Con la sentenza n. 35766/2007, la Sezione Giurisdizionale Campania della Corte dei conti condanna amministratori e tecnici comunali coinvolti nella gestione di plurimi interventi di edilizia scolastica da realizzarsi in convenzione con società privata concessionaria, in quanto tale programma viene realizzato ingiustificatamente in misura parziale e con notevole ritardo comportando per l’ente comunale committente spese notevolmente superiori a quelle inizialmente stanziate.
I giudici contabili constatano come le omissioni e i ritardi maturatisi nella fase attuativa del programma amministrativo in esame siano stati frutto di una gestione scellerata da parte dei convenuti culminata nella conclusione di una transazione in merito all’esecuzione del lodo pronunciato a favore della ditta affidataria dei lavori che ha determinato un esborso rilevante a carico delle casse comunali (danno indiretto).
Preliminarmente, la Sezione rigetta l’eccezione di integrazione del contraddittorio sollevata dalla difesa di alcuni convenuti sottolineando come la vocatio in ius di soggetti intervenuti nelle fasi prodromiche del programma edilizio abbia da considerarsi comunque inutiliter data sia perchè estranea all’oggetto del giudizio che investe la sola fase esecutiva – poiché è in tale momento che si è perfezionato l’illecito contabile che rappresenta altresì condizione pregiudiziale del relativo giudizio – e, rammentando, come ormai la giurisprudenza contabile del tutto prevalente coerentemente ammetta la sussistenza del litisconsorzio necessario sia in primo che in secondo grado soltanto in talune specifiche ipotesi – nelle quali non rientra la presente – considerando autonome le posizioni di ciascun compartecipe, stante il principio della parziarietà della responsabilità amministrativo – contabile contenuto nell’art. 3, 1° comma, lett. a), D.L. 23.10.1996 n. 453, convertito in legge 20.12.1996 n. 639, che ha introdotto il comma 1 quater nell’art. 1 legge 20/1994.
Nel merito, viene censurata dal collegio la negligente condotta tenuta dai soggetti convenuti manifestatasi oltre che nella scelta di siti inidonei sotto il profilo amministrativo (p. es. per presenza di vincoli di inedificabilità ovvero per difetto di concessioni oggi permessi di costruzione, ecc.) anche nella mancata delocalizzazione delle predette aree e nella mancata modifica del rapporto convenzionale sui punti sfavorevoli all’Amministrazione.
Concludendo, il riscontrato difetto assoluto di vigilanza sui lavori parzialmente eseguiti nonché la grave apatia a rimuovere gli ostacoli burocratici per consentire lo svolgimento tempestivo degli interventi programmati viene ritenuto sufficiente dalla Sezione per considerare fondata la tesi accusatoria.
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