La rescissione del contratto. Evoluzione storica dal diritto romano al codice civile del 1942

Sgueo Gianluca 20/12/07
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1. Introduzione – 2.1 La rescissione del contratto nel diritto romano – 2.2 La rescissione nel diritto comune – 2.3 La rescissione nel codice civile del 1865 – 2.4 L’istituto della rescissione nel sistema del codice civile attuale
 
1. Introduzione
Questa breve ricerca, per comprendere la definizione di rescissione e le problematiche che la distinguono nell’attuale codice civile, ne studia l’evoluzione nella storia, al fine di rendere più comprensibili le ragioni che animano, nell’attuale disciplina, un istituto di così grande rilievo. Affinchè, poi, la trattazione non assuma i contorni di una esposizione sterile di concetti giuridici, si è cercato di dar conto delle discussioni sorte in dottrina ed in giurisprudenza, al fine di agevolare la comprensione, ma, anche, rendere evidente la sussistenza di una serie di problemi che restano oggetto di discussione tanto nelle aule di tribunale quanto sui commenti dei giuristi.
 
1. La rescissione del contratto nel diritto romano
La rescissione del vincolo contrattuale costituisce uno dei rimedi che l’ordinamento civilistico italiano predispone al fine di tutelare le parti in presenza di un vincolo contrattuale invalido[1]. Si tratta tuttavia di un rimedio molto particolare. Esso, infatti, non colpisce il negozio che presenta vizi di forma o di sostanza. Interviene, piuttosto, a rimedio dei vizi connaturati al negozio, che producono un sostanziale squilibrio e negano, come tali, il principio del sinallagma che informa la conclusione di qualsiasi vincolo giuridico contrattuale.
È bene allora, prima di addentrarsi nella disamina dei profili disciplinari dell’istituto, avere chiari i passaggi storici attraverso i quali questo è venuto sviluppandosi nel corso del tempo. Ciò, anzitutto, al fine di comprendere quali percorsi storici hanno condotto all’attuale disciplina.
Non solo. Come spesso accade, trattandosi di un istituto nato nel diritto romano, esso ha preservato negli anni alcune caratteristiche originarie, ma è anche venuto evolvendosi per far fronte alle esigenze di un una società e di un ordinamento profondamente modificati. La buona conoscenza degli aspetti essenziali della materia dall’antichità fino ai giorni nostri può risultare dunque estremamente preziosa anche per sviluppare un approccio critico (attraverso la comparazione) dell’attuale disciplina[2].
Si cominci col dire che la funzione generale dell’istituto nel diritto romano è piuttosto simile (ma non identica) a quella che svolge attualmente: esso nasce per porre rimedio a negozi validi nella forma e nella sostanza, e tuttavia viziati per altre ragioni, altrettanto gravi e significative.
Lo strumento serviva due opposte finalità: la prima, inerente la conservazione dei patrimoni; la seconda, inerente la conservazione del negozio che avesse modificato quei patrimoni.
Ed è tanto più importante notare il fatto che i due scopi erano perseguiti allo stesso momento, perché altrimenti non si sarebbe potuto parlare di rescissione[3]. Il rimedio cui si puntava era ovviamente quello della ricostituzione del patrimonio originario, venutosi a modificare in ragione dell’azione posta in essere dalle parti.
La tipologia negoziale che più frequentemente offriva lo spunto per l’applicazione dle rimedio era sicuramente quello del trasferimento di un bene a titolo oneroso, l’odierna compravendita. Oppure, in altri casi, si trattava del trasferimento di proprietà in godimento (sia pieno che parziale; sia temporaneo che perpetuo) dietro il versamento di un corrispettivo, il pretium.
Nella sua collocazione originaria, dunque, l’istituto preserva intatte le caratteristiche essenziali della disciplina attuale: la violazione di un equilibrio contrattuale; la necessità di ripristinare la situazione antecedente; la lesione dell’interesse patrimoniale di una delle parti coinvolte.
 
2.2 La rescissione nel diritto comune
Vi sono opinioni discordi sull’applicazione dell’istituto nell’età comune. Non si tratta tanto di comprendere se, ed in che modo, l’istituto fosse applicato. È certo infatti che i giuristi lo conoscessero ed i giudici lo ritenessero praticabile, a determinate condizioni. Si discute piuttosto sulla diffusione di questo nel panorama giuridico dell’epoca[4].
