Chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare risponde sempre del reato di cui all’art 570 c.p.?

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“Il mancato versamento da parte del coniuge separato dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile, non implica la necessaria configurabilità del delitto di cui all’art 570 comma II, n. 2 c.p., è necessario per la sua contestazione la prova della stato di bisogno del coniuge e delle sue precarie condizioni economiche”
 
Questo è quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza delle Cassazione Penale, sezione VI, n. 38516 del 31 ottobre 2007, in cui gli ermellini hanno affrontato la  configurabilità del delitto di cui all’art 570, comma 2, n. 2 c.p. nel caso di non corresponsione dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato.
 
La fattispecie esaminata dalla Corte, riguarda il mancato versamento da parte di una moglie della somma di 650.000 lire mensile al proprio coniuge,il quale a causa delle precarie condizioni economiche era costretto a vivere in alloggi di fortuna.
 
Il Collegio, condanna la moglie per il reato di cui all’art 570 c.p., in quanto la stessa non ha provato nel corso del giudizio l’impossibilità di adempiere all’obbligazione nei confronti dell’altro coniuge.
 
Gli ermellini, uniformandosi a quanto statuito dalla Corte di Appello di Venezia, hanno ritenuto che parte ricorrente abbia solo allegato delle circostanze ( problemi di salute e difficoltà economiche) ostative all’adempimento degli obblighi di assistenza,non dimostrando in concreto l’oggettiva impossibilità all’adempimento degli stessi.
 
A conclusione delle proprie argomentazioni, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato da parte ricorrente, confermando la contestazione  del  reato di cui all’art 570 c.p. 
A cura di *****************
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 31 OTTOBRE 2007 N.38516
 
Ritenuto in fatto e diritto
O. M. E. ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio di responsabilità penale formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Venezia, sez. di Portogruaro, in composizione monocratica con riferimento al delitto di cui all’art. 570 cpv. c.p. È stato contestato alla O. di essersi sottratta agli obblighi di assistenza inerenti la propria qualità di coniuge, omettendo di versare in favore del proprio marito P. R. la somma di 650.000 lire mensile fissata con sentenza in data 10 agosto 1999 dal Tribunale di Venezia. La Corte territoriale ha ritenuto provata la carenza dei mezzi di sussistenza prevista per l’integrazione del reato di cui all’art. 570 cpv. c.p., traendo argomento, per un verso, dalle dichiarazioni di una testimone, conoscente della persona offesa dal 1996 e da lei aiutata economicamente in quanto privo di mezzi di sostentamento e di alloggio, e, per altro verso, dalla mancanza di prova in ordine alla tesi dell’imputata di essersi trovata nell’impossibilità di provvedere ai versamenti mensili dovuti a causa di problemi di salute e di avere corrisposto al marito la somma di 200 milioni di lire immediatamente prima della separazione personale. A sostegno del ricorso l’imputata lamenta la violazione dell’art. 570 c.p. Premesso che il mancato versamento da parte del coniuge separato dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile non implica la necessaria configurabilità del delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. la cui sfera di operatività è circoscritta alla sola mancata corresponsione da parte dell’obbligato dei mezzi di sussistenza al soggetto favorito, la O. ritiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare una serie di elementi attestanti sia l’insussistenza dello stato di bisogno del coniuge, sia le proprie precarie condizioni economiche. A tale proposito richiama il versamento sino al gennaio 1999 di somme, ancorché inferiori a quanto stabilito dal giudice civile, la corresponsione di 200 milioni prima della separazione, le proprie precarie condizioni economiche, la cessione da parte del marito dell’intera quota a lui intestata di una ditta dietro corrispettivo di 100 milioni, l’acquisto da parte di costui nel 1995 di un terreno edificabile e il godimento di vari immobili, la scarsa valenza della sua permanenza in un alloggio di fortuna presso il fiume San Stino di Livenza – ritenuta dal giudice significativa del suo stato d’indigenza – provocata soltanto dalla protesta contro la giustizia che gli impediva di vedere i figli, l’inverosimiglianza delle dichiarazioni della testimone dianzi richiamata – commessa in un supermercato – di avere provveduto alle necessità della persona offesa.
Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a doglianze debordanti nel fatto e, quindi, non consentite in questa sede. La Corte territoriale non ha ignorato le esposte argomentazioni difensive, qui riproposte dal ricorrente, sottolineando che le dichiarazioni della teste ******************, secondo cui il P. versava in miserevoli condizioni economiche, avevano trovato precisa conferma in quelle del vigile urbano *****, che ha precisato di aver avuto modo di constatare che la persona offesa, priva di alloggio, pernottava in una automobile, si appoggiava ad un esercizio pubblico per le necessità igieniche ed era assistito dal comune per la fruizione del pasto di mezzogiorno. A fronte di tali significative risultanze istruttorie e della ammissione dell’imputata di non avere corrisposto al coniuge quanto stabilito in sede di separazione, costei non ha dimostrato di essersi trovata nell’impossibilità di adempiere con riferimento sia ai propri asseriti problemi di salute, sia al relativo impatto sulla propria situazione economica, o di avere versato in favore del marito una rilevante somma di denaro, come pure non ha fornito utili indicazioni sugli acquisti da parte di costui di immobili. Non è dato quindi rintracciare in tale ricostruzione fattuale alcun errore nell’individuazione dei tratti caratteristici del reato contestato, e, per altro verso, le doglianze proposte, lungi dal porre in evidenza passaggi carenti, contraddittori o illogici della motivazione della sentenza in verifica, mirano ad accreditare, peraltro tacciando assertivamente d’inattendibilità il solo teste **********, una diversa interpretazione dei fatti, che deve, invece, rimanere di prerogativa esclusiva del giudice di merito. All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1000,00 euro alla cassa delle ammende.
                                                                      P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 euro alla cassa delle ammende.
 

Murdaca Antonella

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