All’esclusione dalla gara correttamente è seguita l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, trattandosi di effetti automatici espressamente previsti dall’art. 48 D.lvo 2006 n.163, nel caso di dichiarazione della partecipante attestante il possesso di requisiti tecnici afferenti la gestione e realizzazione di impianti – anche mediante avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 2006/163 – pur non essendo in grado di comprovare tali requisiti:: le sanzioni solo legittime considerato che alla nota citata è allegata la dichiarazione dell’impresa avvalsa in cui la stessa attestava espressamente di aver eseguito la mera “fornitura” del materiale necessario per almeno due impianti con le caratteristiche specificate in atti, non anche per la realizzazione e la relativa gestione; la partecipante si è pertanto consapevolmente avvalsa della dichiarazione della ditta ausiliaria. non rispondente alle prescrizioni di gara, condotta che va oltre il mero travisamento incolpevole dei fatti e l’erronea interpretazione del bando, che, peraltro, 4 reca indicazioni chiare circa i requisiti tecnici menzionando tra la documentazione richiesta “certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti per i quali siano stati realizzati e gestiti gli impianti”;
merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 318 del 21 febbraio 2008 emessa dal Tar Puglia, Bari
< che il ricorso è palesemente infondato nel merito, atteso che dalla documentazione allegata e, segnatamente, dalla dichiarazione unica della ALFA (PARTECIPANTE) Impianti S.p.A. datata 10.6.2007 relativa alla gara in questione, emerge che effettivamente essa dichiarava di aver realizzato e gestito almeno due impianti fotovoltaici con le caratteristiche richieste nel disciplinare di gara;
– che, pertanto, con la predetta dichiarazione la ricorrente attestava il possesso di requisiti tecnici afferenti la gestione e realizzazione di impianti – anche mediante avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 2006/163 – pur non essendo in grado di comprovare tali requisiti, considerato che alla nota citata è allegata la dichiarazione dell’impresa avvalsa BETA (DITTA AVVALSA). Impianti S.a.s. in cui la stessa attestava espressamente al punto 4 di aver eseguito la mera “fornitura” del materiale necessario per almeno due impianti con le caratteristiche specificate in atti, non anche per la realizzazione e la relativa gestione;
– che la ricorrente si è pertanto consapevolmente avvalsa della dichiarazione della BETA (DITTA AVVALSA). Impianti S.a.s. non rispondente alle prescrizioni di gara, condotta che va oltre il mero travisamento incolpevole dei fatti e l’erronea interpretazione del bando, che, peraltro, all’art. 4 reca indicazioni chiare circa i requisiti tecnici menzionando tra la documentazione richiesta “certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti per i quali siano stati realizzati e gestiti gli impianti”;
– che neppure in seguito la ricorrente ha comprovato il possesso dei citati requisiti tecnici, né con le fatture della BETA (DITTA AVVALSA). Impianti S.a.s. allegate in copia al ricorso, che attestano la mera fornitura, vendita o installazione di moduli fotovoltaici, né con la successiva nota integrativa del 5 settembre 2007 attestante lo svolgimento di servizi di gestione e manutenzione presso l’utente GAMMA Group;
– che, in conseguenza, all’esclusione dalla gara correttamente è seguita l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, trattandosi di effetti automatici espressamente previsti dall’art. 48 D.lvo 2006 n.163; >
a cura di*************i
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2007, proposto da:
SME Impianti S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. ****************, ***************, con domicilio eletto presso **************** in Bari, via Dante, 97;
contro
il Comune di Valenzano, in persona del Sindaco, non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione R.G. nr. 6069 R.S. nr. 322 del 27.09.2007 del responsabile del Servizio LL.PP. Divisione II del Comune di Valenzano, avente ad oggetto «Appalto realizzazione e gestione impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici comunali – CIG 002902937C – Approvazione verbale di gara», nella parte in cui si determina di "procedere ai sensi dell’art. 48, co. 1, del D.Lgs. n. 163/06 all’escussione della cauzione provvisoria prestata dalla SME Impianti s.p.a. in sede di gara, ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture".
nonché
– della nota racc.ta a.r. del 28 settembre 2007, prot. n. 17267, del Comune di Valenzano con cui si comunica alla SME Impianti S.p.A. l’esclusione dalla gara suddetta per non aver comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nella parte in cui si comunica che "si procederà all’escussione della cauzione provvisoria prestata in sede di gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma Il del D.Lgs. n. 163/2006", ed ove occorra del verbale n. 2 del 26.09.2007 relativo alla gara;
– della nota raccomandata a.r. del 15.10.2007, prot. n. 18079, indirizzata dal Comune di Valenzano alla ************* – Ag. generale di Bisceglie, ************* Toro Ass.ni S.p.A. di Torino, e alla SME Impianti S.p.A. avente ad oggetto l’escussione della polizza fidejussoria;
– della nota raccomandata a.r. del 18.10.2007, prot. n. 18407, indirizzata dal Comune di Valenzano all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e alla SME Impianti S.p.A. avente ad oggetto comunicazione ai sensi dell’art. 48, co. 1, D.Lgs. n. 163/06, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. ****************;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 09/01/2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto:
– che il Comune di Valenzano adottava l’impugnato provvedimento di esclusione della ALFA (PARTECIPANTE) Impianti S.p.a. dalla gara di appalto di cui si tratta e gli altri atti in epigrafe indicati, in quanto essa non aveva comprovato il possesso dei requisiti tecnici dichiarati (aver realizzato e gestito anche parzialmente nel triennio indicato nel bando almeno due impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a quella dell’impianto oggetto di appalto) avendo viceversa prodotto solo dichiarazione e fatture dell’ausiliaria “**** (DITTA AVVALSA). Impianti di ********* & *********” – di cui si era avvalsa ai sensi dell’art. 49 D.lvo 2006 n.163 – relative alla mera fornitura di pannelli fotovoltaici e non alla realizzazione e gestione dei relativi impianti;
– che con ricorso notificato al Comune di Valenzano il 1 dicembre 2007 e depositato nei termini la società ALFA (PARTECIPANTE) Impianti S.p.a. impugnava detti atti e provvedimenti nei limiti indicati in epigrafe e ne lamentava l’illegittimità per violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 48 del D.Lvo 2006 n. 163 nonché per eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento;
– che, in particolare, la ricorrente sosteneva di non aver reso alcuna dichiarazione mendace ma di aver erroneamente interpretato il disciplinare di gara; fraintendimento determinato anche dalla formulazione equivoca dell’art. 4 del disciplinare recante specifico riferimento a “forniture” e, pertanto, la dichiarazione erronea doveva essere sanzionata solo con l’esclusione dalla gara senza procedere all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
– che, secondo la ricorrente, qualora si ritenesse mendace la citata dichiarazione, tale condotta sarebbe riferibile alla società avvalsa “**** (DITTA AVVALSA). Impianti di ********* & *********” e pertanto, la ALFA (PARTECIPANTE) non dovrebbe rispondere per condotte poste in essere da altri;
– che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e dei provvedimenti suddetti nei limiti dell’impugnazione, previa loro sospensione;
– che il Comune di Valenzano non si costituiva in giudizio;
– che alla camera di consiglio del 9 gennaio 2008, fissata per l’esame della domanda di sospensiva, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 della L. 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 2000 n. 205, dandone comunicazione alla parte ricorrente;
– che il ricorso è palesemente infondato nel merito, atteso che dalla documentazione allegata e, segnatamente, dalla dichiarazione unica della ALFA (PARTECIPANTE) Impianti S.p.A. datata 10.6.2007 relativa alla gara in questione, emerge che effettivamente essa dichiarava di aver realizzato e gestito almeno due impianti fotovoltaici con le caratteristiche richieste nel disciplinare di gara;
– che, pertanto, con la predetta dichiarazione la ricorrente attestava il possesso di requisiti tecnici afferenti la gestione e realizzazione di impianti – anche mediante avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 2006/163 – pur non essendo in grado di comprovare tali requisiti, considerato che alla nota citata è allegata la dichiarazione dell’impresa avvalsa BETA (DITTA AVVALSA). Impianti S.a.s. in cui la stessa attestava espressamente al punto 4 di aver eseguito la mera “fornitura” del materiale necessario per almeno due impianti con le caratteristiche specificate in atti, non anche per la realizzazione e la relativa gestione;
– che la ricorrente si è pertanto consapevolmente avvalsa della dichiarazione della BETA (DITTA AVVALSA). Impianti S.a.s. non rispondente alle prescrizioni di gara, condotta che va oltre il mero travisamento incolpevole dei fatti e l’erronea interpretazione del bando, che, peraltro, all’art. 4 reca indicazioni chiare circa i requisiti tecnici menzionando tra la documentazione richiesta “certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti per i quali siano stati realizzati e gestiti gli impianti”;
– che neppure in seguito la ricorrente ha comprovato il possesso dei citati requisiti tecnici, né con le fatture della BETA (DITTA AVVALSA). Impianti S.a.s. allegate in copia al ricorso, che attestano la mera fornitura, vendita o installazione di moduli fotovoltaici, né con la successiva nota integrativa del 5 settembre 2007 attestante lo svolgimento di servizi di gestione e manutenzione presso l’utente GAMMA Group;
– che, in conseguenza, all’esclusione dalla gara correttamente è seguita l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, trattandosi di effetti automatici espressamente previsti dall’art. 48 D.lvo 2006 n.163;
Ritenuto di non dover adottare provvedimenti in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe nr. 1877 del 2007.
Nulla in ordine alle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09/01/2008 con l’intervento dei Magistrati:
******************, Presidente
****************, Consigliere
****************, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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