Welfare e contratto di lavoro a tempo determinato. La nuova normativa

Scarica PDF Stampa
A due mesi dall’entrata in vigore della legge di attuazione del pacchetto welfare, la n. 247 del 2007, continua ad essere al centro del dibattito la modifica al d.lgs. 368/2001 che ha limitato a 36 mesi la durata massima del rapporto di lavoro in caso di successione di contratti a tempo determinato, con esclusione dei contratti dei dirigenti (per i quali rimane il limite massimo quinquennale) e di quelli relativi alle attività stagionali e ad altre attività ancora da individuarsi.
C’è chi ha parlato di una vera e propria rivoluzione.
Di certo non si può negare che siamo di fronte a una cambiamento importante. In primis, perché la legge 247/07 ha voluto ribadire con fermezza il principio secondo cui il contratto a tempo indeterminato rappresenta la regola e quello a tempo determinato, invece, l’eccezione (art. 1 d.lgs. 368/01, così come modificato dalla legge 247/07).
In secondo luogo, perché la nuova legge ha introdotto una disciplina decisamente più restrittiva, al fine di limitare l’utilizzo dei contratti a termine da parte dei datori di lavoro.
Soffermiamoci su questo secondo aspetto. In base all’art. 5 del d.lgs. 368/2001 che disciplina i contratti a tempo determinato, nell’ipotesi di successione di più contratti, tra la fine del vecchio contratto e l’inizio del nuovo è necessario rispettare un intervallo di tempo fissato in 10 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e in 20 giorni per quelli che superano i 6 mesi.
Se il periodo minimo di interruzione non viene rispettato, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato. La nuova legge, lasciando invariata tale disposizione, ha previsto che – nel caso in cui si susseguano più contratti a termine – il rapporto di lavoro non può durare complessivamente più di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, “indipendentemente” dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro (art. 5 d.lgs. 368/01, comma 4 bis introdotto dalla legge 247/07). Alla luce della nuova normativa – che si applica a tutti i contratti stipulati dal 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge – il superamento di siffatto limite comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non è mancato chi ha riflettuto sul significato ambivalente che potrebbe essere attribuito all’avverbio “indipendentemente” contenuto nel testo di legge.
Tuttavia, se tale avverbio fosse diretto ad escludere – anziché comprendere – i periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, la nuova normativa si svuoterebbe di significato e perderebbe la sua evidente finalità limitativa. Nessun dubbio, dunque: i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare complessivamente i 36 mesi, compresi sia eventuali periodi di proroga sia eventuali intervalli di tempo tra un contratto e l’altro.
A una condizione, però. E cioè, che si tratti di contratti per lo svolgimento di “mansioni equivalenti”. Diversamente, la nuova disciplina non trova applicazione e la durata del rapporto di lavoro può legittimamente superare i 36 mesi.
Tale aspetto, espressamente previsto dal legislatore, è passato in secondo piano di fronte alla più eclatante novità relativa al limite massimo di durata. Eppure non è da sottovalutare, dal momento che – almeno a prima vista – potrebbe apparire come un espediente per eludere le nuove norme di legge. Secondo la giurisprudenza, il concetto di ‘equivalenza’ delle mansioni deve essere valutato in concreto, tenendo conto non solo della posizione oggettiva del lavoratore all’interno del contesto organizzativo e produttivo dell’impresa, ma anche del profilo soggettivo e del bagaglio professionale del lavoratore stesso. Infatti, sussiste equivalenza quando le mansioni, ancorché diverse, si trovino in linea con le capacità professionali e le attitudini acquisite dal lavoratore nel corso della propria esperienza lavorativa. In altre parole, il concetto di ‘equivalenza’ delle mansioni non necessariamente coincide con quello di ‘identità’: mansioni equivalenti possono essere anche mansioni tra loro differenti (per tutte, Cass., Sez. Lav., n. 10091/2006, riportata in calce).
Posto quanto sopra, al datore di lavoro non basterà, dunque, adibire il lavoratore a mansioni diverse per non doversi attenere ai nuovi limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, al di là dal significato e dalla portata della nozione di ‘equivalenza’, la nuova normativa prevede la possibilità di superare il limite temporale di 36 mesi mediante la sottoscrizione – davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla presenza di un rappresentante sindacale – di un nuovo contratto a termine, la cui durata massima è stabilita dalle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori. Tale deroga è però concessa al datore di lavoro una sola volta, come se il legislatore volesse rimarcare – se mai ce ne fosse bisogno – la ratio della nuova legge: incentivare l’occupazione nell’attuale Mercato del lavoro e rilanciare la competitività delle imprese.
 
