di ricerca dei mezzi probatori investe (e travolge) il segreto professionale”, di Vincenzo Rispoli in www.dirittoegiustizia.it
 
[12] Secondo il Consiglio d’Europa, il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione. Vista l’importanza, per i media all’interno di una società democratica, della confidenzialità delle fonti dei giornalisti, è bene tuttavia che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile, precisa e prevedibile. E’ nell’interesse dei giornalisti e delle loro fonti come in quello dei pubblici poteri disporre di norme legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero ispirarsi all’articolo 10, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, oltre che alla presente Raccomandazione. Se un diritto alla non-divulgazione esiste, i giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia della loro responsabilità sul piano civile o penale o a una qualunque pena cagionata da questo rifiuto (Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (2000) 7 dell’8 marzo 2000).
 
[13] Corte europea diritti del l’uomo, 25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo
 
[14] Corte europea diritti del l’uomo, 25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo
 
[15] “Segreto professionale dei giornalisti e perquisizioni nei giornali”, di Franco Abruzzo in www.altalex.com e in www.odg.mi.it
 
[16] Il progetto di legge n. 7222 presentato alla Camera dei deputati il 13 luglio 2000, evidenzia, infatti, che la previsione normativa contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 200 del codice di procedura penale ridimensiona enormemente il diritto al segreto professionale dei giornalisti e tale ridimensionamento appare assai criticabile. Da ciò consegue, infatti, che proprio le notizie più interessanti e di carattere riservato, che per loro natura quindi sono di dominio di pochissimi se non addirittura solo della fonte del giornalista, non potrebbero essere diffuse dal giornalista senza mettere a serio rischio la segretezza dell’identità del suo informatore. Infatti qualora il giudice, una volta ritenuta indispensabile la notizia per provare il reato, non fosse in grado con altri mezzi di accertare la veridicità della notizia stessa (ma è proprio il carattere assolutamente esclusivo della notizia a far sì che sia alquanto improbabile che altri mezzi di prova vi siano) può ordinare al giornalista-teste di indicare la sua fonte di informazioni.
 
[17] Sul punto il Garante per la protezione dei dati personali sostiene che la possibilità da parte dei giornalisti di opporre il segreto professionale sulle loro fonti non esime il quotidiano dal dover fornire riscontro all’interessato, o comunicandogli l’origine dei dati (se le fonti non chiedano di rimanere riservate) o comunicandogli la circostanza che la fonte della notizia è coperta dal segreto professionale in ragione del carattere fiduciario del rapporto con il soggetto che l’ha fornita (cfr. Comunicato stampa Garante n. 2 del 10/01/2000 in Bollettino, n. 11-12, p. 81).
 
[18] Newsletter del Garante della privacy 30 maggio-12 giugno 2005, dove si riporta il provvedimento con il quale il Garante ha affrontato il caso di un imprenditore che intendeva conoscere l’origine dei dati personali che lo riguardavano pubblicati su un quotidiano locale, ovvero la fonte dalla quale la giornalista aveva ottenuto informazioni sul suo conto. Nell’articolo di cronaca si dava notizia di una pesante intimidazione subita dall’imprenditore nella località dove egli attualmente risiede. Essendo stato rivelato il nome della città, a parere dell’interessato, sottoposto a scorta per aver denunciato precedenti episodi di estorsione, si era messa a repentaglio la sua incolumità, nonché quella dei familiari e del personale di sicurezza. L’imprenditore ha, quindi, inoltrato alla testata giornalistica, in conformità al Codice, l’istanza volta a conoscere la fonte della notizia. A seguito del rifiuto opposto dalla giornalista, la quale ha invocato il rispetto del segreto professionale, l’editore non ha fornito le informazioni all’interessato, che si è quindi rivolto al Garante. Nel dichiarare l’infondatezza del ricorso, il Garante ha applicato l’art. 138 del Codice sulla protezione dei dati personali che, in caso di richiesta avanzata da parte dell’interessato di conoscere l’origine dei dati che lo riguardano, consente al singolo giornalista di tutelare la fonte di notizie delle quali occorre garantire il carattere fiduciario.
 

Falcone Valeria

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