A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali: la stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni
Merita di essere segnalata la decisione numero 147 del 23 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato per due importanti insegnamenti in essa contenuti:
< il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.>
Inoltre, in tema di appalti pubblici di lavori, il Supremo Giudice Amministrativo ci insegna che:
< Anche in proposito deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Tar sulla base della dichiarazione contenuta nell’attestazione SOA circa il possesso di tale certificato di qualità e dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Nè la predetta conclusione può essere disattesa per il fatto che l’impresa interessata aveva prodotto in gara una specifica certificazione sulla qualità che poteva far sorgere qualche dubbio sull’effettiva portata della certificazione stessa, perché ogni dubbio in proposito doveva essere fugato dalla circostanza, prevista espressamente dal bando al punto10 lett.b), che il possesso del requisito di qualità doveva essere indicato nell’attestazione SOA, sicchè nella fattispecie l’amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare decisivo quanto dichiarato in quest’ultima attestazione.>
GIUSTO A TITOLO DI PRECISAZIONE, RIPORTIAMO IL NOSTRO COMMENTO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
La regolarità contributiva viene provata dall’Inail senza che l’amministrazione Committente possa disporre di autonomi poteri di accertamento e valutazione
Due sono le osservazioni importanti che possiamo dedurre dalla lettura della sentenza del Tar Puglia, Bari n. 2926 decisa il 19 luglio 2006
- Considerato quanto ai vizi dedotti col primo e secondo motivo di ricorso che legittimamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto provato il requisito della regolarità contributiva dell’impresa mandante ., a fronte di atti provenienti dall’I.N.A.I.L. che, da ultimo espressamente annullando e/o revocando originaria dichiarazione negativa di regolarità contributiva, hanno asseverato l’insussistenza di profili di irregolarità, non disponendo di autonomi poteri di accertamento e valutazione e dovendo quindi prendere soltanto atto di tali asseverazioni, espressive dei poteri pubblicistici riconosciuti all’Istituto assicuratore, e delle connesse valutazioni di stretta discrezionalità tecnica;
- Considerato, quanto ai vizi dedotti col terzo motivo, che l’attestazione SOA presentata dall’impresa mandante ,. esibita dalla stessa società ricorrente, reca espressa indicazione, senza distinzione alcuna, che “l’impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 01/04/2007 “ e rammentato al riguardo che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”;
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA N. 147/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7210 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7210/2006 del 23/08/2006 ,proposto dalla ALFA S.R.L. rappresentata e difesa: dall’************************** con domicilio eletto in Roma VIA CICERONE, 44 presso la sig.ra ***************
contro
il COMUNE DI BARI rappresentato e difeso dall’avv. ************ con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA N.79 presso l’avv. ****************;
l’I.N.A.I.L. rappresentato e difeso dalle avvocatesse ***************** EMILIA ****** con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso l’UFFICIO LEGALE DELL’INAIL
e nei confronti
della BETA S.N.C. ******************** rappresentata e difesa: dall’avv. ***************** con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE, 34 presso l’avv. ************
della A.T.I. – DELTA GIOVANNI S.R.L. rappresentata e difesa: dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE, 34 presso l’avv. ************;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA – BARI :Sezione I n.2926/2006 , resa tra le parti, concernente GARA PER LAVORI DI RISANAMENTO IMMOBILI E.R.P. ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI BARI, dell’I.N.A.I.L.,della BETA S.N.C. ******************** e della A.T.I. – DELTA GIOVANNI S.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 15 Giugno 2007, relatore il Cons. Caro ******************* uditi gli avvocati ********, ********* e ***********, rispettivamente in sostituzione degli avv.ti *****, ********* e **********;
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tar Puglia-Bari la ALFA s.r.l., la quale ha partecipato al pubblico incanto indetto il 21.10.2005 dal Comune di Bari per l’affidamento dei lavori di risanamento di immobili edilizia residenziale pubblica, ha impugnato i seguenti atti:
a) il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara all’ATI BETA s.n.c.- DELTA Giovanni s.r.l. , comunicato con nota prot. N. 1061173 Settore Appalti dell’1.4.2006, ricevuta il 19.5.06;
2) ogni altro atto comunque connesso, sia esso presupposto o conseguente, per quanto d’interesse, ivi incluso -ove occorra- la nota INAIL, sede di Bari, prot. N. 6443 del 20.3.06.concernente la regolarità contributiva della DELTA Giovanni s.r.l.
