Poiché le condizioni di partecipazione alla gara prescrivono che in caso di partecipazione di una costituenda associazione di imprese, la c.d. “dichiarazione di impegno a costituire l’associazione” deve indicare l’impresa che sarà designata quale “capogruppo” nonché – ed è ciò che qui maggiormente interessa – le “parti del servizio” che saranno svolte da ciascun componente, restando pertanto escluso ogni obbligo di indicare anche le “percentuali” di ripartizione del servizio da affidarsi ad ognuno_ La effettiva consistenza del fatturato era agevolmente ricavabile sia dalla dichiarazione relativa al fatturato globale, fornita dalla capogruppo, sia dal contenuto degli ultimi tre bilanci. Era pertanto intuibile che le differenti indicazioni non potevano che essere frutto di meri errori materiali, ponendosi in insanabile ed illogica contraddizione sia con quanto attestato dai predetti documenti contabili, sia con la volontà – inequivocabilmente emergente proprio dalla circostanza di aver tuzioristicamente e trasparentemente prodotto i bilanci pur se nessuna disposizione del bando lo aveva prescritto – di dimostrare la sussistenza del requisito per partecipare alla gara.
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1839 del 28 febbraio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
< La lettera F del punto III.2.1, concernente le condizioni di partecipazione alla gara, prescrive che in caso di partecipazione di una costituenda associazione di imprese, la c.d. “dichiarazione di impegno a costituire l’associazione” deve indicare l’impresa che sarà designata quale “capogruppo” nonché – ed è ciò che qui maggiormente interessa – le “parti del servizio” che saranno svolte da ciascun componente, restando pertanto escluso ogni obbligo di indicare anche le “percentuali” di ripartizione del servizio da affidarsi ad ognuno. E poiché il ricorrente raggruppamento ha indicato che la società DELTA GROUP S.R.L. avrebbe svolto il “servizio stampa tipografica e litografica”, la società ALFA S.R.L. avrebbe svolto il “servizio allestimento grafica editoriale” e la società BETA SHOP S.R.L. avrebbe svolto il “servizio grafica, prestampa e stampa BETAe”, la sua condotta appare conforme alla predetta prescrizione del bando e dunque esente dai vizi lamentati;>
Ma non solo
< – che con il secondo profilo di doglianza il ricorrente deduce che l’indicazione relativa all’importo del fatturato d’impresa è stata frutto di un errore materiale agevolmente rilevabile; e ciò in quanto la capogruppo ha comunque dichiarato l’entità del fatturato globale specificando che nel triennio esso è stato pari a €.2.772.800,00 (e cioè ad una somma addirittura superiore a quella richiesta) ed ha prodotto – ciò che documenta che la dichiarazione esatta, alla quale bisognava far riferimento, era proprio quest’ultima – copia dei bilanci dell’ultimo triennio;
– che la doglianza merita accoglimento.
La effettiva consistenza del fatturato era agevolmente ricavabile sia dalla dichiarazione relativa al fatturato globale, fornita dalla capogruppo, sia dal contenuto degli ultimi tre bilanci. Era pertanto intuibile che le differenti indicazioni non potevano che essere frutto di meri errori materiali, ponendosi in insanabile ed illogica contraddizione sia con quanto attestato dai predetti documenti contabili, sia con la volontà – inequivocabilmente emergente proprio dalla circostanza di aver tuzioristicamente e trasparentemente prodotto i bilanci pur se nessuna disposizione del bando lo aveva prescritto – di dimostrare la sussistenza del requisito per partecipare alla gara.>
Di conseguenza:
< Il seggio di gara avrebbe pertanto agevolmente potuto dedurre che la dichiarazione esatta era – fra quelle contrastanti – quella conforme alle risultanze contabili espresse dai bilanci.
O tutt’al più, prima di procedere ad una sì repentina esclusione che di certo non ha tenuto nella dovuta considerazione il principio secondo cui in sede di espletamento di gare pubbliche occorre assicurare la massima partecipazione dei candidati (se del caso ricorrendo alla c.d. “regolarizzazione” dei documenti contenenti errori materiali), il seggio di gara avrebbe dovuto accertare, mediante richiesta di chiarimenti, quale era la dichiarazione alla quale attribuire il giusto peso;>
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. Reg. Sent.
