La sola ospitalità al latitante per reati ex art. 416 bis c.p. non è concorso in associazione mafiosa ma favoreggiamento

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MASSIMA
La semplice ospitalità al latitante non integra alcuno dei reati riconducibili alla fattispecie criminosa di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso) ma quella più pacata di cui agli artt. 390 e 378 commi 1 e 2 c.p. unificati ex art. 81 c.p. ed aggravati ex art. 7 legge 203/91.
Lo ha deciso il G.U.P. del Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 762 del 25 giugno 2007 con la quale ha assolto dall’imputazione ex art. 416 bis, commi I, III, IV, VI, c.p., ******** ***, allevatore proprietario del casolare di Montagna dei ******* di ********, che la mattina dell’11 aprile 2006 è stato tratto in arresto assieme *******************.
 
NOTA
Le difese hanno sempre considerato l’eventualità che condotte originariamente contestate come atteggiarsi di quei comportamenti previsti dall’art. 416 bis c.p. potessero invece più verosimilmente rientrare nell’alveo di ipotesi di reato "minori" quali il favoreggiamento aggravato ecc... Il caso in esame riguarda appunto, il proprietario dell’immobile in cui è stato tratto in arresto un latitante per delitti ex art. 416 bis c.p. Al predetto imputato, sono stati originariamente contestati, oltre al reato di cui all’art 416 bis, commi I, III, IV, VI, c.p., anche i delitti di favoreggiamento personale, di procurata inosservanza di pena artt. 390 c.p. aggravati ex art. 7 legge 203/91 e, i delitti di cui agli artt. 378 commi 1 e 2 c.p. e 7 legge 203/91; ma, paradossalmente, nonostante l’arresto in flagranza e nonostante una condotta obiettivamente evidente, per costui, il G.U.P. del Tribunale di Palermo, ha ravvisato la difficoltà di inquadrare sotto il profilo giuridico, il comportamento agevolatore nei confronti del ricercato. Il Giudice ha osservato che, mentre per ciascuno dei coimputati, le ragioni della loro strutturazione in “Cosa Nostra” discendeva anche da altri dati e non solo dal significato che può essere attribuito al contributo fornito al latitante, per il suddetto imputato, la semplice ospitalità al latitante, non ha avuto altrettanta efficacia dimostrativa, ne univocità.
A sostegno delle argomentazioni, il decidente ha richiamato alcuni dati obiettivi ricavabili dalle condizioni in cui è stato sorpreso il latitante all’interno del casolare messo a disposizione dal ***, dove, l’unico dato segnalato risultava essere la fugace consegna di alimenti al boss.
In conclusione, secondo il Giudice, l’imputato ponendo in essere detta condotta, non necessariamente è stato animato dall’intento di contribuire alla preservazione ed al rafforzamento del sodalizio, e pertanto andava assolto dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 530 comma 2° c.p.p., per non aver commesso il fatto. Egli è stato invece dichiarato colpevole dei delitti unificati ex art. 81 c.p. aggravati ex art. 7 legge 203/91, (art. 390 e 378 commi 1 e 2 c.p.).
Dott. ****************
dr.mariodilorenzo@libero.it
 
 
 
 
 
 
N. 1130/07 R.G. Notizie di reato D.D.A.                                              
Sent.   N. 762/07
N. 1481/07 R.G. GIP Tribunale                                                            
Del      25/06/07
 
 
 
 
 
 
TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 
Il Giudice dell’udienza preliminare, ************
All’udienza del 25 giugno 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
(art. 438 e ss. c.p.p.)
nei confronti di:
 
*** Giovanni, nato a ******** (PA) il ……., in atto detenuto presso la Casa circondariale di Napoli – Poggioreale, dall’11 aprile 2006 sottoposto per questo processo alla misura cautelare della custodia in carcare, difeso di fiducia dall’Avv. ****************** e dall’Avv. **************, entrambi del Foro di Palermo, elettivamente domiciliato presso la propria residenza, in ********, via …………
 
Più 6 …….
 
IMPUTATI
*** Giovanni più 6
A)     per delitto di cui all’art. 416 bis, commi I, III, IV, VI, c.p.
per avere fatto parte, unitamente ad altre numerose persone, (tra cui *******************, ecc… ed altri in corso di identificazione), dell’associazione mafiosa Cosa Nostra e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l’incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquistare in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione e più in particolare:
*** Giovanni, per aver costituito tramite essenziale per la trasmissione sia di messaggi tra i vari componenti dell’associazione ed il PROVENZANO, durante la sua latitanza, sia per avere assiduamente fornito ausilio logistico per il soddisfacimento delle esigenze di quest’ultimo;
 
Altri ………………..
B)     per delitto di cui …………………….
 
*** Giovanni,
C)    per delitto di cui agli artt. 390 c.p. e 7 legge 203/91
perchè al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, ospitava all’interno di una masseria di sua proprietà ed a lui in uso, sita in ********, ***************** dei *******, *******************, capo della sopra citata associazione latitante da 43 anni, in tal modo aiutandolo a sottrarsi ai seguenti provvedimenti di esecuzione della pena (omissis: v. elenco in richiesta di rinvio a giudizio ).
In ******** fino all’11 aprile 2006
D)    per i delitti di cui agli artt. 378 commi 1 e 2 c.p. e 7 legge 203/91
perchè al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, mediante la condotta di cui al capo C), aiutava il latitante ******************* a sottrarsi alle ricerche dell’autorità con riferimento a numerosi provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale ancora da eseguire, tra cui, oltre alle ordinanze di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 28 gennaio 2005 ed in data 15 giugno 2005 (omissis: v. elenco in richiesta di rinvio a giudizio ).
In ******** fino all’11 aprile 2006
 
Le parti hanno concluso come segue:
Il P.M. chiede, valutati tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p.- ed in particolare la gravita dei fatti oggetto di processo, la particolare e perdurante pervicacia criminale con la quale sono stati commessi – ed applicata la diminuente per il rito a tutti gli imputati, che sia pronunciata condanna:– di *** Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione;
– di altri alla pena di anni ……………..
Chiede che nei confronti di *** Giovanni sia disposta la confisca dell’immobile in giudiziale sequestro, sia probatorio che preventivo. Si chiede inoltre che a pena espiata, sia applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro per il periodo minimo di anni uno a *** Giovanni più 6 …….
 
L’Avv. ************** in difesa di ******** *** chiede l’assoluzione del suo assistito dall’imputazione di cui all’art. 416bis cod. pen. sia per insussistenza della condotta materiale di partecipazione sia per incompatibilità del delitto contestato al capo A con le contestazioni di cui a capi C e D. Chiede qualificarsi il delitto previsto al capo D, art. 378 cod. pen.. a mente dell’art 418 cod. pen. l’assoluzione di *** per l’imputazione residua di cui all’art. 390 cod. pen.. ed il rigetto della richiesta di confisca del bene immobile in sequestro, indipendentemente dalla assoluzione o dalla condanna per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. in quanto la condotta di partecipazione a Cosa Nostra non risulta collegata al bene immobile in sequestro. Chiede inoltre applicarsi l’esimente prevista dall’art. 54 cod. pen.
L’Avv. ******** DI ******* in difesa dello stesso imputato si associa alle conclusioni dell’Avv. ******.
 
