Pene e sistema penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Stranieri – Espulsione a quale sanzione alternativa alla detenzione – Opposizione alla stessa – Requisiti – mancata indicazione contestuale dei motivi – Conseguenze – Inammissibilità dell

sentenza 15/11/07
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(…)
          il 20 luglio 2007 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria disponeva l’espulsione di ***** ai sensi dell’art. 16, commi 5 e 6, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
          lo stesso giorno ***** proponeva opposizione avverso la superiore ordinanza, riservandosi di presentare i motivi;
          il 28 luglio 2007 il predetto, “ad integrazione dell’impugnazione proposta in data 20 luglio 2007”, enunciava i motivi dell’opposizione;
          l’opposizione che, ai sensi dell’art. 16, comma sesto, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, l’interessato può proporre avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero come misura alternativa alla detenzione, secondo quanto previsto dal precedente comma quinto dello stesso articolo, è soggetta alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni e deve, in particolare, essere corredata, a pena di inammissibilità, dei prescritti motivi” (Cass. pen., Sez. I, 19/12/2003, n.9235, Dibe, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 119; negli stessi termini v. pure Cass. pen., Sez. I, 23/03/2004, n.15830);
          in particolare, deve considerarsi inammissibile il gravame proposto con dichiarazione priva dei contestuali motivi qualora questi vengano indicati successivamente, “anche se ciò avvenga prima della scadenza dei termini per impugnare “(Cass. pen., Sez. IV, 04/11/1993, ********, in Cass. Pen., 1995, 1565; nello stesso senso Cass. pen., Sez. I, 03/12/1991, Andricciola, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.10, 6);
          è pur vero che secondo talune (ma ormai datate) pronunce del Supremo Collegio “è ammissibile l’impugnazione se i motivi, per quanto non contestuali, sono depositati nel termine utile per l’impugnazione; l’impugnazione è un negozio processuale che si compone di una parte, di natura dichiarativa, che esprime la volontà di non prestare acquiescenza al provvedimento impugnato, e di una parte di carattere argomentativo, costituita dai relativi motivi; ai fini della valida proposizione dell’impugnazione è sufficiente che i detti elementi siano intervenuti, sia pure attraverso documenti distinti, nel termine utile per essa previsto” (Cass. pen., Sez. I, 17/12/1991, *******, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.1, 49; analogamente Cass. pen., Sez. IV, 24/02/1992, *******, ivi,1992, fasc. 6, 55);
          tale orientamento, peraltro, non può essere assecondato non solo perché contraddetto dalle più recenti pronunce surricordate, ma soprattutto perché si pone in contrasto con il principio dell’unitarietà dell’impugnazione previsto dal diritto “vigente e vivente” [cfr. Cass. pen., Sez. I, 03/12/1991, Andricciola, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.10, 6: “Il nuovo codice di rito ha unificato in un unico atto di impugnazione i due momenti, nel codice abrogato ontologicamente e temporalmente diversi, della dichiarazione e della presentazione dei motivi, ed ha affidato il controllo sull’ammissibilità dell’impugnazione soltanto al giudice ad quem, cui sono trasmessi senza ritardo gli atti dell’impugnazione e quelli del procedimento (art. 590 c.p.p.); essendo, dunque, l’impugnazione per il nuovo codice, <unitaria>, la disposizione di cui all’art. 311, 4° comma, secondo cui <nei casi previsti dai commi primo e secondo, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione prima dell’inizio della discussione> deve necessariamente essere correlata all’altra disposizione contenuta nel 4° comma dell’art. 585 c.p.p. secondo cui <fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati in cancelleria del giudice dell’impugnazione motivi nuovi…> cui subito dopo si aggiunge, l’altra <l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi>; tale disposizione è di carattere generale ed è pertanto, applicabile anche al ricorso per cassazione; ne consegue che l’indicazione di motivi generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., nell’atto di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengono depositati motivi <nuovi>, ad integrazione, nei termini di legge”; sull’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza della contestuale indicazione dei motivi cfr. pure Cass. pen., Sez. III, 07/07/2005, n.37760,********, in Guida al Diritto, 2005, 44, 90; Cass. pen., Sez. V, 26/06/1997, n.7901, Cesinaro, in Cass. Pen., 1998, 2062; Cass. pen., Sez. Unite, 05/10/1994, *******, in Cass. Pen., 1995, 842; Cass. pen., Sez. VI, 28/04/1993, ********, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc.11, 86; Cass. pen., Sez. II, 20/05/1992, *******, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.9, 67)
 
PER QUESTI MOTIVI
 
dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione.
 
Torino, 17 ottobre 2007
Il Presidente estensore
Dott. ****************

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