Danni al terzo trasportato: non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del nuovo Codice delle assicurazioni, in relazione agli art. 3, 24 e 76 Cost.

sentenza 17/04/08
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Deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 D. Lg.vo n. 209 del 7.9.2005 n. 209 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, l’azione diretta nei confronti della sola assicurazione del vettore, indipendentemente dalla possibile responsabilità del conducente l’altra auto.
E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace Arezzo con l’ordinanza in rassegna ha rimesso gli atti alla Consulta.
Quanto all’art. 76 Cost. ha osservato il giudice rimettente che l’art. 4 della legge delega n. 229 del 29.7.2003 prevede tra i principi e criteri direttivi per il riordino della materia delle assicurazioni private da un lato "l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali", e dall’altro "la tutela dei consumatori e, in genere, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa, preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio".
Rispetto al primo profilo viene denunciato il contrasto dell’art. 141 del codice delle assicurazioni con la Direttiva 2005/14/Ce del Parlamento Europeo che all’art. 4 quinques, obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da sinistro stradale, causato da veicolo assicurato, possano avvalersi di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro (facoltà palesemente preclusa dalla norma oggetto di censura);  quanto al secondo profilo, deduce il GdP che il nuovo sistema disegnato dall’art. 141 traviserebbe la funzione protettiva del consumatore contemplata dalla legge delega, posto che il terzo danneggiato (cui viene concesso di rivolgersi direttamente nei confronti dell’assicurazione del vettore, con semplificazione delle complesse indagini in merito all’individuazione del soggetto responsabile in base ai criteri ordinari) non è affatto consumatore, bensì soggetto del tutto estraneo rispetto al rapporto assicuratore -cliente.
Pertanto, ha proseguito il Giudice di Pace di Arezzo, parrebbe contrastare con l’art. 76 Cost. un intervento del governo (che non trova copertura nella predetto criterio di cui all’art. 4 della legge delega in funzione protettiva del consumatore) che sovverte gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità civile al di fuori di un’esplicita autorizzazione parlamentare in tal senso.
L’art. 141, ancora, ad avviso del rimettente, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Cost. nella parte in cui prevede l’irragionevole difformità di posizione in ordine all’ottenimento della tutela risarcitoria dei soggetti trasportante e trasportato, posto che solo al primo sarebbe concessa l’azione diretta nei confronti del responsabile del danno e della sua assicurazione, mentre il secondo potrebbe unicamente agire nei confronti del vettore.
Infine, la suddetta norma, presenterebbe profili di contrasto anche con l’art. 24 Cost. in ragione delle obiettive difficoltà di ordine processuale che incontra, in base alla nuova disciplina, l’assicurazione del vettore, onde dimostrare la responsabilità esclusiva del conducente l’altro veicolo (ai fini dell’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurazione di quest’ultimo).
                                          AVV. ALFREDO MATRANGA
 
Svolgimento del processo
Nella causa civile iscritta al n. 1082/07 del R.G. promossa da ……….., rappresentata e difesa dall’Avv. Lucia Barbagli, del Foro di Arezzo (ricorrente), contro "Fondiaria Sai Assicurazioni", in persona del legale rappresentante p.t. e ………., entrambi difesi dagli Avv. Giuseppe e Walter Renzetti, del Foro di Arezzo, (resistenti).
La ricorrente …….., quale trasportata in vettura di proprietà e condotta da …….., assicurata con la "Fondiaria Sai Ass.ni", ha chiesto ai predetti resistenti, ex art. 141 D.Lg.vo n. 209 del 7.9.2005 (in G.U. n. 239 del 13.10.2005 – Codice delle Assicurazioni private -) ed in solido tra loro, il risarcimento dei danni per lesioni personali dalla stessa subiti in occasione di incidente stradale, avvenuto in data 12.06.2006. La richiesta veniva introdotta mediante ricorso ex art. 3 L. n. 102/2006, recante disposizione sulla estensione del c.d. "rito del lavoro" ai sinistri stradali con lesioni personali.
All’udienza del 28.09.2007 si costituivano con memoria difensiva i predetti resistenti i quali, premesso che la responsabilità per danni subiti dalla ricorrente in occasione del sinistro stradale di cui è causa doveva ascriversi in toto al conducente altra vettura, che non aveva concesso la dovuta precedenza all’auto condotta e di proprietà di ………, concludevano, in via preliminare e di rito, per la declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 D. Lg.vo n. 209/05, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, la risarcibilità in capo alla sola Assicurazione del vettore, indipendentemente dalla possibile responsabilità del conducente l’altra auto. Chiedevano pertanto sospendersi il giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
All’udienza del 3.12.2007 questo giudice di pace si riservava l’invio di propria Ordinanza alla predetta Corte, accogliendo l’istanza di parte resistente.
Si premette a tale riguardo:
Prima del D. Lg.vo n. 209/2005 (c.d. "codice delle assicurazioni private") ed, in particolare, prima dell’introduzione dell’art. 141 del predetto codice, al terzo trasportato, vittima di sinistro stradale, competeva il risarcimento del danno dallo stesso subito, secondo le regole proprie della responsabilità civile contro terzi, valutando, prioritariamente, la dinamica del sinistro stradale.
Il c.d. "codice delle assicurazioni private", ha invece introdotto, con l’art. 141, un nuovo principio, che ha sovvertito i canoni tradizionali di ricerca delle responsabilità per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia nella conduzione della vettura), per cui, a prescindere dall’accertamento della(e) responsabilità, e fatto salvo comunque il caso fortuito, ha stabilito che il terzo trasportato ha azione diretta nei soli confronti dell’assicurazione del vettore. L’innovazione non è di poco conto, dal momento che la tutela del terzo trasportato in un nuovo sistema di no-fault (letteralmente "niente colpa"), prescinde dall’accertamento dell’illecito colposo da parte dei conducenti, nel caso di sinistro stradale che coinvolga più vetture, e stabilisce invece una sorta di "responsabilità oggettiva", che vincola il trasportato, leso dal sinistro, a ricercare il risarcimento in una unica direzione, escludendo ogni accertamento su presunte, eventuali, ulteriori o diverse responsabilità. A tale riguardo, premesso che il risarcimento del danno include anche il c.d. danno morale, va subito ricordato che la Corte Costituzionale (11.07.2003 n. 233 in "Danno e responsabilità", 2003, 939) è ferma nel principio per cui la risarcibilità del danno morale è legata e limitata alla colpa presunta, ma non certo ad una responsabilità oggettiva.
Ma vi è di più. Il D.Lg.vo 7.9.2005 n. 209 – codice delle assicurazioni private – venne adottato a seguito della Legge Delega n. 229 del 29.7.2003 che, all’art. 4, delegava il Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più DD. LLg.vi per il riassetto delle disposizioni in materia assicurativa, "nel rispetto dei segg. principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in genere, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa, preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) omissis.
Dal combinato disposto della Legge-delega n. 229/03 e della Legge delegata n. 209/05 emergono alcune considerazioni.
Non essendo riuscito, il Governo, a rispettare il proprio limite temporale in un anno, tanto che, con L. n. 186 del 27.7.2004 detto limite temporale è slittato a due anni, rimangono palesi dubbi di incostituzionalità delle norme adottate in data successiva all’anno di delega, per contrasto con l’art. 76 Cost.
Il potere normativo delegato era stato limitato dal Parlamento al Governo ad una funzione di mero riassetto delle vigenti disposizioni in materia assicurativa, mentre ora l’art. 141 ha determinato una innovazione sostanziale di ben più vasta portata, abrogando di fatto norme preesistenti, e creando una "responsabilità oggettiva", operazione questa da ritenersi sottoposta istituzionalmente alla decisione del Parlamento.
Va ancora osservato che la legge delega n. 229/03 non poteva (e non doveva) entrare nel merito del risarcimento danni e nella liquidazione del sinistro al terzo trasportato. In verità, con l’art. 4 lett. b) della predetta legge-delega si indirizzava il Governo a voler rispettare i principi ed i criteri direttivi a tutela del consumatore e, in genere, dei contraenti più deboli, limitatamente al profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione di un contratto, avendo riguardo anche al processo di liquidazione dei sinistri. A ben vedere l’art. 141 è andato in ben altra direzione rispetto ai criteri imposti con legge-delega: consumatore è la persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e/o professionale eventualmente svolta. Il consumatore va protetto quando diviene contraente, essendo notorio che è il contraente più debole: contraente potrà essere, in campo assicurativo, chi ha contratto polizza e, come tale, va protetta la sua posizione. Nel caso che ci riguarda, il terzo trasportato non è contraente e, se deve agire per vedersi risarcire danni subiti in un sinistro stradale, lo fa in virtù di rapporti extracontrattuali. Egli è infatti un danneggiato, e non è né contraente, né tanto meno consumatore, bensì controparte rispetto ad altri soggetti, vettore ed eventualmente terzo conducente di vettura, rispetto ai quali il danneggiato deve ottenere un risarcimento che esula da ogni accordo contrattuale, essendo conseguenza di fatto illecito. L’art. 141 gli impone tuttavia un percorso obbligato e la norma ha stravolto i vecchi criteri, modificando proceduralmente e sostanzialmente i diritti dei danneggiati, che ora non debbono cercare chi effettivamente ha compromesso il fatto illecito, così determinando un danno ingiusto, prima risarcibile ex artt. 2043 e 2054 c.c. Altro corollario alla norma summenzionata porta alla amara considerazione che il vero responsabile del sinistro stradale non viene neppure chiamato in giudizio, né dovrà rispondere, in solido, con la sua assicurazione, dal momento che l’art. 141, punto 3, prevede che il danneggiato deve proporre azione diretta nei soli confronti dell’assicurazione del vettore, che poi potrà rivalersi sull’assicurazione del civile responsabile. Questi, a differenza di quanto avveniva in passato, potrebbe pertanto rimanere sempre estromesso da ogni controversia, anche sul piano processuale, pur essendo l’artefice ed il responsabile di un sinistro stradale. Sembra dunque, e non è una assurdità bensì una ovvia considerazione, che la vigente normativa, volendo inizialmente tutelare la figura del consumatore, abbia finito, in sede civilistica, per tutelare i responsabili dei sinistri, modificando la disciplina dei danneggiati-danneggianti e stravolgendo il principio, ereditato dal Diritto Romano, del "neminem ledere".
Tornando al citato art. 141 D. Lg.vo n. 209/05, si ribadisce che il trasportato deve rivolgere la sua richiesta risarcitoria, in caso di sinistro, al proprio vettore ed alla relativa assicurazione, a prescindere da qualsiasi responsabilità, al cui accertamento il trasportato non è più tenuto. Ciò appare in contrasto con la Direttiva 2005/14/Ce del Parlamento Europeo che all’art. 4 quinques, obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da sinistro stradale, causato da veicolo assicurato, possano avvalersi di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Nel procedimento di cui è causa, questo giudicante, stante la previsione di cui al citato art. 141 cod. assicurazioni, deve prescindere da una ricerca della dinamica del sinistro e delle singole responsabilità. Ove si ritenesse detta norma in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria potrebbe essere invece rivolta al responsabile del sinistro ed alla sua assicurazione.
L’art. 141 codice assicurativo deve ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. e cioè con la norma che stabilisce l’uguaglianza dei cittadini avanti alla legge. Infatti le recenti innovazioni del sistema risarcitorio stabiliscono, in pratica, che, dinanzi al medesimo fatto illecito, i cittadini debbono sottostare a differenti norme giuridiche per il risarcimento dei danni subiti. Si consideri infatti la duplicità di posizioni del trasportante e trasportato, nel caso che entrambi rimangano vittime di sinistro stradale sulla stessa vettura con responsabilità di terzi. Ma differenti forme di tutela si possono determinare, in applicazione dell’art. 141 codice delle assicurazioni, nel caso di sinistro ascrivibile alla esclusiva responsabilità di soggetto non coperto da R.C.A., o nell’ipotesi di un concorso di responsabilità dell’Ente gestore della strada.
Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 anche in relazione dell’art. 24 Cost. che garantisce a tutti i cittadini la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. L’art. 141, comma 1 D. Lg. n. 209/2005 stabilisce che l’assicurazione del vettore è tenuta ad indennizzare il terzo trasportato "salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito". La Corte di Cassazione ha stabilito che il caso fortuito comprende anche il fatto del terzo (cfr. Corte Cass. n. 1655 del 27.1.2005 in "Il Foro Italiano" Mass. 114): pertanto la responsabilità dell’assicuratore del vettore è esclusa quando il sinistro è dovuto sia a cause naturali, sia a colpa di altro conducente. Affermare che l’assicuratore risponde, salvo il caso fortuito e aggiungere che tale responsabilità prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti, è una contraddizione in termini. Vi è inoltre una lesione del diritto di difesa da parte dell’assicurazione del vettore che non potrà, stante la norma suddetta, tutelarsi in maniera efficace, non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente, che, stante la previsione dell’art. 149, verrà risarcito dalla propria assicurazione. In altre parole l’assicurazione del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa dell’altro conducente e la conseguente inoperatività dell’art. 141.
PQM
– ritenuta come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai resistenti nella causa civile summenzionata, dell’art. 141 Decreto Legislativo 7.9.2005 n. 209 – codice delle assicurazioni private – per possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica Italiana, per quanto in motivazione,
– visto l’art. 23, comma 3 L. n. 87 del 11.3.1953,
– solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 D. Lg.vo n. 209 del 7.9.2005 n. 209 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 Cost. e pertanto
–  dispone la sospensione del procedimento in corso sino alla pronuncia della Corte Costituzionale, ed
–  ordina la notifica della presente Ordinanza
a) alle parti costituite in giudizio;
b) al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) al sig. Presidente del Senato della Repubblica;
d) al sig. Presidente della Camera dei Deputati.
Ordina la trasmissione della presente Ordinanza, unitamente agli atti del giudizio ed alla prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale e
– manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
 

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