Il ribasso medio percentuale (rispetto al prezziario di riferimento) pari a 62,24% per il prezzo delle complessive opere impiantistiche e al 21,45% per il prezzo delle complessive opere civili è di per sè indice di poca serietà dell’offerta;- lo stesso è a dirsi per i prezzi delle singole voci nell’ambito del prezzo offerto per le complessive opere impiantistiche, formulati, rispetto al prezziario di riferimento, con ribassi percentuali che vanno da un minimo di 56,21% a un massimo di 95,14%;- è quanto meno strano, con riguardo al prezzo delle complessive opere civili, che i prezzi di alcune categorie di lavoro, prevalentemente di opere di fondazione e strutturali, sono formulati con aumento o con lieve ribasso percentuale (rispetto al prezziario di riferimento), mentre i prezzi di alcune categorie di lavoro, prevalentemente opere di finitura e completamento, sono formulati con elevato ribasso percentuale (sempre rispetto al detto prezziario);
merita di essere segnalata la decisione numero 186 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato che conferma il giudizio di anomalia di un’offerta in un appalto di lavori
<Con riguardo al giudizio con cui l’offerta del Consorzio ricorrente è stata ritenuta non giustificata (espresso nel citato verbale n. 4/2001), la sezione rileva che:
– il ribasso medio percentuale (rispetto al prezziario di riferimento) pari a 62,24% per il prezzo delle complessive opere impiantistiche e al 21,45% per il prezzo delle complessive opere civili è di per sè indice di poca serietà dell’offerta;
– lo stesso è a dirsi per i prezzi delle singole voci nell’ambito del prezzo offerto per le complessive opere impiantistiche, formulati, rispetto al prezziario di riferimento, con ribassi percentuali che vanno da un minimo di 56,21% a un massimo di 95,14%;
– è quanto meno strano, con riguardo al prezzo delle complessive opere civili, che i prezzi di alcune categorie di lavoro, prevalentemente di opere di fondazione e strutturali, sono formulati con aumento o con lieve ribasso percentuale (rispetto al prezziario di riferimento), mentre i prezzi di alcune categorie di lavoro, prevalentemente opere di finitura e completamento, sono formulati con elevato ribasso percentuale (sempre rispetto al detto prezziario);
– numerose voci di prezzo della subcategoria “costo materiale” sono prive di alcuna giustificazione;
– diverse voci della subcategoria “costo materiale”, molto al di sotto del valore di mercato, erano accompagnate da preventivi di fornitori, i quali, non avendo la sottoscrizione originale del fornitore stesso, andavano considerate non giustificate siccome non oggetto di un valido impegno alla fornitura.
Tutti questi elementi, ad avviso della sezione, sono più che sufficienti per considerare il giudizio espresso dalla commissione aggiudicatrice, con il citato verbale n. 4/2001, esente da censure di illegittimità.>
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.186/08
Reg.Dec.
N. 3776 Reg.Ric.
ANNO 2002
Disp.vo 599/2007
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3776/02, proposto da:
CONSORZIO ALFA , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
BETA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. ************, ********************** e ************, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
per l’annullamento
del dispositivo del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, 27 marzo 2002, n. 2625 e della sentenza del medesimo Tribunale 8 maggio 2002, n. 4438;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;
visto il ricorso in appello incidentale dell’BETA s.p.a.;
viste le memorie prodotte dall’Università appellata;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007 il consigliere *************, e uditi l’avv. dello Stato *********** per l’Università appellata e l’avv. G. Romano Cesareo per l’BETA s.p.a.;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Il primo giudice, con il dispositivo e la sentenza suindicati, ha respinto il ricorso principale del Consorzio ALFA(d’ora in poi Consorzio) e dichiarato improcedibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale dell’BETA s.p.a..
Il Consorzio aveva impugnato i seguenti atti dell’Università degli studi Roma Tre:
a) il provvedimento in data 27 ottobre 2001, di aggiudicazione provvisoria in favore dell’BETA s.p.a. della gara, indetta dalla stessa Università, per l’affidamento dei lavori di ricostruzione dell’edificio ex istituto d’arte “********’Amico”, da adibire a nuova sede della Facoltà di scienza della formazione;
b) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e in particolare:
b.a) la relazione finale della procedura di valutazione delle offerte anomale, nella parte in cui si conferma l’anomalia dell’offerta della ricorrente;
b.b) i verbali relativi alla verifica dell’anomalia delle offerte della ricorrente e della controinteressata;
b.c) se e in quanto esistente, il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara.
Il Consorzio ha dapprima proposto ricorso in appello avverso il dispositivo, richiamando integralmente i motivi proposti in primo grado, e poi ha notificato i motivi di appello avverso la sentenza, ritenendone l’erroneità.
L’Università degli studi Roma Tre e l’BETA s.p.a. si sono costituite in giudizio, resistendo al ricorso in appello. La società ha presentato anche ricorso in appello incidentale, condizionato all’accoglimento dell’appello principale.
L’Università appellata ha prodotto due memorie illustrando ulteriormente le proprie difese.
2. La controversia per cui è causa consegue a una gara aperta, indetta dall’Università degli studi Roma Tre, con riguardo a un appalto di lavori pubblici per un importo a base d’asta di oltre 45 miliardi di lire.
Il Consorzio appellante aveva offerto un ribasso del 32,121% mentre l’BETA s.p.a. aveva offerto un ribasso del 31,25%. Fissata la soglia dell’anomalia nel 27,744%, entrambe le offerte venivano sottoposte a giudizio di anomalia. Ma l’offerta del Consorzio veniva ritenuta non congrua, così che la gara era aggiudicata all’BETA s.p.a. la quale aveva superato favorevolmente il giudizio di anomalia.
3. Il ricorso in appello principale è infondato.
Il Consorzio contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui si sono dichiarati inammissibili, per mancata impugnazione del bando e del disciplinare di gara, i primi tre motivi di ricorso, con cui si denunciava:
1) la previsione di una commissione aggiudicatrice, che non sarebbe stata possibile in una gara di asta pubblica;
2) che la verifica delle offerte anomale era stata effettuata dalla detta commissione, competendo, invece, al responsabile del procedimento;
3) che la detta verifica era stata condotta sulla base delle sole giustificazioni preventive (ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della l. 11 febbraio 1994, n. 109), senza instaurare il contraddittorio con l’offerente.
La sezione ritiene che il Consorzio avrebbe dovuto impugnare il disciplinare di gara, il quale (punto 4 del bando) conteneva le norme integrative del bando “relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto”.
Nella specie, il disciplinare prevedeva una commissione di gara e disponeva (pag. 10) che questa, dopo avere aperto le buste relative all’offerta economica, “procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni…, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, all’attivazione della procedura di esame ai sensi del suddetto articolo 21, comma 1-bis delle giustificazioni presentate dai concorrenti, e valutata la congruità delle offerte pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua”.
Il Consorzio non ha impugnato il disciplinare di gara né ha comunque svolto censure avverso lo stesso. Così che non si poteva contestare né la previsione di una commissione aggiudicatrice né la verifica da parte della stessa, e le relative modalità, delle offerte anomale; trovando il tutto fonte e regolazione nel disciplinare stesso, al quale l’Università appellata ha dato esecuzione.
Quanto alle doglianze inerenti la composizione della commissione aggiudicatrice, il Consorzio appellante non contesta in alcun modo la sentenza impugnata nella parte in cui ne ha ritenuto l’inammissibilità per estrema genericità
4. Il Consorzio denuncia poi gli ulteriori contenuti della decisione del primo giudice, secondo cui:
– la commissione aggiudicatrice ben poteva avvalersi, come “ulteriore riscontro e conforto”, dei prezziari “Tariffa dei prezzi per opere edili/impiantistiche, coll. 1 e 2” edizione DEI 1998 e “Prezzi informativi dell’edilizia: impianti elettrici/impianti tecnologici, voll. 1 e 2” edizione DEI 2000;
– è congrua la valutazione dell’anomalia dell’offerta del Consorzio ricorrente, che, invece, si sarebbe dovuta valutare nella sua complessità;
– il giudizio con cui l’offerta del Consorzio ricorrente è stata ritenuta non congrua (verbale 29 maggio 2001, n. 4) è esente dalle censure dedotte e non sussiste disparità di trattamento con il giudizio emesso sull’offerta dell’BETA s.p.a..
Chiede, poi, anche la condanna dell’Università appellata al risarcimento del danno.
