Il Tribunale di Mantova con sentenza 78/2008 del 4/12/2008 depositata in data 30/1/2008 giudice Dott. Mauro Bernardi ha emesso una interessante pronuncia in relazione alla applicabilità dell’art. 844 c.c. riferita alle immissioni da rumore provocate dal traffico veicolare su strada di proprietà dell’amministrazione provinciale.
La sentenza si segnala per la complessità giuridica delle questioni trattate e per la sua novità, come peraltro afferma il giudice nella propria motivazione.
Gli attori lamentavano che il rumore provocato dal traffico superasse i limiti di normale tollerabilità per le persone e chiedevano che il Tribunale ordinasse all’ente pubblico proprietario della strada di adottare tutte le misure necessarie a ricondurre le immissioni nei limiti di tollerabilità sanciti dall’art.844 c.c.
In corso di causa è stata esperita una complessa indagine tecnica da parte di diversi consulenti che ha appurato come le immissioni veicolari nel loro complesso eccedessero la normale tollerabilità e ciò facendosi riferimento al criterio comparativo-differenziale consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni. Il rumore generato dal traffico era notevolmente e costantemente superiore al limite di 3 decibel rispetto al valore del rumore di fondo, in tal modo superando il criterio di normale tollerabilità dello stesso.
La sentenza si segnala per aver affrontato diverse questioni giuridiche: il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, mentre l‘ente pubblico sosteneva che la questione dovesse devolversi alla giurisdizione amministrativa, sulla base della considerazione che gli attori nel procedimento lamentavano la lesione del bene salute che va considerato un diritto assoluto ed inviolabile ai sensi dell’art.32 della Costituzione non degradabile neppure in presenza di provvedimenti autoritativi discrezionali.
I comportamenti della P.A. che incidono negativamente su diritti assoluti, quali la salute, secondo il giudice mantovano, non sfuggono alla giurisdizione ordinaria (Cass.S.U. 8/11/2006 n.23735, Cass.S.U. 1/8/2006 n°17461, Cass.S.U. 13/6/2006 n.13660, Cass.18/2/1997 n.1501).
Il giudice ha ritenuto inoltre non sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, come invocata dall’ente pubblico, poiché essa può essere riconosciuta quando la P.A., nell’esplicazione di un servizio pubblico, sia titolare di un potere di supremazia, (si veda Corte Costituzionale 6/7/2004) non già ove un tale potere non sia configurabile secondo l’ordinamento e qualora gli attori lamentino la lesione di posizioni di diritto soggettivo e invochino in relazione ad esse la tutela risarcitoria.
La pronuncia ha anche sancito che le norme regolanti in via generale l’accettabilità delle immissioni, in particolare acustiche, (Legge quadro 26/10/1995 e D.P.R. 30/3/2004 N°142) perseguendo interessi pubblici, mirano ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete (Cass.27/1/2003 n.1151, Cass.18/4/2001 n.5697, Cass.12/2/2000 n.1565) ciò significando che il superamento di tali livelli è senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art.844 c.c.
Al rispetto di tali principi che regolano i rapporti patrimoniali tra i privati è tenuta anche la P.A.( per l’applicazione di tale principio in materia di immissioni di cui sia responsabile la P.A. Cass.S.U. 7/2/1997 n.1187, Cass.S.U. 24/4/1991 n.4510).
Il Tribunale ha anche respinto l’eccezione svolta dall’ente pubblico che richiamava la previsione contenuta nell’art.5 del d.p.r. 30/3/2004 n.142 che fa riferimento al programma decennale per gli obiettivi di risanamento acustico stabilito dal decreto del Ministro dell’Ambiente 29/11/2000 n.1277200, atteso che tale norma ha valore programmatico per la P.A., ma non la legittima a protrarre nel tempo il mantenimento di una situazione antigiuridica.
Il contemperamento della tutela della salute, con le esigenze della produzione, previsto dal II°comma dell’art.844 c.c., impone in ogni caso al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute e ciò indipendentemente dalla priorità di un determinato uso. (Cass. 11/4/2006 n.8420).
Il magistrato, accogliendo la domanda principale degli attori e ordinando alla P.A. di adottare tutte le misure necessarie a ricondurre le immissioni da rumore prodotte dal traffico veicolare sulla strada di sua proprietà entro la normale tollerabilità ai sensi dell’art.844 c.c., ha comunque escluso il risarcimento del danno agli attori sulla base della considerazione che la lesione dei loro interessi andava considerata come danno esistenziale, ma che gli stessi attori non avevano fornito idonea prova a supporto della lesione e la consulenza medico-legale richiesta non poteva essere ammessa perchè appariva meramente esplorativa in quanto diretta alla ricerca di fatti non provati.
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