Dal 1 gennaio 2008 saranno in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

Lazzini Sonia 07/02/08
Scarica PDF Stampa
Con il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4 dicembre 2007 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 5 dicembre scorso, sono state modificate, dal primo gennaio 2008 le soglie europee per gli appalti e, quindi, deve intendersi modificato anche l’articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006: da 137.000 euro a 133.000 euro per per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato IV; da 211.000 euro a 206.000 per gli appalti di servizi; da 5.278.000 euro a 5.150.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Parte II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I – CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
 
Capo I – (…)
 
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
 
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
 
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato IV;
 
b) 211.000 euro,
 
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell’allegato II B;
 
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)      133.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato IV;
 
b)       206.000 euro,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 5.150.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici
 
 
 
REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2007
che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo
alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare
l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,
sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre
1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità
europea, per le materie prime di sua competenza, degli
accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round
(1986-1994) (3) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli
appalti pubblici (di seguito «accordo»). L’accordo dovrebbe
essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che
raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati
nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle
amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere
al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo
scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti
pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere
allineate per garantire che corrispondano al controvalore
in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di
cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le
soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che
non sono coperte dall’accordo.
(4) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate
di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 16 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «422 000 EUR» è sostituito da
«412 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da
«5 150 000 EUR»;
2) l’articolo 61 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da
«412 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da
«412 000 EUR».
IT L 317/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.12.2007
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del
20.12.2006, pag. 107).
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2006/97/CE.
(3) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
 
 
 
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 7 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da
«133 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da
«206 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da
«5 150 000 EUR»;
2) l’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da
«5 150 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da
«206 000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «EUR 5 278 000» è sostituito da
«EUR 5 150 000»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo
«5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
5) l’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da
«133 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da
«206 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da
«206 000 EUR».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
IT 5.12.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317/35
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento