Matranga Alfredo (a cura di) E’ illegittimo il c.d. avviso bonario non essendo questo previsto da nessuna norma del Codice della Strada.

sentenza 28/02/08
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E’ questo il principio con cui la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento n. 12834/07 ha ritenuto illegittimo il c.d. avviso bonario.
In particolare, per la Cassazione tale illegittimità deriva dalla violazione, da parte della Giunta Comunale che ha deliberato l’introduzione di tale strumento, del principio della gerarchia delle fonti che –come noto- vieta ai Comuni la possibilità di derogare alle previsioni del C.d.S. introducendo una sorta di oblazione, in alcun modo prevista o autorizzata dal Legislatore.   
E ciò in quanto, a parere della Corte, l’art. 7 del C.d.S., richiamato a sostegno della propria decisione nella delibera con cui la Giunta ha introdotto tale avviso, intitolato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", non prevede alcun profilo sanzionatorio per tali violazioni, con la conseguenza che non sussiste, in forza dello stesso art. 7 C.d.S., nessuna delega o autorizzazione in favore dei Comuni che consenta loro di prevedere una siffatta oblazione.
 
AVV. ****************  
 
Cassazione civile , sez. II, 31 maggio 2007, n. 12834

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA CIVILE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SETTIMJ    ********                         - Presidente   - 
Dott. PICCIALLI *****                            - Consigliere - 
Dott. ATRIPALDI *******                     - rel. Consigliere - 
Dott. CORRENTI   ********                         - Consigliere - 
Dott. ********   *****                            - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
          D.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA N. 45,
presso lo studio dell'avvocato **************, rappresentata e difesa
dall'avvocato ****************, (Avviso postale VIA ROMA N. 11 -
70051 BARLETTA -), giusta procura speciale in calce al ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
COMUNE DI BARLETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell'Avvocato***************O, che lo rappresenta e difende
giusta mandato in calce al ricorso notificato;
                                                       - resistente -
avverso la sentenza n. 524/05 del Giudice di pace di BARLETTA del
2/11/05, depositata il 12/11/05;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
23/02/07 dal Consigliere Dott. *****************;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore **************
***** DESTRO che ha concluso per il rinvio della trattazione del
ricorso alla pubblica udienza.
                
   Fatto
 
D.M. ha impugnato, nei confronti del Comune di Barletta, con ricorso notificato il 17.1.06, la sentenza del Giudice di Pace, depositata il 12.11.05, che le aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 157 C.d.S., comma 6 – 8 per "sosta del veicolo in zona di pagamento senza l’esposizione della ricevuta".
Lamenta: 1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa "l’avvenuta conoscenza della contestazione da parte del proprietario dell’infrazione", dato che, con Delib. n. 28 del 2004, il Comune di Barletta aveva stabilito, che, in caso di omessa esposizione della ricevuta di pagamento, prima dell’applicazione della prescritta sanzione amministrativa, fosse consentito al trasgressore l’estinzione della violazione col pagamento di Euro 6,00 entro 5 giorni dal rilascio del preavviso, nella specie apposto sul parabrezza, e ritenuto "di per sè sufficiente ad integrare la sua avvenuta conoscenza" della contestazione; 2) la violazione della Delib. comunale n. 28 del 2004, che prescrive "opportune modalità che permettano all’utente di sanare la propria situazione", dato che l’apposizione di un avviso sul parabrezza non poteva considerarsi equipollente di una notificazione; nonchè la violazione dell’art. 3 Cost., attesa l’evidente discriminazione fra cittadino fortunato, cui viene fatta la contestazione immediata e sfortunato, non presente sul posto.
Il Comune non resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U..
 
Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato per l’assorbente ragione che il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione anche nel momento applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme del D.Lgs. n. 285 del 1992, aventi forza di legge; e che, quindi, secondo il principio gerarchico delle fondi, non possono certo essere derogate da delibere comunali che, come nella verificatasi ipotesi", stabiliscano una sorta di "oblazione", in alcun modo prevista o autorizzata dal legislatore; esulando del tutto dalla previsione dell’art. 7 C.d.S., richiamato nella menzionata delibera, il profilo sanzionatorio delle violazioni; e dovendosi perciò escludere che sussista in forza dello stesso qualsiasi delega o autorizzazione in tal senso a favore dei Comuni.
Il ricorso va pertanto rigettato.
L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.
 
P.Q.M
 
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007
 

sentenza

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