La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento di tutti i danni subiti dalla medesima mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente nella misura non inferiore al 10% del valore dell’appalto o di quell’ altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, anche secondo equità
Con motivi aggiunti notificati il 30 giugno-3 luglio 2006 sono stati chiesti la declaratoria di caducazione, inefficacia e/o nullità del contratto d’appalto stipulato tra il Comune di Bari e l’A.T.I. BETA S.n.c.- DELTA Giovanni S.r.l., nonchè l’annullamento della nota n. 151601 del 30 maggio 2006 relativa allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dalla società ricorrente.
Il Tar Puglia – Bari, sez.I , con sentenza in forma semplificata n. 2926/2006, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
“Considerato quanto ai vizi dedotti col primo e secondo motivo di ricorso che legittimamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto provato il requisito della regolarità contributiva dell’impresa mandante DELTA Giovanni S.r.l., a fronte di atti provenienti dall’I.N.A.I.L. che, da ultimo espressamente annullando e/o revocando originaria dichiarazione negativa di regolarità contributiva, hanno asseverato l’insussistenza di profili di irregolarità, non disponendo di autonomi poteri di accertamento e valutazione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 217, 218, 219 e 227) e dovendo quindi prendere soltanto atto di tali asseverazioni, espressive dei poteri pubblicistici riconosciuti all’Istituto assicuratore, e delle connesse valutazioni di stretta discrezionalità tecnica (su cui vedi T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 24 marzo 2005, n. 2477);
Considerato, quanto ai vizi dedotti col terzo motivo, che l’attestazione SOA presentata dall’impresa mandante DELTA Giovanni S.r.l.,. esibita dalla stessa società ricorrente, reca espressa indicazione, senza distinzione alcuna, che “l’impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 01/04/2007 rilasciata da DNV ITALIA S.r.l.”, e rammentato al riguardo che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”;
Considerato, in definitiva, che il ricorso deve essere rigettato siccome infondato;”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la ALFA s.r.l (ric. n. 7210/2006), asserendo che nella fattispecie l’aggiudicataria non poteva considerarsi in regola con gli obblighi contributivi (censura proposta sotto vari profili nei primi quattro motivi di gravame) e che non era in possesso della prescritta certificazione di qualità ( doglianza dedotta nel quinto motivo).
Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Comune di Bari, l’INAIL e l’ATI BETA s.n.c.- DELTA Giovanni s.r.l.
DIRITTO
L’appello è infondato.
I primi quattro motivi di gravame si fondano sull’assunto che l’aggiudicataria della gara in questione non fosse in regola con gli obblighi contributivi e che pertanto dovesse essere esclusa dalla gara stessa.
Deve tuttavia concordarsi con il Tar allorquando afferma che l’amministrazione non poteva che tener conto di quanto dichiarato dall’INAIL in ordine alla regolarità contributiva, unico soggetto abilitato ad attestare il rispetto degli obblighi contributivi nella materia di propria competenza.
Va infatti considerato che, a seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali.
La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni).
Conseguenza di quanto testè evidenziato è inoltre che il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.
Con il quinto motivo di gravame l’appellante lamenta il mancato possesso da parte dell’aggiudicataria del certificato di qualità.
Anche in proposito deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Tar sulla base della dichiarazione contenuta nell’attestazione SOA circa il possesso di tale certificato di qualità e dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Nè la predetta conclusione può essere disattesa per il fatto che l’impresa interessata aveva prodotto in gara una specifica certificazione sulla qualità che poteva far sorgere qualche dubbio sull’effettiva portata della certificazione stessa, perché ogni dubbio in proposito doveva essere fugato dalla circostanza, prevista espressamente dal bando al punto10 lett.b), che il possesso del requisito di qualità doveva essere indicato nell’attestazione SOA, sicchè nella fattispecie l’amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare decisivo quanto dichiarato in quest’ultima attestazione.
L’appello deve dunque essere respinto.
Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 Giugno 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. *****************
Cons. ****************
Cons. *****************************
Cons. Caro ***********************.
Cons. ************
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Caro ******************* f.to *****************
IL SEGRETARIO
f.to *********************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23 gennaio 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to ********************
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