Poche parole per introdurre la sentenza che si allega e che riveste un importante ruolo sotto plurimi profili.
Non si può, infatti, circoscrivere la portata e l’effettività della stessa, solamente soffermandosi sul tema degli stupefacenti, o per meglio dire, sull’istituto e sul reato di induzione o di proselitismo all’uso di stupefacenti, strictu sensu, argomenti peraltro, gia di per sé tutt’altro che marginali.
Fermarsi, però, al citato dato ermeneutico, significherebbe fornire una visione del tutto monocola del problema che il processo in questione e la sentenza pronunziata dal Tribunale Monocratico di Rovereto hanno, in realtà affrontato e risolto.
L’aspetto che balza all’evidenza come rilevante e decisivo è particolarmente ricco e di grande respiro, attenendo alla definizione degli spazi di fatto e diritto entro i quali si configura e perfeziona l’esercizio della libertà di pensiero del singolo o della collettività.
La tematica degli stupefacenti e l’annoso conflitto/confronto sugli effetti (negativi o positivi) della cannabis vanno considerati solo interinali strumenti di detonazione della necessità di sancire, sempre e comunque, la reale ampiezza del diritto alla libertà di pensiero, espressione e comunicazione.
Sciolto, infatti, tale nodo preliminare, appare evidente come si possa identificare il crinale, lo spartiacque, fra la condotta illecita, integrante la violazione dell’art. 82 dpr 309/90 ed il comportamento che, invece, rientri nei parametri di liceità normativa.
In maniera estremamente corretta (si potrebbe dire, utilizzando un termine ultroneo al diritto, “laica”) il Tribunale esula da considerazioni di natura strettamente etiche o, più semplicemente, morali.
Il giudicante, in sentenza, non indulge, infatti, in moralismi di maniera, rifiutando con grande rigore e nettezza di scendere su di un piano valutativo, che risulti differente da quello strettamente giuridico e prendendo senza deroghe, come cardine basilare, da cui muovere il proprio articolato ragionamento, l’art. 21 della Costituzione, che è il paradigma ermeneutico per qualsiasi considerazione sul tema.
La sentenza, quindi, con puntualità, tratteggia e definisce il rapporto che intercorre fra l’art. 82 dpr 309/90 ed il citato art. 21 Cost., per poter pervenire all’identificazione dell’effettiva condotta che assume rilievo penalistico.
Significativo è, infatti, il passaggio nel quale si sostiene che “L’unica interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni (peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità) è nel senso che assumono penale rilevanza tutte quelle manifestazioni (verbali, scritte, comportamentali) che appaiono oggettivamente dirette a fornire consigli o indicazioni sull’uso o a convincere altri o ancora a far si che il destinatario della comunicazione sia portato ad accettare come valore positivo ed a praticare l’utilizzo di stupefacenti; una lettura più ampia si risolverebbe nel ritenere illecita in radice qualsiasi manifestazione di pensiero circa la non dannosità (o la limitata dannosità) dell’uso, anche come mera affermazione di principio,e finirebbe con il confliggere irrimediabilmente con il canone dettato dall’art. 21 della Costituzione”.
Del tutto condivisibile appare, inoltre, il giudizio di irrilevanza della condivisibilità o meno dell’opinione che il singolo partecipe al forum manifesti in tale contesto (con riferimento alle tematiche concernenti l’uso di stupefacenti o la coltivazione di piante destinate alla produzione a fini personali di tale sostanza).
Appare, così evidente, la salvaguardia dell’autonomia del giudizio strettamente giuridico, rispetto a quello puramente etico, nel momento in cui si considera una posizione interpretativa od un’opinione che si soffermi (ed affermi) sulla non nocività dell’assunzione di specifiche sostanze stupefacenti, quale può essere ad esempio la cannabis.
E’ gioco forza rimarcare, poi, un diritto del singolo che può e deve essere assimilato allo specifico diritto di cronaca, proprio del giornalista, laddove sia percebile la sussistenza del parametro dell’utilità sociale alla diffusione della opinione.
