Con la recente sentenza nr.6070/2007, dell’11 ottobre 2007, il Tribunale di Torino affronta in un sol colpo le diverse questioni e problematiche sorte con l’introduzione del risarcimento diretto previsto dagli artt. 141 (e 149) del Codice delle Assicurazioni.
Il caso nasce a seguito di un ricorso notificato da un trasportato il quale, avendo subito lesioni in conseguenza ad un sinistro, intraprende l’azione non nei confronti del proprio vettore e della di lui compagnia assicuratrice come previsto dall’art. 141 ma, bensì, contro colui che ritiene civile responsabile del danno e la società assicuratrice di quest’ultimo. Stante le eccezioni sollevate dalla assicurazione costituitasi in giudizio, il Tribunale di Torino cerca di sciogliere i dubbi che attanagliano gli operatori del settore oramai da diversi mesi.
· Il caso fortuito
Poiché l’art. 141 C.d.A., al primo comma, prevede che il terzo trasportato sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il Giudice affronta in primo luogo questa questione, ovvero: il fatto del terzo deve considerarsi caso fortuito? Il Tribunale, pur riconoscendo che la giurisprudenza e la dottrina concordino nel ricondurre il fatto del terzo alla nozione di caso fortuito, ha ritenuto che l’art. 141 del D. Lgs 209/2005 avrebbe accolto una nozione più restrittiva di caso fortuito, escludendo, pertanto, che nella fattispecie del sinistro stradale previsto dall’art. 141 C.d.A., tale categoria giuridica non ricomprenda il fatto del terzo. Sempre secondo il Tribunale questa sarebbe l’unica interpretazione possibile poiché, altrimenti, non sarebbe stato rispettato il dettato dell’art. 4 lett. B) delle Legge Delega, poiché si costringerebbe il trasportato (che, dovrebbe identificarsi nel consumatore previsto dal citato art. 4) ad individuare esattamente il responsabile civile prima d’intraprendere l’azione.
Naturalmente, l’interpretazione data dal Tribunale di Torino presta il fianco a numerose critiche (il caso è fortuito in base alla sua dinamicità e non certo in base alle conseguenze giuridiche che da esso ne derivino) ma appare l’unica possibile. Se si dovesse ritenere che il fatto del terzo escludesse già di per se l’applicabilità dell’art. 141 C.d.A., tale norma non avrebbe più motivo d’esistere. L’errore, ancora una volta, l’ha commesso il frettoloso legislatore il quale non ha pensato al fatto che nel caso fortuito andava ricondotto anche il fatto del terzo. Ma poiché nella nozione consolidata di caso fortuito rientra anche il concorso colposo del creditore, ci si dovrà chiedere se, quando il trasportato concorra a cagionare il proprio danno (poiché, ad esempio, non indossi le cinture di sicurezza), potrà comunque invocare l’applicazione dell’art. 141 C.d.A.. Ovviamente anche in quel caso, se si dovesse sposare la tesi estensiva data la Tribunale di Torino, dovrebbe trovare applicazione l’art. 141 C.d.A., con buona pace di decenni d’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale.
· La possibilità d’evocare in giudizio il responsabile civile del danno
La seconda questione che il Tribunale affronta è se il ricorrente avesse o meno la facoltà di esercitare l’azione direttamente anche nei confronti del civile responsabile, conducente-proprietario dell’altro veicolo.
Anche in questo caso viene data risposta positiva. Infatti, sempre secondo il Tribunale, poiché l’art. 141 D. Lgs 209/2005 “non reca alcuna espressa preclusione in tal senso” deve ritenersi che il legislatore non abbia voluto escludere le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt.2043 e 2054 c.c..
Se ciò può considerarsi pacifico, resta aperta la questione (alla quale il Giudice non poteva dare risposta poiché non interpellato sul punto) se, qualora in giudizio fosse stata citata la sola compagnia del vettore, ai sensi dell’art. 141 C.d.A., anche il vettore medesimo (conducente-proprietario) dovesse essere convenuto ancorchè non responsabile nella causazione del sinistro.
