Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Sicilia – Sentenza n. 215 del 21 gennaio 2008 – Intempestività di sottoscrizione di accordo transattivo – Mancata iscrizione di debito fuori bilancio –

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Con la sentenza in commento, la Sezione Giurisdizionale della regione Sicilia della Corte dei conti, riconosce la responsabilità amministrativo-contabile a carico dei consiglieri comunali che ritardarono la sottoscrizione di un accordo transattivo con una ditta privata avente l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, facendo così lievitare sensibilmente per l’ente comunale i costi della predetta operazione.
Secondo i giudici  il comportamento dilatorio incriminato va gravemente censurato, in quanto il contesto della vicenda in cui la stessa è andata a maturarsi era da considerarsi comunque rassicurante alla luce delle risultanze pervenute da parte del CTU nel giudizio civile instauratosi tra l’ente comunale e la controparte privata.
Secondo il giudicante, infatti, la circostanza che le tariffe applicate fossero in linea con quelle operanti nel territorio di riferimento e che comunque la raccolta venisse indirizzata verso discariche legittime e quindi con costi più alti, erano elementi da considerarsi utili a vincere qualsiasi remora in merito alla liceità delle pretese della ditta fornitrice del servizio così come è stato del resto confermato all’esito del giudizio civile. 
Il danno erariale, pertanto, è da rinvenirsi nella differenza tra il quantum debeatur sancito nell’accordo ex art. 1965 c.c. poi sottoscritto dai consiglieri citati e quello fissato nel patto mancato per il quale quindi non vennero iscritte le relative somme fuori bilancio.
Tenuto conto poi che la situazione critica del servizio di raccolta RSU era stata comunque ereditata dalla precedente legislatura, il Collegio conviene per l’applicazione di una riduzione pari al 30 % sull’importo come in precedenza calcolato.
Qui di seguiti la pronuncia.
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
Dott. ******************                  Presidente f.f.  
Dott.ssa ****************                I Referendario
Dott. *************                            Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 47161 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale
nei confronti di
     P. S., nato a xx
     S. S., nato a xx
     C. A., nato XX
     C. F., nato a XX
     G. S. N., nato a XX
     M. A.G., nato a XX
     C. S. A., nato XX
     D. S. N.A., nato XX
     P. S., nato XX
     A. G. R., nato XX
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.9.2007, dagli ************ò ************ e ***********, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Catania, **********, n. 18/A  
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 28 settembre 2007, il relatore, *******************, il Pubblico Ministero, nella persona della Dott. ****************, nonché il difensore dei convenuti, Avv. *****ò ************.
 
FATTO
 
Con atto di citazione notificato in data 26.1.1995, la ditta P. N., conveniva innanzi al Tribunale civile di Catania il Comune di Motta ************ chiedendone la condanna al pagamento della somma Lire 460.121.685 (pari ad € 237.633,01), maggiorata della svalutazione monetaria e degli interessi legali, a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani (di seguito «RSU») effettuato dall’1.1.1988 all’8.10.1992.
All’esito della CTU, disposta dal Tribunale con ordinanza del 5.6.1995, emergeva che:
           le tariffe sulla cui base la pretesa creditoria era stata avanzata (variabili tra 25 £/Kg e 38 £/Kg a seconda degli anni di riferimento) risultavano in linea con i valori praticati nella provincia di Catania, tenuto anche conto delle caratteristiche della discarica utilizzata;
           l’importo asseritamente dovuto era coerente con le quantità di RSU che, sulla base delle bolle di trasporto e dei tabulati di pesatura risultavano essere state smaltite in discarica nel periodo 1.1.11989 – 9.10.1992 (per l’anno 1988, invece, non risultavano prodotti documenti giustificativi);
           la produzione media per abitante di RSU era coerente con la realtà territoriale, sociale ed economica dell’area metropolitana di Catania nella quale il Comune di Motta è ricompresso.
Con Deliberazione n. 75 del 4.7.2001, la Giunta del Comune di Motta, approvava lo schema di transazione finalizzata a porre termine alla controversia in corso, formulato dall’Amministratore Giudiziario della discarica, nominato dal Tribunale penale di Catania dopo il sequestro giudiziario della discarica.
Detta delibera condizionava l’autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la transazione all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla transazione.
In particolare, la proposta di accordo bonario, che il legale dell’ente aveva ritenuto (nota prot. n. 13126 del 27.6.2001) «di evidente utilità opportunità e convenienza», prevedeva il pagamento da parte del Comune della somma di Lire 420.000.000 (pari ad € 216.912,00), con espressa rinuncia della controparte agli interessi ed a ogni altra somma a qualsiasi titolo vantata ivi comprese le spese legali da intendersi compensate integralmente tra le parti, da corrispondersi in modi e termini concordati.
Il Consiglio Comunale del Comune di Motta ************, dopo rinviato, con Delibera n. 83 del 22.11.2001, l’esame della proposta di deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio che sarebbe scaturito dal perfezionamento dell’accordo transattivo, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di giudizio, con delibera n. 7 del 29/1/2002, assunta con il voto dei consiglieri P. S., S. S., C. A., C. F., *******, C. S. A., **********, P. S. e ********, rigettava la proposta sulla base della considerazione, risultante dal verbale degli interventi allegato alla delibera, che quel riconoscimento «non poggia(va) su alcuna certezza».
Tale determinazione veniva assunta nonostante che
           l’Avvocato dell’Ente, invitato a partecipare alla seduta dell’organo (cfr. nota 1057 del 21.1.2002), avesse rappresentato le ragioni a sostegno della convenienza della transazione peraltro reiterando le considerazioni già formulate con la nota prot. n. 13126 del 27.6.2001;
           la delibera fosse corredata dei prescritti pareri (il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso in data 23.10.2001, il parere favorevole di regolarità contabile reso in data 25.10.2001 ed il parere favorevole del collegio dei revisori reso in data 19.11.2001);
           il Capo Settore LL.PP. avesse espresso parere favorevole sulla proposta di transazione affermando che «giusta nota prot. n. 8625 del 4.6.1997 redatta dal Capo Settore LL.PP. pro – tempore, questo Ente ha di fatto fruito del servizio di discarica non avendo mai corrisposto alcun indennizzo alla ditta proprietaria».
Con sentenza 906/2002, il Tribunale di Catania condannava il Comune di Motta ************ al pagamento di € 199.231,53, oltre a rivalutazione monetaria con decorrenza dai vari periodi di maturazione del credito alla data della sentenza, interessi legali fino al soddisfo sugli importi rivalutati, e spese legali liquidate complessivamente in € 8.450,00.
Tale accadimento induceva il Comune a proporre una nuova transazione offrendo alla ditta P. N. la somma complessiva di € 286.912,00 di cui € 216.912,00 relativa al pagamento della somma originariamente convenuta nel primo tentativo di conciliazione ed € 70.000,00 quale somma a saldo di ogni ulteriore pretesa a qualsiasi titolo collegata al rapporto dedotto in contestazione.
Con Deliberazione n. 6 del 23.1.2004, il Consiglio comunale, approvava la proposta di transazione nei termini appena indicati e procedeva al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TU 267/2000.
Con mandati di pagamento nn. 1317 e 1318 entrambi del 17.5.2004 e n. 1608 dell’11.6.2004 veniva integralmente pagata la somma convenuta nell’atto di transazione.
La Procura contabile reputando che la somma di € 70.000,00, pari alla differenza tra l’importo pattuito nel gennaio 2004 per transigere la controversia in atto e quello inferiore previsto nella originaria proposta di transazione non perfezionata in seguito all’adozione della delibera consiliare del 29.1.2002, n. 7, costituisse danno per l’erario comunale ascrivibile alla condotta gravemente colposa dei consiglieri comunali che avevano espresso voto favorevole all’adozione della delibera da ultimo citata (P. S., S. S., C. A., C. F., *******, C. S. A., **********, P. S. e ********), in data 24.1.2007, emetteva nei loro confronti invito a dedurre.