 
 
 
 
 
 
Cassazione civile , sez. lav., 02 maggio 2006, n. 10091
REPUBBLICA ITALIANA

 
In nome del popolo italiano

 
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
  SEZIONE LAVORO                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. *****************                           –  Presidente   – 
Dott. CUOCO     Pietro                            –  Consigliere  – 
Dott. MAIORANO  *****************                 –  Consigliere  – 
Dott. MONACI    *******                           –  Consigliere  – 
Dott. STILE     *****                        –  rel. Consigliere  – 
 
ha pronunciato la seguente: sentenza                                       
sul ricorso proposto da:                                            

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA  ******** ********  LANTE 1, presso lo Studio dell’avvocato ********  ********,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;                
                                                       – ricorrente –

                               contro                               
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,  già elettivamente domiciliato in ROMA VIA G  *********  4,presso  lo studio dell’avvocato MARINA ZELA, rappresentato  e  difeso dagli  avvocati  ****************, *************,  giusta  delega  in atti, e da ultimo d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;                                                      
                                                 – controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  835/02 della Corte  d’Appello  di  TORINO, depositata il 14/08/02 – R.G.N. 927/2001;                           
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 29/11/05 dal Consigliere Dott. ***********;                         
udito l’Avvocato DELL’ERBA per delega BONAIUTI;                     
udito l’Avvocato ******;                                            
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  **************************** che ha concluso per il rigetto del ricorso.                
Fatto
Con sentenza del 5 febbraio-6 aprile 2001 il Tribunale di Cuneo rigettava il ricorso proposto da C.E., inteso ad ottenere l’inquadramento come funzionario di 1^ livello e la condanna della Banca Regionale Europea, propria datrice di lavoro, ad assegnargli mansioni corrispondenti alla qualifica di funzionario di 1^ livello o, in subordine, di 3^ livello.
Avverso tale decisione proponeva appello il C. con ricorso depositato il 23 maggio 2001, insistendo nelle sue pretese e lamentando un’erronea interpretazione, sia delle risultanze istruttorie circa la dedotta dequalificazione professionale, sia della domanda di superiore inquadramento, a suo dire, proposta come richiesta di risarcimento in forma specifica ("ricostruzione della carriera") per la supposta dequalificazione.
Si costituiva ritualmente la Banca regionale Europea, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e l’integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Con sentenza in data 8 luglio – 14 agosto 2002, la Corte d’appello di Torino, ritenuto esclusi, sulla base della espletata istruttoria, sia l’avvenuta dequalificazione sia il diritto al risarcimento dei danni, respingeva il ricorso.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il C. con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria exart. 378 c.p.c..
Resiste la Banca Regionale Europea con controricorso.
Diritto
Con un unico motivo di ricorso, C.E., denunciando violazione degli artt. 2103, 2727, 1175 e 1376 c.c., artt. 112, 115, 116 e 421 c.p.c. per loro mancata, falsa, erronea e contraddittoria applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e degli artt. 112, 115, 116 e 421 c.p.c. per loro mancata applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 con conseguente nullità del procedimento, sostiene con sufficiente chiarezza – onde l’ammissibilità del ricorso in esame, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente – che la Corte territoriale, ai fini di stabilire la legittimità della variazioni di mansioni, non avrebbe tenuto conto, con riguardo al criterio oggettivo, del salario iniziale rispetto a quello di destinazione, esercitando eventualmente i poteri inquisitoli ai sensi dell’art. 421 c.p.c.; mentre, con riguardo al criterio soggettivo, non avrebbe svolto una verifica concreta diretta ad accertare l’effettivo contenuto delle mansioni esercitate.
Il motivo è infondato.
Invero, il Giudice del merito si è pienamente attenuto alle regole elaborate da questa Corte in tema di legittimo esercizio dello ius variandi del datore di lavoro; regole intese a configurare – come correttamente evidenziato dalla difesa della Banca – una nozione "dinamica" di equivalenza professionale, basata sulla conservazione dei tratti essenziali fra le competenze richieste al lavoratore prima e dopo il mutamento di mansioni. Costituisce, invero, principio ormai acquisito che possano legittimamente assegnarsi al dipendente, a parità d’inquadramento, mansioni anche del tutto nuove e diverse, purchè affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto professionale. L’esistenza, per così dire, di un "minimo comune denominatore" di conoscenze teoriche e capacità pratiche è condizione necessaria e sufficiente a consentire che il dipendente sia in grado di svolgere le nuove mansioni con la preparazione posseduta. Anzi, il fatto di mutare ramo di attività, operando in settori diversi della medesima area professionale, permette finanche al lavoratore d’incrementare ed arricchire il bagaglio di nozioni sviluppato nella fase pregressa del rapporto.
In quest’ottica, senz’alcun dubbio quella che meglio risponde alle attuali caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro, la professionalità non rileva, dunque, come un’entità statica ed assoluta, sganciata dalla realtà aziendale, bensì come patrimonio di conoscenze potenzialmente polivalente, capacità di far fruttare nel nuovo posto di lavoro l’esperienza e le cognizioni sino a quel momento acquisite.
