La funzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo è unicamente quella di precludere all’appaltatore contestazioni basate sull’asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, circostanze che possono avere ad unico riferimento l’offerta economica, non potendosi prendere in considerazione circostanze non influenti sull’offerta economica come strutturata a monte dalla stessa stazione appaltante e , successivamente, dalle imprese partecipanti. La funzione di istanza di partecipazione alla procedura (alla quale il citato art. 21_ 21 comma 1 del D.P.R. 445/00 con l’allegazione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore_ riconnette la necessità di garantire l’identità del sottoscrittore) in una procedura aperta, va riferita al complesso della documentazione amministrativa comprendente le dichiarazioni relative alla esclusione di cause di incapacità a contrarre, piuttosto che alla offerta economica o alla offerta tecnica.
Merita di essere riportato il seguente pensiero espresso dal Tar Puglia, Lecce nella sentenza numero 104 del 15 gennaio 2008:
< Risulta pertanto evidente che, una corretta interpretazione del bando secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, conduce alla logica conseguenza che il sopralluogo risultava richiesto in relazione alle modalità ed ai contenuti dell’offerta economica, risultando del tutto superfluo un adempimento non incidente su alcuna componente dell’offerta economica.
(…)
Pertanto, il combinato disposto delle norme di gara testè esaminate , unitamente ad una interpretazione del bando di gara secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, consente di condividere l’orientamento seguito dalla stazione appaltante nel ritenere sufficiente, ai fini suindicati, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo prodotta dalla “BETA” con riferimento ai Presidi ospedalieri, cioè alle sole strutture interessate concretamente dall’attività da espletarsi.
La ragionevolezza della indicata interpretazione è confermata ( se ve ne fosse bisogno) dal fatto che la ASL, nel fornire le precisazioni richieste dalla ricorrente in ordine alle modalità dell’attestazione, ha fatto riferimento ai responsabili dei sette distretti e non delle 105 strutture in questi ricompresi e la ricorrente ha presentato attestazioni di sopralluogo che si riferiscono letteralmente ai distretti e non alle singole strutture in questi ricomprese.>
In merito inoltre all’obbligo di autocertificazione, è bene sapere che:
< Lo stesso disciplinare di gara ha invece espressamente previsto la presentazione del documento di identità del dichiarante con riferimento alla documentazione di carattere generale, di carattere professionale e tecnica inserita nella busta B) contenente la documentazione di partecipazione.
La garanzia della provenienza della istanza dal soggetto che nella stessa figura come autore (assicurata dall’art.21 comma 1 del D.P.R. 445/00 con l’allegazione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) è stata riferita, quindi, dall’Amministrazione alla documentazione di carattere generale e non all’offerta economica ed all’offerta tecnica, che a stretto rigore concretano elementi a corredo dell’istanza di partecipazione e non l’istanza stessa in senso proprio.
Per quanto detto il Collegio ritiene che non possa accogliersi, la censura, subordinatamente proposta dalla ricorrente con i motivi aggiunti, avverso l’omessa specifica previsione da parte del disciplinare dell’obbligo della presentazione della copia del documento di identità a corredo dell’offerta economica.
La funzione di istanza di partecipazione alla procedura (alla quale il citato art. 21 riconnette la necessità di garantire l’identità del sottoscrittore) in una procedura aperta, quale è quella di specie, va riferita al complesso della documentazione amministrativa comprendente le dichiarazioni relative alla esclusione di cause di incapacità a contrarre, piuttosto che alla offerta economica o alla offerta tecnica.>
Si legga anche:
In caso di Ati orizzontale, tutte le imprese devono dichiarare di aver effettuato il sopralluogo con riguardo alla sede e ai locali di propria competenza,
tanto più se tale richiesta viene esplicitata nella documentazione di gara e se i luoghi dove prestare il servizio, sono più di uno: riconosciuto il risarcimento in forma specifica qualora la durata dell’appalto sia di anni 7 e la sua esecuzione abbia avuto inizio appena da qualche mese.