La medesima Procura, ritenendo infondate le argomentazioni difensive prodotte, con atto di citazione emesso in data 5.4.2007, conveniva in giudizio gli invitati chiedendone la condanna al pagamento, in favore del comune di Motta ************, ciascuno per la somma di € 7.000 (pari ad 1/10 dell’importo costituente l’asserito danno), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
A fondamento della pretesa l’Organo requirente rilevava che all’epoca in cui era stata portata all’esame del consiglio la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio scaturente dalla proposta di transazione già approvata dalla giunta municipale, vi erano numerosi elementi che inducevano, univocamente, a ritenere che l’onere per la risoluzione bonaria della vertenza giudiziaria era, non solo congruo, ma palesemente conveniente per l’Amministrazione e, segnatamente:
           la nota prot. 13126 del 27/6/2001, con la quale il legale dell’Ente, Avv.Valenti, si era espresso in senso favorevole alla stipulazione della transazione evidenziando l’utilità e convenienza dell’accordo che avrebbe consentito un evidente risparmio rispetto a quanto all’importo che il Comune sarebbe stato condannato a pagare all’esito del giudizio civile all’epoca in avanzata fase di istruzione;
           il Capo Settore LL.PP., con nota prot. 13161del 27/6/2001, aveva analogamente espresso parere favorevole atteso che, “giusta nota prot. 8625 del 4/6/1997 redatta dal Capo Settore LL.PP. pro tempore, l’Ente in argomento ha fruito del servizio di discarica non avendo mai corrisposto alcun indennizzo alla ditta proprietaria”;
           il Collegio dei Revisori, in data 19/11/2001, aveva espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 134 del 25/10/2001 di riconoscimento del debito fuori bilancio di £420.000.000 ritenendo sussistenti “le condizioni di legge per procedere al riconoscimento della legittimità e sussistenza del sopra descritto debito fuori bilancio, visto il parere di regolarità tecnica apposto in data 23.10.2001, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del 25.10.2001”;
           gli esiti della CTU disposta dal Tribunale civile di Catania nell’ambito della controversia a cui si intendeva porre fine.
Tali rassicuranti elementi, valutati anche tenendo conto della circostanza che il Comune aveva incontestabilmente fruito, ancorché senza disporre di un titolo negoziale costituito nelle dovute forme, per un lungo periodo di tempo del servizio di smaltimento dei RSU, ad opinione della procura procedente, avrebbero dovuto indurre a dar corso alla definizione bonaria della controversia nei termini proposta dall’Amministratore giudiziario della discarica.
Il maggior costo dell’accordo transattivo successivamente raggiunto, quindi, sarebbe stato, secondo l’Organo procedente, solo conseguenza di un comportamento gravemente negligente dei Consiglieri, piuttosto che di una prudente ed oculata gestione degli interessi pubblici.
In data 4.9.2007, si costituivano tutti i convenuti con il patrocinio degli ************ò ************ e *********** eccependo, in via principale,
           l’assenza di colpa grave in capo ai convenuti che si sarebbero trovati ad affrontare una situazione di emergenza generata dai precedenti amministratori;
           la contraddittorietà degli elementi a disposizione nel momento dell’adozione della delibera 7/2002;
           la mancata valorizzazione della gravità della mancata proposizione dell’appello avverso la sentenza del tribunale di Catania sfavorevole al Comune.
In via gradata, contestavano la quantificazione del prospettato danno. A tale ultimo proposito veniva rilevato che doveva essere operata una compensatio lucri cum damno sottraendo al nocumento ipotizzato dalla Procura l’arricchimento che il comune avrebbe tratto dalla posticipata stipulazione della transazione pari agli interessi (€ 15.876,18) e rivalutazione monetaria (17.330,11) maturati sulla sorte capitale nel periodo compreso tra l’adozione della delibera 7/2002 e l’adempimento della transazione.
Veniva conclusivamente chiesta l’assoluzione dei convenuti o, in subordine, la massima applicazione del potere riduttivo con eventuale compensazione del danno addebitato con l’arricchimento di cui si assumeva aver beneficiato l’Ente.
All’udienza del 28.9.2007, il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa **************** e l’Avv. *****ò ************, in rappresentanza dei resistenti, reiteravano le conclusioni rassegnate in atti.
La causa, quindi, veniva posta in decisione.
 
DIRITTO
 
L’odierno giudizio è finalizzato all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero contabile concernente un’ipotesi di danno erariale asseritamente derivante dalla condotta gravemente colposa degli odierni convenuti i quali, nella qualità di consiglieri comunali, precludendo, con il rigetto della proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il perfezionamento di un accordo transattivo per porre fine ad una controversia giudiziaria in atto, ritardavano la soluzione bonaria della vertenza, poi raggiunta a distanza di circa due anni, in tal modo causando una significativa lievitazione degli oneri a carico del Comune.
L’ipotizzato danno corrisponde alla differenza tra l’importo erogato per la transazione ed il minor importo che avrebbe potuto essere pagato ove il Consiglio comunale avesse riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla prima proposta di accordo bonario.