Secondo la logica seguita dal Tribunale di Torino, poiché si ritiene che convenire in giudizio il responsabile civile ex art. 144 D. Lgs 209/2005 sia una facoltà, mentre nulla si dice sull’obbligatorietà (o facoltatività) del convenire in giudizio il vettore non responsabile (il quale non è stato nella fattispecie chiamato in causa), è da escludere che tale chiamata in giudizio debba-possa avvenire. Pertanto, se il vettore non responsabile non deve partecipare al giudizio (del resto, ciò non è previsto neppure dall’art. 141 D. Lgs 209/2005) ci si trova nella bizzarra situazione di una possibile causa intrapresa nei confronti della sola compagnia assicuratrice (quella del vettore), che non rappresenta neppure il soggetto responsabile, con tutte le implicazioni procedurali che ciò comporta. Avremmo un danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di un solo soggetto (la compagnia assicuratrice del vettore non responsabile) con la quale non ha alcun rapporto neppure di natura contrattuale. E la compagnia assicuratrice medesima non avrebbe neppure la possibilità di chiamare in causa il responsabile del danno (conducente- proprietario del veicolo antagonista) per farsi “raccontare” quanto meno la propria versione dei fatti. Ciò costituisce un grave limite del diritto di difesa per la compagnia assicuratrice, ma potrebbe comportare anche un grave problema per il ricorrente stesso che si troverebbe nella spiacevole situazione di dover provare i fatti a fondamento della propria pretesa risarcitoria senza avere nessuno a cui deferire l’interrogatorio formale. In attesa che il legislatore rimedi alla propria miopia giuridica, non si potrà se non attendere le decisioni sul punto delle ***************, ivi inclusa quella costituzionale.
· La facoltatività del risarcimento diretto
La questione principale che il Tribunale ha dovuto affrontare è stata però quella relativa alla possibilità di convenire in giudizio non la compagnia assicuratrice del vettore come previsto dall’art. 141 D. Lgs 209/2005, ma bensì la compagnia assicuratrice del responsabile civile. La risposta a tale quesito è di fondamentale importanza poiché tale impostazione giuridica, per analogia, non riguarda solo il danno al trasportato ma anche tutti i danni previsti dall’art. 149 C.d.A.. Infatti, sia l’art. 141 D. Lgs 209/2005 che l’art. 149 D. Lgs 209/2005, fanno riferimento all’art. 145 D. Lgs 209/2005 al fine di consentire l’azione diretta nei confronti anche della compagnia assicuratrice.
Detto questo, il Tribunale di Torino non ha affrontato tutte le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in passato dalla dottrina, ma si è limitato ad una, ovvero: poiché l’art. 4 quinquies della Direttiva 2005/14/CE ha previsto che “gli Stati membri provvedono affinchè le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”, poiché l’art. 4 della legge delega 29.7.2003 n.229 nel dettare i principi e criteri direttivi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell’emanare il C.d.A., vi era l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e poiché gli artt. 141 e 149 D. Lgs 209/2005 non rispecchiano quanto previsto dalle direttive comunitarie, detti articoli sono da ritenersi anticostituzionali non avendo il Governo rispettato i limiti previsti dall’art. 76 della Costituzione.
Da ciò, secondo il Tribunale di Torino, possono sorgere due conseguenze ben precise: la prima, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinchè ne dichiari, appunto, l’incostituzionalità; la seconda, la disapplicazione degli artt. 141 e 149 C.d.A., consentendo al danneggiato d’agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del civile responsabile.
Il Tribunale di Torino ( a differenza del Giudice di Pace di Montepulciano e del Giudice di Pace di Pavullo del Frignano che hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale) ha ritenuto d’aderire a questa seconda tesi. Ciò, ovviamente, apre un nuovo scenario anche per tutta la fase stragiudiziale. Infatti, a questo punto, se gli artt. 141 e 149 C.d.A., in base alla interpretazione “Costituzionalmente orientata” del Tribunale di Torino sono disapplicabili, nessuno sarà più costretto a chiedere il risarcimento alla compagnia del vettore (in caso di trasportato) o alla propria (in caso di risarcimento diretto ex art. 149 D. Lgs 209/2005) ma potrà rivolgersi alla compagnia del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 C.d.A., con tutte le conseguenze del caso.
· Il contenuto della richiesta di risarcimento e la proponibilità della domanda
L’ultima questione che il Tribunale di Torino ha affrontato è stata quella di stabilire se, la raccomandata di messa in mora dovesse contenere, a pena d’improponibilità, tutti i requisiti previsti dall’art. 148 C.d.A., ancorchè non indispensabili alla liquidazione del danno (quale, ad esempio, il codice fiscale).
E’ noto, infatti, che con la previgente legislazione, ovvero la L..990/69, affinchè la domanda fosse proponibile, non era indispensabile dover indicare nella raccomandata di cui all’art. 22 tutti gli elementi oggi richiesti, purchè la compagnia assicuratrice fosse stata posta in grado di conoscere l’esistenza del sinistro.
Ora, invece, il vento sembrerebbe cambiato. Il Tribunale di Torino, come già aveva fatto alcuna dottrina in precedenza, ha accolta la tesi secondo cui l’art. 148, II comma, C.d.A. ha introdotto un formalismo obbligatorio per la richiesta di risarcimento, la quale deve necessariamente contenere tutte le indicazioni ivi previste. Secondo il Tribunale, le omissioni di alcune indicazioni, ancorchè irrilevanti ai fini risarcitori, costituiscono carenza del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall’ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell’art. 156 c.p.c.. Il Tribunale sostiene che tale gravoso (ed inutile) onere non è incostituzionale poiché di fatto non costituisce una preclusione alla tutela giurisdizionale del diritto ma un semplice e giustificato (?) adempimento preliminare.
Il Tribunale, però, avrebbe dovuto valutare se tale norma di carattere processuale trovi giustificazione nella legge delega e quindi in quanto previsto dall’art. 76 della Costituzione. Se il Giudice si fosse soffermato all’esame anche di tale questione non avrebbe non potuto non rilevare l’incostituzionalità della norma. Infatti, tali inutili adempimento hanno senz’altro “peggiorato” la situazione del danneggiato-consumatore e certamente violato l’art. 4 della Legge 229/03. Inoltre, non emerge da nessuna parte che la legge delega abbia conferito al Governo il potere di introdurre norme che avessero valenza procedurale come quella in esame.
Solo per concludere dobbiamo far notare come il Tribunale di Torino abbia commesso un evidente errore laddove, nell’affermare che il danneggiato non aveva l’obbligo d’inoltrare la denuncia di sinistro avvalendosi del modulo previsto dall’ISVAP (la C.A.I., per intenderci), abbia preso come riferimento il DPR 254/2006. Secondo il Giudice, poiché il DPR 254/2006 è stato emanato dopo il verificarsi del sinistro per cui era causa, e poiché è in detto DRP che è prevista l’obbligatorietà del modulo ISVAP, nel caso in specie, stante l’irretroattività della norma, non doveva trovare applicazione. Peccato che il DPR 254/2006 riguardi solo ed esclusivamente i sinistri previsti dall’art. 149 C.d.A. e non il caso del trasportato danneggiato. In realtà l’obbligatorietà del modulo ISVAP è prevista dall’art. 143 del C.d.A., nonché dal successivo art. 148 D. Lgs 209/2005, entrambi entrati in vigore antecedentemente al sinistro. Nulla si dice in sentenza, però, sul fatto che, ricevuta la richiesta incompleta la compagnia assicuratrice abbia o meno richiesta l’integrazione ai sensi del comma 5 dell’art. 148 C.d.A.. Infatti, se è vero che la richiesta debba essere completa ai fini della proponibilità della domanda, dovrà essere ritenuto altrettanto vero che se la compagnia non richiede l’integrazione della stessa nei termini di legge, non potrà certamente ritenersi improponibile la successiva domanda giudiziale. Altrimenti non si giustificherebbe in nessun modo il dettato del comma 5 dell’art. 148 C.d.A. il quale impone alla compagnia di richiedere la dovuta integrazione della richiesta risarcitoria incompleta. E’ evidente che la volontà del legislatore, nell’emanare il comma 5, era quella di far ritenere comunque completa la richiesta di risarcimento nel caso in cui la compagnia assicuratrice non sentisse la necessità di richiederne l’integrazione.