Il Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, con la sentenza numero 530 del 30 agosto 2006, in tema di obblighi delle partecipanti ad un’Ati orizzontale, ci insegna che:
<Ora, poiché come risulta esplicitato nella suddetta attestazione il sopralluogo ha la funzione, del resto di intuitiva comprensione, a garanzia per la P.A. della serietà dell’offerta, di assicurare che l’aggiudicatario prenda precisa conoscenza “della ubicazione, della natura, della composizione e delle condizioni che possono influire sulla corretta esecuzione dei servizi”, si deve necessariamente concludere nel senso che nel caso in cui, come nella specie, lo svolgimento del servizio nelle varie sedi sia distribuito orizzontalmente tra le partecipanti alla associazione di imprese, ciascuna di queste sia tenuta a produrre la suddetta attestazione con riguardo alla sede e ai locali di sua competenza: a nulla rilevando in contrario, per concludere, il fatto che la lettera di invito parli di attestazione al singolare, essendo questo un elemento interpretativo puramente grammaticale che non può non recedere a fronte della concreta esigenza della P.A. di garantirsi sulla completa conoscenza da parte dei partecipanti dei luoghi destinati allo svolgimento del servizio (del resto nulla avrebbe vietato che la sola capogruppo avesse cura di munirsi di un’unica attestazione concernente tutte e tre le residenze, assumendosi le relative responsabilità anche per conto delle consociate, ma così non è avvenuto).>
La suddetta sentenza merita di essere segnalata anche per la scelta dell’adito giudice amministrativo, relativamente al risarcimento in forma specifica, rispetto a quello per equivalente
Il giudice triestino infatti, sulla base della durata di anni sette dell’appalto e in considerazione del fatto che la sua esecuzione è stata cominciata solo da pochi mesi, ritiene corretto soddisfare il legittimo interesse della ricorrente vincitrice, riaffilando ad essa l’appalto
Si legge infatti nella parte conclusiva:
< In definitiva, dunque, esaurito negativamente l’esame delle doglianze contenute nel ricorso incidentale, il Tribunale conclude nel senso che la fondatezza del ricorso principale in precedenza accertata comporta l’accoglimento del medesimo; con la precisazione che il conseguente annullamento della aggiudicazione al raggruppamento di cui è capogruppo la controinteressata comporta altresì la riaggiudicazione dell’appalto e l’affidamento del servizio al raggruppamento ricorrente in via principale , secondo classificato, così come puntualmente richiesto nella via del risarcimento in forma specifica: tenendo conto che il servizio oggetto dell’appalto ha avuto inizio da pochi mesi ed è destinato a durare come da bando di gara, e cioè per sette anni>
A cura di *************
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 104 del 15 gennaio 2008 emessa dal Tar Puglia, Lecce
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Dec.: 104/08
Registro ********: 1482/2007
nelle persone dei Signori:
****************************
***************** Primo Ref.
************* Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1482/07 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LE ALFA RL, rappresentata e difesa dall’avv. ******************* ed elettivamente domiciliata in Lecce alla p.zza *******,72 presso lo studio dell’avv. ***************
Contro
AZIENDA SANITARIA TARANTO 1, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’******************** ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Zanardelli,7 presso lo studio dell’avv. ******************
BETA S.P.A, in persona dell’Amministratore ********, rappresentata e difesa dagli avv.ti ********************, ***************** e *************** ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Augusto Imperatore,16 presso lo studio dell’avv. **************
Per l’annullamento
Della deliberazione di D.G. n.1614 del 17.9.2007 con cui l’Azienda Sanitaria Taranto ha stabilito di aggiudicare in via provvisoria in favore dell’Impresa BETA S.P.A. l’appalto relativo alla fornitura del servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria piana e confezionata, vestiario al personale, materassi e cuscini, gestione del guardaroba, distribuzione di biancheria presso i presidi Ospedalieri e le Strutture territoriali della stessa ASL;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, di tutti i verbali di gara del 24.11.2006. del 1.2.2007 ,del 21.2.2007, del 28.2.2007, del 9.3.2007, del 21.3.2007, del 29.3.2007, del 12.4.2007, del 7.5.2007 e del 24.5.2007, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’odierna controinteressata dalla procedura in questione e in tutte le altre specificate in ricorso;
nonché per la reintegrazione in forma specifica
mercè ordine alla P.A. resistente di aggiudicare l’appalto de quo in favore della ricorrente e, in via subordinata,
per il risarcimento per equivalente
dei danni patiti dall’impresa ricorrente per la mancata aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Visto il ricorso ed i suoi allegati,
Visti gli atti di costituzione di:
AZIENDA SANITARIA TARANTO 1
BETA S.P.A
Visto il ricorso incidentale proposto da:
BETA S.P.A
Visti gli atti di causa;
visti i motivi aggiunti;
udito nella camera di Consiglio del 28 novembre 2007 il Giudice relatore dott.ssa ************* ed uditi altresì gli avv.ti ***********, ********, **************, *****
Considerato che il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art.5 punto 11 del paragrafo B) del disciplinare di gara e capitolato speciale.Violazione del principio di autolimitazione della P.A.Violazione dell’art.10 co.2 l.7.8.1990 n.241 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione.Manifesta illogicità e contraddittorietà.
