Avv. Alfredo Matranga (a cura di), sentenza GdP di Lecce del 22.10.07 n. 4285 in materia di multa elevata da ausiliari del traffico del Comune

sentenza 28/02/08
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Il GdP di Lecce con sentenza del 22.10.07  n. 4285  ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso una multa elevata da ausiliari del traffico del Comune di Lecce e relativa "alla sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto".
La sentenza conferma il principio già enunciato dalla Cassazione in merito al c.d. avviso bonario.

Ed infatti, con la sentenza in oggetto il Giudice di Pace ha statuito che "La sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisce autonoma fattispecie sanzionata dall’art. 7, comma 1, lett. f) del CdS (che sanziona la sosta effettuata senza titolo di pagamento nelle aree regolamentate)".
In particolare, per il GdP, nella specie, si è verificata soltanto la non conformità del corrispettivo pagato della sosta alle tariffe stabilite con deliberaizone della Giunta comunale.

Ha poi proseguito il GdP adito "Di tanto sembra aver preso atto la stessa amministrazione resistente introducendo l’istituto dell’avviso bonario per il pagamento della differenza tariffaria dovuta in relazione al prolungamento della sosta oltre la durata corrispondente al pagamento effettuato".
In altri termini, il Giudice di Pace di Lecce ha ritenuto non sanzionabile una condotta (quella della sosta in area regolamentata con titolo di
pagamento scaduto) non sanzionabile poiché non prevista da nessuna norma del Codice della Strada.
Avv. Alfredo Matranga

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