Gli avvocati ……………………. in difesa di ….altri…… chiedono ……..
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
In data 11 aprile 2006, dopo lunghissimi anni di latitanza durante i quali aveva assunto il ruolo di vertice indiscusso di Cosa Nostra, ******************* era sorpreso all’interno della masseria di contrada Montagna di ******* di ********, di proprietà di ******** ***, ed era tratto in arresto insieme a quest’ultimo.
L’arresto di *** era convalidato su richiesta dell’autorità giudiziaria locale, che chiedeva ed otteneva l’applicazione nei confronti del predetto imputato della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i delitti previsti e puniti dagli artt. 378. 390 cod. pen. aggravati ex art. 7 legge 203/91: provvedimento che era poi rinnovato dal GIP presso il Tribunale di Palermo, ex art. 27 c.p.p. Già dalle prime perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria si rilevava che parte dell’interno dell’immobile era attrezzata per garantire a ********** di dimorare continuativamente in quel rifugio: ivi erano rinvenuti, fra l’altro, una macchina da scrivere utilizzata per la battitura dei noti ‘"pizzini". un archivio recente di tali messaggi – alcuni ricevuti dall’esterno ed altri che risultavano già trasmessi a terzi – ed inoltre, materiale di cancelleria e nastro adesivo per confezionarli, e varie somme di denaro custodite separatamente.
L’eccezionale risultato raggiunto dalla Polizia di Stato derivava da indagini avviate di recente, e concluse con la cattura di decine di capi e di adepti dell’associazione maliosa (operazione Grande Mandamento), che negli ultimi anni erano stati particolarmente vicini al numero uno di Cosa Nostra, agevolandone la latitanza ed occupandosi dei suoi gravi problemi di salute.
Attraverso tali indagini era stato possibile ricostruire modalità di funzionamento del sistema di comunicazione riservato utilizzato dall’anziano boss, ed individuare i nomi di non pochi dei più importanti anelli della catena di trasmissione, celati dietro codici numerici.
Ma soprattutto si era pervenuti alla convinzione che la latitanza di ********** poteva essere stata affidata nella zona di ******** a pochi superstiti fedeli, non particolarmente noti alle forze dell’ordine. Erano pertanto avviati servizi di osservazione, con telecamere nascoste installate all’esterno dell’abitazione della moglie di ******************* ed altrove, e si provvedeva a sottoporre ad intercettazione le utenze telefoniche di alcuni intimi congiunti del capo mafia.
Nell’immediato, non solo trovava ampio conforto l’ipotesi investigativa sulla presenza del boss nel territorio di ********, ma emergeva altresì l’attività continuativa svolta negli ultimi mesi da ………, da suo padre ………., ed in particolare da un terzo soggetto, …….., notato recarsi più volte in contrada Montagna dei ******* presso la tenuta di ***, presso il medesimo immobile che sarebbe stato poi individuato come covo di **********.
I predetti imputati erano tutti sottoposti a fermo nelle ore immediatamente successive all’arresto del loro capo, perché individuati come gli ultimi anelli della catena che forniva informazioni, sostegno per vivere e supporto logistico al vertice di Cosa Nostra.
Il provvedimento di fermo era convalidato dal GIP di TERMINI IMERESE competente per territorio che applicava poi, con ordinanza datata 14 aprile 2006, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti degli stessi imputati, per il reato previsto e punito dall’art. 416 bis cod. pen.
Tale ordinanza era poi reiterata dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 28 aprile 2006. in sede di rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 c.p.p.
In particolare, …….
…… gli imputati avanzavano richiesta di giudizio abbreviato.
Si procedeva pertanto nei loro confronti con il rito previsto dagli artt. ex art. 438 c.p.p. PM e difensori rassegnavano le rispettive conclusioni come precisato in epigrafe, e questo giudice decideva come da dispositivo.
Tanto premesso, si osserva che deve essere affermata la responsabilità di tutti gli imputati in ordine a ciascuna delle imputazioni loro rispettivamente ascritte, con l’unica eccezione dell’imputazione di partecipazione a Cosa Nostra contestata a *** al capo A) della rubrica, dalla quale egli va assolto.
L’esistenza dell’associazione Cosa Nostra e la sua rispondenza allo schema tipico dell’art. 416bis del codice penale, costituiscono ormai dati incontrovertibili, affermati con efficacia definitiva dalla nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 30.1.1992, nel procedimento a carico di *************** ed altri, meglio noto come il primo maxi-processo.
Fra le caratteristiche essenziali accertate in quella fondamentale sentenza si annoverano la struttura unitaria e verticistica. la dotazione di un apparato militare, e la creazione di articolazioni diffuse sul territorio, in grado di esercitare nelle rispettive zone di influenza un controllo capillare ed efficace.
Disciplinata da rigide regole comportamentali assolutamente vincolanti per tutti i suoi aderenti, Cosa Nostra ha operato avvalendosi puntualmente della forza di intimidazione che promana dal vincolo, al fine di commettere delitti, conseguire vantaggi ingiusti, porre sotto controllo ogni tipo di attività economica – lecita o illecita – in grado di garantirle profitti ingenti.
Il sodalizio ha esplicato la sua capacità di intimidazione esterna ed interna imponendo la severa consegna dell’omertà e del silenzio, inteso come divieto assoluto di manifestare all’esterno fatti e circostanze che attengono a vita e scopi dell’organizzazione.
Ciò ha garantito per decenni la sopravvivenza ed il consolidamento di Cosa Nostra, rimasta a lungo al riparo da tentativi di investigazione, ed ha consentito di consolidare enormemente la sua capacità di influenza, di operare in contrapposizione al potere dello Stato, di sviluppare un vero e proprio potere criminale alternativo, basato sulla rigida gerarchia imposta dai suoi vertici e sulla inesorabile e puntuale punizione di ogni violazione.
In questa sede è sufficiente rinviare alle acquisizioni che possono trarsi dalle numerose pronunce, anche queste definitive, che hanno descritto il progressivo evolversi delle strutture, delle regole e delle modalità di adesione all’organizzazione, seguite all’arresto di Totò ***** e di quasi tutta l’ala militare di Cosa Nostra: sentenze che hanno altresì narrato della successiva ascesa di ******************* al vertice assoluto dell’organizzazione, soffermandosi sulle varie contromisure adottate per arginare il fenomeno oltremodo destabilizzante dei collaboratori di giustizia.
Fra queste deve annoverarsi proprio il sistema dei messaggi in codice, divulgati facendo ricorso a metodi apparentemente rudimentali, in realtà molto elaborati e difficilmente penetrabili dall’esterno. caratterizzati dall’uso di numeri per identificare gli uomini d’onore in contatto con il vertice.
In tal senso, il metodo dei pizzini può essere reputato l’elaborazione più sofisticata ed impenetrabile dei principi del silenzio e della riservatezza, e contemporaneamente lo strumento più semplice e funzionale all’attuazione stessa dei programmi di Cosa Nostra e dei suoi vertici.
Acquisizioni processuali più recenti, derivanti soprattutto dalla collaborazione del noto ***************É. dall’intercettazione e sequestro di numerosi pizzini, letti ed interpretati con l’aiuto del predetto collaboratore, hanno progressivamente fornito materia per ulteriori dati acclarati in recenti pronunce dotate del carattere dell’irrevocabilità.
Può ad esempio ricordarsi il fatto che, a causa delle modalità di confezionamento, non era possibile aprire i messaggi, sigillati da nastro adesivo, senza danneggiarli in modo evidente e tale da mettere sull’avviso i destinatari di ogni tentativo di intercettazione; ed ancora, segnalare che – ad eccezione del capo assoluto di Cosa Nostra, e di pochi altri privilegiati che volta per volta ne erano messi al corrente, ma che spesso ignoravano l’esistenza o l’esatta collocazione degli altri anelli della catena in contatto con ********** – non sarebbe stato possibile ad un occasionale lettore esterno, che fosse eventualmente pervenuto in possesso del messaggio, risalire in modo diretto ed immediato al suo contenuto ed alle persone coinvolte, indicate solo da codici numerici o da lettere dell’alfabeto.
Ed è per questo motivo che. come si evince dai provvedimenti cautelari e dalle sentenza definitive allegati agli atti di questo procedimento, nonostante le decisive collaborazioni di soggetti di assoluto spicco in Cosa Nostra e persino dopo la cattura di **********, non è stato possibile risalire a tutti gli anelli della articolata catena di contatti diretti con il boss. Questa era infatti caratterizzata da diramazioni differenti, sempre convergenti verso il centro, da un sistema piramidale, che prevedeva passaggi da un soggetto all’altro, dove spesso il tramite conosceva solo la persona da cui riceveva il messaggio e quella alla quale lo consegnava, e non era mai messo in condizioni di leggerne il contenuto.
La catena poi si riduceva drasticamente in prossimità del vertice, facendo concentrare nelle mani di pochissimi eletti, la possibilità di pervenire in contatto con **********.
La documentazione giudiziaria allegata dall’accusa non propone solo alcuni esempi della fisiologia del sistema di comunicazione e della sua fondamentale importanza per il funzionamento interno di Cosa Nostra e per la salvaguardia del suo capo (cfr. i provvedimenti in cui si illustra lo smistamento dei messaggi attraverso i componenti della famiglia ******, il diverso percorso che da Santo SCHIMMENTI portava a LA BARBERA Nicolo ed a ***************, le vie seguite attraverso il territorio di ******* coinvolgendo poi uomini delle famiglie di VILLAFRATI, VILLABATE. ed in particolare coloro che si erano recentemente occupati di un intervento chirurgico all’estero subito da **********; per confluire presso incaricati della famiglia mafiosa di BAGHERIA. che si occupavano anche della posta proveniente da CASTELDACC1A e da CAN1CATTI).
Ma dalle numerose ricostruzioni, sintomatiche della funzionalità del sistema, si può altresì dedurre perché nel periodo cruciale della sua latitanza, quando il sistema era stato ormai scoperto, ma non ancora arginato ne debellato. ********** abbia adottato la scelta di intensificare le cautele e di restringere ulteriormente il numero dei postini, contando ancora sulla difficoltà di individuare gli addetti alla catena di comunicazione e sulla facilità con cui invece potevano essere elusi i controlli, durante i singoli passaggi di materiale cartaceo cosi poco appariscente.
Ne può trascurarsi di considerare che a siffatto ruolo di postino, soprattutto in tale ultimo periodo, non può essere attribuito un significato riduttivo.
Nei momento in cui il cerchio si stringeva intorno al latitante, ed erano tratti in arresto i suoi più importanti sodali in varie parti del territorio, tale delicata funzione ha assunto un significato ancora più basilare ed incisivo per la funzionalità del sodalizio e la protezione del capo dei capi, e non poteva pertanto che essere affidata alle persone più vicine e di provata fedeltà.
In tal senso, chi ha ricoperto tali funzioni in questo periodo, già solo per tale fatto, viene connotato da requisiti peculiari che ne fanno un partecipe a tutti gli effetti, ben consapevole e determinato ad assicurare, mantenere e sviluppare la funzionalità dell’associazione, a garantire concreta operatività, e vie di comunicazione al suo incontrastato capo.
E ciò vale a maggior ragione per coloro che, come gli odierni imputati, erano collocati nella parte terminale della catena dei pizzini, conoscevano molto bene l’assoluto spessore di **********, intrattenevano, anche per motivi di parentela, uno speciale rapporto fiduciario con lui, e pertanto, non potevano che essere consapevoli dell’importanza del compito ai fini della stessa sopravvivenza di Cosa Nostra e del sistema.
Più in generale, riguardo alla condotta tipica del partecipe, deve qui brevemente osservarsi che si verte in tema di reato a forma libera.
E’ quindi sufficiente che costui esplichi in ambito associativo qualsiasi genere di attività, sia pure di importanza secondaria, che si traduca in vantaggi per l’associazione criminale nel suo complesso, con consapevolezza e volontà di aderire al sodalizio e di condividerne le finalità, e con lo scopo di contribuire all’attuazione del programma criminoso. Gli elementi obiettivi e soggettivi della fattispecie sono stati riassunti in Cass. Sez. 1 del 27.6.1994, n.2348 : ”Mentre l’elemento materiale del delitto è costituito dalla condotta di partecipazione all’associazione mafioso, intendendosi la partecipazione come stabile permanenza di vincolo associativo fra gli autori del reato, allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche con le metodologie di comportamento individuate dalla norma in esame: l’elemento selettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a tale associazione, con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun consociato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperarsi per l’attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa…". Già nella decisione del 30.10.1992. le Sezioni Unite cosi delineavano la condotta di partecipazione prevista dall’art. 416bis cod. pen.: "… Tenuti presenti i connotati assegnati all’associazione dal terzo comma dell’art. 416bis cod. pen., deve intendersi che ‘fa parte di questa chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi, o sapendo di potersi avvalere, della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano, per realizzare i fini previsti. Al contempo, l’individuazione di un’espressione come ‘fa pane ‘, non può che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili, cos’i da delineare una tipica figura di ‘reato a forma libera’, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione e quindi alla realizzazione dell’offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Sicché, a quel ‘far parte’ dell’organizzazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma e delle relative metodiche, bensì quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura ed alla attività dell’organizzazione criminosa: il che è espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale si finisce con l’essere stabilmente incardinati…".
Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione, l’affiliazione formale dell’adepto oppure l’attribuzione della qualifica di uomo d’onore manifestata nel corso di presentazioni rituali, rappresentavano momenti significativi soprattutto nel passato di Cosa Nostra, strutturata, articolata e caratterizzata da rigide formalità.
Ma sono progressivamente divenute requisiti ormai non più indispensabili per l’integrazione della condotta di partecipazione.
Non è necessaria la prova dell’avvenuto rituale della punciuta o di altri riti simili: è invece decisivo accertare l’apporto concreto del partecipe, i compiti che si sia impegnato a svolgere per conto del sodalizio, mettendo al servizio di questo la propria disponibilità, al di là del suo inquadramento in un ruolo formale.
Rilevano i requisiti tipici della fattispecie, mentre le regole interne all’associazione possono essere prese in considerazione se ed in quanto siano indicative della rispondenza agli schemi tipici della norma.
L’apporto del partecipe si deve risolvere in una collaborazione non occasionale e, anche se minima, comunque significativa per la continuità dell’associazione ed il perseguimento dei suoi scopi.
La partecipazione è caratterizzata dunque sul piano soggettivo dalla consapevolezza e volontà di far parte di Cosa Nostra, di condividerne sorti e scopi (affectio sociefatis), e sotto il profilo oggettivo dall’inserimento – anche di fatto e non necessariamente formale – fra i suoi ranghi.
L’inserimento può tuttavia risultare per facta concliidentia, attraverso comportamenti sintomatici che denotino partecipazione all’attività fisiologia dell’associazione maliosa.
La condotta tipica consiste dunque nel far parte dell’associazione, e deve necessariamente risolversi in un contributo che riveli un grado di compenetrazione tale da far affermare che il soggetto sia stabilmente inserito nella struttura con compiti precipui, e non episodici.
Deve trattarsi di compiti propri e funzionali alla stessa esistenza ed al rafforzamento del vincolo associativo. di contributi apprezzabili, concreti e soprattutto orientali sotto il profilo casuale nel senso anzidetto. Ormai ampiamente comprovata la sussistenza del modus operandi mafioso, come connotazione tipica del gruppo criminale nel suo complesso, la responsabilità del singolo andrà quindi comprovata attraverso quegli elementi che ne rivelino consapevole appartenenza ed adesione al programma criminale.
Ad esempio, non è indispensabile che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, o consegua per sé o per altri i profitti ingiusti. E, per quanto riguarda più da vicino questo procedimento, è stato specificamente affermato che (cfr. Cass. I sez. pen. 98/211900) integrano la condotta di partecipe le attività di fornitura di mezzi materiali e di trasmissione di messaggi scritti tra esponenti influenti, perché, se poste in essere consapevolmente e deliberatamente, possono essere individuate come contributi diretti a garantire funzionalità e mantenimento dell’organizzazione criminale, assicurandole canali informativi e disponibilità di risorse per i suoi aderenti.
Il ritrovamento di messaggi recenti, sia di quelli ricevuti da altri esponenti che di quelli inoltrati e conservati in copia, se letto unitamente agli esiti dei servizi di osservazione – che hanno dimostrato che l’unico ad accedere dall’esterno al rifugio del latitante è stato ……….. a sua volta in contatto con i ………… – comprova che le borse notate in suo possesso erano usate per contenere e trasportare fino a ********** anche i suddetti pizzini ed il denaro raccolto in plichi distinti, poi rinvenuti all’interno del covo.
Negli ultimi mesi, infatti, non sono stati registrati altri possibili contatti con il mondo esterno e deve segnalarsi come all’interno del rifugio sia stata rinvenuta una borsa che portava allegato un biglietto del tipo di quelli apposti presso gli scali aeroportuali, intestato a ………….. Ciò costituisce ulteriore conferma del sistema usato dagli odierni imputati per il trasporto di oggetti e comunicazioni riservate, da e verso **********.
Dalla segnalazioni della polizia giudiziaria si deduce che *** viveva praticamente all’interno della stessa masseria, sia pure usando verosimilmente locali diversi; e sulla base dell’isolamento totale rilevato dai sevizi di osservazione, può dedursi che non vi erano metodi di comunicazione alternativi, ne altro modo di far pervenire qualcosa al capo di Cosa Nostra.
E se è vero che nelle lettere scambiate con i familiari più intimi (moglie e figlio), si parla di altri oggetti utili da far recapitare all’anziano boss, di un apparecchio televisivo da riparare, se dentro il rifugio sono stati trovati altri oggetti (carta, nastro adesivo, macchina da scrivere) che certamente erano stati portati dall’esterno della masseria, questi non esauriscono il potenziale contenuto delle borse viste transitare verso il rifugio e dal rifugio, dovendo necessariamente comprendersi in tale contenuto anche i documenti ed il denaro appena citati.
Gli argomenti logici poco sopra esposti a proposito dei mesi precedenti alla cattura del latitante. d’altronde, fanno propendere per la plausibile scelta, attuata consapevolmente dal capo mafia, di creare una sorta di filtro ulteriore alle ordinarie vie di comunicazione, per garantirsi la latitanza. avvalendosi della collaborazione dei ………… e di ……….. ed escludendo ogni ulteriore via.
……………….
Come si vedrà meglio più avanti, il contenuto dei pizzini evidenzia altresì i compiti funzionali svolti in Cosa Nostra – o in favore del suo capo – da …….., da ………., dal fedele prestanome degli anni trascorsi, …………….
Al di là del loro compito fondamentale di assicurare i contatti esterni e garantire la latitanza, essi infatti rispettivamente vi figurano anche come autori degli scritti, collettori di denaro, come addetti all’organizzazione di visite e controlli medici per ******************* (con l’ausilio del n. 60, non ancora individuato), come delegati a seguire trattative immobiliari.
Tali compiti delineano in modo più completo il loro ruolo di partecipi e confermano che, prima di assumere la delicatissima funzione di addetti esclusivi ai collegamenti, essi erano già organici in Cosa Nostra, ed all’interno di essa erano loro affidati compiti vari.
…………………
Sono stati acquisiti, come si esporrà anche più avanti, ulteriori elementi utili a provare che il loro inserimento in Cosa Nostra risaliva ad epoca precedente, sicuramente anteriore all’utilizzazione del rifugio da parte di **********, che invece – sulla base dei dati ricavati dalle intercettazioni e di quelli forniti dalla difesa di *** – sembra risalire ad epoca più recente (non prima dell’estate 2005, in coincidenza con l’ultimazione di lavori di adattamento e la creazione di servizio igienico a corredo dell’abitazione).
Ciò consente di stabilire, come sarà ulteriormente precisato, che la partecipazione a Cosa Nostra di ……., ………. e …………., non risulta collegata esclusivamente alla delicata funzione di tramite svolta in tale ultimo periodo, ma trova ragione di essere anche nello svolgimento di altri compiti precipui dell’associazione mafiosa.
Diverse valutazioni dovranno invece essere fatte a proposito della posizione di ******** ***, il cui unico contributo si esaurisce proprio nella procurata disponibilità dell’immobile, usato come rifugio del latitante.
………………………….
………………………….
A conclusioni parzialmente diverse deve invece pervenirsi riguardo a Giovanni ***. Al predetto imputato sono stati contestati, oltre al delitto di cui all’art 416bis cod. pen. (capo A), anche i delitti di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza di pena, aggravati ex art. 7 legge 203/91 (capi C e D).
Preliminarmente, in ordine alle ultime due contestazioni, va precisato che la Corte di Cassazione (v. fra le altre. Cass. Sez. I pen. 97/207986) ha ritenuto configurabile il concorso formale fra tali figure criminose, in quanto dotate di diversa oggettività giuridica.
Accomunate dalla medesima clausola che esclude i compartecipi del reato presupposto, le condotte materiali delle due fattispecie possono infatti sovrapporsi, quando l’aiuto ad eludere le indagini e/o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità – che integra la fattispecie dell’art 378 cod. pen. – coincida altresì con l’aiuto prestato al latitante già condannato in via definitiva, a sottrarsi alla esecuzione della pena, condotta punita dall’art 390 cod. pen.
Diverse sono infatti le conseguenze giuridiche di un’eventuale, medesima attività materiale, e se nel reato di cui all’art 378 cod. pen.. favoreggiato può essere solo colui che ha commesso altro reato per il quale siano ancora in corso indagini, e nella fattispecie dell’art 390 cod. pen. si sanziona chi aiuti il condannato per un reato definitivamente accertato a sottrarsi all’esecuzione, nulla esclude che si possa prestare in concreto, e contemporaneamente, il diverso tipo di aiuto.
Deve trattarsi in ogni caso di volontaria attività di copertura, specificamente concorrente con l’intenzione del ricercato di sottrarsi alle indagini, e del condannato all’ordine di carcerazione.
Ne deriva che, il concorso formale di reati non può essere escluso quando, come nel caso in esame, unico sia il soggetto agevolato, e racchiuda in sé tanto la qualità di indagato/imputato che quella di condannato con sentenza irrevocabile.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. VI 05/232577) ha inoltre stabilito che l’aggravante del secondo comma dell’art. 378 cod. pen. e quella generale prevista dal comma primo dell’art. 7 legge 203/91 sono compatibili fra loro.
Queste richiedono diversità di condotta e possono essere destinate ad operare su distinti ambiti di complementarietà, in quanto nel primo caso è sufficiente che il soggetto favorito faccia o abbia fatto parte dell’organizzazione criminosa e quindi, che il reato presupposto sia quello di associazione di stampo mafioso.
Per la sussistenza della seconda aggravante si richiede invece che l’attività volontaria di copertura sia diretta in modo oggettivo ad agevolare l’attività posta in essere dall’organizzazione: è quindi prioritario accertare, accanto all’eventuale qualifica soggettiva della persona agevolata, l’oggettiva funzionalità della condotta di agevolazione dell’attività posta essere dal sodalizio criminoso (Cass. Sez. VI Pen. 15.10.03. M.).
In altra importante pronuncia (Cass. Sez. VI pen. 98/211253), si precisa che è configurabile l’aggravante dell’art. 7 legge 203/91 quando l’attività di copertura non solo sia stata indirizzata a proteggere la latitanza di un noto esponente mafioso, ma abbia avuto anche la possibilità di influire sull’esistenza stessa dell’organizzazione criminale, sia pure nel senso di prevenire un’eventuale crisi funzionale.
Infine, quanto alla ammissibilità del concorso fra il delitto di partecipazione previsto dall’art. 416bis cod. pen. e quello descritto dall’art. 378 cod. pen., eventualmente aggravato dall’art. 7 legge 203/91, sono state prospettate molteplici soluzioni, sia di segno positivo che in senso sfavorevole, in questo ultimo caso. Muovendo dal presupposto che la fattispecie di favoreggiamento prevede una clausola di esclusione di partecipazione al delitto presupposto, e da ulteriori argomenti derivati dalla natura tendenzialmente permanente della fattispecie associativa.
Su queste basi, è stato affermato (v. Cass. Sez. I pen. 86/173529) che quando nel reato presupposto permanente posto in essere da taluno, altri intervenga per prestare la propria opera di copertura, nei confronti di costui può ravvisarsi alternativamente o il concorso nel reato permanente, ovvero solo ed esclusivamente il delitto di favoreggiamento personale, anche ricorrendo, se necessario, ad una attenta valutazione dell’elemento soggettivo.
II giudice di mento è tenuto quindi a portare il suo esame all’animus dell’agente, per accertare se in questi vi fosse l’intenzione di partecipare positivamente all’azione posta già posta in essere da altri (o in corso di svolgimento da parte di altri), oppure semplicemente quella di aiutare i responsabili di reato permanente ad eludere le investigazioni dell’autorità.
Nel caso dei reati contestati a *** in questo procedimento, nonostante l’arresto in flagranza e nonostante una condotta obiettivamente evidente e difficilmente contestabile, si ravvisa proprio la difficoltà di inquadrare sotto il profilo giuridico il suo comportamento agevolatore nei confronti di *******************.
A parte la allegata difficoltà di conciliare l’eventuale partecipazione a Cosa Nostra con una condotta agevolatrice che dovrebbe invece provenire da chi non sia compartecipe del reato presupposto, il comportamento ascrivibile a *** presenta delle peculiarità rispetto alle condotte attribuibili a tutti gli altri coimputati di questo procedimento; ed in particolare quelle di ………… accusati a loro volte di aver contribuito a coprire la latitanza del celebre vertice di Cosa Nostra.
Mentre per ciascuno di costoro le ragioni della loro strutturazione in Cosa Nostra discendono anche da altri dati e non solo dal significato che può essere attribuito, per spessore e rilievo, al contributo fornito ad una latitanza così cruciale per l’organizzazione; per ***, gli elementi acquisiti non hanno altrettanta efficacia dimostrativa, ne univocità.
Per meglio comprendere tali argomentazioni, occorre risalire ai dati obiettivi che possono ricavarsi dalle condizioni in cui è stato sorpreso *******************, all’interno della masseria messa a disposizione dal suddetto imputato.
E quindi, procedendo con ragionamento logico-deduttivo, risalire alla reale funzione del rifugio del latitante, ricostruendo il momento in cui ha avuto inizio la sua permanenza in quei locali e, nello stesso tempo, l’ospitalità e la disponibilità di ******** ***.                                  
Anche se il rifugio è risultato virtualmente attrezzato per la prolungata sopravvivenza e la concreta operatività del numero uno di Cosa Nostra (v. il verbale nel quale sono passati in rassegna gli oggetti rivenuti all’interno dei locali occupati da **********), tuttavia si sono stati segnalati all’attenzione di questo giudice alcuni particolari obiettivamente contrastanti, che potrebbero invece far orientare in modo differente riguardo alla stabilità del covo ed alla natura stessa della sua permanenza in quel luogo.
A parte le facili obiezioni che potrebbero a prima vista sollevarsi sulle fin troppo rigide condizioni di esistenza che sarebbero state scelte dall’uomo più potente di Cosa Nostra (è arduo ad esempio immaginare che. per consumare i pasti egli si sia servito a lungo del rudimentale fornello elettrico ritrovato in masseria); deve osservarsi che nel corso dell’inchiesta che ha portato alla sua cattura, sono stati riscontrati alcuni dati obiettivi che depongono a favore di una sistemazione all’interno del rifugio relativamente recente. Se tali dati – poi – si valutano accanto al senso di precarietà che denotano alcuni degli strumenti e degli utensili ritrovati nella sua disponibilità (come ad es. lo stesso fornello elettrico), o accanto alla considerazione che per assumere terapie o fare analisi mediche, il latitante doveva necessariamente allontanarsi da quel luogo, risulta ancora più problematico attribuire carattere di stabilità al rifugio del latitante.
Espressioni come covo e rifugio, d’altra parte, ripetutamente usate da inquirenti ed investigatori per descrivere con un unico termine indicativo la situazione obiettiva da essi direttamente percepita sui luoghi, non escludono in modo evidente una soluzione temporanea, e comunque in evoluzione.
Riguardo ai tempi, può farsi brevemente rinvio alle telefonate intercettate nei primi mesi del 2006 su utenze dei familiari degli odierni imputati.
In questo ambito, possono citarsi le prime telefonate dei congiunti di *******************, dalle quali si è appreso che egli era ancora nel territorio di ******** e si dà quindi maggiore risalto alla località in generale piuttosto che ad un particolare recapito, ad uno specifico ed unico punto di riferimento in cui collocare, anche solo idealmente l’anziano latitante: tale circostanza fa immediatamente pensare alla possibile esistenza di rifugi alternativi, differenti da quello in cui è stato arrestato.
Ed ancora, può farsi rinvio alla preoccupata conversazione fra ………………
……………….
Altra telefonata, ……………….
………………
Ma si discute pure dell’esistenza di molteplici luoghi di incontro, e quindi di luoghi differenti dal rifugio di *** in contrada Montagna dei *******: "…E glieli andava dando a lui. Lo zio Totò, di conseguenza, li passanu a me e io li portavo a destinazione, io ricordo, che ho fatto più di una volta con questi…..con i soldi a portarceli… ne parlammo pure l’altro giorno, gli ho detto pure i posti dove gli e li portavo. In uno di questi posti  perché, dopo che finiamo questa operazione, già siamo a cominciare l’inverno… lui dov’è che era …se ne è dovuto andare".
Altri dati obiettivi, riferibili direttamente al casolare di ******** ***, fanno propendere verso la conclusione che l’immobile era stato adattato e predisposto per ospitare il latitante solo dall’estate precedente (verosimilmente dall’agosto 2005).
Ed infarti, in primo luogo, i consumi elettrici relativi alla casa/rifugio (v. nota del 24 aprile 2006) hanno registrato un significativo aumento dall’estate del 2005, senza che a ciò corrispondesse alcun altro significativo cambiamento nell’attività di produttore agro-alimentare, esercitata dall’imputato ***.
Motivo per cui questo aumento può invece essere attribuito all’incremento di energia consumata dal nuovo ospite della masseria, ed al suo presumibile uso di elettrodomestici, stufe e scaldabagno.
Le fatture allegate dalla difesa (v. doc. allegato all’udienza del 22 marzo 2007), ed i rilievi sul posto comprovano inoltre che il casolare era stato ristrutturato nel mese di agosto 2005, con l’aggiunta di un bagno che con ogni probabilità prima non era nemmeno esistente.
Ed è pertanto solo a partire da tale data che può parlarsi della sussistenza dei requisiti minimi per parlare di un insediamento a carattere continuativo, anche se non necessariamente definitivo.
Ne è pensabile che ******************* possa essere entrato all’interno del covo, prima del completamento dei lavori svolti fino al luglio/agosto 2005.
Il complesso di elementi elencati – da un lato – fa pensare ad una recente occupazione del rifugio da parte di ********** (non prima, appunto, del luglio/agosto 2005); dall’altro, fa decisamente escludere – se letto insieme all’esito delle intercettazioni e dei servizi di osservazione – che le date indicate da ………………….. e da *** come inizio delle loro attività agevolatrici (approssimativamente dal mese di marzo 2006) possano corrispondere a verità.
Oltre a richiamare il periodo di tempo citato da …………………., si deve osservare che nei locali adibiti ad abitazione è stata riscontrata la presenza di piccoli elettrodomestici funzionalmente destinati ad essere usati solo in periodi invernali (ad es. stufe) e quindi anteriori al mese di marzo, mentre il già citato aumento di consumi elettrici risale sicuramente ad epoca anteriore.
Tutti predetti elementi, se valutati congiuntamente, fanno pensare ad una sistemazione adattata e predisposta solo negli ultimi mesi, ispirata alla situazione di emergenza che era scaturita dai recenti arresti, piuttosto che ad una sistemazione realmente stabile, a carattere continuativo negli anni.
E dunque più che di provvisorietà del rifugio sembra più corretto parlare di rifugio di emergenza.
Tanto premesso, si osserva che comunque l’ospitalità certamente volontaria e non coartata fornita a *******************, la messa a disposizione del casolare in suo favore integrano sia il reato previsto dall’art. 378 cod. pen. (cfr. le ordinanze cautelari indicate al capo C, emesse nel corso di indagini non ancora definitivamente concluse), sia la fattispecie più grave prevista e punita dall’art. 390 cod. pen. (cfr. i provvedimenti ormai definitivi emessi a carico di ******************* ed elencati al capo D).
E non c’è dubbio che tali consapevoli e deliberate attività si siano obiettivamente risolte anche in favore dell’associazione Cosa Nostra, consentendo di assicurare la latitanza del noto vertice di Cosa Nostra, con conseguente vantaggio di tutta l’associazione: viene cosi integrata l’aggravante dell’art. 7 legge 203/91.
Ma in concreto, la procurata disponibilità dei locali costituisce l’unico contributo attribuibile in modo specifico all’imputato ******** ***, e se tale condotta ha carattere continuativo e non occasionale, questo è tuttavia circoscritto solo ai pochi mesi (circa sette/otto mesi) che sono emersi attraverso i risultati obiettivi delle indagini (e precisamente, a quelli compresi fra un epoca iniziale non anteriore all’estate 2005 e quella finale dell’arresto del boss).
A differenza che per tutti gli altri coimputati, per quanto riguarda ******** ***, nulla di certo può invece affermarsi riguardo ad una sua eventuale partecipazione al sodalizio criminale.
Non può parlarsi ad esempio di ulteriori, differenziati contributi posti in essere per corrispondere in modo deliberato ad esigenze funzionali dell’associazione Cosa Nostra, di aiuti o condotte anche simili a quella rilevata in questo procedimento, ma risalenti più indietro nel tempo.
Ne deriva che se si ha riguardo allo spessore del personaggio favorito, alla incidenza che l’ospitalità ha avuto sulle sorti del sodalizio criminale e sulla leadership funzionale del suo capo, sembrerebbe prevalere la tesi di una compenetrazione funzionale e strutturale di ******** *** in Cosa Nostra: ma non può escludersi con certezza la soluzione opposta.
In particolare, non può escludersi la possibilità che *** non abbia invece mai ricoperto, ne inteso ricoprire, alcun ruolo nell’ambito dell’organizzazione criminale.
Ed invero, dopo che è stata rilevata la presenza dell’auto di ……………. all’interno della masseria di ***, nelle giornate successive all’individuazione di quello che incominciava ad apparire agli inquirenti come il più probabile rifugio del pericoloso latitante, non è stato mai notato – nonostante l’immediata vicinanza del luogo in cui ******** *** svolgeva la sua attività produttiva ai locali riservati al boss. e nonostante le favorevoli opportunità fornite dalla natura isolata del luogo – alcun momento di significativa attività di correlazione fra ********** e ***.
Nè questi è stato mai visto intrattenersi in modo prolungato a colloquio con il suo ospite, come pure avrebbe potuto comodamente fare.
L’unico dato segnalato a tale proposito riguarda la fugace consegna di alimenti al boss, attraverso la porta di ingresso ai locali a lui riservati.
Non vi è traccia di legami personali o rapporti precedenti con ******************* e con gli altri coimputati, e nemmeno di rapporti della medesima natura, o anche soltanto lontanamente simili a quelli che sono stati accertati fra **********, e …….. altri ………….
E ciò anche se può ragionevolmente presumersi che fra ******** *** e costoro almeno un concreto accordo preliminare doveva esservi stato, almeno al fine di predisporre situazione logistica ed adattamento dei luoghi.
Nessuno dei collaboratori di giustizia che pure hanno dimostrato di conoscere soggetti appartenenti e/o vicini alla famiglia maliosa di ********, ha mai fatto riferimento a ******** ***.
E soprattutto, nonostante il rilievo e la natura dell’attività da lui svolta, *** – a differenza degli altri imputati – non è mai citato sui pizzini, non è previsto un codice numerico che lo identifichi, non è prevista la sua partecipazione al temporaneo spostamento da effettuarsi per motivi terapeutici.
E ciò deve pure avere un significato preciso, se si tiene conto della cura maniacale con cui ******************* descriveva i minimi particolari sui pizzini o impartiva minuziose disposizioni (si pensi ad es. alla sua raccomandazione di evitare contatti fra il n. 60 ed il n. 15 ………….. ultimo tassello della sua catena di comunicazione riservata).
Per contro, in quei passaggi, nessuna precauzione è stata prevista per il suo ospite, quasi come se lo reputasse estraneo ad un problema così imminente ed importante per sé e per Cosa Nostra.
Certo, non può darsi plausibile credibilità alle giustificazioni che *** ha fornito nel corso del suo interrogatorio, quando ha detto di esser stato sostanzialmente costretto ad accogliere il capo di Cosa Nostra nei suoi locali e di esser stato spinto ad agire da un sorta di stato di necessità, oppure quando ha addirittura affermato di esser stato occasionalmente interpellato da un passante che era arrivato da solo, a piedi, fino alla sua masseria per chiedergli ospitalità e soltanto in un secondo momento si era presentato come *******************.
Tuttavia, quella parte delle sue dichiarazioni difensive che attiene al fatto di essere estraneo a Cosa Nostra non può essere effettivamente superata, se non facendo ricorso ad argomenti indiretti, a mere presunzioni, riassumibili nella seguente equazione: in quanto favoreggiatore del capo dei capi, egli non poteva che essere partecipe, strutturato in Cosa Nostra e ad essa volontariamente aderente.
E se è ragionevole supporre che egli, in quanto cittadino di ********, non poteva certo ignorare il ruolo cruciale che ********** ha ed ha avuto in Cosa Nostra, ne le indagini e le numerose sentenze di condanna che lo hanno visto protagonista, cosa diversa è affermare che egli sia stato animato dall’intento di contribuire alla preservazione ed al rafforzamento del sodalizio.
Se si osservano i dati obiettivi, tale circostanza resta invece incerta.
In effetti, se non può escludersi che egli possa essere stato un fedele sodale dell’organizzazione, non può escludersi nemmeno il contrario, ne il fatto che *** si sia limitato ad aiutare il latitante ad evitare la cattura, cosi obiettivamente agevolando l’intera Cosa Nostra, senza per questo esserne un componente o volerne far parte deliberatamente.
Ed è soprattutto l’assoluta carenza di elementi obiettivi sulla sua condotta precedente al fatto ed alla accertata ospitalità degli ultimi mesi, la mancanza di informazioni utili e concrete, che distingue e colloca *** su un piano probatorio differente da quello di tutti gli altri imputati, tanto da far propendere per la sua assoluzione ex art. 530 comma 2° c.p.p.
Egli va invece dichiarato colpevole dei delitti aggravati ex art. 7 legge 203/91, descritti ai capi C e D dell’epigrafe, per tutti i motivi poco sopra esposti.
 
La partecipazione a Cosa Nostra di …………. altri …………
————–
 
In definitiva, vanno dichiarati colpevoli del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa descritto al capo A), tutti gli imputati ad eccezione di ******** *** che da tale imputazione va assolto per non aver commesso il fatto, con la formula prevista dall’ari. 530 comma 2° c.p.p.
Quest’ultimo va invece dichiarato responsabile dei delitti sub C) e D) unificati ex art. 81 cod. pen.
 
……….. altri …… deve essere altresì dichiarato colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata, con modifica della originaria contestazione che ascriveva invece al predetto imputato la consumazione del delitto previsto e punito dall’ari. 629 cod. pen.
Va riconosciuto il vincolo della continuazione fra il delitto tentato e quello più grave descritto sub A).
Quanto alla concreta irrogazione della pena, va preliminarmente osservato come tutte le condotte ascritte agli odierni imputati siano caratterizzate da peculiare gravita, in quanto tutte dirette a vario titolo a coprire la latitanza del più pericoloso esponente di Cosa Nostra ancora in libertà, ed a garantirgli completa operatività come capo riconosciuto di tale associazione mafiosa.
Davvero non occorre spendere particolari commenti sulla ben nota pericolosità dell’associazione criminale Cosa Nostra e sull’importanza che per il mantenimento e la continuità del sodalizio ha avuto l’agevolazione di una latitanza così prolungata nel tempo.
Tutti hanno fornito contributi più o meno continuativi e stabili nel tempo, ma fondamentali ai fini del raggiungimento degli scopi prefissati.
Si impone pertanto, da un lato, l’esclusione delle attenuanti generiche, anche per l’assoluta pervicacia dimostrata da tutti gli imputati nel proteggere e garantire il proprio capo e nonostante la assenza di precedenti penali a carico di ………., altri ……. e ******** *** e la loro non più giovane età; il rilievo ed il significato profondamente negativo che va attribuito alle condotte loro rispettivamente ascritte è tale da non consentire riduzioni di alcun genere, se non quella prevista dalla scelta del rito.
Per altro verso, deve reputarsi che l’applicazione delle più severe sanzioni previste dalla nuova disciplina introdotta dalla legge 251 del 2005, discendente anche dalla natura permanente del reato contestato al capo A), non può essere contenuta nei limiti minimi.
Le sanzioni da infliggere vanno infatti calibrate alla stregua dei parametri previsti dall’alt. 133 cod. pen., in modo da tenere conto di tutti quegli elementi altamente negativi che hanno caratterizzato la condotta degli imputati.
Nessun segno di ravvedimento può intravedersi nel comportamento processuale di ciascuno di essi, sia di coloro che – secondo i più tipici canoni mafiosi – hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, dimostrando così di voler confermare una precisa scelta di vita. piuttosto che di voler adottare una pur legittima strategia difensiva; sia di coloro che hanno invece fornito motivazioni del loro comportamento che sono risultate orientale semplicemente a coprire o a ridimensionare la concreta gravita del proprio e altrui coinvolgimento.
Per quanto attiene a …………. altri …………..
……………..
L’ospitalità all’interno della masseria fornita da ******** *** a *******************, anche se non è stata utile a farlo reputare partecipe del sodalizio mafioso, integra indubbiamente i delitti contestati, espressi in questo caso ad uno dei massimi livelli possibili, in quanto il soggetto aiutato non era altri che uno dei più pericolosi ricercati del dopoguerra.
La sua condotta agevolatrice deve ritenersi pertanto particolarmente grave e non può darsi certo il minimo credito alle affermazioni puramente dilatorie ed ai limiti dell’assurdo, dietro le quali egli ha cercato di dissimulare le sue precise responsabilità.
……. altri ………. infine sono risultati autori di condotte gravemente sintomatiche di elevato grado di compenetrazione, in grado di incidere pesantemente sulla sfera della incolumità individuale e della libertà di autodeterminazione.
Anche costoro, per il fatto stesso di rientrare nel ristretto novero degli interlocutori di *******************, hanno evidenziato elevato grado di pericolosità ed indubbie potenzialità criminali di cui occorre tenere conto nella valutazione delle rispettive condotte.
In ordine al trattamento retributivo da infliggersi a ciascuno dei predetti imputati, si reputano eque ed adeguate le seguenti condanne:
per ……. altri ……. alla pena di …………… ridotta infine di un terzo pere il rito;
per *** Giovanni alla pena di anni cinque di reclusione, cosi calcolata: pena base per la più grave ipotesi sub C (art. 390 cod. pen.) anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 7 legge 203/91 fino ad anni sei e mesi nove, ulteriormente aumentata per continuazione fino ad anni sette e mesi sei di reclusione e ridotta di un terzo per il rito.
Alle predette condanne consegue per legge la condanna in solido di tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali, e quella di ciascuno di essi – singolarmente considerato – al pagamento delle rispettive spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
A mente degli arti. 28 e ss. e 32 cod. pen. ciascuno dei predetti imputati va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Ed inoltre, ………….. altri …………., ritenuti responsabili del delitto di cui all’ari. 416bis aggravato ai sensi del comma VI, vanno dichiarati incapaci di contrattare con la P.A. per la durata di un anno, come previsto dall’art. 32 quater.
Tenuto conto della entità delle sanzioni irrogate e della disciplina prevista dagli artt. 417 e 228 e ss. cod. pen. va disposto che, a pena eseguita, sia applicata a ………….. altri …………., la misura della libertà vigilata: e ciò. per la durata di anni tré nei confronti di …………… e per la durata di anno uno nei confronti di………….. altri …………..
Anche se non ricorrono ne l’ipotesi obbligatoria prevista dall’art. 416bis, ne quelle contemplate dal II comma dell’art. 240 cod. pen. riveste precipuo rilievo la destinazione strumentale che negli ultimi mesi è stata data al locale presso il quale ******************* ha sicuramente trascorso l’ultimo periodo della sua latitanza.
Tuttavia, poiché in base al primo comma dell’art. 240 cod. pen., in caso di condanna, rientra fra le prerogative discrezionali del giudice ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; considerato l’evidente nesso strumentale fra condotta illecita e destinazione data all’immobile, tenuto conto del particolare valore negativo che ha caratterizzato la condotta dell’imputato, e del rilievo che deve essere attribuito in un caso così emblematico alla restaurazione della legalità ed alla fine di una latitanza condotta per così lunghi decenni, si ritiene di optare per l’adozione del grave provvedimento ablativo.
Va pertanto ordinata la confisca dell’immobile sequestrato in data 11 aprile 2006.
 
PQM
Visti gli artt. 438, 521 co.l°, 530 co. 2°, 533, 535 c.p.p., 28 e ss., 32, 32 quater, 37, 63, 99, 215,
228, 230, 240 cod.pen.
dichiara
………….. altri …….. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione quelli contestati al predetto …………. e, diversamente qualificata la fattispecie contestata al capo B) della richiesta di rinvio a giudizio come tentata estorsione pluriaggravata,
dichiara
altresì *** ******** colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi C) e D) unificati per continuazione e riconosciuta la recidiva contestata a ………….. e qualificata come recidiva semplice quella contestata a ………….., tenuto conto della diminuente del rito abbreviato
condanna
– ………….. altri …….., alla pena di …………….;
– *** Giovanni alla pena di anni cinque di reclusione;
tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al pagamento di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Dichiara i predetti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
Dichiara ………….. altri …….., incapaci di contrattare con la P.A. per la durata di un anno.
Dispone che a pena eseguita sia applicata a ………….. altri …….., la misura della libertà vigilata per la durata di anni tré nei confronti di ……………, e per la durata di anno uno nei confronti di …………..
Ordina la confisca dell’immobile sequestrato in data 11 aprile 2006.
Assolve *** Giovanni dal reato allo stesso ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto.
Visti gli artt. 304 comma 1 lett. C)bis , e 544 c.p.p.
Indica in gg. 40 il termine per il deposito della motivazione e sospende durante la pendenza di tale periodo i termini di durata massima della custodia cautelare.
Palermo, 25 giugno 2007
Il Giudice dell’udienza preliminare
************
 
 
(Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2007)
 

Di Lorenzo Mario

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