I numerosi documenti che testimoniano l’esistenza dell’istituto non contribuiscono alla risoluzione del problema. Ad esempio, nella summa Perusina di una costituzione imperiale[5] e nella disposizione contenuta in un capitolare di Carlo Magno, due tra i documenti più significativi del periodo che trattano di rescissione, non provavo in modo inequivocabile che vi fosse l’osservanza diffusa delle norme sulla rescissione. Né, del resto, che l’istituo avesse subito un’evoluzione significativa rispetto al periodo precedente.
Simili circostanze, notano gli studiosi che si sono occupati del problema, dimostrano un dato ineluttabile: il periodo che si trova a cavallo tra la fine dell’impero romano e la nascita dei Comuni (generalmente conosciuto come Alto Medio Evo) esclude la presenza di un istituto come la rescissione, se non in circostanze molto particolati. Tali autori aggiungono, a spiegazione della loro teoria, che le stesse esigenze per la cui soddisfazione era nato l’istituto[6] in epoca romana non erano più presenti. In un simile contesto, il riacquisto delle categorie giustinianee non avrebbe avuto alcun senso e, pur volendo, non sarebbe potuto essere possibile, mancando i soggetti atti a porlo in essere.
Ciò è reso evidente in particolare sotto 2 profili. Dal punto di vista pubblicistico, c’è da notare la mancanza di organi giurisdizionali depurati allo svolgimento di indagini che potessero divenire tutori dell’interesse delle parti in posizione di imparzialità.
Dal punto di vista del mercato, poi, era assente la circolazione degli immobili. Circostanza questa che ovviamente impediva a determinati rapporti contrattuali di nascere e svilupparsi contestualmente a strumenti, come la rescissione, volti alla rimozione dei vizi d questi presentati.
Per assistere alla prima vera e diffusa applicazione della rescissione si dovrà attendere la fine dell’alto medio evo e l’intero basso medio evo, periodo nel quale si svilupperanno condizioni giuridiche più favorevoli per l’applicazione dell’istituto. In Italia, in particolare, la diffusione sarà estremamente frammentata. Si avrà inizialmente nel comune di Mantova[7], successivamente, intorno al 1170, a Como e, infine, si svilupperà in Italia centrale verso la metà del secolo XII.
In questo contesto l’applicazione che si faceva dell’istituto resta molto varia. Anzitutto, erano legittimati attivamente un ampio numero di soggetti: appartenenti alla categoria ecclesiale e laici; di maggiore e di minore età; appartenenti alla nobiltà o semplici mercanti[8].
Variavano, inoltre, le situazioni in cui l’istituto era applicato, passando dal diritto di famiglia, in particolare le successioni, al diritto negoziale vero e proprio. In realtà, si nota, la qualità della res di cui si dibatteva non aveva grande importanza: essa non influiva in alcun modo sull’impostazione della lite, così come, in occasione della conclusione del negozio, non era stata rilevante.
La spiegazione di un simile fenomeno è, del resto, abbastanza semplice: si deve immaginare la società medievale, che diveniva allora stanziale, nascendo i primi comuni, ed interpretava pertanto ogni atto, ogni negozio, come uno scambio che comportava la datio del bene, qualunque esso fosse, ed in cambio la controprestazione, il pretium[9]. Definizione questa tipica della compravendita, sotto la cui nozione si riassumevano pertanto un insieme di negozi tra loro anche molto diversi[10].
Tra i fatti sui quali si poggiava la domanda di rescissione presentata al magistrato, o dai quali si muoveva la controversia superata, la caratteristica fondamentale era il fatto che la cosa valesse il doppio dle corrispettivo pattuito e riscosso al tempo del contratto. Ed il conflitto si poteva concludere generalmente in due modi: nel modo classico, ovvero per mezzo di una sentenza che però poteva variarire sensibilmente nel contenuto. Ad esempio con sentenze di natura autoritativa, che stabilivano se il vincolo dovesse restare in vigore oppure no, o con sentenze che tentavano di trovare una mediazione; altrimenti, le parti potevano anche pervenire ad una risoluzione autonoma del rapporto, senza ricorrere ad un magistrato. In questo caso ovviamente si poneva in essere un nuovo negozio che rimediava al vizio di quello precedente, sostituendolo tutto o in parte[11]. Cogliamo in tale attività i presupposti che porteranno allo sviluppo del rimedio della reductio ad aequitatem.
Ultimo aspetto, infine, di cui tener conto è quello della nascita di grandi Scuole giuridiche, il cui contributo si rivelò essenziale per lo sviluppo del pensiero giuridico e la migliore e più completa elaborazione delle categorie concettuali, tra cui quella della rescissione.
Il principale merito delle scuole di diritto fu quello di commentare i testi giuridici romani, estrapolando da essi le massime utili per l’applicazione pratica del diritto. Si può dire, in tal senso, che l’esperienza delle scuole fosse essenziale per la creazione stessa delle norme giuridiche[12].
 
2.3 La rescissione nel codice civile del 1865
L’istituto della rescissione nel passaggio all’epoca moderna subì numerosi cambiamenti, assumendo le caratteristiche che ha nell’attuale impianto codicistico. Diciamo, anzitutto, che giocò in tal senso un ruolo fondamentale la giurisprudenza, la quale, subendo in parte le influenze del code civil napoleonico[13], e per altra parte elaborando il proprio pensiero in autonomia, giunse a definire i caratteri peculiari dell’istituto[14].
Ebbene, proprio dalla summa delle sentenze dell’epoca ricaviamo che la giurisprudenza aveva isolato due tratti caratteristici della rescissione, uno soggettivo e l’altro oggettivo: il tratto soggettivo era costituito dalla posizione della parte che, pressato dal bisogno, addivenisse a concludere patti per sé svantaggiosi, pur in assenza di violenzao coercizione; il tratto oggetivo era, invece, costituito dal negozio, ossia il contratto, che era stato posto in essere in condizioni di squilibrio tra le parti.
Dunque, il vizio che rendeva rescindibile il contratto non era tanto un vizio di consenso, ma una “deficienza di obietto”, ed anzi un difetto della causa del negozio, costituito dalla parziale mancanza di questo, e manifestantesi nella sproporzione tra valore della cosa e prezzo[15].
C’è infatti da aggiungere che, in detto contesto, il codice civile del 1865, partendo proprio dall’idea dell’equivalenza soggetiva delle prestazioni[16], e disinteressandosi al tempo stesso delle situazioni che portavano i contraenti a concludere il contratto, a meno che esse non si traducessero in uno dei vizi del consenso espressamente previsti dalla legge – non colpiva il contratto lesivo o ingiusto, salvo il caso specifico della vendita di immobili a prezzo inferiore alla metà di quello di mercato, in cui il venditore era legittimato alla rescissione per il solo fatto oggettivo della sproporzione dei valori contenuti e senza riguardo alcuno alla ragione che lo aveva indotto a vendere[17].
Non solo, poiché la valutazione comparata degli interessi confliggenti era di interesse pubblico, poiché esprimeva un valore che la legge considerava preminente, la disciplina era inderogabile: restava pertanto inefficace la rinuncia all’azione, sia che fosse contestuale, sia che fosse successiva rispetto al contratto.
Un ultimo tratto che va annotato è quello per cui la rescissione, in netta differenza rispetto al sistema medievale in cui acquisto un carattere più che mai generalizzato, acquistò invece il carattere della specialità, essendo applicabile solamente a specifiche e circostanziate ipotesi contrattuali. Essa infatti era contenuta nell’art. 1529 e riguardava esclusivamente il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili[18].
Ciò, tuttavia, non significa che lo strumento avesse scarsa applicazione, tutt’altro. Si operò in modo analogo alle epoche precedenti e si fece in modo che la fattispecie contrattuale della compravendita riassumesse in sé una gran parte di negozi, contribuendo pertanto ad estendere l’applicazione dell’istituto[19].
 
2.4 L’istituto della rescissione nel sistema del codice civile attuale
Arriviamo finalmente alla disciplina della rescissione nell’attuale impianto codicistico.
Abbiamo visto come l’istituto abbia subito un’evoluzione notevole dalla sua nascita, avvenuta nel diritto romano. Passato da un’pplicazione estremamente circoscritta, ha avuto, nelle epoche successive, uno sviluppo notevole, a partire dal medioevo fino ad arrivare al secolo XIX, nel quale, grazie all’opera del legislatore e (soprattutto) della giurisprudenza, arrivò ad acquisire uno spazio di operatività per certi versi più circoscritto, e, cioò nonostante, egualmente rilevante e fondamentale.
Questo è importante porre in evidenza: la vigente disciplina della rescissione del contratto non è altro che il punto di arrivo di un dibattito che ha attraversato i secoli e che, nel corso degli anni, ha considerato alcuni temi più importanti rispetto ad altri[20].