In parziale aderenza rispetto alle richieste formulate nell’atto di citazione, la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti sussiste nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente, sembra utile perimetrare i confini della vertenza oggetto di esame.
In questa sede non è in discussione la mancata stipulazione da parte del Comune di Motta S.Anastasia di un contratto con la Ditta P. N., titolare della discarica insistente sul territorio comunale in C/da ******, San Rocco e *****, per la disciplina del servizio di smaltimento e stoccaggio dei RSU per il periodo 1.1.1988 – 8.10.1992. L’ipotizzato danno, infatti, non è connesso a tale anomala modalità di organizzazione e gestione, per un lungo lasso di tempo, dell’indispensabile servizio alla cittadinanza, bensì, esclusivamente, alla modalità di soluzione di una controversia che a quel servizio, incontrovertibilmente fruito, ineriva.
La mancata formalizzazione dei reciproci diritti ed obblighi, infatti, sebbene rappresenti un antefatto rilevante ai fini della insorgenza della controversia, costituisce una circostanza solo marginalmente pertinente, nei limitati termini oltre specificati, rispetto alla vicenda della mancata manifestazione del consenso al riconoscimento del debito fuori bilancio che avrebbe consentito all’Amministrazione di porre termine alla lite con un sacrificio economico meno gravoso rispetto a quello poi concretamente sopportato quando il parzialmente mutato contesto di riferimento ha permesso alla controparte di ottenere concessioni più favorevoli di quelle che in precedenza avrebbe potuto auspicare di ottenere.
Parimenti estranea alla questione esaminata è la mancata proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 906/2002. Trattasi, infatti, di scelta gestoria non oggetto di censure.
Nel merito, gli aspetti della ricostruzione attorea che sono stati contestati dai resistenti sono quelli della sussistenza della colpa grave e della quantificazione del danno.
Per ciò che attiene all’elemento soggettivo, la Procura agente ha reputato come gravemente colposa la condotta dei consiglieri comunali i quali, disponendo di elementi informativi che, univocamente, evidenziavano la convenienza per l’ente della proposta di transazione formulata dall’Amministratore giudiziario della Ditta titolare della discarica, non operarono il riconoscimento del debito fuori bilancio che dalla stessa, già approvata dalla Giunta Municipale, sarebbe derivato.
In sostanza, pur essendo stati resi edotti circa l’evidente utilità della prospettata definizione bonaria della vertenza, non si adoperarono per rimuovere la condizione sospensiva cui era subordinata l’efficacia della transazione approvata dall’organo esecutivo del medesimo Comune (Delibera di Giunta n. 75 del 4.7.2001).
In particolare, gli elementi che avrebbero dovuto indurre i Consiglieri ad accogliere la proposta di delibera, peraltro riveniente da una precedente riunione (22.11.2001) nella quale l’organo consiliare aveva manifestato la necessità di un’integrazione istruttoria, esaminata nella seduta del 29.1.2002 sono i seguenti:
           la nota prot. 13126 del 27.6.2001, con la quale il legale dell’Ente, Avv. *******, si era espresso in senso favorevole alla stipulazione della transazione evidenziando l’utilità e convenienza dell’accordo che avrebbe consentito un evidente risparmio rispetto a quanto all’importo che il Comune sarebbe stato condannato a pagare all’esito del giudizio civile all’epoca in avanzata fase di istruzione;
           la nota prot. 13161del 27.6.2001 con la quale il Capo Settore LL.PP aveva analogamente espresso parere favorevole alla stipulazione della transazione atteso che, “giusta nota prot. 8625 del 4/6/1997 redatta dal Capo Settore LL.PP. pro tempore, l’Ente in argomento ha fruito del servizio di discarica non avendo mai corrisposto alcun indennizzo alla ditta proprietaria”;
           il parere, reso dal Collegio dei Revisori, in data 19/11/2001, con il quale sono state reputate sussistenti le condizioni di legge per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di £ 420.000.000 previsto nello schema di transazione;
           gli esiti della relazione della CTU, recante la data del 3.2.1996, disposta dal Tribunale civile di Catania con Ordinanza del 6.6.1995 nell’ambito della controversia intentata dalla titolare della discarica.
Tali elementi di giudizio, disponibili al momento dell’adozione della delibera n. 7 del 29.1.2002, rappresentano, ad opinione del Collegio un corredo informativo del tutto rassicurante che avrebbe dovuto indurre il Consiglio ad adottare coerenti determinazioni.
Ciò non è avvenuto.
A motivazione della decisione di non operare il riconoscimento del debito fuori bilancio che sarebbe scaturito dalla perfezionanda transazione è stata addotta, come risulta dalla nota a verbale degli interventi allegata al verbale di deliberazione del Consiglio comunale, l’inesistenza di «certezza» («trattasi di riconoscimento di debito fuori bilancio che non poggia su alcuna certezza»).
Tale convincimento, espresso da un Consigliere (M.) ma intorno al quale si sono aggregati i consensi dell’intera compagine consiliare che su quella esternazione si è espressamente pronunciata, contrastava palesemente con i plurimi e concordi elementi all’epoca disponibili.
Ed, infatti, era assolutamente incontroverso che i RSU prodotti dalla cittadinanza mottese, per il periodo 1.1.1988 – 8.10.1992 fossero stati smaltiti e stoccati nella discarica della Ditta P. N..
Controverso, invece, era la quantità di rifiuti confluita in tale discarica e la quantificazione della tariffa posta a remunerazione del servizio.
Su tali aspetti, però, vi erano le risultanze della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, eseguita in adempimento di un incombente istruttorio disposto dal Giudice innanzi al quale pendeva la controversia intentata dalla Ditta creditrice, che fornivano congrui chiarimenti.
In particolare, con riferimento all’ammontare della Tariffa unitaria, in un contesto di riferimento caratterizzato dalla mancata formalizzazione degli accordi per l’espletamento del servizio per il quale (come risulta dalla comparsa di costituzione del Comune giudizio civile datata 8.3.1995, in atti) era stata solo avviata una trattativa con la richiesta di preventivi, il consulente aveva giudicato la tariffa utilizzata dalla Ditta per la quantificazione della pretesa creditoria (variabile tra 25 £/Kg e 38 £/Kg a seconda degli anni di riferimento) compresa nel campo dei valori praticati nel territorio della Provincia di Catania, sul quale il Comune di Motta ************ insiste.
Non trascurabile era poi la considerazione, sempre evidenziata dal Consulente, secondo cui, la discarica presso la quale erano stati smaltiti e stoccati i RSU, essendo una “discarica controllata di I categoria”, debitamente autorizzata ai sensi degli artt. 6, lett. D, e 10 del DPR 10.9.1982, n. 915, aveva costi fissi e oneri di gestione maggiori rispetto a quelli delle altre 18 discariche che all’epoca operavano nella provincia catanese in condizioni di precarietà (ai sensi dell’art. 12 del citato testo legislativo).  
Non risulta che vi fossero elementi per contrastare tali considerazioni, tant’è che le stesse, non oggetto di persuasive deduzioni, sono state integralmente recepite nella sentenza resa nel giudizio nel quale il Comune è risultato soccombente.
Osservazioni analoghe a quelle appena formulate valgono anche con riguardo alla quantità di RSU annualmente smaltiti e stoccati.
Il riscontro sulla concordanza delle evidenze documentali (bolle di trasporto e pesatura nonché tabulati riepilogativi) e sulla coerenza delle quantità di RSU risultate smaltite con la produzione media giornaliera per abitante calcolata tenendo anche conto della realtà territoriale, sociale ed economica dell’area metropolitana di Catania nella quale il Comune è compreso, operato dal Consulente, appariva ragionevole. Peraltro, dalla documentazione di causa non risulta che all’epoca il Consiglio comunale disponesse, su tale specifico aspetto, di elementi che potessero indurre a dubitare delle motivate considerazioni svolte dal perito investito dal Giudice civile.
A ciò si aggiunga che il legale incaricato di patrocinare nella controversia intentata dalla Ditta P. (Avv. *******) aveva manifestato, con la nota prot. 13126 del 27.6.2001, l’inequivoco convincimento, con ogni evidenza fondato sulla approfondita conoscenza delle vicende della causa civile allora in avanzata fase di istruzione, della evidente l’utilità e convenienza dell’accordo che avrebbe consentito un evidente risparmio rispetto a quanto il Comune verosimilmente sarebbe stato costretto a pagare nella men che remota ipotesi di soccombenza.
Ulteriormente confermativi della sussistenza di un evidente interesse del Comune che, come risulta dalla nota prot. n. 2118/R del 28.2.2005, in atti, non si era avvalso nel periodo 1988/1992 di altre Ditte per il servizio di stoccaggio e smaltimento dei RSU, erano poi le dichiarazioni del Capo Settore LL.PP., contenute nella citata nota prot. 13161del 27.6.2001.