- Violazione e falsa applicazione degli artt.38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445 Eccesso di potere per carenza istruttoria ed erronea presupposizione.
- Violazione e falsa applicazione dell’art.8 del disciplinare di gara e capitolato speciale.Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 d.legs. n.157/1995.Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione.Manifesta illogicità e contraddittorietà.
- Violazione e falsa applicazione del punto 11 del paragrafo B) del disciplinare di gara e capitolato speciale.Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445.Violazione dell’art.25 d. legs. N.157/1995.Eccesso di potere e contraddittorietà.Illegittimità derivata.
- Violazione dell’art.97 Cost. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.Violazione e falsa applicazione degli artt.21,38,47 e 77 bis ,D.P.R. 28.12.445.eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
La ricorrente sostiene che la ******à controinteressata doveva essere esclusa dalla procedura in questione per le seguenti ragioni:
-la Impresa “BETA” S.P.A. ha omesso di produrre l’attestato dell’avvenuto sopralluogo di cui all’allegato 9 pag.2 al disciplinare , relativamente a tutte le strutture territoriali relative ai sette distretti indicati nell’elenco riportato nella scheda “A” dell’allegato 2.
– All’offerta economica della controinteressata non risulta allegata la fotocopia di valido documento di riconoscimento del soggetto firmatario.
– La percentuale di ribasso offerta dalla controinteressata (22,38) risulta superiore di oltre un quinto alla media aritmetica (13,58) dei ribassi delle offerte ammesse ( 13,58 + 1/5 di 13,58= 16,30 < di 22,38); inoltre l’anomalia dell’offerta proposta dalla controinteressata emerge anche sotto ulteriore profilo in quanto, avendo la stessa , nell’offrire € 4,10 per la “giornata di degenza “ed € 11,20 per il “day hospital”, proposto un offerta eccessivamente sbilanciata fra le due voci, riversando i costi relativi alla degenza nella voce relativa al day hospital, insuscettibile di valutazione ai sensi dell’art.5 del disciplinare.
Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la illegittimità delle operazioni del seggio di gara nella parte in cui quest’ultima non ha proceduto ad escludere l’offerta della BETA , atteso il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art.5 lett.”B” ( documentazione di partecipazione) punto 11 del disciplinare di gara, richiedenti l’ ”Attestato di avvenuto sopralluogo”, in conformità all’allegato n° 9 .
L’allegato 9 , concernente il modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine alla presa visione dei luoghi, attiene alla dichiarazione “ di aver proceduto ad un’accurata visione di tutte le strutture, quali analiticamente elencate nell’allegato 2-scheda A- al disciplinare di gara e capitolato tecnico che dovranno essere servite e di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei relativi prezzi sulla cui base è quantificata l’offerta”; la dichiarazione avrebbe dovuto essere corredata dall’attestato relativo all’esecuzione del sopralluogo per ogni struttura.
L’allegato 2 indica quali strutture, presso le quali avrebbe dovuto essere erogato il servizio, n.3 Presidi Ospedalieri (1- Presidio Ospedaliero centrale, comprendente lo stabilimento Ospedaliero “SS ********** di Taranto, lo stabilimento Ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Taranto, lo Stabilimento Ospedaliero San Marco di Grottaglie; 2- Presidio Ospedaliero occidentale comprendente lo Stabilimento Ospedaliero di Castellaneta, lo Stabilimento Ospedaliero “********” di Massafra e stabilimento Ospedaliero “******* I” di Mottola; 3- Presidio ospedaliero Orientale comprendente lo Stabilimento Ospedaliero “***********” di Manduria, lo Stabilimento Ospedaliero “Valle d’*****” di Martina Franca) e n.7 distretti comprendenti n.105 strutture esistenti.
La controinteressata aggiudicataria ha depositato dichiarazione di avvenuto sopralluogo riguardante le strutture “*************-TA”, “******************” di Taranto, nonchè gli stabilimenti ospedalieri di Manduria”, **************”, Grottaglie”, *******, Castellaneta, ********.
Lamenta in particolare la ricorrente che la BETA ha omesso di produrre l’attestato del sopralluogo con riferimento a tutte le strutture territoriali relative ai sette Distretti suindicati.
A parer del Collegio l’assunto è infondato.
Invero, le disposizioni suindicate devono essere lette alla luce dell’oggetto dell’appalto e dell’effettivo servizio richiesto, atteso che , ove non si procedesse in tal senso, le stesse risulterebbero certamente gravose e sproporzionate rispetto alla prestazione richiesta.
Secondo le disposizioni di cui all’art.1 del disciplinare di gara, l’appalto ha ad oggetto ”la fornitura del servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria piana e confezionata, vestiario personale, materassi e cuscini, gestione del guardaroba, distribuzione di biancheria presso i PP.OO e le strutture territoriali dell’intero ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale “TA/1”; inoltre, l’art.5 riguardante l’offerta specifica che “ nell’offerta economica dovrà essere indicato, a pena di nullità, il prezzo richiesto per l’appalto, comprensivo di tutti i servizi di seguito specificati, espresso in cifre ed in lettere, distinto per giornata di degenza, per day hospital e per sterilizzazione, tenuto presente che il prezzo verrà attribuito esclusivamente all’importo della giornata di degenza”.
Risulta pertanto evidente che, una corretta interpretazione del bando secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, conduce alla logica conseguenza che il sopralluogo risultava richiesto in relazione alle modalità ed ai contenuti dell’offerta economica, risultando del tutto superfluo un adempimento non incidente su alcuna componente dell’offerta economica.
Inoltre, la Scheda B allegata al disciplinare di gara , riguardante gli elementi di riferimento dell’attività ospedaliera, suddivide la stessa in n. 397.241 giornate di degenza, n.32.163 day hospital, n.44.546 prestazioni dialisi, 21.776 interventi chirurgici riguardanti i presidi ospedalieri di Taranto ( Stabilimento ospedaliero “************* e “San G.Moscati”, Stabilimento ospedaliero di Castellaneta,, Stabilimento Ospedalierio “********” di Massafra, Stabilimento ospedaliero di ”******* I” di Mottola, Stabilimento ospedaliero “***********” di Manduria, Stabilimento ospedaliero “Valle D’*****” di Martina Franca “, Stabilimento Ospedaliero “S.Marco” di Grottaglie.)
Tale circostanza evidenzia come il servizio richiesto fosse quantitativamente indicato dalla stazione appaltante con riferimento alle suindicate attività, le quali si pongono come unico punto di riferimento e parametro economico dell’offerta .
Pertanto, il combinato disposto delle norme di gara testè esaminate , unitamente ad una interpretazione del bando di gara secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, consente di condividere l’orientamento seguito dalla stazione appaltante nel ritenere sufficiente, ai fini suindicati, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo prodotta dalla “BETA” con riferimento ai Presidi ospedalieri, cioè alle sole strutture interessate concretamente dall’attività da espletarsi.