Muovendo da una concezione siffatta di professionalità, e quindi d’equivalenza professionale, questa Corte ha affermato che se è vero che le nuove mansioni affidate al dipendente debbono essere coerenti con la specifica competenza da lui maturata, ciò non significa che il lavoratore che abbia acquisito una esperienza nell’ambito di un determinato settore dell’azienda non possa mai essere trasferito ad altro settore nell’ambito del quale egli venga chiamato ad affrontare problemi diversi o a dover soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quelle afferenti la precedente mansione: ciò che importa, nel rispetto della tutela delineata dall’art. 2103 c.c., è che, attraverso l’affidamento di compiti nuovi, del tutto estranei rispetto all’attività precedentemente svolta ed alle cognizioni tecniche già acquisite, non venga del tutto disperso il patrimonio professionale e di esperienza già maturato dal dipendente, compromettendo altresì irrimediabilmente le sue prospettive di carriera all’interno dell’impresa cui appartiene. In sostanza, il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato – cui tende l’art. 2103 c.c. nel porre limiti allo ius variandi del datore di lavoro – non si traduce necessariamente nella continuazione delle medesime operazioni lavorative effettuate in precedenza, potendosi esso esprimere anche in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l’esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile alfine del miglior espletamento della prestazione richiesta. In tale ipotesi, infatti, il quadro complessivo delle attitudini professionali del lavoratore non viene ristretto, ma al contrario viene ampliato, potendo il lavoratore, già forte dell’esperienza acquisita, arricchire il proprio bagaglio professionale attraverso l’effettuazione di una esperienza nuova a lui affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei problemi che egli ha già affrontato nel corso della pregressa attività" (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2328).
Orbene, nel procedere all’esame comparativo degl’incarichi assegnati al C. dopo quello di titolare della filiale di Borgo San Dalmazzo, quali risultanti dalla prova testimoniale esperita, la Corte d’appello ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte. Infatti, essa non si è limitata al dato formalistico dell’inquadramento contrattuale, ma ha valutato anche la qualità delle mansioni di destinazione, ed il loro grado di compatibilità con quelle precedenti di direttore d’una filiale.
Ha, in proposito, diligentemente preso in esame gli incarichi assegnati al C., prima presso l’Ufficio Cassa Titoli e ****** della Sede Centrale, poi al servizio Ispettorato, poi, ancora quello di Capo dell’Uffico segreteria Fidi e capo ufficio rischi e di Capo dell’Ufficio Cassa Centrale, quindi, a seguito della unificazione degli uffici Cassa Centrale di Cuneo e di quello di Milano presso la filiale della sede di Cuneo e successivamente presso quella di Boves, svolgendo le mansioni di direttore, in sostituzione del titolare.
Ha anche valutato il periodo in cui il C. venne trasferito, con decorrenza 7 dicembre 1998 a Torino in qualità di terzo funzionario assegnato all’area Piemonte, osservando come, sulla base della espletata istruttoria, le mansioni affidategli erano aderenti alla sua professionalità, essendosi già in precedenza occupato di fidi, con attribuzione in detto ultimo periodo di una responsabilità certamente maggiore rispetto al passato trattandosi di affidamenti eccedenti i quattro miliardi.
E’ quindi, è pervenuta così ad un giudizio di equivalenza professionale, accuratamente motivando le ragioni del suo convincimento in relazione a ciascuno degli incarichi assegnati al ricorrente.
In questo contesto, non appare condivisibile la doglianza, riflettente anche l’aspetto retributivo, della mancata applicazione dell’art. 421 c.p.c., laddove detta norma attribuisce al Giudice di merito poteri inquisitori. Trattasi, infatti, di un potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 27 settembre 1999 n. 10658), che, pur diretto alla ricerca della verità non può sopperire alle carenze probatorie delle parti nè tradursi in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 8 agosto 2002 n. 12002).
Nella specie, la Corte di merito ha ampiamente motivato in decisum, richiamando il materiale probatorio acquisito, sicchè, anche sotto il profilo, del lamentato vizio di motivazione la censura è infondata.
Giova, in proposito, rammentare che – come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare – il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte: infatti la citata disposizione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Costituisce, del resto, insegnamento consolidato di questa Corte che il giudice del merito non e1 tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404).
Il Giudice d’appello ha esaminato il materiale probatorio acquisito ed ha concluso, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escludendo la lamentata dequalificazione.
Quanto, poi, al riferimento alla perdita, dell’indennità per lo svolgimento di mansioni da preposto ad una filiale di banca, questa Suprema Corte ha avuto sovente modo di precisare come il divieto di diminuzione della retribuzione non sia assoluto, ma collegato al divieto di dequalificazione; sicchè, a fronte di mansioni equivalenti dal lato professionale, le indennità remunerative di una particolare modalità della prestazione lavorativa (e, nello specifico, l’indennità di reggenza) ben possono venir meno con il cessare di tale modalità (ex plurimis, Cass. 7 dicembre 2000, n. 15517).
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Banca resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 58,00 oltre euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006
 

 
********************** (avvocato)
segreteria@studiolegalemmr.com

Russo Maximilian Maria

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento