Cancellazione non preannunciata di volo – prova liberatoria e prevedibilità della causa – responsabilità civile del vettore aereo – sussiste. Danno esistenziale subito dal passeggero – prova presuntiva – cumulo con la compensazione pecuniaria – ammissibilità (Reg. CE n.261/2004 artt.5, 7 e 12)
La frequente ricorrenza di cause di continui disservizi da parte di vettore aereo nel trasporto di passeggeri le rende prevedibili; tale prevedibilità è rilevante rispetto alla prova liberatoria che il vettore aereo è tenuto a fornire per non esser tenuto a pagare la compensazione pecuniaria per la cancellazione non tempestivamente preannunciata del volo.
Il danno esistenziale da stress fisico e morale per cancellazione del volo può esser dimostrato per presunzioni semplici ed è cumulabile con la compensazione pecuniaria (art.12 Reg. CE n.261/2004).
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La recentissima sentenza che si commenta ha affrontato un caso di non preannunciata cancellazione di volo da parte di una compagnia aerea.
Il Giudice siciliano ha riconosciuto la responsabilità civile del vettore aereo e lo ha rapidamente (a distanza di tre mesi dalla notifica dell’atto introduttivo) condannato al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dalla Carta dei Diritti del Passeggero (nella quale è trasfuso il contenuto del Regolamento CE n.261/2004) ed al risarcimento dell’ulteriore danno, per il conseguente stress causato al passeggero lasciato a terra.
La decisione costituisce un inedito precedente giurisprudenziale di merito per quanto riguarda la prevedibilità soggettiva delle cause della cancellazione del volo.
Com’è noto, il combinato disposto degli artt.5 e 7 del Regolamento CE n.261/2004 impone al vettore aereo di pagare al passeggero una compensazione pecuniaria per il caso di cancellazione del volo, in assenza di una preventiva informazione al riguardo, fornita con un congruo anticipo.
L’art.5 Reg. CE n.261/2004, tuttavia, esonera la compagnia dal pagamento della compensazione pecuniaria, ma soltanto “se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Dunque, nel sistema normativo vigente, il passeggero lasciato a terra deve soltanto fornire la prova della conclusione del contratto di trasporto aereo (mediante produzione del biglietto relativo e magari anche della carta d’imbarco) e – ove contestata – pure quella della mancata partenza del velivolo, mentre incombe esclusivamente sul vettore aereo l’onere della dimostrazione di aver preavvertito tempestivamente il passeggero della cancellazione del volo e soprattutto l’onere della rigorosa prova giustificativa di cui sopra, ai sensi dell’art.5 Reg. CE n.261/2004.
Il Regolamento comunitario vigente in materia sottolinea, in più punti, l’importanza della tutela effettiva e completa dei diritti del passeggero ed impone – conseguentemente – all’esegeta di vagliare con estremo rigore i contenuti dell’eventuale prova liberatoria fornita della compagnia aerea.
Tale rigore interpretativo dovrebbe indurre a considerare con attenzione anche la prevedibilità (o meno) della causa della cancellazione in relazione alla concreta situazione soggettiva del vettore aereo.
Nella fattispecie, il Giudice di Pace ha esaminato i comunicati stampa dell’ente pubblico E.N.A.C. (Ente nazionale per l’aviazione civile) prodotti dal passeggero, nonché “formale dichiarazione” di quest’ultimo comprovante l’avvenuta cancellazione del volo de quo, ed ha ritenuto tale dichiarazione “atto pubblico inoppugnabile”, considerando i primi (cioè i comunicati stampa) come concorrente fonte notoria delle “carenze strutturali ed organizzative e delle sofferenza finanziarie della convenuta società” (pag.3).
In ordine alla prova liberatoria, il decidente, non soltanto ha stigmatizzato l’inerzia processuale della compagnia aerea convenuta, ma ha affermato un importante principio esegetico sul rigore e l’ampiezza delle valutazioni istruttorie che devono precedere l’eventuale ammissione di tale eventuale prova giustificativa nel giudizio risarcitorio, incoato dal consumatore danneggiato dalla cancellazione del volo.
In particolare, la recente decisione in esame sancisce (pag. 4) la prevedibilità delle cause della cancellazione di un volo, in presenza della “frequente ricorrenza (…) di cause di continui disservizi” da parte del vettore aereo, ciò a prescindere “dalle note carenze strutturali ed organizzative e delle sofferenza finanziarie della convenuta società” (pag.3), che comunque confermano il panorama soggettivo di colpevole previsione (o almeno di prevedibilità) dell’eventus damni da parte della compagnia aerea.
Tale prevedibilità esclude e preclude l’eventuale ingresso in giudizio della rigorosa prova liberatoria prevista dall’art.7 del Reg. CE n.261/2004 a carico del vettore aereo.
Infine, giova evidenziare che la sentenza di Palermo risulta interessante sia perché ammette (pag. 4) la sussistenza del c.d. danno esistenziale subito dal passeggero “per l’inevitabile stress (…) connesso al disagio fisico e morale da egli sofferto e per l’ingiusta decurtazione di una intera giornata dal suo programma di vacanze”, sia perché considera provato tale danno mediante presunzioni semplici (id quod plerumque accidit), che perché ne ammette il cumulo con la compensazione pecuniaria, in applicazione del principio sotteso dall’art.12 del Reg. CE n.261/2004 (“Risarcimenti supplementari”).
La decisione in commento segna, pertanto, un ulteriore passo avanti nel cammino verso una tutela effettiva dei diritti del passeggero, quantomeno in sede di garanzie giurisdizionali collaterali all’opera di vigilanza degli enti pubblici preposti al controllo ed all’applicazione delle sanzioni amministrative.
Francesco Bianchini – avvocato civilista
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