La tenuta dei libri contabili da parte del datore di lavoro: come va letto l’articolo 20 del DPR 1124/1965?

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Lo spunto nasce da un recente articolo pubblicato sul “Sole 24 ore”[1], intitolato:“ I libri seguono il lavoratore”, avente ad oggetto l’obbligo di tenuta registri paga e matricola in relazione al luogo dove viene effettuata la prestazione. Viene in proposito riferita la vicenda di un musicista socio di una cooperativa che si esibisce nei locali. Nel caso di specie, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena contestava ad una cooperativa che organizza spettacoli la mancata esibizione dei libri sul luogo di lavoro comminando così una sanzione di 4 mila euro.

La questione nasce dall’interpretazione che viene data all’articolo 20 del DPR 30.6.1965 n. 1124[2] e sul punto, come vedremo, si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione.

L’articolo 20 del citato DPR tratta della tenuta dei libri paga e matricola che debbono contenere i nominativi dei lavoratori nell’ordine cronologico dalla data dell’assunzione.

Sempre di più (anche di fronte a forme variegate e sino a ieri inusuali di lavoro) si pone il problema se i libri paga ed i libri matricola debbano essere custoditi esclusivamente presso la sede dell’azienda o invece, debbano trovarsi a disposizione dell’autorità nel luogo dove il lavoratore rende la prestazione.

L’articolo 21 del già menzionato DPR 1124 del 30.6.1965 stabilisce al primo capoverso che il libro matricola ed il libro paga debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell’istituto assicuratore, imponendo che i libri non possono essere rimossi neanche temporaneamente dal luogo di lavoro.

Il tema è divenuto di particolare importanza dopo le sanzioni introdotte con la legge Finanziaria del 2007, che ha elevato la relativa sanzione pecuniaria da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00. Come precisato dalla dottrina[3], con la riforma introdotta dal DLGS n.626/94 il legislatore ha rafforzato la finalità statistica di questo documento, obbligando il datore di lavoro ad annotare cronologicamente nello stesso gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (articolo 4, comma 5, lettera o). Per quanto riguarda la conservazione “nel luogo di lavoro”, sia in dottrina che in giurisprudenza è pacifico che il significato di questo termine coincide sostanzialmente con quello di unità produttiva, ossia stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico – funzionale (articolo 2, comma 1, lettera i, DLGS 626/94).

Istruzioni in merito sono state impartite anche dall’INAIL mediante apposita circolare[4]. Si tratta di una nota proveniente dall’INAIL datata 16 dicembre 2004, in attesa di un parere del Ministero del Lavoro.

La nota INAIL prevede che qualora l’attività venga svolta in più cantieri di lavoro, debbano essere estrapolati degli stralci del libro stesso da aggiornare contemporaneamente ogni volta in cui si verifichi una modifica sul libro originale.

L’INAIL precisa che gli estratti possono consistere anche in fotocopie del libro originale, autenticate come conformi all’originale dal datore di lavoro.

Per quanto concerne invece, il libro paga, l’Istituto chiarisce che lo stesso deve essere sempre istituito presso ogni unità aziendale e debba essere inoltre tenuto presso ciascun cantiere.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994 n.350 ha introdotto modalità semplificate per la tenuta del libro paga e matricola, abrogando l’articolo 22 del DPR 1124 del 30.6.1965, che prevedeva la preventiva autorizzazione dell’ispettorato del lavoro alla tenuta di libri paga e matricola con sistemi alternativi meccanici e cartacei[5].

Il Ministero del lavoro con decreto del 30.10.2002 [6] ha inoltre introdotto nuove modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola, autorizzando l’utilizzo di fogli mobili di elaborazione manuale e meccanografica e di supporti magnetici.

La legge di semplificazione è in realtà una novità soltanto per i libri matricola, in quanto per i libri paga già l’articolo 20 lettera b) del DPR 30.6.1965 n.1124 prevedeva che il datore di lavoro potesse sostituire, previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, il regolamentare libro paga con altri sistemi idonei alla registrazioni prescritte[7]. La legge 11 gennaio 1979, articolo 5 consente poi, che la documentazione sia custodita dal consulente del lavoro.