La ragionevolezza della indicata interpretazione è confermata ( se ve ne fosse bisogno) dal fatto che la ASL, nel fornire le precisazioni richieste dalla ricorrente in ordine alle modalità dell’attestazione, ha fatto riferimento ai responsabili dei sette distretti e non delle 105 strutture in questi ricompresi e la ricorrente ha presentato attestazioni di sopralluogo che si riferiscono letteralmente ai distretti e non alle singole strutture in questi ricomprese.
D’altra parte, occorre tener presente che la funzione di tale dichiarazione è unicamente quella di precludere all’appaltatore contestazioni basate sull’asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione (cfr. Cass., sez. 1°, n. 4760 del 13.7.1983 e n. 11469 del 21.12.1996), circostanze che possono avere ad unico riferimento l’offerta economica, non potendosi prendere in considerazione circostanze non influenti sull’offerta economica come strutturata a monte dalla stessa stazione appaltante e , successivamente, dalle imprese partecipanti.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce che la BETA doveva essere esclusa dalla gara in questione non avendo allegato, all’offerta economica, la fotocopia del documento di identità del “soggetto firmatario”, con conseguente violazione delle norme che disciplinano la materia delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non coglie nel segno.
Secondo la ricorrente, sostanzialmente, tale onere deriva dal combinato disposto dell’art. 21 comma 1 D.P.R. 445/00 ( secondo cui l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art.38 commi 2 e 3- ossia sottoscrizione dell’interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscrizione con presentazione di copia fotostatica non autenticata di identità del sottoscrittore-) e dell’art.77 bis dello stesso regolamento ( secondo cui “le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’art.78”).
Deve tuttavia essere esaminata la lex specialis del procedimento al fine di verificare se tale formalità risultava tassativamente prescritta.
Nella fattispecie il disciplinare di gara prescrive che le offerte debbano contenere, in un unico plico, tre buste e precisamente :A- offerta economica, B- documentazione di partecipazione e C-offerta tecnica di gestione.
Con particolare riferimento all’offerta economica, l’art.5 del disciplinare di gara non prevede la necessità della produzione della fotocopia di identità del soggetto dichiarante , prevedendosi, anzi che “nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti, pena l’esclusione dalla gara, altri documenti” oltre quelli espressamente indicati.
La “BETA” , seguendo le suindicate prescrizioni, ha presentato l’offerta economica mediante la redazione della stessa conformemente allo schema di offerta allegato al disciplinare, redatto dalla stessa stazione appaltante, schema non comprendente alcun riferimento alla presentazione della copia del documento di identità del dichiarante .
Lo stesso disciplinare di gara ha invece espressamente previsto la presentazione del documento di identità del dichiarante con riferimento alla documentazione di carattere generale, di carattere professionale e tecnica inserita nella busta B) contenente la documentazione di partecipazione.
La garanzia della provenienza della istanza dal soggetto che nella stessa figura come autore (assicurata dall’art.21 comma 1 del D.P.R. 445/00 con l’allegazione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) è stata riferita, quindi, dall’Amministrazione alla documentazione di carattere generale e non all’offerta economica ed all’offerta tecnica, che a stretto rigore concretano elementi a corredo dell’istanza di partecipazione e non l’istanza stessa in senso proprio.
Per quanto detto il Collegio ritiene che non possa accogliersi, la censura, subordinatamente proposta dalla ricorrente con i motivi aggiunti, avverso l’omessa specifica previsione da parte del disciplinare dell’obbligo della presentazione della copia del documento di identità a corredo dell’offerta economica.
La funzione di istanza di partecipazione alla procedura (alla quale il citato art. 21 riconnette la necessità di garantire l’identità del sottoscrittore) in una procedura aperta, quale è quella di specie, va riferita al complesso della documentazione amministrativa comprendente le dichiarazioni relative alla esclusione di cause di incapacità a contrarre, piuttosto che alla offerta economica o alla offerta tecnica.