E’, inoltre, evidente che anche la forma, con la quale la posizione personale del singolo si esprime, assume una valenza significativa ed importante, dovendosi ritenere anche in questo ambito – seppur implicitamente e de relato – operativo l’istituto della continenza del fatto narrato o rappresentato.
Esemplificativamente non è revocabile in dubbio che, nella fattispecie, concreta, i messaggi contenuti nel forum incriminato fossero improntati alla volontà di dare corso ad un confronto fra posizioni, spesso tra loro differenti, in ordine alla coltivazione ed all’uso terapeutico e non della cannabis.
Il confronto ideologico, che veniva svolto dagli utenti sotto l’egida di un moderatore, previo accesso in zone del sito che presupponevano una registrazione, una volta letta un finestra popup contenente avvertenze di carattere giuridico, si sosteneva, comunque, anche sulla base di cognizioni e considerazioni di carattere scientifico, che miravano a non banalizzare la trattazione delle tematiche in oggetto.
D’altronde la stessa sentenza individua la sussistenza del carattere di offensività della fattispecie penale di cui all’art. 82 dpr 309/90, solo quando si percepisca dalla condotta incriminata un’oggettiva connotazione dell’uso di suggerimenti, o di consigli che concernano sia la coltivazione che l’assunzione, “indicazioni e quant’altro denoti che la condotta è posta in essere per determinare o convincere altre persone, ancorché tale finalità non venga in concreto a realizzarsi”.
Rapportando il ragionamento al caso concreto, va osservato che non è stata, quindi, ravvisata alcuna forma di immotivata o smodata esaltazione di condotte illecite, come, invece, avvenuto in altre situazioni, risolte con decisioni del tutto opposte a quella in commento.
Quelli sin qui sottolineati appaiono, dunque, i limiti oggettivi all’estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III civ., con la sentenza 17 Luglio 2007, n. 15887 (rv. 598667) , M.F. c. RCS Editori S.p.A., in Mass. Giur. It., 2007 ha, addirittura, operato – a ritroso – un collegamento fra le due norme testè richiamate con il testo della Costituzione europea, la quale, con una formula più vasta, prevede sotto il valore universale della libertà, all’art. 2, 71, la libertà di espressione e di informazione.
Si legge testualmente, infatti, che la libertà di espressione costituisce una formula “da interpretarsi secondo l’Addendum 22 al documento CIG 87/04 (agosto 2004), in conformità dell’art. 10 della CEDU, che prevede, al comma secondo, limiti di ordine pubblico o di interessi fondamentali della persona, quali la salute, la reputazione o diritti fondamentali (come la dignità, la presunzione di innocenza, etc.) anche tenendo presente che le Corti europee di Giustizia di Lussemburgo (sentenza 8 luglio 1999 in causa 150/98) e di Strasburgo (sentenza 21 gennaio 1999, *******) considerano la libertà di informazione come un patrimonio comune delle tradizioni costituzionali degli Stati dell’Unione e del Consiglio d’Europa”.
La sentenza del Tribunale di Rovereto si pone, dunque, come naturale continuità dell’unico importante precedente in materia, costituito dalla nota e datata sentenza della Sez. VI, 5 Marzo 2001, n. 16041, ***** e ***** e altri, Riv. Pen., 2001, 637.
In tale occasione, il giudice di legittimità ha precisato che “Non costituisce condotta idonea ad integrare il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 (istigazione all’uso di sostanze stupefacenti) quella di chi, mediante volantinaggio, propagandi la "non nocività" di sostanze quali, nella specie, "hashish e marijuana" con ciò implicitamente contestando l’inclusione, posta dal legislatore, di queste ultime sostanze fra quelle stupefacenti; infatti la mera critica della legislazione vigente e la diffusione di una sensibilità culturale volta alla "deletio legis" non integrano una forma di istigazione penalmente rilevante, ma costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero”.