5. La sezione al riguardo osserva quanto segue.
Il Consorzio appellante, con riferimento all’adozione dei detti prezziari, denuncia l’illogicità della scelta della commissione in quanto i prezzi (dei prezziari) sarebbero “sicuramente non corrispondenti ai prezzi di mercato 2001” e poiché apparirebbe illogico rapportare la bontà della scelta della commissione con la data del bando di gara (febbraio 2001), come invece motivato dal primo giudice. Inoltre, sarebbe illogica anche la scelta di uno strumento territorialmente ristretto alla Regione Lazio e la verifica dell’anomalia si sarebbe dovuta calare nella realtà di mercato in cui opera l’impresa.
La sezione ritiene, innanzitutto, che non venga addotto alcun elemento di prova in merito alla non corrispondenza dei prezziari, solo enunciata, con i prezzi di mercato. Inoltre, il Consorzio non dimostra in alcun modo che, invece, i prezzi della propria offerta non sarebbero molto al di sotto del valore di mercato.
Quanto al giudizio di non congruità dell’offerta del Consorzio, è del tutto irrilevante l’esiguità della differenza tra gli importi delle due offerte (appellante e BETA s.p.a.).
La valutazione poi non doveva necessariamente riguardare l’offerta nella sua complessità, in quanto, dovendo svolgersi – in base alle previsioni del bando e del disciplinare – ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della l. n. 109/1994 (nel testo in vigore all’epoca dei provvedimenti impugnati in primo grado), non poteva che riferirsi “alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta”; voci relativamente alle quali le giustificazioni andavano presentate a corredo dell’offerta sin dalla sua presentazione.
Con riguardo al giudizio con cui l’offerta del Consorzio ricorrente è stata ritenuta non giustificata (espresso nel citato verbale n. 4/2001), la sezione rileva che:
– il ribasso medio percentuale (rispetto al prezziario di riferimento) pari a 62,24% per il prezzo delle complessive opere impiantistiche e al 21,45% per il prezzo delle complessive opere civili è di per sè indice di poca serietà dell’offerta;
– lo stesso è a dirsi per i prezzi delle singole voci nell’ambito del prezzo offerto per le complessive opere impiantistiche, formulati, rispetto al prezziario di riferimento, con ribassi percentuali che vanno da un minimo di 56,21% a un massimo di 95,14%;
– è quanto meno strano, con riguardo al prezzo delle complessive opere civili, che i prezzi di alcune categorie di lavoro, prevalentemente di opere di fondazione e strutturali, sono formulati con aumento o con lieve ribasso percentuale (rispetto al prezziario di riferimento), mentre i prezzi di alcune categorie di lavoro, prevalentemente opere di finitura e completamento, sono formulati con elevato ribasso percentuale (sempre rispetto al detto prezziario);
– numerose voci di prezzo della subcategoria “costo materiale” sono prive di alcuna giustificazione;
– diverse voci della subcategoria “costo materiale”, molto al di sotto del valore di mercato, erano accompagnate da preventivi di fornitori, i quali, non avendo la sottoscrizione originale del fornitore stesso, andavano considerate non giustificate siccome non oggetto di un valido impegno alla fornitura.
Tutti questi elementi, ad avviso della sezione, sono più che sufficienti per considerare il giudizio espresso dalla commissione aggiudicatrice, con il citato verbale n. 4/2001, esente da censure di illegittimità.
Non sussisteva, infine, disparità di trattamento con il giudizio sull’offerta dell’BETA s.p.a. data la disuguaglianza della situazione, in quanto i prezzi dei preventivi presentati da quest’ultima, a differenza di quelli dell’offerta del Consorzio, erano vicini ai valori di mercato. E comunque, una volta statuito che il giudizio di anomalia dell’offerta del Consorzio appellante è esente da censure, lo stesso non ha più interesse a contestare il giudizio sull’offerta dell’BETA s.p.a..
6. La domanda risarcitoria del Consorzio va ritenuta inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello.
7. L’infondatezza del ricorso in appello principale comporta l’assorbimento del ricorso in appello incidentale, dato il suo carattere condizionato all’accoglimento dell’appello principale.
8. Il ricorso in appello principale, pertanto, deve essere respinto e il ricorso in appello incidentale va dichiarato assorbito. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
a) respinge il ricorso in appello principale;
b) dichiara assorbito il ricorso in appello incidentale;
c) condanna il Consorzio appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro seimila/00, oltre accessori, da dividere in parti eguali tra gli stessi;
d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
************** presidente
************* consigliere, estensore
************** consigliere
********** consigliere
****************** consigliere
Presidente
**************
Consigliere Segretario
************* ***************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero………………………………………………………………………………….
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
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