Anno 2007
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
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N. Reg. Ric.
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– SEZIONE II^ –
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composto dai Signori:
Cons. *****************, Presidente;
Cons. Avv. ************ de Mohac, Relatore;
Cons. *********************
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
sul ricorso n. reg. gen. 1383-2008, proposto dalla società ALFA s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con la società BETA shop s.r.l. e con la società DELTA group s.r.l., ciascuna in persona del rispettivo rappresentante legale p.t., tutti rappresentati e difesi dagli ************************** e **************, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Via Panama, n.58;
contro
il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ****************, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;
per l’annullamento,
previa sospensione
– del provvedimento (dagli estremi ignoti) di cui alla nota prot.RC/21019 del 5.2.2008, con la quale è stata comunicata all’a.t.i. ricorrente l’esclusione dalla gara indetta dal Comune di Roma per l’affidamento del “servizio stampa di opere tipografiche” ad esso occorrenti; e del relativo verbale di gara;
– nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti gli atti depositati dall’a.t.i. ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
visti gli atti tutti della causa; e designato relatore il Consigliere Avv. ************;
uditi, alla pubblica udienza del 20.2.2008, l’avv. ******** e l’****************;
visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
considerato che nell’ultima udienza camerale le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;
ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;
ritenuto in fatto:
– che con bando di gara del 28.11.2007 il Comune di Roma indiceva una procedura aperta per l’affidamento, fino al 31.12.2009, del servizio per la stampa delle opere tipografiche ad esso occorrenti, suddiviso in sei lotti;
– che il bando di gara ed il disciplinare allegato stabilivano i requisiti e le condizioni di partecipazione;
– che la società ALFA s.r.l. decideva di partecipare alla gara concorrendo per l’affidamento del lotto n.5, quale capogruppo mandataria di un costituendo r.t.i. con le società BETA shop s.r.l. e DELTA group s.r.l.;
– che pertanto le imprese del costituendo raggruppamento presentavano al Comune di Roma tutte le certificazioni e dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara e secondo le modalità in essa indicate;
– che però il giorno previsto per l’apertura dei plichi la stazione appaltante, dopo aver esaminato le dichiarazioni rese dal predetto costituendo r.t.i., ne ha disposto l’esclusione dalla gara per le testuali seguenti tre ragioni: a) in quanto “la dichiarazione di costituzione del costituendo raggruppamento non indica le percentuali di svolgimento del servizio da parte delle singole imprese”; b) in quanto “la società mandataria ALFA s.r.l. dichiara l’importo del fatturato d’impresa per servizi nel settore oggetto di gara pari ad €.200.000.000,00, inferiore, pertanto, alla quota percentuale minima di partecipazione pari al 40% dell’importo medesimo, come richiesto, a pena di esclusione, al punto III.1.3 del bando di gara”; ed in quanto “nella documentazione di gara si rinviene una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ALFA s.r.l. che indica, in ulteriore contraddizione rispetto a quanto sopra indicato, in €.500.000,00 il fatturato di impresa per servizi nel settore oggetto di gara”; c) nonchè, infine, in quanto “ancora nella documentazione di gara viene rinvenuta una dichiarazione da parte della società mandante BETA shop s.r.l. che, contraddittoriamente a quanto sopra indicato individua nella DELTA group s.r.l. la società mandataria”;
– che ritenendo illegittima l’esclusione, il raggruppamento ALFA la ha impugnata innanzi a questo TAR chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie;
considerato in diritto:
– che con unico articolato mezzo di gravame il raggruppamento ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara, nonché degli artt. 37 e 46 del D.Lgs. n.163/2006, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento, deducendo di essere stata esclusa illegittimamente;
– che i dedotti motivi sono fondati per le ragioni che si passa ad esporre;
– che con il primo profilo di doglianza il ricorrente deduce, in particolare, che – contrariamente a quanto ritenuto dal “seggio di gara” – l’indicazione delle percentuali di svolgimento dei diversi servizi non era affatto richiesta dal bando e che pertanto correttamente non è stata da esso indicata;
– che la doglianza merita di essere condivisa.
La lettera F del punto III.2.1, concernente le condizioni di partecipazione alla gara, prescrive che in caso di partecipazione di una costituenda associazione di imprese, la c.d. “dichiarazione di impegno a costituire l’associazione” deve indicare l’impresa che sarà designata quale “capogruppo” nonché – ed è ciò che qui maggiormente interessa – le “parti del servizio” che saranno svolte da ciascun componente, restando pertanto escluso ogni obbligo di indicare anche le “percentuali” di ripartizione del servizio da affidarsi ad ognuno. E poiché il ricorrente raggruppamento ha indicato che la società DELTA group s.r.l. avrebbe svolto il “servizio stampa tipografica e litografica”, la società ALFA s.r.l. avrebbe svolto il “servizio allestimento grafica editoriale” e la società BETA shop s.r.l. avrebbe svolto il “servizio grafica, prestampa e stampa BETAe”, la sua condotta appare conforme alla predetta prescrizione del bando e dunque esente dai vizi lamentati;
– che con il secondo profilo di doglianza il ricorrente deduce che l’indicazione relativa all’importo del fatturato d’impresa è stata frutto di un errore materiale agevolmente rilevabile; e ciò in quanto la capogruppo ha comunque dichiarato l’entità del fatturato globale specificando che nel triennio esso è stato pari a €.2.772.800,00 (e cioè ad una somma addirittura superiore a quella richiesta) ed ha prodotto – ciò che documenta che la dichiarazione esatta, alla quale bisognava far riferimento, era proprio quest’ultima – copia dei bilanci dell’ultimo triennio;
– che la doglianza merita accoglimento.
La effettiva consistenza del fatturato era agevolmente ricavabile sia dalla dichiarazione relativa al fatturato globale, fornita dalla capogruppo, sia dal contenuto degli ultimi tre bilanci. Era pertanto intuibile che le differenti indicazioni non potevano che essere frutto di meri errori materiali, ponendosi in insanabile ed illogica contraddizione sia con quanto attestato dai predetti documenti contabili, sia con la volontà – inequivocabilmente emergente proprio dalla circostanza di aver tuzioristicamente e trasparentemente prodotto i bilanci pur se nessuna disposizione del bando lo aveva prescritto – di dimostrare la sussistenza del requisito per partecipare alla gara.
Il seggio di gara avrebbe pertanto agevolmente potuto dedurre che la dichiarazione esatta era – fra quelle contrastanti – quella conforme alle risultanze contabili espresse dai bilanci.
O tutt’al più, prima di procedere ad una sì repentina esclusione che di certo non ha tenuto nella dovuta considerazione il principio secondo cui in sede di espletamento di gare pubbliche occorre assicurare la massima partecipazione dei candidati (se del caso ricorrendo alla c.d. “regolarizzazione” dei documenti contenenti errori materiali), il seggio di gara avrebbe dovuto accertare, mediante richiesta di chiarimenti, quale era la dichiarazione alla quale attribuire il giusto peso;
– che con il terzo profilo di doglianza il raggruppamento ricorrente lamenta la irrilevanza della circostanza che in una delle dichiarazioni rese dalla mandante BETA shop s.r.l. sia stata erroneamente indicata la DELTA group s.r.l. quale “società mandataria”;
– che la doglianza merita accoglimento in quanto l’identificazione della società ALFA s.r.l. quale capogruppo mandataria risulta chiaramente da tutti gli altri documenti prodotti, come è dimostrato – peraltro – dal fatto che il provvedimento di esclusione è stato inviato proprio a quest’ultima (ciò che evidenzia altresì che la stessa stazione appaltante non ha mai nutrito alcun reale dubbio al riguardo);
ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in complessive €.2.000, oltre I.V.A. e *******
P. q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla – per l’effetto – il provvedimento impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.2.2008
***********, Presidente, Presidente;
************ de Mohac, Consigliere – estensore.
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