Ammissione alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato.

Vitale Angelo 13/12/07
Scarica PDF Stampa
Un’analisi sulle disposizioni che, sulla base della legge finanziaria, impongono di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati, con diverse decisioni della Comunità europea, quali incompatibili. Il rimborso o il deposito dovranno essere indicati nelle dichiarazioni predisposte al fine di poter proseguire ad usufruire di particolari agevolazioni rientranti nel c.d. “aiuto di Stato”.
 
 
 
Il comma 1223 dell’art. 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che “i destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano … di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”.
Il regolamento comunitario sul regime degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [1] relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato all’Articolo 2 definisce «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato;”. L’articolo 87 citato, corrispondente all’ex-articolo 92, del trattato sull’Unione europea[2]recita: 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”.
La Comunicazione 98/C della Commissione europea ha stabilito i criteri secondo i quali identificare aiuto di Stato un’agevolazione. Essa deve incidere sulla concorrenza e gli scambi tra Stati consentendo un vantaggio che riduca gli oneri gravanti sul bilancio. Sono distinti tra:
a) "automatici", quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell’amministrazione o dell’ente responsabile della gestione dell’aiuto;
b) "non automatici", quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un’attivita’ di erogazione da parte dell’amministrazione o dell’ente a tal fine preposti, all’esito di una previa istruttoria;
c) "regimi di aiuti", quelli di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
 
La distinzione di cui sopra è inserita nell’art. 2 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2007), il quale ha specificato le modalità con le quali rendere la anzidetta dichiarazione. Nel successivo art. 4 sono specificati gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero. Essi attengono:
1.      agli aiuti non notificati per l’assunzione mediante contratti di formazione e lavoro, previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94 e concessi dal novembre 1995: decisione della Commissione dell’11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000[3];
2.      ai regimi di aiuto di Stato istituiti dall’articolo 3, comma 70, e dall’articolo 9 bis del decreto legge n. 318/1986 riguardo le esenzioni fiscali e i mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142: decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003[4];
3.      gli aiuti di cui alla legge n. 223/1991 accordando i benefici ivi previsti per quei datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità anche agli acquirenti di imprese … in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità secondo quanto previsto dal decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81: decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004[5];
4.      le imprese di qualsiasi settore che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi secondo quanto all’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto con legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, il quale proroga i benefici previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, esclusivamente a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, disposizione sviluppata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 31 luglio 2003: decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005[6]. La disposizione attiene all’attività vulcanica dell’Etna ed agli eventi sismici nel territorio della provincia di Catania, eventi sismici … nel territorio della provincia di Campobasso, nel territorio della provincia di Foggia, eccezionali eventi meteorologici (inondazioni e frane) verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna[7].
Il recupero viene previsto secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall’I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni per gli aiuti dichiarati incompatibili di cui ai nn. 1 e 3, mentre quelli di cui al n. 2 il relativo recupero viene previsto secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all’art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all’art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. Infine il recupero di cui al n. 4 è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all’art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.
 
Secondo l’art. 8 del DPCM si accede alle agevolazioni:
  1. nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Statoneanche secondo la regola de minimis, attestando tale circostanza con un’unica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  2. qualora ne abbiano beneficiato ma entro la soglia de minimis, esse attestano la circostanza, nonché la loro posizione relativamente all’obbligo di restituzione delle somme fruite.
  3. nei casi abbiano usufruito di agevolazioni dichiarati incompatibili (come prima delineati) ed abbiano provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all’ammontare dell’aiuto, comprensive degli interessinella misura accertata dall’amministrazione competente per il recupero, dichiarandolo nella predisposta dichiarazione;
  4. nei casi abbiano usufruito di agevolazioni dichiarati incompatibili e li abbiano restituiti oppure hanno provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia, appositamente acceso dall’amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all’ammontare dell’aiuto, comprensive degli interessi , dichiarando la circostanza nella predisposta dichiarazione
 
Sul piano fiscale dapprima venne approvato, in data 6 agosto, con provvedimento del direttore delle Entrate (in G.U. n. 194 del 22 agosto 2007) il modello di dichiarazione sostitutiva.
Chi ha fruito degli aiuti di Stato automatici tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2007 entro il 20 novembre (vedasi comunicato stampa dell’AE del 15.11) doveva produrre l’autocertificazione utilizzando il modello che andava rimesso in via telematica secondo le procedure stabilite con l’altro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007 (G.U.n. 241/2007).
E’ quindi ora intervenuta la Circolare dell’AE n. 61 del 19 novembre 2007 la quale ha indicato, tra altro che sono soggetti all’obbligo di presentare la predetta dichiarazione coloro che hanno fruito o intendono fruire della deduzione maggiorata fino a 10.000 euro, di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, del decreto IRAP. I soggetti che non hanno fruito della citata deduzione maggiorata, sono obbligati – a pena di decadenza – a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prima della fruizione medesima. Ma detta deduzione non rientra nei c.d. aiuti de minimis, e quindi non tra gli aiuti di Stato: la stessa circolare più avanti infatti indica che Relativamente alla deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro), si precisa che la medesima è soggetta alle “nuove” regole, illustrate nel paragrafo precedente, che la Commissione europea ha recentemente emanato in materia di aiuti de minimis[8]. E quindi? Le misure che rispettano la regola de minimis non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87 come ribadito più volte dalla medesima Commissione.
 