Avv. ************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZION E IV CIVILE
Il giudice **************************, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 16.1.07, Iscritta al n 1046/07 di *** , promossa da: C.M.
elettivamente domiciliala in Torino, corso ******* n 12, presso lo studio dell’Avv *************** che la rappresenta e difende come da delega fn atti;
Ricorrente
contro
GENERTEL s.p.a.
in persona del legale :rappresentante, elettivamente in *****, via Noia n. 7, presso lo studio dell’Avv. Lucrano Barillà che la rappresenta e difende come da delega in atti;
Resistente e contro
Z. G.
elettivamente domiciliato in *****, via Susa n. 32, presso lo studio dell’ Aw. **************** che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Resistente
Oggetto: risarcimento danni da sinstro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTÌ
Per parte attrice.
Voglia il Tribunale, contraris reiectis,
,previa ammissione dei sopradedotti capitoli di prova per interpello e testi; previa, se del caso, ammissione di idonea CTU
‘Nel merito: condannare la Genertel Ass.ni, nella sua qualità di compagnia assicuratrice per la R.C. auto. In persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il sig *****, al risarcimento dei danni tutti, morali e patrimoniali, in favore della ricorrente nalla misura quantificala ai sensi dell’ari 5 L.57/01, nonché condannarsi jl sig, ******** proprio, nella sua qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, nell’eventuale differenza, come quantificabile in base agli usuali valori tabellari del Tribunale di Torino o nelle altre somme, maggiori o minori. ritenute effettivamente dovute o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme dalla data del sinistro al saldo.
Per la Genertel s.p.a.
Vogla il Tribunale. contraris reiectis.
IN VIA PRELIMINARE
Accertata l’improcedibilità dell’azione di parte ricorrente, respingerne la domanda.
Dichiarare la propria incompetenza per valore ed assumere i conseguenti provvedimenti di legge.
Accertata la violazione delle norme di cui agli artt. 141,145 e 148 del decreto legislativo 259/2005 dichiarare l’improponibilità dell’azione della signora C. con i conseguenti provvedimenti di legge,
NEL MERITO
– Respingere la domanda di parte ricorrente,
– IN OGNI CASO
– Con vittoria di spese ed onoraci di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 12,5% per spese generali, eventuali spese di C.T.U. e CTP.. oltre a C.PA ed l.VA come per legge, e successive occorrendo,
Per il Sig.Z.
Voglia il Tribunale» contrariìs reiectis.
in ogni caso di ritenuta responsabilità dei conchiudente, per il che il medesimo venisse condannato, in esito al presente procedimento e per I titoli ivi dedotti» alla corresponsione di somme di denaro in favore dell’attrice, dichiarare tenuta e condannare la GENERTEL S.p.A.. in persona del legale rappresentante pro tempore, a indennizzare e/o manlevare e comunque tenere indenne il concludente medesimo di quanto fosse tenuto a pagare, con sua integrale manleva.
Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.1.07 la ********* evocava In giudizio il ******* e la Genertel nella rispettiva qualità dì titolare-conducente e di società assicuratrce della Ford Fiesta tg, XXXXXXX chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria persona in conseguenza del sinistro occorso in Torino alle ore 13.00 circa del 7.3.06 lungo corso Re ******* mentre era trasportata a bordo dell’autovettura condotta dal ************* e assicurata presso la Nuova Tirrena.
La Genertel si costituiva in giudizio eccependo incompetenza per valore del Tribunale nonché l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’ari 141 e dell’art 148 cpv, Cd.A. Nel merito, contestava il fondamento degli assunti attorei.
Il Sig. C., per contro, si costituiva in giudizio limitandosi a formulare nelle forme della chiamata di terzi domanda di manleva nei confronti della convocata Genertel – propria compagnia assicuratrice – per essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
Tutte le parti producevano documenti.
Il GI., ritenuto opportuno vagliare da subito le eccezioni preliminari, rinviava per la discussione all’udienza del 14.6.07 e pronunciava il dispositivo della presente sentenza alla successiva udienza per repliche del 29.9.07.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra C., trasportata a bordo dell’autovettura condotta dai Sig, ******** e assicurata presso la Nuova Tirrena, ha instauralo ilpresente procedimento nei confronti del ******* e della Genertel – quali titolare-conducente e società assicuratrice della Ford Fiesta tamponante – chiedendo la solidale condanna del primo ai sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e della seconda quale società assicuratrice per la RCA.
La Genertel nel costituirsi in giudizio ha sollevato talune eccezioni riguardanti profili rilevabili anche d’ufficio.