Del pari infondato è l’ultimo motivo di ricorso con il quale l’impresa ricorrente sostiene che l’offerta di “BETA” sia affetta da anomalia sia perché il prezzo indicato per l’esecuzione del servizio, relativamente alle giornate di degenza, supererebbe di oltre un quinto quello a base d’asta, sia perché il prezzo offerto per il “day hospital” sarebbe eccessivamente alto (anomalia per eccessivo rialzo) producendo uno squilibrio del prezzo totale offerto.
Con riferimento al primo aspetto, deve rilevarsi che la “BETA” ha offerto il prezzo di € 4,10 per ogni giornata di degenza ed € 11,20 per il day hospital, nonché, con riferimento ai servizi aggiuntivi, il prezzo di € 5,50 per il servizio di sterilizzazione della biancheria piana e confezionata sia essa di cotone o di tessuti tecnici , mentre la ditta ALFA ha offerto il prezzo di €5,03 sia per le giornate di degenza, sia per il day hospital, nonchè € 8,00 per la sterilizzazione di biancheria piana e confezionata di cotone ed € 13,00 per i tessuti tecnici.
Deve, altresì, precisarsi che l’importo presunto complessivo dell’appalto stabilito dalla stazione appaltante è pari ad € 6.300.000,00 per il triennio e , quindi ad € 2.100.000,00 su base annuale..
Il disciplinare di gara precisa all’art. 5 che “nell’offerta economica dovrà essere indicato, a pena di nullità della stessa, il prezzo richiesto per l’appalto, comprensivo di tutti i servizi di seguito specificati, espresso in cifra ed in lettera, distinto per giornata di degenza, per day hospital e per sterilizzazione, tenuto presente che il prezzo verrà attribuito esclusivamente all’importo della giornata di degenza”, nonché all’art.8 che la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.23 comma 1 lett. B) del d.Legs.157/95, attribuendo all’offerta economica(prezzo) punti 60/100, e p. 40 per le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, secondo la seguente formula : 60 x prezzo più basso/ prezzo dell’offerta di riferimento
Fatte tali premesse, deve precisarsi che :
– la “BETA” , con riferimento ai servizi riguardanti le giornate di degenza e day hospital, ha offerto un prezzo di €1.988.913 ,70 , di cui 1.628.668,10 per giornate di degenza( 4,10 x 397.241 giornate di degenza come stabilite dalla stazione appaltante) ed €360.225,60 per day hospital( 11,20 x 32.163 giornate di day hospital come stabilite dalla stazione appaltante);
la soc. “ALFA” ha invece offerto , per i medesimi servizi,un prezzo di € 2.159.902,12 , di cui 1.988.122,23 per le giornate di degenza( 5.03 x 397.241) ed € 161.779,89 per il day hospital ( 5.03 x 32.163):
A seguito di tali conteggi matematici emerge ictu oculi che l’offerta della “ALFA” risulta superiore al prezzo indicativo posto a base dell’appalto e stimato in € 2.100.000,00 su basi annue.
Tale circostanza impedisce che l’offerta delle ALFA possa essere posta a base di calcolo per l’applicazione dell’art.25, primo e terzo comma del d.legs. 157/95, il quale nel prevedere al primo comma che “Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute” ed al terzo comma che “Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento”, presuppone che tutte le offerte poste a base del calcolo di cui al 3° comma siano in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara”.
Peraltro, si deve considerare che alla gara sono state ammesse solo due offerte e che la componente economica è per una in rialzo, per l’altra in ribasso.
Tali considerazioni consentono al Collegio di respingere l’ulteriore censura espressa dalla ricorrente con riferimento alla presunta anomalia dell’offerta della “BETA” per eccessivo rialzo dell’offerta economica relativa al prezzo del day hospital (11,20) rispetto a quello per le giornate di degenza (4,10), non risultando “anomala” l’offerta della aggiudicataria ai sensi dell’art. 25 D.legs. 157/95 per l’impossibilità della valutazione della media aritmetica dei ribassi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
La reiezione del ricorso principale rende inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
Respinge il ricorso indicato in epigrafe e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2007
Dott. ***************** – Presidente
Dott.ssa ************* – Estensore
Pubblicata il 15 gennaio 2008
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