Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a doglianze debordanti nel fatto e, quindi, non consentite in questa sede. La Corte territoriale non ha ignorato le esposte argomentazioni difensive, qui riproposte dal ricorrente, sottolineando che le dichiarazioni della teste ******************, secondo cui il P. versava in miserevoli condizioni economiche, avevano trovato precisa conferma in quelle del vigile urbano *****, che ha precisato di aver avuto modo di constatare che la persona offesa, priva di alloggio, pernottava in una automobile, si appoggiava ad un esercizio pubblico per le necessità igieniche ed era assistito dal comune per la fruizione del pasto di mezzogiorno. A fronte di tali significative risultanze istruttorie e della ammissione dell’imputata di non avere corrisposto al coniuge quanto stabilito in sede di separazione, costei non ha dimostrato di essersi trovata nell’impossibilità di adempiere con riferimento sia ai propri asseriti problemi di salute, sia al relativo impatto sulla propria situazione economica, o di avere versato in favore del marito una rilevante somma di denaro, come pure non ha fornito utili indicazioni sugli acquisti da parte di costui di immobili. Non è dato quindi rintracciare in tale ricostruzione fattuale alcun errore nell’individuazione dei tratti caratteristici del reato contestato, e, per altro verso, le doglianze proposte, lungi dal porre in evidenza passaggi carenti, contraddittori o illogici della motivazione della sentenza in verifica, mirano ad accreditare, peraltro tacciando assertivamente d’inattendibilità il solo teste **********, una diversa interpretazione dei fatti, che deve, invece, rimanere di prerogativa esclusiva del giudice di merito. All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1000,00 euro alla cassa delle ammende.
Chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare risponde sempre del reato di cui all’art 570 c.p.?
Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a doglianze debordanti nel fatto e, quindi, non consentite in questa sede. La Corte territoriale non ha ignorato le esposte argomentazioni difensive, qui riproposte dal ricorrente, sottolineando che le dichiarazioni della teste ******************, secondo cui il P. versava in miserevoli condizioni economiche, avevano trovato precisa conferma in quelle del vigile urbano *****, che ha precisato di aver avuto modo di constatare che la persona offesa, priva di alloggio, pernottava in una automobile, si appoggiava ad un esercizio pubblico per le necessità igieniche ed era assistito dal comune per la fruizione del pasto di mezzogiorno. A fronte di tali significative risultanze istruttorie e della ammissione dell’imputata di non avere corrisposto al coniuge quanto stabilito in sede di separazione, costei non ha dimostrato di essersi trovata nell’impossibilità di adempiere con riferimento sia ai propri asseriti problemi di salute, sia al relativo impatto sulla propria situazione economica, o di avere versato in favore del marito una rilevante somma di denaro, come pure non ha fornito utili indicazioni sugli acquisti da parte di costui di immobili. Non è dato quindi rintracciare in tale ricostruzione fattuale alcun errore nell’individuazione dei tratti caratteristici del reato contestato, e, per altro verso, le doglianze proposte, lungi dal porre in evidenza passaggi carenti, contraddittori o illogici della motivazione della sentenza in verifica, mirano ad accreditare, peraltro tacciando assertivamente d’inattendibilità il solo teste **********, una diversa interpretazione dei fatti, che deve, invece, rimanere di prerogativa esclusiva del giudice di merito. All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1000,00 euro alla cassa delle ammende.
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