Rimini, lì 10 Gennaio 2008
*******************
** ** **
SENT. N. 300/07
R.G. 73/06
R.G.N.R. 1868/05
Sentenza in data
11 ottobre 2007
depositata in
Cancelleria il
29 nov. 2007
TRIBUNALE DI ROVERETO
in composizione monocratica
_______________
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice*********************o all’udienza di data 11 ottobre 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di
F.M., difeso dall’Avv. ******************* di Rimini,
Libero – assente
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall’art. 82 D.P.R. 309/90, perché creava e gestiva in prima persona il dominio internet “semini.it” e il sito internet www.semini.it, con i quali, fingendo finalità di collezionismo, pubblicizzava, inrealtà e vendeva semi di cannabis indica di vari tipi e qualità, altresì creava e gestiva in prima persona il dominio “mariuana.it” e il sito www.mariuana.it con i quali diffondeva consigli su come utilizzare i semi di cannabis indica per la coltivazione di piante di mariuana e hashish peraltro inneggiando all’uso di tali sostanze stupefacenti; inoltre creava e gestiva in prima persona il sito http://shop.mariuana.it con il quale pubblicizzava e vendeva sofisticate attrezzature per la coltivazione di piante di cannabis indica, infine creava e gestiva in prima persona il forum di discussione attivo all’interno del sito www.mariuana.it attraverso il quale numerosi utenti collegati in rete da tutta Italia si scambiavano consigli, immagini ed esperienze relative alle loro coltivazioni di piante di cannabis indica; in tale modo ponendo in essere un’attività pubblica di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, nonché di fornitura di semi, attrezzature utili alla loro coltivazione, in tal modo inducendo all’uso illecito di mariuana e hashish gli utenti dei menzionati siti internet e gli acquirenti dei prodotti da lui commercializzati.
Fatto commesso in riva del Garda sino all’agosto 2005.
Con l’intervento del Pubblico Ministero dott. F. Biasi e del difensore di fiducia avv.to ******************* del Foro di Rimini.
Il Pubblico Ministero chiede: condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ed €.2.000 di multa, ridotta ad anni uno di reclusione ed €.1.500 di multa ridotta per le attenuanti generiche.
Il difensore chiede: l’assoluzione dell’imputato con la formula che il giudice riterrà di giustizia.
FATTO E DIRITTO
Tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto compariva innanzi a questo giudice F.M.; dato ingresso all’istruttoria dibattimentale venivano prodotti documenti ed escussi i testi Ag.ti Polstato Monscalco e **********, *********************** e ********. All’esito il P.M. e la difesa concludevano come da pv d’udienza.
A F.M. viene contestato:
di aver creato e gestito i domini internet Semini.it e *********** ed i relativi siti attraverso i quali vendeva semi di cannabis indica e diffondeva consigli su come utilizzarli per la coltivazione, inneggiando al relativo uso;
di aver creato il sito shop.mariuana.it attraverso cui pubblicizzava e vendeva attrezzature per la coltivazione di piante di cannabis;
di aver creato e gestito il forum di discussione all’interno del sito mariuana.it attraverso cui gli utenti si scambiavano consigli, immagini ed esperienze relative alla coltivazione.
Attraverso tali condotte, sempre secondo l’accusa, il F. avrebbe posto in essere un’attività di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, inducendo all’uso di mariuana ed hashish gli utenti dei siti e gli acquirenti dei prodotti commercializzati. La fattispecie che si assume violata è quindi quella di cui all’art. 82 DPR 309/1990 che sanziona chi pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo o ancora induce altri all’uso medesimo.
La presente vicenda processuale ha avuto la sua origine da una più ampia indagine (avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V.) generata da una segnalazione relativa ai siti Semini.it e Mariuana.it. In merito alle attività di indagine sono stati sentiti, nel corso del dibattimento, gli operanti ********************************* ed Isp. ********** (pp.vv. 25/5/2006 pgg. 23/68 e 28/6/2007 pg. 4/10) i quali hanno riferito che:
● nel sito Semini.it. riconducibile all’imputato, erano illustrati e posti in vendita vari tipi di semi di cannabis indica, senza indicazioni o consigli per la relativa coltivazione;
● nel sito Mariuana.it., parimenti riconducibile all’imputato, oltre all’illustrazione delle proprietà della cannabis ed alle indicazioni dei contributi scientifici e giuridici connessi erano posti in vendita numerosi oggetti, tra cui strumenti per la coltivazione, termometri, materiale per a realizzazione di serre e gadgets sempre riconducibili alla materia;
● nello stesso sito era attivo un forum nel cui ambito, previa registrazione, i vari interlocutori si cambiavano idee ed opinioni anche sull’uso di sostanze derivate dalla cannabis;
● l’attività del Forum era regolata da moderatori, tra i quali a volte lo stesso F.;
● attraverso appositi link era possibile passare dal sito Semini al sito Mariuana.