Con sentenza del 9 maggio 2007, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione era chiamata ad esaminare un caso dove una cooperativa di pulizie era stata sanzionata dall’Ispettorato del lavoro di Trieste per omessa esibizione dei libri paga e matricola. In realtà, la cooperativa era impegnata in attività di pulizie in appalto presso una struttura ospedaliera dove non aveva alcuna unità operativa, ma solo del personale addetto. Il Tribunale di Trieste aveva accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, formulata dalla cooperativa.

L’Ispettorato del Lavoro era ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

Motivava la Suprema Corte come il luogo dove conservare i documenti in questione debba per forza coincidere con i luoghi dove ha sede l’azienda come “pulsante struttura operativa”. Solo questo luogo, ad avviso della Cassazione assume quel carattere di stabilità e permanenza che consente un’agevole consultazione.

Ne deriva, secondo la Suprema Corte che il luogo dell’articolo 21 del DPR 1124 del 1965, coordinato con l’articolo 25 dello stesso decreto, non si identifica in ogni luogo ove sia effettuata una prestazione lavorativa, ma solo con quello dove sussiste la struttura aziendale.

Afferma di conseguenza la Corte di Cassazione che “ nell’ipotesi in cui il singolo lavoratore presti contingentemente la propria opera lontano dalla struttura aziendale o dall’unità da cui dipende, l’obbligo, previsto dal DPR 30 giugno 1965 n. 1124, articolo 20, comma 1, di tenere in tale luogo il libro di paga ed il libro di matricola non sussiste.”

Sempre in merito alla mancata consegna dei libri paga e matricola nell’ambito dell’ispezione il decreto legge 12.9.1983 n.463 all’articolo 3 nello stabilire i poteri degli addetti alla vigilanza sanziona eventuali impedimenti frapposti dal datore di lavoro agli organi di vigilanza. Il comma 3 del citato articolo 3 in particolare punisce tale condotta con una sanzione pecuniaria, salvo che il fatto integri autonomo reato.

Il Tribunale di Pordenone con sentenza del 2 febbraio 2006 [8] ha ritenuto come la mancata esibizione dei libri non costituisca di per sé anche la fattispecie di impedimento dell’attività di vigilanza, soprattutto quando il datore di lavoro non operi scientemente a tal fine (conforme anche la Cassazione, sentenza 11402/91).

Di recente, in merito alle modalità di svolgimento dell’ispezione, è intervenuto un accordo tra Ministero del Lavoro, INPS, INAIL [9]che contiene le regole di condotta che gli ispettori debbono osservare nel corso della loro attività. L’accordo, che costituisce una sorta di codice di comportamento, prevede espressa sanzione per i comportamenti omissivi o commissivi diretti ad ostacolare la vigilanza, evidenziando così come il semplice inadempimento agli obblighi di legge non integri automaticamente tale fattispecie, qualora non sia diretto ad ostacolare l’attività di vigilanza.

 

Matteo Belli – www.webalice.it/mattebelli

Fabio Petracci – www.petraccimarin.it


 


 

[1]sole24ore di martedì 17 luglio 2007, n. 194

[2]Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

[3]Gallo, Sicurezza del lavoro: le sanzioni introdotte dalla Finanziaria 2007 – le violazioni in materia di tenuta del registro degli infortuni, in Guida al Lavoro n.9 del febbraio 2007, pagina 100 e seguenti

[4] Sul punto: Temistocle Bussino, Guida al Lavoro n.2 del 7 gennaio 2005 n. 34, pagina 34

[5]sul punto De Compadri, Tenuta Libri paga e matricola: nuove modalità applicative, Guida al Lavoro,n.12 del 21 marzo 2003

[6]In Gazzetta Ufficiale 2002, in Guida al Lavoro 49/2002, pag.10

[7]vedi Caiazza , Libri paga e matricola: nuove modalità di tenuta, Guida al Lavoro n. 49 del 17.12.2002, pagina 10

[8]in Guida al Lavoro n.41 del 13 ottobre 2006, 32 con nota di Pamio

[9]vedasi Guida al Lavoro n.17/2006, pag. 34

Belli Matteo ~ Petracci Fabio

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