Per quanto riguarda [‘eccezione di incompetenza – prima in ordine logico-gjundico – è sufficiente osservare che la competenza per valore si determina ex art 10 c.p.c, in base all’ammontare della domanda- che nella fattispecie in oggetto è stata formulata per euro 16.867,41 – e non all’ammontare del credito eventualmente riconoscibile a parte ricorrente in base ai criteri liquidati correttamente applicabili.
L’eccezione di incompetenza è pertanto infondata,
Con la seconda eccezione la Genertel ha contestato l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 141 D. Lgs, 7.9.05, n. 209 (CdA) avendo la trasportata ********* deliberatamente agito non nei confronti della Nuova Tirrena – compagnia assicuratrice del proprio vettore Sig, ******* nei confronti del (ritenuto) responsabile del sinistro ******* e della Genertel quale compagnia assicuratrice di quest’ultimo (v. pag. 2 e pag. 5 del ricorso, dove la ricorrente ha spiegato di non voler evocare in giudizio il proprio vettore ravvisando nella condotta eziologicamente assorbente dell’altro automobilista, responsabile del tamponamento, il “caso fortuito” contemplato dall’ari 141 comma primo C.d.A.. L’eccezione involge l’interpretazione dell’ari. 141 CdA ai sensi del quale:
“1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo o è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro fermo il massimale minimo di legge, fermo restando quanto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento maggior danno nel confronti deIl’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore aquello minimo.
“2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’’articolo 148.
“3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitala nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, In quanto compatibili, le disposizioni del capo lV.
“4 L’impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
Nella fattispecie in esame occorre stabilire se li regime di indennizzo diretto introdotto dal primo comma dell’art. 141 C.d.A., del quale la ricorrente non si è avvalsa, precluda o meno al trasportato-danneggiato l’esperibilità deII’ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043-2054 c.c. nei confronti del conducente dall’altro veicolo che si assume essere esclusivo responsabile del sinistro e/o dell’azione diretta ex ari. 144 CdA. nei confronti della compagnia assicuratrice di quest’ultimo.
In proposito si osserva che, benché giurisprudenza e dottrina concordino nel ricondurre il “fatto del terzo” causalmente assorbente alla nozione di “caso fortuito”, la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto, come evincìbile dal fatto che il quarto comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile senza distinguere l’ipotesi di rivalsa totale dall’ipotesi di rivalsa parziale, ammettendo così implicitamente anche la prima. L’unica interpretazìone idonea ad attribuire un’intrinseca coerenza al disposto dell’art. 141 C.dA e ad evitare una commistione tra il profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell’altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi
di “caso fortuito” diverse dal “fatto del terzo”, cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti.
Tale interpretazione, tutelando il trasportato sotto il profilo procedurale dai rischi connessi all’incertezza sull’effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l’altro conducente appare, del resto, quella più conforme all’art. 4 lett. b) legge delega 229/03 (“tutela dei consumatori (…) sotto il profilo (..,} del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”) e alle previsioni della Direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005. che risulterebbe altrimenti disattesa con le medesime conseguenze che verranno illustrale in prosieguo di sentenza.
Ciò posto, occorre appurare se il trasportato abbia comunque facoltà di evocare in giudizio esclusivamente il titolare-conducente del veicolo antagonista (quale “responsabile del danno’) e la relativa compagnia assicuratrice, come era consentito dalla previgente disciplina.
Al riguardo, si rileva che l’art. 141 C.d.A. non reca alcuna espressa preclusione in tal senso circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell’ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportato-danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e dell’art 18 I 990/69. La previsione dell’ari 141 primo comma ultima parte C.d.A secondo la quale resta “fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazioni del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo” non sembra contraddire la predetta interpretazione ma, semmai, avvalorarla, Si ritiene dunque che anche nel vigore della nuova disciplina il trasportato al pari dì qualsiasi altro danneggiato, possa comunque agire a titolo risarcitorio nei conforti del “responsabile del sinistro” diverso dal proprio vettore in base agli ordinari principi codicistlci e a titolo indennitario nei confronti della compagnia assicuratrice de! veicolo antagonista in base al nuovo art. 144 ***-A., ai sensi del quale:
“1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civileentro ilimiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
“2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dai contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria pressione.
“3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
‘4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.”