Sulla struttura del sito *********** ha riferito il teste Martinuz, il quale ha dichiarato che:
● mentre l’accesso al sito era libero, l’accesso al forum era possibile solo previa registrazione;
● l’home page del sito aveva un contenuto solo informativo e conteneva estratti di riviste ed articoli in materia di derivati della cannabis;
● il forum era diviso in sezioni in ciascuna delle quali era possibile, previa registrazione, intervenire e manifestare le proprie opinioni;
● l’intervento del moderatore sulla singola sezione non era di tipo preventivo ma solo successivo.
Si tratta, a questo punto, di verificare se attraverso le attività riconducibili ai siti internet sopa indicati venissero svolte attività illecite.
Partendo dall’analisi del sito Semini.it, risulta acclarato che in esso venivano posti in vendita semi di cannabis, oltre ad altri oggetti (termometri, prodotti generici ecc.); la vendita dei semi, come noto, non è in alcun modo sanzionata dalla legge che, viceversa, prevede come ipotesi di reato la coltivazione delle piante, sempre che (come affermato dalla più recente giurisprudenza) non si tratti di mera coltivazione domestica ad uso strettamente personale. L’attività di tal sito, come dichiarato dagli stessi operanti, era peraltro limitata alla semplice esposizione ed illustrazione dei semi e delle relative proprietà (con i relativi costi) e non venivano in quella sede forniti consigli o indicazioni per la successiva coltivazione.
Nel sito Mariuana.it, invece, venivano illustrati nella home page tematiche di carattere generale attinenti i derivati della cannabis; si trovavano pubblicati articoli, sia di carattere scientifico che sociologico, nei quali erano fornite informazioni sul tipo di sostanza, sulla riconosciuta o meno dannosità per la salute, sulla affermata differenza tra la stessa le droghe cd. “pesanti”, sulle proprietà terapeutiche di tipo analgesico, ecc. Nello stesso sito si trovava un forum di discussione, aperto ad utenti registrati, nel quale ciascuno dei partecipanti esponeva le proprie opinioni in merito alla tematica dell’uso di mariuana o hashish; ciascuna delle sezioni era seguita da un moderatore che, di volta in volta, interveniva anche attraverso la rimozione di messaggi.
Ciò posto in fatto, la norma di cui all’art. 82 DPR 309/90 sanziona le condotte di istigazione all’uso, di proselitismo o di induzione all’uso medesimo. L’unica interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni (peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità) è nel senso che assumono penale rilevanza tutte quelle manifestazioni (verbali, scritte, comportamentali) che appaiono oggettivamente dirette a fornire consigli o indicazioni sull’uso o a convincere altri o ancora a far si che il destinatario della comunicazione sia portato ad accettare come valore positivo ed a praticare l’utilizzo di stupefacenti; una lettura più ampia si risolverebbe nel ritenere illecita in radice qualsiasi manifestazione di pensiero circa la non dannosità (o la limitata dannosità) dell’uso, anche come mera affermazione di principio,e finirebbe con il confliggere irrimediabilmente con il canone dettato dall’art. 21 della Costituzione. In una società improntata a principi di laicità quale è quella in cui viviamo risulterebbe difatti impensabile considerare penalmente illecita la semplice manifestazione di un convincimento, ancorché discutibile o non condivisibile, che per l’appunto può assumere tale carattere solo allorché si traduca nel promuovere l’uso di stupefacenti nel senso sopra evidenziato. In altri termini, a giudizio di chi scrive, il carattere di offensività della fattispecie penale di cui si tratta va rinvenuto nel fatto che le condotte descritte siano oggettivamente connotate dalla promozione dell’uso di suggerimenti, consigli (sia per la coltivazione che per l’assunzione) indicazioni e quant’altro denoti che la condotta è posta in essere per determinare o convincere altre persone, ancorché tale finalità non venga in concreto a realizzarsi.