Lo scenario che si presentava ai Consiglieri comunali chiamati a pronunciarsi sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio era, dunque, privo di segnali che avrebbero potuto indurre a ritenere non utile e conveniente per l’Ente la definizione dell’accordo bonario nei termini proposti dalla controparte.
In altri termini, non vi erano apprezzabili, robuste ragioni per non approvare quella proposta.
L’aver rigettato, in un contesto sufficientemente rassicurante, tale iniziativa configura una condotta che assume i connotati della colpa grave essendo tale condotta gestionale palesemente contraria ai criteri di razionalità desumibili dai dati dell’esperienza comune ed amministrativa.
Manca qualsiasi ragionevole coniugazione tra i presupposti e la scelta adottata di guisa che quest’ultima è risultata palesemente inadeguatezza rispetto all’obiettivo perseguito.
Alla luce delle considerazioni svolte prive di pregio appaiono le argomentazioni difensive volte a dimostrare l’assenza di colpa grave in capo agli odierni convenuti: lungi dall’essere improntata «a prudente gestione delle risorse pubbliche», la disapprovazione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio ha costituito una macroscopica e, conseguentemente, gravemente colpevole, sottovalutazione dei rischi connessi alla possibilità di soccombenza nel giudizio civile, eventualità quest’ultima tutt’altro che remota tenuto conto del contesto di riferimento.
Passando ad esaminare l’altro profilo oggetto di doglianze, cioè quello inerente la quantificazione del danno, corretta appare la prospettazione attorea secondo cui il nocumento patito dall’ente è pari alla differenza tra l’importo erogato per la definizione del contenzioso (in relazione al quale con la Delibera 23.1.2004, n. 6 è stato operato il relativo riconoscimento di debito fuori bilancio) ed il minor importo previsto nella proposta di accordo bonario non raggiunto a causa dell’adozione della delibera consiliare del 29.1.2002, n. 7.
Più in dettaglio, la somma erogata a tacitazione di ogni pretesa della Ditta creditrice è stata pari ad € 286.912,00 (corrisposta con mandati di pagamento nn. 1317, 1318, 1608 e 8, datati, rispettivamente, i primi due, 17.5.2004, 11.6.2004 e 4.1.2005) a fronte di una somma di € 216.912,00 originariamente convenuta nella prima proposta transattiva, con una differenza, quindi, di € 70.000,00.
Secondo la difesa dei resistenti, il tempo intercorso tra il 22.11.2001 (data della riunione consiliare nella quale per la prima volta è stata esaminata la proposta di transazione ed all’esito della quale venne disposta una integrazione documentale) ed il 17.5.2004 (data dei primi due mandati di pagamento, senza quindi considerare i successivi pagamenti) avrebbe generato per il Comune un arricchimento quantificato in € 33.206,29 risultante dalla somma degli interessi – quantificati in € 15.876,18 – e della rivalutazione monetaria – quantificata in € 17.330,11 – di cui avrebbe beneficiato avendo avuto la disponibilità di un’ingente somma (€ 216.912,00) per oltre un biennio. Conseguentemente, il danno imputabile dovrebbe essere rideterminato nell’importo residuale di € 36.793,71.
L’argomentazione è priva di pregio.
In disparte ogni considerazione in ordine alla condivisibilità del procedimento utilizzato per il calcolo del presunto arricchimento (cumulo di interessi e rivalutazione monetaria), alla esattezza dei riferimenti temporali assunti per il computo dell’asserito lucro (inizio del decorso individuato alla data del 22.11.2001 anziché alla data del 29.1.2002: differenza che genererebbe un minor importo complessivo tra interessi e rivalutazione pari a € 6.555,94) nonché alla accuratezza dei valori indicati (la rivalutazione monetaria, infatti è stata calcolata a far data dal gennaio 2001 anziché dal novembre del medesimo anno, come sostenuto nella comparsa, con una sopravvalutazione pari ad € 4.042,14), assume rilievo assorbente la considerazione che i convenuti non hanno dimostrato, assolvendo un onere sui medesimi incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c., che l’arricchimento ha avuto concretamente luogo.
Ed infatti, anche a voler accedere alla prospettazione secondo cui le risorse finanziarie pubbliche non sfuggono alla disciplina propria delle obbligazioni pecuniarie, tenuto conto della peculiare disciplina cui è soggetto il Comune, non è sufficiente affermare che lo stesso ha avuto la disponibilità per un certo lasso di tempo di una somma di denaro per inferire da questa circostanza, mediante l’implicita evocazione di canoni valevoli per i comuni debitori, che l’ente ha tratto vantaggio dal posticipare la definizione transattiva della vertenza.
In tale semplicistico sillogismo viene ignorato che ai sensi della Legge 720/1984, richiamata dall’art. 209, comma 2, del D.Lgs 267/2000, norma non derogata dalla disciplina regionale, solo taluni depositi sono fruttiferi per l’ente locale.
Per poter auspicare di ottenere la compensazione del vantaggio che nella vicenda in esame il Comune avrebbe ottenuto dalla ritardata stipulazione della transazione (disponibilità della somma di denaro) con il maggior costo sostenuto per il differimento del perfezionamento della stessa, i responsabili dell’illecito amministrativo avrebbero dovuto dimostrare che le somme poi concretamente erogate erano rivenienti da depositi fruttiferi e avrebbero dovuto quantificare il beneficio che avrebbe tratto l’ente dal prolungato deposito in tesoreria della cospicua somma.
Ciò non è avvenuto.
In mancanza, dunque, di un’adeguata prova circa l’effettività dell’utilità che si assume essere stata conseguita dal Comune dal comportamento dei soggetti tratti a giudizio, non può procedersi alla valutazione di cui all’art. 1, comma 1bis, della L. 20/1994.
Il danno, pertanto è stato correttamente quantificato nella misura di € 70.000,00.
Peraltro, reputa il Collegio che le motivazioni che risultano aver animato gli odierni convenuti nell’adottare la delibera 7/2002 meritino di essere considerate ai fini della quantificazione del danno concretamente loro addebitabile.
Ferme le considerazioni sopra svolte circa il fatto che la condotta tenuta dai Consiglieri comunali che concorsero a rigettare la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla originario schema di transazione è, indubitabilmente, indicativa di una grave colpevolezza dei medesimi, non può essere ignorato che l’elemento soggettivo può assumere intensità variabili, rilevanti per la graduazione della condanna.
In altri termini, una volta accertato che la colpa raggiunge la soglia di intensità richiesta per la sussistenza della responsabilità amministrativa (cioè la gravità), può procedersi all’apprezzamento di tutte le circostanze del caso utili a stabilire una ragionevole corrispondenza fra il concreto livello di gravità della colpa e l’entità dei danni da risarcire.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che la compagine consiliare in occasione dell’assunzione della delibera 7/2002 sia stata chiamata a porre rimedio ad una pregressa situazione che, a quanto risulta, non aveva concorso a determinare. 
Tale circostanza, seppure non fa venir meno la gravità del censurabile comportamento tenuto in occasione della adozione della delibera da ultimo citata, la attenua moderatamente.
Ciò si riverbera sulla determinazione del danno che, di conseguenza, va determinato in termini più indulgenti, con una riduzione del 30%, misura ritenuta ragionevole per quanto sopra rilevato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, sussistono gli estremi per la condanna dei Sig.ri P. S., S. S., C. A., C. F., *******, C. S. A., **********, P. S. e ********, ciascuno nella misura di 1/10, tenuto conto del fatto che hanno concorso in egual misura alla produzione del danno, al pagamento della somma di € 49.000,00 (quarantanovemila/00) in favore del Comune di Motta S.Anastasia.
Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detto importo dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT, dalla data della del fatto produttivo di danno (29.1.2002) alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma in tal modo rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 47161 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna i Sig.ri
1)   P. S., nato a XX
2)   S. S., nato a XX
3)   C. A., nato XX
4)   C. F., nato a XX
5)   G. S. N., nato a XX
6)   M. A.G., nato a XX
7)   C. S. A., nato XX
8)   D. S. N.A., nato a XX
9)   P. S., nato XX
10) A. G. R., nato XX
al pagamento, in favore del Comune di Motta S.Anastasia, della somma di € 49.000,00 (quarantanovemila/00), maggiorata della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT, maturata dalla data del 29.1.2002 alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali maturandi, sull’importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo, ciascuno nella misura di 1/10 del totale, nonché al pagamento, in identica proporzione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi                   €. 1.068,78;
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 settembre 2007.  
 
 Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 21 gennaio 2008 
           
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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