Dunque, l’attuale istituto della rescissione è il frutto di più elementi convergenti[21]: dalla rescissione della vendita immobiliare, contenuta nel codice civile del 1865, mutua la misura dell’ultra dimidium della lesione; dai dibattiti sull’usura e dalle norme adottate in materia penale ha recepito l’approfittamento del contraente libero su chi versa in stato di bisogno; dal progetto italo-francese del codice delle obbligazioni e dei contratti[22] ha acquisito l’idea di un vizio del volere, costituito dalla insufficente libertà del consenso del contraente bisognoso nella formazione del contratto[23].
Quando, nel nuovo codice del 1942, l’azione di rescissione diventò generale, ciò che venne recepito fu soprattutto il nome dell’istituto, rescissione appunto, ed il limite già esistente dell’ultra dimidium.
Fu proprio a questo che venne attribuita la funzione di elemento volto a garantire, da una parte, la certezza del diritto, e dall’altra la sicurezza delle contrattazioni[24]. Fu invece scartata l’idea di introdurre una rescissione limitata, come nel codice precedente, alle sole vendite immobiliari, e quella che avrebbe voluto introdurre un trattamento differenziato fra vendita di immobili e contratti di altra natura, tale da legittimare, per i primi, la lesione in sé, mentre per i secondi anche la necessità di un abuso.
Invece, fu proprio la generalizzazione dell’idea di abuso che costituì il punto forte della nuova disciplina. Tanto che proprio la repressione dell’abuso divenne il principio ispiratore delle nuove disposizioni, dove l’abuso, elemento determinante della fattispecie, non poteva essere surrogato dalla sproporzione oggettiva delle prestazioni senza snaturare la funzione punitiva dell’istituto stesso[25].
Simili circostanze, peraltro, si rilevano in modo evidente dall’analisi dei lavori preliminari al Libro IV del codice (“delle obbligazioni”) in cui venne inserita la disciplina della rescissione.
In particolare, l’art. 210 del progetto preliminare era informato ad uno spirito di economia dei giudizi, prescrivendo che il giudice, investito della domanda di annullamento (così, infatti, si concepiva la domanda di rescissione) si dovesse pronunciare sull’equità di una simile modificazione[26]. Addirittura, il giudice poteva modificare d’ufficio il contratto, qualora ritenesse che il suo intervento avrebbe ripristinato l’equilibrio contrattuale.
 
 


[1] Si veda, tra le tante definizioni date al riguardo, quella offerta da Torrente A., Manuale di diritto privato, Milano, 2004, pag. 515: “La rescissione del contratto può chiedersi per anonalie genetiche, cioè coeve alla conclusione del contratto: a) perché è stato concluso in stato di pericolo; b) per lesione”.
[2] Sebbene ammonisca Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pagg. 933 ss., sui limiti connaturati ad una ricostruzione storiografia dell’istituto, in particolare laddove sostiene che: “La storiografia aulica (…) pregiudicata come è sua abitudine dalla contemplazione di un passato preso a modello, ha pregiudicato a sua volta la comprensione del presente – vanamente contrastata dall’opinione ragionevole di chi aveva ridotto entro i limiti ristretti la concludenza ermeneutica dei lavori preparatori – ha indirizzato in specie l’attenzione degli interpreti verso la volontà delle parti, impedendo loro la vista sulla funzione dell’istituto in quel sistema che è un’economia di mercato coerentemente organizzata”.
[3] Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pag. 934: “Se i due scopi non risultano perseguiti simultaneamente, non di rescissione si potrà parlare. Analizzati separatamente, il secondo fra essi era la regola generalissima, che si concentra nell’autonomia dei privati: competenza a disporre dei propri beni, attribuita al singolo: che si manifestava bell’efficienza dell’atto, e perciò nella sua irritrattabilitùà, e valeva per ogni soggetto e per ogni situazione. Il primo scopo si perseguiva soltanto per certi soggetti e per certe situazioni: consisteva nell’eccezione alla regola fondamentale dell’autonomia ed alle conseguenze di essa, eccezione ammessa appunto per tali ipotesi”.
[4] Cfr. Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pag. 935: “Le risultanze impediscono di ritenere che la disposizione giustinianea fosse applicata durante i secoli VI-IX, sia nella parte d’Italia rimasta libera dalle invasioni, sia dall’altra”.
[5] Si tratta della costituzione C. 4, 44
[6] In particolare lo nota il Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pag. 935: “I caratteri delle società documentate in Italia durante il tempo che trascorse fra il deperimento dell’unità romana e l’affermarsi delle organizzazioni cittadine, quelle che per convenzione chiamiamo ancora Alto Medio Evo, escludevano le stesse esigenze cui l’istituto avrebbe dato soddisfazione”.
[7] Così riferisce Torelli U., Un comune cittadino in territorio ad economia agricola, I, Mantova, 1930, pagg. 3 ss.
[8] Ovviamente è evidente che non tutti questi soggetti potevano agire personalmente. Era piuttosto diffuso lo strumento della rappresentanza di interessi, già noto dai tempi dei romani, grazie al quale i minori, o le donne, o, talora, i soggetti che non avevano interesse a figurare personalmente, potevano ottenere l’assistenza di giureconsulti più esperti, a seconda delle disponibilità economiche di ciascuno di loro.
[9] Cfr. Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pag. 938: “La qualitàdegli oggetti originariamente negoziati, ed ora posti in causa, non facevano alcuna specie: non influivano sull’impostazione della lite, come non avevano attegguiato il negozio in maniere diverse. Qui prendevano risalto alcune visuali, risalenti a quel grande e laborioso evento di civiltà, che fu il passaggio d’un popolo seminomade alla vita stanziale, documentato in Italia dopo il 653. Vista infatti come cosa, per duplicazione delle figure, ogni posizione soggettiva e non soltanto l’oggetto cui essa ineriva, ogni atto bilaterale mediante il quale era costituito o estinto o trasferito un diritto veniva intesa come affare di scambio; e la controprestazione portava il nome di pretium”.
[10] Ecco perché si agiva per la rescissione di contratti di affitto, o per lesione, o di quote di redditi di cosa posseduta in comune.
[11] Cfr. Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pag. 940: “Le risoluzioni autonome del rapporto lite, portassero o no il nome di transazione – e lo meritino oggi oppure no – erano negozi che innovando la situazione da cui era scaturita, o poteva scaturire la lite, rimuovevano l’oggetto di questa”.
[12] A causa delle numerose implicazioni e sfaccettature che si accompagnano al dibattito dottrinario dell’epoca è impossibile, salvo usufruire di uno spazio ben maggiore di quello a disposizione, riportare completamente il pensiero che si sviluppò presso le scuole del diritto. Ci si è pertanto limitati ad offrire alcune brevi indicazioni che colgono però gli aspetti essenziali. Ovvero, il fatto che le scuole di diritto ebbero il merito di sviluppare in Italia l’istituto della rescissione, anticipandone i caratteri che questa porterà avanti nel coso dell’intero periodo medievale, fino all’epoca moderna.
[13] V. Vitucci P., Breve premssa storico sistematica allo studio della rescissione, in Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2004, II, pag. 663: “Nel codice napoleonico il vocabolo rescissione è utilizzato da un canto quale sinonimo di nullità (…), si lege all’art. 1304, donde il senno del poi trae indizio di una terminologia non rigorosa. Ma il vocabolo è utilizzato anche in un’accezione più specifica, la dove si attribuisce al vendtore d un immobile – e a lui soltanto – il diritto di chiedere la rescissione nel caso di lezione che oltrepassi i sette dodicesimi dle presso. E qui si scorge la funzione propria del rimedio rescissone”.
[14] V. Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pag. 960: “Merita invece attenzione l’opera che su quel testo du chiamata a compiere la giurisprudenza. (…) Ed obbedendo all’ermeneutica legale, i magistratiitaliani ricercavano nei precedenti legislativi il principio che informava le norme, sondavano la coscienza degli autori del codice, prodigavano tesori di dottrina per delineare l’origine storica e razionale delle norme stesse, constatando che l’indole originaria di queste non era mutata, fino a identificare con poca eleganza genesi ed esegesi dell’istituto: prestavano insomma ossequio convinto al tropo della continuità”.
[15] Secondo la dottrina storicistica il legislatore aveva valutata l’ipotesi alla stregua delle massime d’esperienza e, nell’art. 1592 del codice civile, aveva posto un freno al consumatore, impoedendogli di abusare dei bisogni del venditore, soprattutto quando questo pagasse il pegno dell’inesperienza, o delle urgenti necessità economiche.
[16] Ossia, in altre parole, dell’esatto contrario del giusto prezzo.
[17] V. Corsaro L., Rescissione, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Torino, 1993, pag. 630: “Questa idea non aveva bisogno di giustificazione, tanta era la tradizione in tal senso – che aeva resistito alle critiche avanzate in sede di codificazione – e tanto essa tutelava le classi abbienti, detentrici della gran parte del patrimonio immobiliare,: le quali potevano vedere in una siffatta disciplina un mezzo di conservazione della stabilità del mercato immobiliare e, al tempo stesso, una difesa degli appartenenti alla propria classe che fossero stati costretti dal bisogno a vendere i propri beni ad un prezzo infra dimidium”.
[18] V. Tarone L., Appunti sul rimedio della reductio ad aequitatem, in Giurisprudenza di merito, Milano, II, pag. 202: “La disciplina del codice civile abrogato prevedeva, all’art. 1529, l’azione per il venditore di un immobile leso oltre la metà del giusto prezzo, ma al compratore era data la possibilità di offrire un supplemento che valeva a far salvo ilcontratto (art. 1534); la lesione doveva perdurare fino al tempo della domanda (art. 1530), doveva essere provata mediante perizia (art. 1533) e non era possibile avvalersene se i fatti dedotti a motivo di doglianza non fossero stati di tale gravità da far presumere la lesione (Art. 1532); inoltre, erano previste due fasi: una rescindente ed una rescissoria”.
[19] Cfr. Caprioli S., Rescissione del contratto, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2002, pag. 963: “Ancora più evidente la forza del sistema nelle vendite commerciali d’immobili e nel dibattito che presto divampò sulla rescindibilità loro. Che nulla ebbe di scolastico. L’unificazione di molti Stati in un solo Regno difficilmente avrebbe potuto evitare episodi di accentramento, e questi si ebbero., L’accentramento si manifestava anche in piccole migrazioni, che imposero modifiche non piccole all’assetto di quelle città, cui toccava il problematico privilegio di fungere da capitali del Regno”.
[20] Si pensi ad esempio al tema dell’usura, che ha avuto una grandissima importanza per lo sviluppo dell’istituto. Lo rileva anche Corsaro L., Rescissione, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Torino, 1993, pag. 629: “La vigente disciplina della rescissione del contratto costituisce il punto di arrivo di un ampio dibattito sulla repressione dell’usura, che visse il suo momento migliore fra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo, ma che, come è noto, vantava illustri ed antichi precedenti ed una discussione sempre accesa, che continuò anche dopo la codificazione penale del 1930, dove, con l’art. 644, venne colpita l’usura come reato”.
In merito anche Minervini E., La rescisione del contratto, in Rassegna di diritto civile, 1997, II, pagg. 764: “Il più ampio ed approfondito studio della rescissione del contratto si apre e si chiude con una sconfrotante affermazione: la rescissione non si sa come sia nata, non si sa cosa sia, non si sa cosa ci stia a fare. Essa non è seconda a nessun altro istituto, come generatrice di problemi, tanto da meritare l’ironico appellativo di polpettone rescissorio”.
[21] V. Corsaro L., Rescissione, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Torino, 1993, pag. 629: E così le disposizioni attuale in materia di rescissione paiono essere il risultato di una stratificazione di idee e di discussioni che hanno avuto luogo, in specialmodo, nei cinquant’anni che precedettero la codificazione del 1942 e che, per loro natura, costituirono il substrato culturale, di rilievo non trascurabile, della rescissione attuale”.
[22] Per approfondimenti: Ascoli A., Il nuovo codice delle obbligazioni e dei contratti, in Rivista di diritto civile, 1928, I, pagg. 62 ss.
[23] In particolare da questo passò nel codice il principio dell’influenza sdel bisogno sul formarsi della volontà del contraente necessitato, laddove le nuove disposizioni stabilirono che il bisogno dovesse essere causa determinante del consenso della persona lesa. Invece, come si legge anche nel testo, del progetto non fu accolta l’idea generale di consenso non suffcentemente libero in sé, e neppure quella dell’inesperienza quale causa di invalidità.
[24] Un’ipotesi questa che in effetti era migliore di quella prospettata nel progetto italo-francese, dove si parlava solo di grave sproporzxione tra le prestazioni, e che in sostanza lasciava il giudice arbitro di decidere l’entità della lesione.
[25] Nota, peraltro, Corsaro L., Rescissione, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Torino, 1993, pag. 630: “D’altra parte si riteneva che l’ordine corporativo, già entrato concretamente in vigore dal 1934, con le sue tariffe ed i suoi prezzi di beni e servizi, fosse già di per sé capace di impedire gli abusi, con una disciplina i cui effetti civili riconducevano il contratto ad equità”.
[26] L’articolo statuiva che: “colui contro il quale è stato chiesto l’annullamento può evitarlo offreendo una modificazione del contratto che il giudice ritenga sufficiente per ricondurlo ad equità”.

Sgueo Gianluca

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