Questa prospettiva ermeneutica è avvalorata dall’art. 4 Quinquies della Direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005 ai sensi del quale “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito dì un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”.
Tale previsione, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nei rapporti tra soggetti privati, quali sono le parti dell’odierno procedimento: come affermato da Cass. 3762/04 (conforme a Cass. 752/2002 e Cass. 23937/06) “le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale) e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale)”.
Il diritto del trasportato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista non può pertanto trovare immediato fondamento nella norma comunitaria.
Occorre, tuttavia, osservare che la legge delega 29.7.2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali” (art. 4 L. 229/03).
Disposizioni del decreto legislativo 7.9.2005 n. 259 (C.d.A.) contrastanti la riportata norma comunitaria risulterebbero, pertanto, incostituzionali ex art. 76 Cost. per “eccesso di delega”, cosi come ritenuto dal G,d.P- di Montepulciano che con ordinanza 19.12.06 ha dubitato proprio della legittimità costituzionale dell’art. 141 CdA rimettendo gli atti al Giudice delle leggi che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciato.
Nell’esegesi dell’art. 141 CdA si prospettano dunque due alternative: o si segue un’interpretazione conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l’entrata in vigore della norma ritenendo – come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – che essa precluda al trasportato l’esperimento dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del “responsabile del danno” in violazione della direttiva CCE con conseguente illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost, o sì accede all’interpretazione “costituzionalmente orientata” secondo la quale il trasportato-danneggiato può comunque agire ai sensi dell’art 144 C.d.A. anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall’art. 141 prima parte C,d.A.
L’esigenza di conformare l’esegesi della norma al dettato costituzionale induce accogliere la seconda interpretazione, la sola idonea a preservarne la validità.
A fortiori, non appare infine dubitabile, in assenza di espresse deroghe che l’art-141 C.d.A. agli arti. 2043-2054 c,c., la facoltà del trasportato-danneggiato di agire in giudizio nei confronti del conducente delveicolo antagonista avvalendosi di un diritto tutelato dall’art. 24 Cost.
Per le ragioni che precedono si ritiene che in base all’attuale normativa il trasportato possa esperire azione diretta contro iI solo conducente del veicolo antagonista ai sensi degli artt. 2043-2054 cc, o congiuntamente, nei .confronti di quest’ultimo e della relativa Compagnia assicuratrice ai sensi dall’alt 144 comma 1 e 3 C.d.A., così come è avvenuto nel presente procedimento.
L’eccezione sollevata dalla Genertel appare pertanto infondata sia ove intesa come eccezione dì “Improcedibilità della domanda” sia ove intesa con più corretta qualificazione – quale eccezione di carenza di legittimazione passiva.
*
Le considerazioni che precedono si riverberano sul tema della procedibilità della domanda.
Nel vigore della previgente disciplina la giurisprudenza era pervenuta a riconoscere nella raccomandata ex art 22 I. cit una condizione di proponibilità della domanda sia nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse stata formulata nei confronti del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice, sia nell’ipotesi in cui fosse stata formulata nel soli confronti del responsabile del sinistro: come ribadito da Cass. 6026/01 (conf Cass. 12438/03). “la norma contenuta nell’art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preveniva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione dei giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, lamenzionata disposizione non limita l’onere in questione al solo caso di azione diretta contro l’assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per ilrisarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l’azione è diretta contro il responsabile civile e/o l’autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l’assicuratore”.
Tale indirizzo, che coglieva la ratio dell’art. 22 nell’esigenza di “privilegiare il rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore, per un rapido ristoro del danno, con effetto deflattivo del contenzioso tra responsabile e danneggiato (Cass. 6026/01 cit.)” può trovare conferma anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina che -sotto il profilo in esame – ricalca quella previgente, ancorché con una più articolata previsione normativa formata dal combinato disposto degli arti. 145 e – per quanto attiene alla fattispecie per cui è causa- 148CdA.
ln particolare, l’art. 145 comma 1 CdA statuisce che:
“Nel caso sì applichi la procedura di cui all’articolo 149, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e del natanti, per i quali-vi è obbligo di assicurazione, può essere preposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello m cui il .danneggiato abbia- chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 “
A sua volta l’art. 148 comma 2 C,d.A. prevede quanto segue:
“ L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnala, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’Impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggialo, al suo reddito all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2. o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa d assicurazione ètenute a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.”
II trasportato vittima di sinistro che intenda agire ex art. 2043-2054 nei confronti del conducente dell’altro veicolo ed ex ari. 144 C.d.A. nei confronti della compagnia assicuratrice deve, quindi, inoltrare a quest’ultima la richiesta risarcitoria secondo le modalità contemplate dall’art. 148 C.d.S,. attribuendole lo spatium deliberandi di 90 giorni prima di instaurare il giudizio. Tale onere, in base al chiaro tenore delle norme e contrariamente ad alcune interpretazioni antiletterali proposte dai primi commentatori, costituisce una condizione di proponibilità della domanda al pari di quella precedentemente prevista dall’art. 22 I 990/69 ef così come la norma previgente, non è sospettabile di illegittimità costituzionale stante la ratio dell’incombente ed il fatto che non costituisca una preclusione alla tutela giurisdizionale del diritto ma un semplice e giustificato adempimento preliminare.
L’art.148 comma 2 CdA richiede tuttavia che la richiesta di risarcimento sia presentata nell’osservanza delle forme di cui al primo comma, il quale a propria volta rinvia all’art. 143 CdA che prescrive l’uso dell’apposito modulo approvato dall’ISVAP.
Dando tardiva attuazione all’art, 150 C.d.S., è stato emanato il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 sul “risarcimento diretto”, il cui art. 6 ha dettagliatamente disciplinato iI contenuto della richiesta di risarcimento: però ai sensi dell’art. 15, il regolamento è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2007 e si applica solamente ai sinistri verificatisi a partire da tale data.
Nella fattispecie in esame- riguardante un incidente verificatosì il 7.3,06- sì deve dunque dare atto dell’irretroattività della disciplina introdotta dal D,P,R cit. In assenza di precedenti giurisprudenziali noti, si reputa pertanto che il trasportalo che intenda agire con azione diretta nei confronti dei conducente dell’altro veicolo e della relativa compagnia assicuratrice per un sinistro anteriore all’1.2.2007 debba conformarsi solamente alle specifiche prescrizioni di cui all’art. 148 CdA, ma non anche a quelle indicate per relationem dall’alt. 143C.d.A.
Per questi motivi si ritiene che l’attrice fosse comunque tenuta a formulare la richiesta di risarcimento nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 148 CdA, ancorché senza l’uso del modulo e senza doversi attenere alle più analitiche indicazioni cui fa rinvio l’art 6 DPR 254/06.
Le prescrizioni poste dall’art. 148 CdA non sono state, tuttavia, integralmente osservate poiché nelle raccomandate 13.3.06 e 13.6.06 non sono stati indicati il codice fiscale dell’attrice, il reddito (che l’attrice potrebbe astrattamente conseguire benché casalinga, cosi come avviene – per esempio – per i redditi da fabbricati) e l’attestazione di cui all’ari 142 comma 2 C.d.A. (anche la percezione di assicurazioni sociali non è, di per sé, incompatibile con il fatto che fattrice si proclami attualmente casalinga).
Le predette omissioni appaiono giuridicamente rilevanti, costruendo carenze del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall’ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell’alt 156 comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali.
L’eventuale ininfluenza delle indicazioni omesse dalla ********* nel vaglio stragiudiziale del credito da lei vantato è pertanto inconferente, assumendo in ogni caso autonoma rilevanza il fatto che tali indicazioni, comunque prescritto dalla legge, non siano state fornite. All’inosservanza dell’art. 148 CdA. consegue l’improponibilità della domanda giudiziale formulata nei confronti degli odierni resistenti, fermo restando – sotto altro profilo – il valore interattivo della prescrizione riconoscibile alle predette missive e l’inerenza della presente pronuncia ai soli profili procedurali. L’assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione del dettato normativo e l’assenza di precedenti nella giurisprudenza di questo Tribunale, per la prima volta investito della materia, costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q, M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, oqni diversa istanza eccezione e deduzione. – dichiara l’improponibilità della domanda formulala da C.M. nei confronti di ***** e GENERTEL Spa;
– dispone l’integrale compensazione delle spese di causa.
– Cosi deciso in Torino il 27.9.07.
Pubblicata il 11 ottobre 2007.
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