Se questa è l’unica lettura possibile della norma incriminatrice, non può che ritenersi che l’attività del sito Semini.it non sia stata connotata nel senso sopra indicato. E’ difatti accertato che nessun tipo di indicazione veniva in quella sede fornito per la coltivazione di piante né, tanto meno, per la successiva preparazione del prodotto stupefacente ricavabile, né veniva svolta attività di promozione della successiva coltivazione; la conclusione può apparire paradossale, essendo del tutto ragionevole ritenere che l’acquisto di semi di cannabis sia diretto alla successiva coltivazione di piante, ma l’ordinamento non attribuisce carattere di penale rilevanza alla vendita (e rispettivamente all’acquisto) di semi per cui, sino a che l’operatore si limiti meramente a porli in vendita, illustrandone le caratteristiche ma senza fornire indicazioni di dettaglio sulla coltivazione, si è in presenza di un’attività del tutto lecita.
La parte generale (home page) del sito Mariuana.it, come detto, era caratterizzata da un contenuto informativo in cui venivano, in sostanza, pubblicati interventi e contributi improntati alla cultura del c.d. antiproibizionismo; per quanto sopra rilevato è del tutto palese che tale tipo di attività, così caratterizzata, è del tutto estranea all’ambito di operatività della fattispecie penale ma resta contenuta nell’ambito della libera manifestazione del pensiero che a ciascuno va doverosamente riconosciuta. La scelta culturale ed ideologica dell’antiproibizionismo (che ciascuno è libero di condividere, contestare od avversare) resta un fatto del tutto estraneo all’ambito di operatività del diritto penale ma resta circoscritta al campo delle opzioni etiche, morali e politiche; di conseguenza il mero fatto di illustrare le ragioni poste a fondamento di tale scelta e di dibatterne non può essere considerato penalmente rilevante.
Nell’ambito del sito Mariuana.it, come detto, era altresì operante un forum di discussione articolato su sezioni nel quale chiunque, dopo essersi registrato, poteva intervenire, esprimere le proprie idee e talvolta anche condividere, con altri utenti, impressioni ed esperienze relative all’uso personale di derivati della cannabis. Si tratta, quindi, di uno spazio aperto al dibattito ed alle opinioni ed esperienze personali (come è nella generalità dei forum), in cui ciascuno poteva intervenire ed illustrare il proprio punto di vista, ma in nessun modo è emerso che attraverso tale spazio venissero forniti consigli, indicazioni, suggerimenti o svolta attività di promozione dell’uso di terzi da parte dell’imputato o di soggetti allo stesso riconducibili. Se così è (e le risultanze dibattimentali non consentono altre conclusioni) deve anche in questo caso ritenersi che si resta nell’ambito di attività di manifestazione del pensiero (condivisibili o meno) non sussumibili tra le condotte di istigazione, induzione o proselitismo caratterizzanti la fattispecie di cui all’art. 82 DPR 309/90.
L’accertamento dibattimentale, in conclusione, ha dimostrato che l’imputato era referente di un sito (*********) attraverso cui venivano commercializzati semi di cannabis senza indicazioni sulla successiva coltivazione, attività di per sé lecita; ha inoltre evidenziato che il sito Mariuana.it aveva un contenuto di carattere informativo in cui trovavano espressione scelte ed opzioni culturali proprie del movimento antiproibizionistico, attività che, non essendosi tradotta in promozione all’uso di derivati della cannabis, non può ritenersi illecita. Nel forum di discussione, infine, venivano ospitate le opinioni in materia da parte degli utenti, anch’esse limitate all’ambito dell’espressione del pensiero di per sé non riconducibile alle condotte sanzionate dall’art. 82 DPR 309/90. Esulando il carattere di illiceità penale, l’imputato va mandato assolto per insussistenza del fatto.
P.Q.M-
Visto l’art. 530 c.p.p.
Assolve F.M. dall’imputazione ascrittagli perchè il fatto non sussiste.
Restituzione di quanto in sequestro.
Motivi in giorni 60.
Rovereto, 11/10/2007.
Il Giudice
Dr. Ettodi Di *****
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento