Chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84 può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art.76 Dpr. 30 Maggio 2002 n. 115)
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante: nel processo penale, i limiti sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari (art. 82 ivi).
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
A differenza della materia civile, nel procedimento penale l’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
La istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza e nel caso di detenzione (art.83 legge cit.) all’inoltro provvede la polizia giudiziaria. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.
Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza, a norma dell’art.96 della legge suddetta, a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata.
Nella materia penale, a differenza degli altri procedimenti, non è consentita la valutazione ad opera del giudice circa la manifesta infondatezza o meno delle ragioni del richiedente, e ciò non soltanto allorché si tratti d’imputato o indagato, ma anche quanto alle “parti non necessarie” (parte civile, responsabile civile, obbligato per la pena pecuniaria).
Il magistrato respinge tuttavia l’istanza – oltreché nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 91 legge cit. (cioè per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (salvo ulteriori come da pacchetto di sicurezza) ed anche se il richiedente è assistito da più di un difensore) se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.
A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
Sul punto la Corte di Cassazione (Sez IV sent n. 12342/2003) ha ritenuto che legittimamente venga rifiutata la concessione del beneficio del gratuito patrocinio a colui che risulti, sulla base delle intercettazioni telefoniche, aver fruito di proventi da reato in misura eccedente i limiti previsti dalla legge per tale concessione. La sentenza trova conforto nella decisione della Corte Costituzionale 1992/144 laddove il Giudice delle leggi ha osservato che rilevano anche redditi non assoggettati ad imposta, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione.
Rilevano pertanto anche redditi da attività illecite – che, secondo una giurisprudenza allora recente (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non sono sottoposti a tassazione – ovvero redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale.
Tali redditi sono poi accertabili con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’articolo 2739 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi).
Fatte queste precisazioni, che sembrano doverose, ci permettiamo di non condividere le affermazioni pubblicate dalla stampa e attribuite ai difensori delle maestre nel noto processo di Rignano Flaminio i quali spiegano che alla loro richiesta di copia in dvd delle audizioni protette dei bambini con la messa a disposizione di 50 dischetti, la cancelleria ha negativamente risposto che per «insufficienza dei macchinari» non poteva fornire le copie.
A questo punto, poiché la spesa per le copie, come da tariffa, sarebbe ammontata a euro12.900 euro, i difensori hanno ritirato la richiesta aggiungendo che «queste spese andrebbero ad aggiungersi ad altre già sostenute, e non esaurirebbero quelle prevedibili per il resto del procedimento» mentre i loro assistiti pur non indigenti «non sono in condizione, tenendo conto degli oneri che il processo comporta» di affrontare spese simili «che anche in caso di esito positivo non verranno mai restituite» con la grave conseguenza che essi debbono «rinunciare alla richiesta, con tutte le conseguenze che ciò comporta anche sul piano del sacrificio dei diritti della difesa e facendo salva ogni deduzione ed eccezione in merito al prosieguo dell’incidente probatorio in evidenti condizioni di minorata difesa».
Non sembra condivisibile tale atteggiamento sol che si consideri che se al difensore per gratuito patrocinio vengono richiesti attitudini ed esperienza professionale (art 81 legge cit.) a maggior ragione tali condizioni devono sussistere nella ipotesi di difesa fiduciaria.
E se il difensore per gratuito patrocinio non può ignorare l’utilizzo di strumenti che la legge consente per la difesa attrezzata (ponendo i relativi esborsi a carico dell’erario) il difensore di fiducia ben può denunciare il rapporto fiduciario laddove non sia messo in condizione di esercitare una difesa competente e attrezzata.
Appare, quindi, inopportuna la precisazione fatta dai difensori che la rinuncia alla richiesta di ottenere le copie degli atti relativi all’incidente probatorio comporterebbe gravi conseguenze sul piano della difesa.
E’ vero, viceversa, che in Italia l’accesso alla giustizia non è effettivo e la legislazione di supporto per la classe dei non abbienti è insufficiente e produttiva di non poche occasioni di sperequazione sia tra le categorie di persone effettivamente destinatarie del beneficio e sia anche per quanto riguarda la valutazione dell’opera prestata dai soggetti che vi sono coinvolti.
In relazione al caso in esame, il cui enorme risalto mediatico è giustificato dagli enormi interessi all’esame, sembra necessario tornare a ribadire due considerazioni che sono state oggetto di precedenti studi e proposte ed entrambe legate al requisito dell’effettivo valore del processo.
Il valore (ovvero il prezzo) del processo, non è obbligatoriamente legato al valore della controversia ma riguarda essenzialmente la effettiva entità degli oneri che si presentano (in alcuni casi non preventivabili perché collegati alla evoluzione degli eventi ed al comportamento della parte avversa) ma che appaiono assolutamente necessari per una difesa competente e attrezzata.
a) in contrapposizione con quanto il legislatore si è preoccupato di precisare nella materia penale con la norma sopra richiamata (art 96 comma 2 legge cit.) e ciò al fine di restringere le ipotesi per la concessione del gratuito patrocinio, viceversa nella legislazione interna non esiste una norma di pari rango (ormai acquisita nella maggior parte degli altri paesi europei) che consenta al richiedente il patrocinio a spese dello Stato di avere la facoltà di dimostrare che non è in grado di sostenere le spese processuali anche se dispone di risorse superiori al limite stabilito dalla legge in rapporto alla consistenza ed agli oneri del procedimento giudiziario necessario.
E’pur vero che i limiti legislativi sono definiti alla luce di vari fattori quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare che vanno comunque valutati al fine di ritenere il richiedente meritevole o no del patrocinio gratuito.
“Se l’interpretazione strettamente letterale della normativa nel nostro ordinamento non concede alternative alla rigida considerazione della misura del reddito, tuttavia una interpretazione più attenta, per esempio, alla effettiva utilizzabilità e affidamento del patrimonio familiare, appare più conforme ai principi costituzionalmente sanciti sulla difesa del non abbiente. Se l’interpretazione strettamente letterale della normativa nel nostro ordinamento non concede alternative alla rigida considerazione della misura del reddito, tuttavia una interpretazione più attenta, per esempio, alla effettiva utilizzabilità e affidamento del patrimonio familiare, appare più conforme ai principi costituzionalmente sanciti sulla difesa del non abbiente.
E’ auspicabile un intervento del legislatore che possa conferire alla materia del gratuito patrocinio un maggior grado di equità nell’esame della situazione prospettata dal richiedente in rapporto alla sua reale potenzialità economica”.
Così scrivevo nel commento alla sentenza
SANTAMBROGIO contro Italia del 21 settembre 2004,della Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo di Strasburgo che ebbe a chiarire che “l
’ammissione al gratuito patrocinio può essere soggetta a varie restrizioni da parte del legislatore nazionale non essendovi violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti Umani, allorquando la difesa è stata garantita alla parte per il tramite di un avvocato il cui compenso è stato onorato dai membri della sua famiglia” (l’articolo “A margine della sentenza…..” si trova nella biblioteca del sito
www.anvag.it).
Sono ancora più convinto che, per esempio nella materia civile, l’attività che il legislatore ha chiesto agli Ordini forensi non è quella che si limita, come sembrano fare numerosi di essi se non la maggioranza, ad esaminare l’autodichiarazione circa la entità del reddito e ritenere in genere fondate le ragioni a base della richiesta.
E intanto la Legge 4 agosto 2006 n.248 ha stabilito che lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ………..e’ ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008!
b) la seconda considerazione che scaturisce dalla notizia data dalla stampa sulla decisione dei difensori di imputati nel processo di Rignano è in buona sostanza una nuova esortazione al legislatore.
E’ assolutamente necessaria la introduzione nella legislazione in materia di gratuito patrocinio della c.d. difesa parziale del non abbiente le cui condizioni economiche lo pongono in uno stato intermedio tra il benestante e colui che ha diritto alla difesa totale (attualmente con reddito imponibile pari a euro 9723,84).
Va cioè fissata la misura in percentuale (eventualmente con riferimento al probabile costo del processo) di partecipazione alle spese processuali.
Tale urgente disposizione, già in vigore in altri paesi europei, avrebbe l’effetto immediato di permettere una difesa più efficace ed attrezzata nelle ipotesi analoghe a quelle di cui ora ci occupiamo ed anche di far “avvertire” con maggior responsabilità all’interessato il peso della vertenza giudiziaria.
Nella materia civile la difesa parziale avrebbe anche l’effetto di far riflettere sui costi della giustizia per una lite che è nata o sta per nascere, proprio a quella fascia di persone che “avvertono” di essere povere perché desiderano beni che, seppur bombardati da offerte sui “media”, in realtà non potrebbero permettersi.
La partecipazione diretta (seppur parziale) alle spese del processo produrrebbe una maggior coscienza dei costi e degli adempimenti necessari e spesso complessi per giungere al verdetto (così nell’articolo del sottoscritto “La povertà in cifre” del luglio 2005 che si trova nella rubrica biblioteca del sito cit.).
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Avv.Nicola Ianniello
presidente dell’A.N.V.A.G. – 01/08
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