Sommario: 1. Premessa introduttiva – 2. Ambiti di competenza statale e regionale in materia di lavoro: le difficoltà della Corte Costituzionale
1. Premessa introduttiva: – E’ indubbio che quando si parla di persone, di diritti e di valori, il pensiero corre al lavoro, a quel fenomeno di fatto in cui l’implicazione della persona è assolutamente evidente, con altrettanto palese necessità di efficaci garanzie e di sicure tutele.
Già nell’art. 1 della Carta Costituzionale, con un’espressione scultorea, per mutuare un’affermazione di Calamandrei, si forniscono a chiare lettere i caratteri generali della struttura organizzativa e politica dello Stato: la struttura politica è la democrazia, il fondamento che qualifica l’intera ossatura dell’ordinamento costituzionale è il lavoro, considerato in una prospettiva così rilevante da attribuire una forte connotazione sociale al modello di Stato prescelto
[1].
Ne segue la costituzionalizzazione di un “
principio lavorista” inteso, dagli autori più propensi a valorizzarne il significato normativo, “
come principio costitutivo e distintivo della Forma di Stato” (
[2]) delineata dalla Costituzione vigente: in essa, dunque, svolgerebbe una funzione analoga a quella attribuita alle formule che la Costituzione (c.d.
Grundgesetz) della Repubblica Federale Tedesca (
Bundesrepublick Deutschland) impiega per caratterizzare lo Stato in senso sociale (
[3]).
2. Ambiti di competenza statale e regionale in materia di lavoro: le difficoltà della Corte Costituzionale: – Il principale protagonista nella delimitazione degli ambiti di competenza statale e regionale in materia giuslavoristica, la Corte Costituzionale, pare confermare appieno il c. “
teorema Bin” (
[4]). Infatti, si è assistito, grazie al costante richiamo ai criteri della prevalenza e della leale collaborazione così come alle numerose competenze legislative statali trasversali rispetto a quella regionale (in
primis la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, 2° comma,
lett. m, Cost.), ad un doppio scivolamento. In primo luogo, della competenza legislativa concorrente in tema di “
tutela e sicurezza del lavoro” verso i caratteri propri di quella di dettaglio e, in secondo luogo, delle competenze legislative regionali residuali verso la competenza concorrente (
[5]). A quest’ultimo proposito, appare interessante rilevare come sono individuabili competenze residuali regionali in relazioni a temi importanti quali la formazione sociale e professionale, indicate, del resto, dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 28 gennaio 2005 n. 50 (
[6]). Non è possibile, invece, affermare che la Corte includa il c.d. impiego pubblico regionale tra le materie di cui all’art. 117, 4° comma, Cost. Sul punto
de quo, almeno fino ad ora, manca un’espressa presa di posizione ad opera del giudice delle leggi. Alcune recenti pronunce (
[7]), sembrano, tuttavia, presupporre una competenza residuale quanto meno rispetto alle Regioni ed alle Province a Statuto speciale ove il “
personale” è oggetto di uno specifico richiamo statutario; un richiamo ulteriore e non meramente implicito rispetto a quello dell’organizzazione.
Ma è analizzando la complessa giurisprudenza della Corte, che si evince come la particolarità degli istituti giuslavoristici induca, talvolta, la Consulta ad ascrivere una determinata materia ad una “
casella” che, in realtà, non è in linea con la configurazione tecnica dell’istituto preso in considerazione (
[8]). La sentenza n. 50/2005 affermando che le norme sulla certificazione dei contratti di lavoro “
nella parte in cui tendono ad attribuire un particolare valore probatorio al contratto certificato, attengono all’ordinamento civile e, in quanto dirette a condizionare l’esercizio in giudizio dei diritti nascenti dal contratto di lavoro e la stessa attività dei giudici”, attengono alla materia “giurisdizione e norme processuali” e sono, quindi, estranee a qualsiasi competenza regionale”, non tiene in opportuna considerazione la natura tecnica della certificazione. La stessa si configura quale atto amministrativo che preclude all’amministrazione pubblica di adottare legittimamente atti amministrativi (es. contestazione di addebiti etcc…) con la logica conclusione che, visti gli effetti di diritto pubblico della certificazione, la materia va necessariamente ascritta al sistema tributario e previdenziale, di esclusiva competenza dello Stato centrale, e non, invece, alla casella dell’ordinamento civile.
Daniele Trabucco
Assistente in Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. Collaboratore studio Megali (E-mail:
daniele.trabucco@alice.it)
Innocenzo Megali
[1] Cfr., C. SMURAGLIA, Il lavoro nella Costituzione, in Riv. Giur. del. Lav e della. Prev. Soc., Ediesse, n. 2/2007, p. 429.
([2]) In questo senso, R. BIN, Art. 1 Cost., in V. Crisafulli-L. Paladin (a cura di) Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 6.
([3]) Così, C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Padova, Cedam, 1991, p. 149.
([4]) Cfr., R. BIN, I criteri di individuazione delle materie, in Le Regioni, Il Mulino, 2006, p. 899 e ss.
([5]) Si veda l’interessante scritto di L. NOGLER, La tutela del lavoro, in Le Regioni, Il Mulino, n. 1/2007, pp. 77-78. ù
([6]) Si veda per il testo completo della pronuncia il sito web www.giurcost.org.
([7]) Sent. n. 4/2004 e sent. 388/2004. Per il testo integrale, si veda il sito web www.giurcost.org.
([8]) Cfr., L. NOGLER, La tutela del lavoro, op. cit., p. 78.
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