Sul piano previdenziale è intervenuta la Circolare Inps n. 124 del 13 Novembre 2007[9] stabilendo che la norma, per l’istituto, attiene a:
–  lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel “Registro Internazionale” (art. 6 del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998);
–  lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga);
–  i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
Per cui i datori di lavoro che intendono accedere ai benefici di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione secondo le modalità descritte nella stessa circolare alla quale è allegata la dichiarazione stessa da trasmettere utilizzando i moduli on line del sito dell’Inps. Quando? Qualora intendono beneficiare delle agevolazioni descritte … dovranno … inoltrare la necessaria dichiarazione sostitutiva, con le modalità sotto descritte, prima dell’inizio della fruizione dei benefici attraverso le denunce DM10/2. In sede di prima applicazione della norma, sono tenuti a fornire la dichiarazione sostitutiva, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale, anche tutti i datori di lavoro che – a decorrere dal 1° gennaio 2007 – fruiscano o abbiano fruito dei benefici contributivi indicati.
La Circolare è stata pubblicata nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2007, dai quali decorreranno i previsti trenta giorni di cui sopra.
 
Con successiva Circolare, la n. 129 del 22 novembre, riprendendo le disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato[10] ha comunicato le modalità di deposito in un conto bloccato per gli aiuti per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero e ciò per l’applicazione del prima citato art. 8 del DPCM.
Gli individuati incompatibili aiuti (contestati in via amministrativa o dinanzi all’autorità giudiziaria) devono esser stati restituiti o depositati nel conto bloccato n. 3345, intestato a “INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07” indicando il numero di matricola Inps e la causale “SGRAVI C.F.L./U.E.”per gli aiuti oggetto di recupero ai sensi della decisione CE 11 maggio 1999, C/128/2000, ovvero con causale “AGEVOLAZIONI L. 81/2003/U.E.” per quelli di cui alla decisione CE 30 marzo 2004, 2004/800/CE. L’istituto specifica che al fine di poter beneficiare di aiuti di Stato, le imprese dovranno versare nel conto n. 3345 l’intero importo richiesto dall’Istituto a titolo di capitale e interessi.
 
Ci ricolleghiamo a proposito al caso più significativo: quello dei contratti di formazione e lavoro finiti sotto la lente dell’Unione europea stipulati tra il novembre ’95 e il maggio 2001. Sulla materia intervenne il Ministero del Lavoro con propria nota prot. n. 5/26969/70/cfl del 22 giugno 2000. Furono, secondo un’analisi dello stesso Ministero, individuati 1,2 milioni i contratti con benefici potenzialmente con benefici incompatibili, principalmente del settore artigiano e delle imprese del Mezzogiorno, oggetto di agevolazioni contributive pari al 100% della quota a carico dei datori di lavoro. Si avviò l’accertamento sulla esistenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste della Ue (età, titolo di studio, stato di disoccupazione) per l’ammissibilità di incentivi eccedenti il 25 cento ripresi dalle Circolari Inps n. 85 del 9 aprile 2001 e n. 133 del 3 luglio 2001.
 
Si attendono ora le disposizioni dell’Inail riguardo i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento.
 
Angelo Vitale
Consulente del lavoro in Caltanissetta
 


[1] Regolamento (Ce) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001
 
[2] versione consolidata 1997 – Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997
 
[3] Articolo 1: 1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione che riguardino:
. la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione;
. l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale  dire le persone disoccupate da almeno un anno.
2. Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 2: 1. Gli aiuti concessi dall’Italia in virtù dell’articolo 15 della legge n. 196/97 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE purché rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.
Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell’impiego.
 
[4] Articolo 2: L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito disposta dall’articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall’articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30
agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, e i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legge n. 318 del 1° luglio 1986, convertito con modifiche, con legge n. 488 del 9 agosto 1986, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune.
 
[5] Articolo 1: L’aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione, cui l’Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81, è incompatibile con il mercato comune.
 
[6] Articolo 1: Il regime di aiuti di Stato a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27, che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al quale l’Italia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3.
 
[7] Settimo considerando della decisione della Commissione del 20 ottobre 2004
[8] Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»)
Articolo 2 Aiuti d’importanza minore («de minimis»)
1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3.
2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.
Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.
In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d’aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.
 
[9] Guida al Lavoro n. 46/07
[10] circolari del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 20 dell’ 8 maggio 2007 (allegato alla circolare) e n. 31 del 17 ottobre 2007.

Vitale Angelo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento