La G.U. n. 55 del 5 marzo
2008 pubblica il Decreto 19 febbraio 2008, con cui il Ministro della
Salute ha aggiornato le tabelle contenenti l’ indicazione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope, disciplinate, sia a livello
intracomunitario sia per quanto riguarda gli scambi con i Paesi terzi,
dal Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze
psicotrope, adottato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (REGIME F 403).
DISPOSIZIONI VETERINARIE
Con Ordinanza 14 febbraio 2008, pubblicata
nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2008, il Ministero della Salute, sulla
scorta della vigente regolamentazione veterinaria nazionale e
comunitaria (REGIME, parte F), ha dettato misure urgenti di polizia
veterinaria concernenti l’ introduzione nel territorio italiano di
animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in
provenienza dalla Francia.
PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI
DOGANALI
E’ stato fissato al 3,476 % il saggio annuo di interesse che
sara’ applicato nel corso del primo semestre 2008 per il pagamento
differito dei diritti doganali, ai sensi dell’ articolo 79 del Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TARIFFA P 34).
Lo ha stabilito il
Ministro dell’ Economia e delle Finanze con Decreto 6 febbraio 2008
(applicabile dal 13 gennaio 2008 al 12 luglio 2008), pubblicato nella G.
U. n. 55 del 5 marzo 2008, che ha sostituito il tasso del 3,514 %,
precedentemente applicato sulla base del Decreto 31 luglio 2007.
FINANZIAMENTO CREDITI EXPORT
Con Circolare n. 2/2008 del 10 aprile
2008 (LEGISLAZIONE C 71), la Societa’ per le Imprese all’Estero, SIMEST
SPA, istituita con legge 24 aprile 1990, n. 100 (LEGISLAZIONE C 61), ha
divulgato le nuove condizioni relative ai margini congrui (calcolati in
percentuale annua e strutturati a seconda del rischio paese e della
durata delle operazioni commerciali), da utilizzare per il calcolo del
contributo, per le operazioni di sconto a tasso fisso da praticarsi al
credito agevolato all’ esportazione, secondo quanto previsto dal
Decreto legislativo n. 143/98 (LEGISLAZIONE C 31).
CONGELAMENTO DEI
CAPITALI JUGOSLAVI
Con Posizione Comune 2008/223/PESC del 13 marzo
2008, il Consiglio UE ha prorogato sino al 16 marzo 2009 l’
operativita’ della Posizione Comune 2004/293/PESC, base giuridica del
Regolamento CE n. 1763/2004 (LEGISLAZIONE D 300-129), con cui erano
state istituite misure restrittive a sostegno delle attivita’ del
Tribunale penale internazionale per l’ ex Jugoslavia, in particolare
tramite il congelamento dei fondi detenuti all’ estero da parte di
tutte le persone incriminate per crimini di guerra.
RELAZIONI CON
LA BIRMANIA
Con Regolamento CE n. 194/2008 (LEGISLAZIONE D 300-133),
il Consiglio UE, considerato il persistere della situazione politica
nella Birmania/Myanmar per quanto concerne il rispetto dei diritti
dell’ uomo, ha deciso di prorogare ed inasprire le misure restrittive
delle relazioni economiche a suo tempo adottate con Posizione Comune n.
2003/297/PESC e, da ultimo, con Regolamento CE n. 817/2006, ora
abrogato.
Le nuove disposizioni, riformulate in un nuovo testo
giuridico anche per ragioni di chiarezza, confermano il congelamento
dei capitali governativi, l’ embargo sulle armi ed attrezzature
repressive, sulla formazione e sull’ assistenza tecnica ed istituiscono
restrizioni all’ importazione e all’ acquisto (legname, prodotti del
legno, carbone e metalli).
RELAZIONI CON L’ IRAN
Con Regolamento CE
n. 219/2008, la Commissione CE ha modificato l’ Allegato IV del
Regolamento CE n. 423/2007 del 19 aprile 2007, con il quale, in
ottemperanza alla Posizione Comune 2007/140 (REGIME APP. C 208), erano
state adottate misure restrittive nei confronti dell’ Iran, al fine di
contrastare le locali attivita’ nucleari, sensibili in termini di
proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Detto Allegato
aggiorna l’elenco dei soggetti e delle entita’ iraniane nei confronti
dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute
all’ estero.
RELAZIONI CON L’ IRAQ
Con Regolamento CE n. 195/2008
del 3 marzo 2008, il Consiglio UE ha modificato il vigente Regolamento
CE n. 1210/2003 (REGIME E 32), con il quale, alla luce della
Risoluzione n. 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, erano stati sostanzialmente aboliti tutti i divieti al commercio
con l’ Iraq, a suo tempo adottati con Regolamento CE n. 2465/96 (REGIME
App. B 757), successivamente abrogato.
In particolare, sono state
dettate nuove disposizioni concernenti il congelamento dei proventi
delle esportazioni petrolifere irachene ed e’ stata introdotta la
possibilita’ di sbloccare, a determinate condizioni, l’ utilizzo di
tali risorse.
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